Concorso apparente di norme tra il reato di presentazione di una domanda di ammissione al passivo di un credito fraudolentemente simulato

Corte di Cassazione, sezione quinta penale, Sentenza 10 settembre 2020, n. 25836.

Sussiste concorso apparente di norme tra il reato di presentazione di una domanda di ammissione al passivo di un credito fraudolentemente simulato (art. 232, comma 1, legge fall.) e quello di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. (Fattispecie in cui la simulazione del credito ammesso al passivo, liquidato dagli organi dell’amministrazione straordinaria, era stata realizzata mediante una serie di fittizie cessioni originate da un avente causa irreperibile o deceduto).

Sentenza 10 settembre 2020, n. 25836

Data udienza 22 luglio 2020

Tag – parola chiave: Misure cautelari personali – Reati fallimentari – Concorso formale di reati – Art. 232 L.F. – Art. 640 cp – Questioni

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZAZA Carlo – Presidente

Dott. SCARLINI E. V. S – rel. Consigliere

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere

Dott. ROMANO Michele – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matilde – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 22/04/2020 del TRIB. LIBERTA’ di MILANO;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette le conclusioni del PG Dott. TOMASO EPIDENDIO, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 22 aprile 2020, il Tribunale di Milano, sezione per il riesame, in parziale riforma del provvedimento con il quale il Gip del medesimo Tribunale aveva applicato, per quanto qui di interesse, a (OMISSIS) la misura degli arresti domiciliari, annullava la misura di cautela limitatamente al capo H, confermandola, invece, in riferimento ai capi D ed E.
Le imputazioni ascritte al (OMISSIS) sono, in sunto, le seguenti:
– al capo D, il delitto previsto dalla L. Fall., articolo 232, comma 1, (gia’ il Gip aveva escluso la configurabilita’ del delitto punito dal medesimo articolo, al comma 3 n. 1, come contestato dalla pubblica accusa) perche’, in servizio presso la cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale di Milano, in concorso con altri soggetti, predisponeva atti ricognitivi ideologicamente falsi della cessione di crediti vantati (originariamente da aventi titolo irreperibili o non piu’ esistenti) nei confronti delle spa (OMISSIS), entrambe in amministrazione straordinaria, per un totale di oltre 8 milioni di Euro, cosi’ distraendo dal patrimonio della stessa, nella cui massa passiva si erano insinuati, le somme riscosse il 27 luglio 2012, per Euro 876.206,31, ed il 26 marzo 2018, per Euro 3.201.474,33 (ottenendo il parere favorevole per l’incasso, poi non effettivamente avvenuto, per altri Euro 415.495,91);
– al capo E, il delitto di cui all’articolo 56 c.p., articolo 640 c.p., comma 2, n. 1, perche’, in concorso con i soggetti indicati al capo D e valendosi degli artifici e raggiri ivi individuati, si procurava l’ingiusto profitto di Euro 876.206,31 versati dalla amministrazione straordinaria il 27 luglio 2012, e compiva atti idonei diretti in modo non equivoco, sempre con i medesimi artifici, a conseguire il profitto, nel corso del 2018, di altri Euro 415.495,91, somme da considerarsi distratte ai danni dello Stato, posto che le medesime erano destinate, in assenza di altri creditori, ad affluire al Fondo Unico Giustizia;
– per completezza, si ricorda che al capo H era contestato il delitto punito dagli articoli 48 e 479 c.p., perche’ l’indagato, in concorso sempre con i medesimi soggetti, presentando domande di subentro nei crediti, ideologicamente false, aveva ingannato i giudici della sezione fallimentare del Tribunale di Milano ottenendo il versamento delle somme sopra ricordate.
1.1. Sui dedotti motivi di riesame, il Tribunale osservava quanto segue.
Ricordava innanzitutto che l’indagine era nata da una denuncia, depositata presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza, di tale (OMISSIS) che aveva rilevato la falsita’ di un atto di cessione di credito a sua apparente firma a favore di una societa’ con la quale non aveva avuto mai alcun rapporto.
I successivi accertamenti avevano consentito di individuare un gruppo criminale che, valendosi della complicita’ di un cancelliere del Tribunale di Vicenza, (OMISSIS), che segnalava le procedure esecutive con creditori irreperibili o deceduti, formava falsi atti di cessione dei loro titoli a societa’ che facevano riferimento ai componenti del sodalizio, cosi’ ottenendone il pagamento.
