In tema di applicazione della pena su richiesta

Corte di Cassazione, penaleSentenza|1 febbraio 2021| n. 3779.

In tema di applicazione della pena su richiesta, l’apprezzamento sulla congruità o meno della pena proposta non può essere espressione di un giudizio arbitrario, svincolato da qualsivoglia parametro, non solo di legittimità, ma anche di ragionevolezza, ma deve costituire l’esito di un giudizio complesso che, utilizzando i criteri previsti nell’art. 444, comma 2, cod. proc. pen., tenuto conto delle finalità della pena di cui all’art. 27 Cost., pervenga ad una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all’oggettiva entità del fatto in contestazione ed alla personalità dell’imputato, secondo i parametri dell’art. 133 cod. pen.

Sentenza|1 febbraio 2021| n. 3779

Data udienza 24 novembre 2020

Integrale
Tag – parola chiave: Concorso in possesso di documenti falsi validi per l’espatrio – Reiterazione di censure di mero merito – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE GREGORIO Eduardo – Presidente

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. SCORDAMAGLIA Irene – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – Consigliere

Dott. BRANCACCIO Matild – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 25/09/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. MATILDE BRANCACCIO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dr. ODELLO LUCIA, che ha chiesto l’inammissibilita’ dei ricorsi.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la decisione in epigrafe, la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza emessa il 13.3.2019 dal Tribunale di Napoli con cui (OMISSIS) ed (OMISSIS) sono stati condannati, in continuazione: il primo, alla pena di quattro anni di reclusione; il secondo, a quella di anni due e mesi sei di reclusione, in ordine ai reati di concorso in possesso di piu’ documenti falsi validi per l’espatrio (articolo 497-bis c.p.), ritenuta la recidiva reiterata specifica per (OMISSIS). E’ stata dichiarata, altresi’, la falsita’ dei documenti in sequestro ed ordinata la cancellazione degli stessi. Gli imputati sono stati arrestati in flagranza all’aeroporto di Capodichino e trovati in possesso, ciascuno, di due carte d’identita’ valide per l’espatrio contraffatte recanti le loro effigi fotografiche.
2. Avverso il provvedimento predetto hanno proposto ricorso entrambi gli imputati, con due distinti atti di impugnazione.
2.1. Il ricorso di (OMISSIS) e’ stato formulato dall’avv. (OMISSIS) e deduce un unico motivo con cui si eccepiscono i vizi di violazione di legge e carenza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex articolo 62-bis c.p..
La Corte d’Appello ha soltanto laconicamente rilevato che i motivi d’appello riferiti in generale al trattamento sanzionatorio sono infondati, ma nulla ha risposto in concreto sull’esistenza o meno di quegli specifici elementi positivi della personalita’ del ricorrente che si era chiesto di esaminare: l’ammissione dei fatti da parte sua e’ stata neutralizzata in motivazione facendo riferimento al fatto, inconferente, che (OMISSIS) sia stato arrestato in flagranza; l’atteggiamento processuale ampiamente collaborativo (si e’ prestato consenso all’acquisizione di tutti gli atti di indagine e si e’ rinunciato ai propri testi) e l’assenza di precedenti penali egualmente non hanno trovato riscontro nell’analisi condotta dalla Corte d’Appello.
2.2. Il ricorso di (OMISSIS) e’ stato formulato dall’avv. Perone e deduce tre motivi distinti.
Il primo argomento difensivo contesta violazione di legge e vizio di motivazione carente e manifestamente illogica in relazione al motivo d’appello riferito alla mancata riduzione di pena all’esito del giudizio di primo grado per il patteggiamento richiesto all’inizio del processo ed in relazione al quale ingiustificatamente il pubblico ministero non aveva prestato il consenso.
La difesa lamenta che la Corte d’Appello con argomentazioni illogiche ha ritenuto giustificato tale mancato consenso al patteggiamento per l’esiguita’ della pena finale, la necessita’ di dover ritenere sussistente la recidiva a carico dell’imputato e, soprattutto, per l’errata considerazione che dovesse essere valutata sussistente un’ipotesi di continuazione criminosa laddove, invece, possedere in uno stesso momento due documenti falsi a se’ intestati realizza non una pluralita’ di condotte di reato ma un unico delitto.
