Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 15925.
In tema di appalto lo stato di avanzamento dei lavori a piena prova se non viene contestato il contenuto
In tema di appalto, sebbene lo stato di avanzamento dei lavori non abbia valore di confessione a favore della parte del contratto diversa da quella che lo forma o nel cui interesse è formato, quando esso sia stato formato dall’appaltatore o nel suo interesse, esso fa piena prova se non ne venga contestato il contenuto.
Ordinanza|| n. 15925. In tema di appalto lo stato di avanzamento dei lavori a piena prova se non viene contestato il contenuto
Data udienza 3 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Polizza fideiussoria – Svincolo automatico della garanzia – Preventiva consegna al garante degli stati di avanzamento dei lavori o di altro analogo documento in originale o in copia autentica – Applicazione dell’art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006 richiamata in contratto – Stato di avanzamento – Valore di confessione per la parte del contratto diversa da quella che lo forma – Esclusione – Cass. 04/01/2011, n. 106 – Garanzia fideiussoria delle obbligazioni dell’ appaltatore – Svincolabilità in via automatica e in modo progressivo nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito ex art. 30, comma 2 ter della l. n. 109 del 1994 – Residuo importo dovuto dal garante – Differenza tra l’importo garantito e quello svincolato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Presidente
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 31671/2020 R.G. proposto da:
CONDOMINIO DI (OMISSIS), in persona dell’amministratore p.t., (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona dell’amministratore delegato, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS));
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di LECCE, SEZ.DIST. DI TARANTO, n. 123/2020 depositata il 02/04/2020;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere Dott. MARILENA GORGONI.
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RILEVATO
che:
il Condominio (OMISSIS), formulando quattro motivi, ricorre per la cassazione della sentenza n. 123/2020 della Corte d’Appello di Lecce del 2 aprile 2020;
resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A.;
il Condominio ricorrente deduce che con decreto n. 993/2014 e’ stato ingiunto a (OMISSIS) S.p.A. di corrispondergli l’importo di Euro 57.796,00, al netto di accessori, per effetto dell’escussione della polizza fideiussoria a prima richiesta con cui (OMISSIS) aveva garantito, ai sensi della L. n. 109 del 1994, articolo 30 la regolare esecuzione da parte della societa’ (OMISSIS) s.r.l. dell’appalto per i lavori di consolidamento, ristrutturazione e manutenzione straordinaria dello stabile condominiale;
il Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2127/2016, ha rigettato l’opposizione al decreto ingiuntivo proposta da (OMISSIS) S.p.A., confermando il decreto opposto e l’ordine di pagamento, da parte di (OMISSIS) e a favore del condominio, della somma di Euro 57.796,00;
la Corte d’Appello, in accoglimento del gravame interposto dalla societa’ (OMISSIS) e in conseguente riforma della sentenza del giudice di prime cure, ha revocato il decreto ingiuntivo, dando atto che dopo l’emissione della sentenza di primo grado l’appellante ha estinto il suo debito, pari al 25% della somma massima garantita, e ha condannato il condominio a corrispondere, a titolo di ripetizione, a (OMISSIS) la somma di Euro 61.940,35;
la trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380 bis 1 c.p.c.;
entrambe le parti hanno depositato memoria.