Uno dei protagonisti del gruppo era la coindagata (OMISSIS).  che, nel prosieguo delle indagini, sarebbe risultata attiva, con modalita’ identiche, anche presso il Tribunale di Milano, in particolare, con riferimento a due cessioni di credito, la prima ai danni di spa (OMISSIS) (capi B e C, rispetto ai quali il Gip non aveva ritenuto si fosse formato un idoneo quadro indiziario), la seconda ai danni di spa (OMISSIS) (capi D ed E), sempre del gruppo (OMISSIS), entrambe in amministrazione straordinaria, quest’ultima con una cessione di credito ad apparente sottoscrizione di tale (OMISSIS).
Una complessa operazione truffaldina che la difesa non contestava nella sua oggettiva esistenza, assumendo solo l’estraneita’ alla stessa del proprio assistito.
Il credito per cui si procede, assolto dalla amministrazione straordinaria, risultava essere stato richiesto da (OMISSIS) (uno dei coindagati), che l’aveva acquistato da una societa’ panamense che, a sua volta, l’aveva ottenuto, nel corso dell’anno 2006, da (OMISSIS), deceduto nel 2008, che risultava averlo acquisito, da (OMISSIS) nel corso del 1986. L’ultima cessione – di un credito di ben 8 milioni di Euro – era avvenuta con il pagamento di un corrispettivo di soli 10.000 Euro. Erano stati poi prodotti, alla procedura, i soli atti ricognitivi di dette cessioni (non essendo disponibili gli originali), che erano stati protocollati, tutti, contemporaneamente, da un notaio di Lugano, in Svizzera, l’11 luglio 2010.
Con tali titoli gli indagati avevano ottenuto un primo versamento di Euro 876.000 nel dicembre 2012 ed un ulteriore versamento nel 2018.
Fino a quando (OMISSIS) era rimasto in servizio nella cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale di Milano, e quindi fino al 2015, il procedimento relativo all’indicata amministrazione straordinaria era di sua competenza.
Il beneficiario dei suddetti versamenti, (OMISSIS), e la procedura in questione, risultavano, entrambi, collegati con la (OMISSIS) posto che in un file rinvenuto sul suo computer vi era un esplicito riferimento al procedimento in oggetto e che lo stesso (OMISSIS) aveva inviato dei bonifici ad una societa’ che faceva indirettamente capo alla (OMISSIS) ed al suo compagno, il coindagato (OMISSIS).
A proposito dell’ultima corresponsione, quella del 2018, il collaboratore del commissario liquidatore, Avv. (OMISSIS), aveva riferito che aveva ricevuto una telefonata del (OMISSIS) che gli aveva chiesto informazioni sulla tempistica di svincolo dei pagamenti degli irreperibili.
In alcuni messaggi whattsup fra la (OMISSIS) e (OMISSIS), altro impiegato del Tribunale di Milano, era emerso il nome di un amico comune, certo (OMISSIS), che lavorava anch’egli presso il Tribunale ed ora era in pensione e che doveva pertanto identificarsi nell’indagato (OMISSIS).
Il cancelliere corrotto, del Tribunale di Vicenza, (OMISSIS), aveva riferito che la (OMISSIS) gli aveva confidato di operare, con identiche modalita’, anche presso il Tribunale di Milano.
(OMISSIS) svolgeva consulenze per privati per il disbrigo di pratiche di competenza della sezione fallimentare ed era, ovviamente, a conoscenza delle modalita’ operative dell’ufficio in cui aveva lavorato per tanti anni.
Sul conto corrente suo e della moglie era stato individuato un versamento di 15.000 Euro, fatto da certo (OMISSIS), non documentalmente giustificato e cio’ a detta dello stesso (OMISSIS) nelle sue prime dichiarazioni (la giustificazione poi fornita, l’acquisto di una ceramica di valore, era priva di qualsivoglia attendibilita’).
La provvista di tale corresponsione era conseguente ad una cessione di un bene immobile del (OMISSIS) stesso ad una societa’ riconducibile alla (OMISSIS) ed allo (OMISSIS).
Gli altri impiegati della cancelleria aveva riferito della costante presenza del (OMISSIS) anche dopo la pensione. Anche per assumere notizie sulle procedure.
Nel personal computer della (OMISSIS) era presente un file in cui si ipotizzava l’acquisto di un bene, un quadro, per Euro 5.000, acquisto che sarebbe stato fatto ancora dal (OMISSIS) a vantaggio del (OMISSIS). Il file era anch’esso del maggio 2017.
Continui erano stati i contatti telefonici del (OMISSIS) con l’impiegata che ne aveva preso il posto, (OMISSIS), anche nell’estate del 2018, proprio sul parere reso dal commissario di (OMISSIS), il gruppo di cui (OMISSIS) faceva parte, sulle istanze avanzate.