Il secondo argomento di censura deduce violazione di legge e motivazione carente o illogica avuto riguardo alla sussistenza di elementi tali da giustificare l’applicazione della recidiva reiterata nei confronti del ricorrente.
Per giustificare la recidiva, infatti, si evidenzia che l’imputato e’ un appartenente al clan camorristico dei ” (OMISSIS)”; e’ gravato da numerosi ed allarmanti precedenti penali ed era in prospettiva di espatriare con documenti falsi, si’ da far pensare ad una chiara finalita’ criminosa, a riprova della sua pericolosita’.
Il difensore, citando giurisprudenza recente di questa Corte di legittimita’, ritiene che tale motivazione non soddisfi la necessita’ di esaminare il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le condanne precedenti, al fine di accertare se la pregressa condotta criminosa sia indicativa di un’inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del nuovo delitto.
Infine, un terzo motivo di ricorso censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche sotto il duplice profilo della violazione di legge e del difetto di motivazione, mancante e illogica, la’ dove fa leva esclusivamente sui precedenti penali del ricorrente senza tener conto del suo buon comportamento processuale.
3. Il Sostituto Procuratore Generale Dr. Odello Lucia ha chiesto l’inammissibilita’ di entrambi i ricorsi, manifestamente infondati.
In particolare, sul ricorso di (OMISSIS), il PG ha rilevato come la motivazione sulla recidiva sia stata corretta, avendo la Corte d’Appello valutato non solo la condotta relativa al reato contestato, ma il complesso dei gravi precedenti penali, indicativi di una perdurante inclinazione al delitto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi degli imputati sono entrambi inammissibili.
2. Il ricorso di (OMISSIS) e’ manifestamente infondato.
La Corte d’Appello non ha affatto ritenuto insussistenti le circostanze attenuanti generiche con motivazione insufficiente o laconica, riferita soltanto al trattamento sanzionatorio in generale, ma ha addotto una motivazione specifica, richiamando espressamente anche quella utilizzata per il coimputato (OMISSIS) e chiarendo la ragione assorbente per la quale non sono state concesse le generiche: l’imputato ed il complice, per le modalita’ della condotta ed il possesso, ciascuno, in aeroporto, di due diversi documenti validi per l’espatrio contraffatti, sembrano inseriti in un piu’ vasto circuito criminale, indice di personalita’ particolarmente allarmante; circuito del quale, peraltro, non hanno fornito alcun riferimento, non indicando la provenienza dei documenti contraffatti ne’ altri particolari utili, a parte le circostanze, ovvie, che hanno dato luogo all’arresto in flagranza.
In tale ottica, la Corte d’Appello ha addirittura qualificato come “mite” la pena in concreto inflitta ad entrambi gli imputati dal primo giudice, a rafforzare il giudizio complessivo, dunque, di non meritevolezza delle circostanze generiche e di insussistenza di elementi favorevoli al ricorrente tali da determinare una modifica di tale convincimento negativo che coinvolge anche la scelta di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Ed invero, la Corte di cassazione ha recentemente, nuovamente chiarito che la richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche puo’ fondarsi anche su una motivazione implicita allorche’ sia adeguatamente motivato il rigetto della richiesta di attenuazione del trattamento sanzionatorio, basato su analogo ordine di motivi (Sez. 1, n. 12624 del 12/2/2019, Dulan, Rv. 275057; Sez. 4, n. 2840 del 21/2/1997, La Legname, Rv. 207668).
Il Collegio rammenta, altresi’, come condivisibilmente la giurisprudenza di legittimita’ ritenga che le circostanze attenuanti generiche abbiano lo scopo di estendere le possibilita’ di adeguamento della pena in senso favorevole all’imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull’apprezzamento dell’entita’ del reato e della capacita’ a delinquere del reo, sicche’ il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 7/11/2018, dep. 2019, Villani, Rv. 275640; Sez. 3, n. 19369 del 27/1/2012, Gallo, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/1/2013, La Selva, Rv. 254716; vedi anche Sez. 2, n. 2769 del 2/12/2008, dep. 2009, Poliseno, Rv. 242709).
