In tema di arbitrato la validità ed efficacia della clausola compromissoria

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20462.

In tema di arbitrato la validità ed efficacia della clausola compromissoria non è esclusa dalla natura inderogabile delle norme che regolano il rapporto giuridico che ne integra l’oggetto, ove i diritti delle parti abbiano natura disponibile, determinandosi esclusivamente l’effetto di ampliare il sindacato giurisdizionale sul lodo anche all’error in iudicando. (Nella specie la S.C. ha ritenuto che potesse essere oggetto di clausola compromissoria il pagamento degli oneri consortili).

Ordinanza 28 settembre 2020, n. 20462

Data udienza 22 luglio 2020

Tag/parola chiave: Consorzio – Regolamento di competenza – Opposizione a decreto ingiuntivo – Inapplicabilità della clausola compromissoria – Arbitrato irrituale – Inderogabilità delle norme – Difetto di specificità dei motivi di doglianza – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACIERNO Maria – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. VELLA Paola – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25461-2019 R.G. proposto da:
(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SOCIETA’ COOPERATIVA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– resistente –
per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 1583/2019 del TRIBUNALE di LATINA, depositata il 25/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. TERRUSI FRANCESCO;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS UMBERTO, che conclude per il rigetto del ricorso in quanto infondato.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza in data 25-6-2019 il tribunale di Latina, premesso che la societa’ Cooperativa (OMISSIS) (breviter (OMISSIS)), agendo in opposizione a un decreto ingiuntivo notificatole dal (OMISSIS) (hinc (OMISSIS)) per oneri consortili impagati, aveva eccepito l’incompetenza in favore degli arbitri in base a una clausola compromissoria inserita nell’articolo 22 dello statuto consortile, ha declinato la propria competenza e ha adottato le statuizioni conseguenti.
Contro la sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per regolamento di competenza.
La cooperativa ha replicato con controricorso.
Il (OMISSIS) ha depositato una memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – Il tribunale, per quanto in effetti rileva, ha accertato che il (OMISSIS) non era stato costituito in forma societaria e che il suo oggetto era quello di “utilizzare i terreni dei singoli consorziati a scopo edificatorio”, per costruire abitazioni civili non di lusso e commerciali e per realizzare il piano particolareggiato della localita’ “Calegna”, con ripartizione dei costi di urbanizzazione tra i soggetti attuatori dell’intero comprensorio. Ha quindi disatteso la prospettata tesi dell’invalidita’ della clausola compromissoria richiamando l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui non e’ applicabile al (OMISSIS) con attivita’ esterna, non costituito in forma societaria, il Decreto Legislativo n. 5 del 2003, articolo 34, dal momento che la funzione tipica del (OMISSIS) e’ quella di produrre beni o servizi necessari alle imprese consorziate e almeno tendenzialmente destinati a essere assorbiti dalle stesse. Donde ha infine ritenuto la controversia validamente devolvibile in arbitrato secondo l’articolo 22 dello statuto, che recita: “Qualunque controversia inerente al patto consortile, o da esso dipendente, che possa sorgere tra il (OMISSIS) e gli aderenti, ovvero tra gli aderenti tra loro, sara’ deferita al giudizio di tre arbitri, di cui i primi due eletti dalle parti in contestazione ed il terzo eletto d’accordo tra i primi due ed, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Latina”.
II. – Secondo il ricorrente la decisione sarebbe errata:
(i) per “l’incostituzionalita’ della clausola compromissoria” in violazione degli articoli 24 e 102 Cost. e conseguente improcedibilita’ dell’arbitrato;
(ii) perche’ l’obbligazione oggetto del giudizio non sarebbe “interna” e non troverebbe “la sua fonte nel rapporto consortile regolato dallo “Statuto”, bensi’ sarebbe “esterna” e trarrebbe origine dalla convenzione sottoscritta dalla (OMISSIS). con il comune di Gaeta per la concessione del diritto di superficie su lotti di terreno esterni al (OMISSIS);
(iii) perche’ infine i diritti coinvolti nella causa avrebbero natura indisponibile cosi’ da non poter formare oggetto di arbitrato.
Nessuna di tali censure puo’ trovare accoglimento.
III. – La prima e’ manifestamente infondata.
Essa si basa sulla considerazione per cui sarebbe stato adottato dal comune di Gaeta “uno schema di statuto” senza il consenso dei soggetti aderenti, costretti alla sottoscrizione dell’atto per poter partecipare all’attuazione del piano particolareggiato.
Tale considerazione e’ irrilevante oltre che assertiva.
E’ sufficiente osservare che, per ammissione del ricorrente, la clausola era stata deliberata dal comune al momento di istituire il (OMISSIS). La delibera comunale, previdente la costituzione di un consorzio urbanistico (per quanto riservato a soggetti privati), costituisce valida fonte della regolamentazione statutaria. E l’adesione dei soggetti privati al (OMISSIS) implica di per se’ la volontaria adesione a tutte le clausole dello statuto.
IV. – La seconda censura si incentra sull’altrettanto infondata affermazione che la fonte dell’obbligazione, che ha determinato il credito ingiunto per oneri di urbanizzazione primaria, non avrebbe natura contrattuale-statutaria ma extra-consortile.
Il rilievo non e’ condivisibile poiche’ la controversia riguarda il pagamento degli oneri, ed e’ quindi pacificamente correlata al contenuto della clausola statutaria, che per ampiezza copre “qualunque controversia inerente al patto consortile o da esso dipendente” che possa insorgere tra il (OMISSIS) e gli aderenti.
In base all’accertamento di merito – sul punto non sindacato – il patto consortile era riferito alla realizzazione del piano particolareggiato della localita’ “Calegna”, con ripartizione dei costi di urbanizzazione tra i soggetti attuatori dell’intero comprensorio. Cosicche’ non puo’ sostenersi che la controversia esulasse da quelle considerate dalla clausola.
V. – Anche il terzo profilo di censura e’ privo di fondamento.
Infatti i diritti, cui la controversia attiene, sono disponibili.
Sottolineare – come fatto da (OMISSIS) – che il pagamento richiesto trova la sua fonte in un’obbligazione di natura sostanzialmente pubblica, che nasce automaticamente con l’approvazione da parte del comune del piano particolareggiato, non incide in alcun modo, poiche’ serve semplicemente a postulare che le norme, che regolano l’obbligazione, sono inderogabili.
Ove anche cio’ fosse, non puo’ e non deve tuttavia confondersi l’area della inderogabilita’ delle norme, che gli arbitri devono applicare per risolvere la controversia, con l’area della indisponibilita’ del diritto controverso.
In questa prospettiva deve essere difatti affermato il principio per cui l’inderogabilita’ delle norme, che eventualmente attinga la disciplina dell’obbligazione, rende semplicemente ammissibile l’impugnazione della decisione arbitrale per errore in iudicando – anche ove le parti non l’abbiano stabilita ai sensi dell’articolo 829 c.p.c., comma 3 -, ma non incide affatto sulla disponibilita’ del diritto di credito.
VI. – In conclusione deve essere confermata la valutazione del tribunale di Latina e dichiarata la competenza arbitrale.
Le spese processuali relative al regolamento possono essere compensate, attesa la difficolta’ della questione da ultimo agitata, relativamente alla quale si registrano nella giurisprudenza della Corte pochi precedenti.
La natura impugnatoria del regolamento postula l’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater (ex aliis Cass. n. 11331-14).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza arbitrale.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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