Irrilevante, al fine di escludere il concorso nel descritto illecito, era il fatto che (OMISSIS), dopo la pensione, avesse reso consulenze alla (omissis), seppure utilizzando il nome delle figlie.
1.2. I delitti contestati non erano prescritti avendo la Cassazione affermato che in caso di continuazione il dies a quo del termine decorre dalla cessazione della stessa (Cass. N. 16203/2004). Si doveva poi considerare che le condotte contestate non costituivano autonomi reati ma dovevano essere considerate come delle singole fasi di una piu’ complessiva, ed unica, condotta illecita. Che si era definitivamente consumata solo nel marzo del 2018.
1.3. La condotta descritta al capo E, consumata ai danni degli altri creditori o dello Stato, configurava il contestato delitto di tentata truffa anche se l’atto che aveva consentito il conseguimento del profitto era opera di un giudice, dovendosi ritenere che lo stesso non fosse espressione del potere giurisdizionale ma un mero atto esecutivo (Cass. n. 52730/2014).
1.4. Sussistevano le esigenze di cautela considerando la rete di relazioni costruita dal prevenuto e la disinvoltura nell’utilizzare le informazioni acquisite negli anni di servizio in cancelleria.
Irrilevante era l’attuale cessazione dell’attivita’ consulenziale potendo la stessa essere in qualsiasi momento ripresa.
2. Propone ricorso l’imputato, a mezzo del suo difensore, articolando le proprie censure in tre motivi.
2.1. Con il primo deduce la violazione di legge, ed in particolare degli articoli 273 e 192 c.p.p., ed il vizio di motivazione in ordine al compendio indiziario raccolto in riferimento alle condotte contestate ai capi D ed E della rubrica.
2.1.1. Quanto alla condotta riassunta al capo D, erano state contestate al prevenuto delle condotte consumate in concorso con soggetti con i quali non era emerso alcun concreto rapporto o contatto, con la sola eccezione di (OMISSIS).
Certo, dal 2012 (la data del primo versamento) al 30 aprile 2015 (quando era andato in pensione, ben prima quindi della corresponsione del 2018) l’imputato aveva prestato servizio presso la cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale di Milano, ed era addetto alla gestione dei fascicoli relativi alle amministrazioni straordinarie (fra le quali si annoverava quella in oggetto) ma non si era neppure provato che egli fosse l’unico cancelliere deputato ad occuparsene.
Gli indizi illustrati – i messaggi fra la (OMISSIS) ed un altro impiegato del Tribunale di Milano, (OMISSIS), sul comune amico ” (OMISSIS)”, la confidenza fatta dalla (OMISSIS) al cancelliere del Tribunale di Vicenza, (OMISSIS), che aveva corrotto, di “operare” anche presso il Tribunale di Milano, l’evidenziazione nel pc della (OMISSIS) del numero di ruolo del procedimento in questione (in un file creato nel dicembre 2017) – costituivano delle mere suggestioni non certo individuabili come indici significativi neppure di un concreto rapporto fra la (OMISSIS) e l’indagato.
I due si erano scambiati solo tre mail, di contenuto neutro (del tutto inconferente rispetto alle condotte contestate), inviate il 29 gennaio 2016, il 22 ottobre 2016 e l’11 ottobre 2017.
Non poteva considerarsi sospetto il versamento di Euro 15.000 all’indagato da tale (OMISSIS) (per la vendita di un salottino di ceramica il 16 maggio 2017) perche’ l’acquirente non era coinvolto nelle condotte ascritte come reato, il prezzo appariva congruo ed era stato versato in modo dal lasciarne traccia documentale. Era comunque emerso che l’indagato aveva svolto attivita’ di consulenza anche a favore di soggetti non coinvolti nel presente procedimento.
Quanto all’episodio del 2018 si doveva ricordare come (OMISSIS) fosse da tempo in pensione e non potesse pertanto disporre di notizie riservate.
Si era dimostrato come le segnalazioni sui libretti giacenti potessero essere a conoscenza di una pluralita’ di persone e come, nella cancelleria preposta, non vi fosse una rigida ripartizione dei compiti, come riferito dalle impiegate (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) che, peraltro, avevano escluso di avere fornito notizie riservate all’ex collega. Cosi’ che del tutto apodittica era l’affermazione che l’indagato potesse ancora indirettamente accedere a notizie riservate.