Ebbene, tali elementi gia’ il Tribunale, con la pronuncia di primo grado, aveva ritenuto non ricavabili dalla mera condizione di incensuratezza di (OMISSIS), oggi invocata dal difensore, poiche’ neutralizzata nella sua valenza positiva dalla spregiudicatezza e dalla gravita’ della condotta: i due imputati sono stati respinti in aeroporto a (OMISSIS) dalle autorita’ francesi e costretti a ritornare in Italia, ove e’ stata effettivamente riscontrata la condotta di contraffazione particolarmente allarmante loro ascritta e, peraltro, gia’ utile a consentirgli di tentare l’ingresso in Francia.
Il motivo proposto, dunque, per le ragioni anzi dette, e’ manifestamente infondato.
2.1. Il ricorso e’ anche stato proposto in relazione ad una ragione non deducibile dinanzi al giudice di legittimita’.
Si ribadisce, invero, che la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell’ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalita’ del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l’adeguamento della pena alla gravita’ effettiva del reato ed alla personalita’ del reo, ai sensi dell’articolo 133 c.p., anche richiamato in uno solo dei suoi parametri, ritenuto preponderante; tale motivazione e’ insindacabile in sede di legittimita’, purche’ sia non contraddittoria (Sez. 6, n. 41365 del 28/10/2010, Straface, Rv. 248737; Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269; vedi anche Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509).
3. Quanto al ricorso di (OMISSIS), le ragioni di inammissibilita’ vanno puntualizzate in relazione ai diversi motivi proposti.
3.1. La prima censura e’ manifestamente infondata.
La Corte d’Appello ha condiviso le argomentazioni del primo giudice che, con logica connessione tra dati di fatto e conseguenze giuridiche, aveva gia’ ritenuto di optare per la non concedibilita’ della riduzione di pena ai sensi dell’articolo 448 c.p.p., essendo stato negato il consenso al patteggiamento fondatamente, per l’incongruenza della pena richiesta a rappresentare il disvalore del fatto, tenuto conto che si prospettava di escludere la circostanza aggravante della recidiva contestata, da ritenersi, invece, sussistente, nonche’ di escludere la continuazione criminosa.
Le ragioni del provvedimento impugnato sono corrette e adeguatamente motivate. Qualora, infatti, manchi il consenso del pubblico ministero al patteggiamento, il giudice cui viene richiesto di valutare la giustificazione del diniego all’esito del giudizio, per applicare eventualmente la diminuzione del rito, e’ tenuto a verificarne la correttezza.
In tale ottica, la Corte d’Appello, quale giudice dell’impugnazione di tale verifica che ha portato in primo grado a confermare il dissenso del pubblico ministero, ha condiviso le ragioni del primo giudice ed in particolare l’assorbente considerazione relativa alla insufficienza del trattamento sanzionatorio, per come sarebbe risultato in caso di eventuale adesione alla richiesta di applicazione concordata della pena e qualora non fosse stata ritenuta la recidiva invece sussistente, ad esprimere il concreto disvalore della condotta criminosa.
Si rammenta, in proposito, che i giudici di secondo grado hanno ritenuto persino mite la pena inflitta al ricorrente all’esito del primo grado e nonostante non vi sia stata adesione alla richiesta di riduzione per il rito.
Orbene, giova ricordare che, in tema di applicazione della pena su richiesta, l’apprezzamento sulla congruita’ o meno della pena proposta, se non puo’ essere, ovviamente, espressione di un giudizio arbitrario, svincolato da qualsivoglia parametro, non solo di legittimita’, ma anche di ragionevolezza, deve costituire l’esito di un giudizio complesso che, utilizzando i criteri normativamente previsti nell’articolo 444 c.p.p., comma 2, e tenendo conto delle finalita’ della pena indicate dall’articolo 27 Cost., pervenga ad una valutazione di sostanziale adeguatezza del trattamento sanzionatorio concordato rispetto all’oggettiva entita’ del fatto in contestazione ed alla personalita’ dell’imputato, sulla scorta dei parametri dell’articolo 133 c.p. (Sez. 5, n. 8743 del 7/5/1999, Cau, Rv. 214887; cfr. anche Sez. 2, n. 3169 del 7/5/1997, Avorgna, Rv. 208758).