Del resto, non si era potuto individuare alcun concreto contributo del (OMISSIS) nelle condotte ascrittegli. In entrambe le occasioni, nel 2012 e nel 2018, egli non aveva ricoperto alcun ruolo, non era individuabile alcun suo concorso nei fatti. Dalla conversazione riferita dall’Avv. (OMISSIS), collaboratore del commissario liquidatore, nulla di concretamente indiziante poteva dedursi tanto piu’ che si spiegava con la collaborazione dell’indagato con la spa (OMISSIS), confermata dal suo procuratore Avv. (OMISSIS). In tale contesto si spiegava anche la conversazione intrattenuta con la Dott.ssa (OMISSIS).
2.1.2. Del tutto analoghe considerazioni dovevano farsi per il delitto contestato al capo E.
Non si era, innanzitutto, risolta la questione, specificamente dedotta, circa la possibilita’ che il lucro, elemento essenziale del reato, possa derivare da un provvedimento del giudice, affermando, erroneamente, che l’atto di liquidazione non concreta un provvedimento giurisdizionale ma solo un atto meramente esecutivo.
Al piu’ poi la contestata condotta avrebbe dovuto essere qualificata come la violazione del precetto descritto all’articolo 374 c.p., la frode processuale.
Doveva anche aggiungersi che la consumata acquisizione delle somme di denaro avrebbe dovuto essere contestata, anche in tal caso, ai sensi della L. Fall., articolo 223, che non puo’ essere posta, in quanto norma speciale, in concorso formale con l’articolo 640 c.p..
Doveva, infine, rilevarsi che, nei confronti dell’amministrazione straordinaria, residuavano dei creditori cosi’ che non vi era alcuna possibilita’ che le somme indicate pervenissero al FUG perche’ non spettanti ad alcun altro.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la violazione di legge, ed in particolare degli articoli 157 e 158 c.p., ed il vizio di motivazione in ordine alla non rilevata prescrizione dei contestati delitti.
Quanto al capo D, trattandosi di delitto, fallimentare, a consumazione istantanea, le date di consumazione dovevano essere considerate quelle, peraltro indicate nella medesima imputazione, del 27 luglio 2012 e del 26 marzo 2018.
Non avendo innovato il termine di prescrizione, la L. n. 3 del 2019, “spazzacorrotti”, nell’irrilevanza sul punto della contestata continuazione, il termine stesso, rispetto alla condotta consumata nel 2012 e rispetto al tentativo di truffa, era interamente decorso. Ne’ poteva accedersi all’affermazione del Tribunale circa l’unicita’ dei fatti contestati nelle due diverse imputazioni con la conseguenza di fissare il dies a quo in riferimento alle condotte concrete da ultimo consumate (nel 2018).
2.3. Con il terzo motivo denuncia la violazione di legge, ed in particolare degli articoli 274, 275 e 292 c.p.p., ed il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze di cautela.
Era illogico ritenere il pericolo di reiterazione dei fatti dal momento che 1″indagato e’ da anni in pensione. L’interposizione delle figlie nei contratti con la Invest era irrilevante essendo pacifico che solo l’indagato aveva intrattenuto rapporti con la cancelleria e con la societa’.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso promosso nell’interesse di (OMISSIS) merita accoglimento nei limiti che si preciseranno.
1. Va, innanzitutto, verificata la fondatezza della doglianza relativa alla ritenuta configurabilita’ del concorso formale di reati fra il delitto fallimentare contestato al capo D ed il delitto comunque ascritto al (OMISSIS) al capo E.
Verifica che impone la ricostruzione dei rispettivi dettati normativi.
L’articolo 232 legge fallimentare punisce, al contestato comma 1, “chiunque, fuori dai casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato”.
L’articolo 640 c.p. punisce “chiunque, con artifici e raggiri, procura a se’ o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno” nel caso di specie procurando danno allo Stato.
Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza anche del reato comune, non essendo contestata quella del reato, speciale, fallimentare, considerando la diversita’ del bene tutelato dalle due norme, nel delitto fallimentare l’interesse della massa dei creditori ed il corretto svolgimento della procedura concorsuale, nella truffa l’integrita’ del patrimonio della persona offesa.
1.1. Come noto, sul tema della violazione, a seguito della commissione di un’unica azione od omissione, di una pluralita’ di norme penali, da ritenersi o in concorso formale fra loro, e quindi tutte applicabili, o in concorso apparente fra loro, e quindi con l’applicazione di una soltanto, la dottrina ha individuato una serie di criteri, successivi, che consentono di risolvere la questione: dapprima si deve verificare l’eventuale specialita’ (astratta o concreta) di una della fattispecie normative rispetto alla altre, per poi passare al criterio della sussidiarieta’ (quando la norma assorbente comporta una piu’ grave risposta sanzionatoria), finendo con quello della consunzione in una sola fattispecie dell’intero disvalore penale della condotta.
Questa Corte ha, invece, costantemente affermato – da ultimo, per restare alle pronunce delle Sezioni unite, con la sentenza n. 20664 del 23/02/2017, Stalla, in cui si trovano ampi richiami alla precedente giurisprudenza del medesimo Collegio – che “nella materia del concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialita’ previsto dall’articolo 15 c.p., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l’implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore”.
Avvertono, inoltre, le Sezioni unite, sempre nella pronuncia Stalla, che neppure alla luce delle sentenze della Corte EDU e della Corte costituzionale sul diverso ma parallelo tema del ne bis in idem sostanziale (quando si prospetti l’applicazione, ad un’unica condotta, sia della sanzione penale sia della sanzione amministrativa: Corte EDU 4 marzo 2014, Grande Stevens c. Italia e Corte EDU, Grande Camera, 15/11/2016, A e B contro Norvegia; Corte Cost. n. 200 del 2016), trova smentita la costante affermazione dell’applicazione del solo criterio di specialita’ normativamente previsto, cosi’ che trova autorevole conferma la necessaria verifica, per dirimere la questione circa il concorso apparente o formale di reati, della (vd sentenza Stalla) “comparazione concreta e complessiva delle fattispecie con particolare distinzione.. al fatto oggetto di contestazione e, quanto all’individuazione dell’unitarieta’ della fattispecie contestata, agli elementi costitutivi della stessa, caratterizzati come sempre dalla correlazione azione evento – elemento psicologico, e dalla loro concreta attribuzione, attraverso il capo di imputazione, alla persona sottoposta a giudizio”.
E, il medesimo arresto, aggiunge che “l’oggetto della comparazione riguarda accadimenti che costituiscono un insieme di circostanze fattuali concrete riconducibili al medesimo colpevole ed indissolubilmente legate nel tempo e nello spazio.”.
1.2. Poste tali premesse, e precisato, proprio in considerazione della puntualizzazione da ultimo riportata della sentenza Stalla, che alla comparazione della fattispecie astratte, punite dalle norme in questione – la L. Fall., articolo 232 e articolo 640 c.p. – deve aggiungersi il confronto delle condotte concrete contestate, la censura mossa dalla difesa e volta al riconoscimento del concorso apparente delle norme punitive contestate – l’articolo 232 L.F. e l’articolo 640 c.p. – merita accoglimento.
Al (OMISSIS), infatti, con la contestazione della L. Fall., articolo 232, comma 1, e’ stato rimproverato di avere presentato, in concorso con altri soggetti, una domanda di ammissione al passivo di un credito che era emerso essere stato fraudolentemente simulato mediante le ricordate cessioni del medesimo a partire dall’originario creditore, irreperibile o non piu’ esistente, ottenendo il pagamento di due rate del complessivo credito e l’approvazione da parte degli organi dell’amministrazione straordinaria al versamento di una terza rata.
Con il delitto comune di truffa si e’ contestata la medesima condotta: essersi procurato il profitto degli indicati versamenti (e avere tentato di procurarsi l’ulteriore profitto della corresponsione approvata ma non effettuata), con gli artifici e raggiri consistiti sempre nella fraudolenta simulazione del credito, ottenuta con le successive cessioni dall’originario avente titolo.
Il Tribunale aveva ritenuto la configurabilita’ di entrambe le violazioni, in concorso formale, sul presupposto che il bene tutelato sarebbe diverso: nel delitto fallimentare i diritti dei creditori della massa e la regolarita’ della procedura, nel reato comune il patrimonio della persona offesa, la societa’ posta in amministrazione straordinaria.
Si tratta pero’ di una distinzione che non ha ragion d’essere: il patrimonio della societa’ in amministrazione straordinaria e’ unico e tutto destinato alla garanzia dei creditori della societa’, della massa e dei creditori dell’amministrazione stessa, e, nel caso di specie, neppure puo’ prospettarsi la distinzione fra il patrimonio pregresso – su cui si sarebbe realizzato il profitto della truffa – ed il patrimonio sottoposto alla procedura giudiziale – sul quale si sarebbe consumato il delitto fallimentare – posto che, nell’odierna fattispecie, l’unica condotta che si contesta all’imputato si era realizzata quando gia’ la societa’ danneggiata era in regime di amministrazione straordinaria.