Nel caso di specie, il giudice di primo grado – alle cui motivazioni rimanda la Corte d’Appello – ha ampiamente argomentato sulle ragioni in base alle quali non riteneva congrua la pena determinata dalla proposta di patteggiamento e, di conseguenza, non riteneva “ingiustificato” il dissenso all’applicazione della pena espresso dal pubblico ministero, ragionando opportunamente anche della non condivisibilita’ dell’esclusione della recidiva pure avanzata con la richiesta di applicazione concordata della pena fatta dall’imputato.
Risulta quasi ultroneo aggiungere, dunque, come sia logica e non frutto di errore giuridico anche la considerazione circa la sussistenza della continuazione criminosa nella fattispecie in esame, continuazione che pure il ricorrente chiedeva di escludere con la sua proposta di patteggiamento.
Ogni falsificazione, infatti, rappresentata da ciascuno dei due documenti contraffatti trovati in possesso del ricorrente, concreta un distinto attentato alla fede pubblica e quindi un distinto reato (Sez. 5, n. 61 del 18/1/1971, Panetta, Rv. 126194).
La disposizione dell’articolo 497-bis c.p., inoltre, si riferisce al possesso di “un documento” falso, sicche’ testualmente la norma non rimanda, come invece in materia di armi fa la L. n. 895 del 1967, articolo 2, alla detenzione di piu’ beni in un medesimo contesto spazio-temporale, si’ da escludere, in tale eventualita’, la continuazione criminosa ed optare per l’unicita’ del reato (cfr. Sez. 1, n. 25203 del 15/4/2019, Evtodiev, Rv. 276392, in motivazione, che richiama Sez. 1, n. 4353 del 17/01/2006, P.G. in proc. Ciervo, Rv. 233437; Sez. 1, n. 19411 del 22/04/2008, Liotta, Rv. 240180; Sez. 6, n. 44420 del 13/11/2008, Reghenzi, Rv. 241659; sez. 1, n. 44066 del 25/11/2010, Di Rosolini, Rv. 249053).
3.2. Il secondo ed il terzo motivo di ricorso sono manifestamente infondati.
Quanto alla ritenuta sussistenza dell’aggravante della recidiva, la motivazione della Corte d’Appello, per come riassunta dallo stesso ricorrente, corrisponde alla verifica concreta richiesta dalle Sezioni Unite, relativa a se la reiterazione dell’illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e di pericolosita’ del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo di devianza di cui essi sono il segno, alla qualita’ e al grado di offensivita’ dei comportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneita’ esistente tra loro, all’eventuale occasionalita’ della ricaduta e a ogni altro parametro individualizzante significativo della personalita’ del reo e del grado di colpevolezza, al di la’ del mero e indifferenziato riscontro formale dell’esistenza di precedenti penali (Sez. U, n. 35738 del 27/5/2010, Calibe’, Rv. 247838).
I precedenti penali plurimi e gravi sono stati valorizzati concordemente dai giudici di merito, nella doppia pronuncia conforme cui danno vita le sentenze di primo e secondo grado, rispetto alla condotta commessa ed oggetto del processo, la quale e’ stata ritenuta “espressione palmare ed indiscutibile di un peggioramento della pericolosita’ sociale dell’imputato” (cosi’ la sentenza di primo grado). La Corte d’Appello li ha richiamati specificamente ed ha fatto riferimento, avuto riguardo alla condanna definitiva per il reato di associazione mafiosa, alla partecipazione dell’imputato al cosiddetto clan (OMISSIS), nonche’ alla sua sottoposizione lungamente a misure di prevenzione: tali elementi hanno rappresentato un cono d’ombra entro cui si e’ iscritta la condotta di reato contestata, che e’ stata plausibilmente ritenuta iprodromica ad altre finalita’ criminali. Sulle stesse considerazioni e’ stato fondato anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche che, dunque, non e’ affatto immotivato e, peraltro, ben puo’ radicarsi sulla valorizzazione della gravita’ della condotta e sulla sussistenza di precedenti penali, nel caso del ricorrente allarmanti e plurimi (cfr. ex multis Sez. 5, n. 43952 del 13/4/2017, Pettinelli, Rv. 271269).
4. Alla declaratoria d’inammissibilita’ dei ricorsi segue, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilita’ (cfr. sul punto Corte Cost. n. 186 del 2000), al versamento, a favore della Cassa delle Ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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