Non vi e’ pertanto alcuna possibilita’ di operare la distinzione proposta nell’impugnata ordinanza, circa i beni tutelati dalla norma comune e dalla norma speciale, cosi’ da doversi concludere per il concorso apparente, e non formale, delle due regole di diritto.
L’ordinanza del Tribunale di Milano va pertanto annullata senza rinvio in relazione ai delitti di truffa contestati al capo E.
Tale decisione assorbe le ulteriori censure proposte dalla difesa relative alla configurabilita’ del reato di truffa quando il profitto derivi da un provvedimento del giudice, alla diversa qualificazione giuridica della condotta ed alla intervenuta prescrizione del fatto del 2012.
2. Le censure mosse a riguardo del delitto fallimentare, invece, sono infondate e dedotte in fatto.
La valutazione del complessivo compendio indiziario, da parte del Tribunale, non mostra vizi logici manifesti, e, del resto, nel ricorso non la si confuta in modo adeguato, parcellizzando gli elementi probatori raccolti.
All’affidamento, per anni, all’indagato del fascicolo dal quale i concorrenti avevano tratto l’idea di simulare il credito (individuando i creditori non piu’ esistenti o irreperibili) si erano aggiunte le indicazioni provenienti dal computer della (OMISSIS) – in contatto con il medesimo e protagonista di analoghe condotte consumate in procedure pendenti presso il Tribunale di Vicenza – la richiesta di ammissione del credito ad opera di soggetto, (OMISSIS), risultato in rapporti, anche economici con la (OMISSIS) ed il suo compagno (anch’egli coinvolto in simili comportamenti), il pagamento di somme al (OMISSIS) da parte di altro individuo, (OMISSIS), che aveva tratto la provvista da un contratto stipulato sempre con realta’ riconducibili alla (OMISSIS) ed al suo compagno (con l’individuazione nel computer della stessa di altra analoga operazione).
2.1. Quanto alla prescrizione eccepita per il pagamento, da parte dell’amministrazione straordinaria, avvenuto nel 2012, va, innanzitutto, ricordato come non possa piu’ citarsi, a proposito della individuazione del dies a quo della stessa la pronuncia di questa corte n. 10623/2004 poiche’ questa muoveva dalla lettera dell’articolo 158 c.p., comma 1, prima che la stessa fosse mutata dalla L. 5 dicembre 2005, articolo 6, comma 2, con l’eliminazione della regola secondo la quale il termine di prescrizione decorre, per il reato continuato, dal giorno in cui e’ cessata la continuazione.
Cosi’ da doversi dedurre l’irrilevanza del vincolo previsto dall’articolo 81 c.p., a tali effetti con la conseguente applicazione della norma generale, del decorso del termine dal giorno della consumazione del reato, di ciascun reato, con il proprio specifico termine (cosi’ anche Sez. 3, n. 4412 del 12/12/2019, dep. 03/02/2020, Morelli, Rv. 278394; contra Sez. 1, n. 11538 del 24/10/2018, dep. 15/03/2019, Rv. 274994, ma senza esaustiva motivazione sul punto e meramente adesiva al filone giurisprudenziale formatosi prima della ricordata modifica legislativa).
Cio’ nonostante, sul punto, il ricorso non risulta fondato perche’ non affronta, congruamente, l’ulteriore argomento dedotto dal Tribunale, l’unicita’ della complessiva condotta. Nell’ordinanza impugnata, infatti, si assume che gli episodi del 2012 e del 2018 debbano essere considerati diversi segmenti di un’unica condotta, costituita, prima, dalla presentazione della domanda di ammissione del credito simulato e, poi, dal versamento di alcune rate del medesimo, ottenute soltanto grazie alla produzione di ulteriore documentazione d’appoggio.
Un argomento che, nel ricorso, non si affronta, scandendo un’eventuale, alternativa, successione dei fatti.
3. Quanto, infine, alle esigenze di cautela, le stesse dovranno essere rivalutate a seguito dell’intervenuto, pur parziale, annullamento.

P.Q.M.

Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio limitatamente al capo E dell’imputazione e con rinvio al Tribunale di Milano, sezione per il riesame, sulle esigenze cautelari.
Rigetta nel resto il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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