In tema di appalto lo stato di avanzamento dei lavori a piena prova se non viene contestato il contenuto
CONSIDERATO
che:
1) con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, “l’omesso esame della circostanza relativa alla norma applicabile, al mancato rilascio da parte della compagnia assicurativa di polizza di importo ridotto in base allo svincolo e della mancata riduzione del premio assicurativo nei confronti dell’appaltatore per la parte corrispondente alla riduzione oltre che della esistenza di un diritto di rivalsa nei confronti dell’appaltatore per quanto pagato in base alla escussione della polizza e per la mancata eccezione da parte della compagnia entro il termine previsto per il pagamento dal momento della richiesta di escussione”;
lamenta non essersi dalla Corte d’Appello tenuto conto che la polizza fideiussoria era stata stipulata ai sensi della L. n. 109 del 1994, articolo 30 sicche’ avrebbe potuto essere svincolata solamente ove l’appaltatore avesse consegnato a (OMISSIS) l’originale ovvero la copia autentica dello stato di avanzamento dei lavori, e solo una volta ricevuto l’originale o la copia autentica del documento (OMISSIS) avrebbe potuto emettere una nuova polizza di importo ridotto da consegnare all’appaltante ed all’appaltatore, con contestuale riduzione, per l’appaltatore, dell’importo del premio assicurativo; si duole non essersi considerato che (OMISSIS) avrebbe in ogni caso potuto sollevare eccezioni avverso la richiesta di escussione della polizza solamente entro il termine di 15 giorni dalla richiesta;
il motivo e’ inammissibile: va anzitutto osservato che la censura non risulta mossa in ossequio ai prescritti oneri di allegazione (essa risulta formulata in maniera generica e senza soddisfare l’onere di indicare il dato extratestuale dal quale evincere la esistenza del fatto omesso nonche’ il come e il quando tale fatto fosse stato oggetto di discussione tra le parti; cio’ non consente di attribuire al fatto asseritamente omesso i caratteri del tassello mancante alla plausibilita’ cui e’ giunta la sentenza rispetto a premesse date nel quadro del sillogismo giudiziario (Cass., Sez. Un., 07/04/2013, n. 8054 e successiva giurisprudenza conforme)); deve altresi’ porsi in rilievo che la censura mossa dall’odierna ricorrente risulta volta ad inammissibilmente estendere l’indagine di legittimita’ in ordine al discorso giustificativo della decisione, richiedendosi a questa Corte l’accertamento di un logico e complessivo apparato argomentativo sui molteplici punti della decisione impugnata, dovendo al riguardo ribadirsi che non costituiscono invero fatti rilevanti ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: a) le argomentazioni o deduzioni difensive; b) gli elementi istruttori in quanto tali, quando il fatto storico da essi rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti; c) una moltitudine di fatti e circostanze, o il “vario insieme dei materiali di causa”; d) le domande o le eccezioni formulate nella causa di merito, ovvero i motivi di appello, i quali costituiscono i fatti costitutivi della “domanda” in sede di gravame (cfr., in particolare, Cass. 14/9/2022, n. 27076);
2) con il secondo motivo il ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, di aver violato o falsamente applicato la L. n. 109 del 1994, articolo 30 il Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articoli 113, 237 bis per non aver tenuto conto della impossibilita’ di procedere allo svincolo in mancanza di originale o copia autentica degli stati di avanzamento dei lavori;
deduce che (OMISSIS) e’ decaduta dal diritto allo svincolo, che la Corte d’Appello ha ritenuto viceversa automatico, in quanto non subordinato ad alcuna comunicazione all’impresa appaltatrice, essendo sia il committente che l’appaltatore in grado di rilevare e contabilizzare i lavori eseguiti e di verificare lo svincolo progressivo della polizza: il primo, perche’ opera tramite il proprio direttore dei lavori e il secondo, in quanto e’ l’esecutore dei lavori, ha accesso alla contabilita’, sottoscrive il registro della contabilita’ dei lavori;
lamenta non essersi dalla corte di merito considerato che l’appaltatrice non ha consegnato ne’ l’originale ne’ la copia degli stati di avanzamento dei lavori, non avendo interesse allo svincolo della polizza in quanto sua debitrice in ragione dell’erronea esecuzione di numerose lavorazioni, come confermato dalla circostanza che (OMISSIS) ha continuato ad incassare il premio integrale; si suole non essersi nemmeno considerato l’azione di regresso in favore di (OMISSIS) nei confronti dell’appaltatore di quanto fosse stata condannata a pagare al committente, non avendo altro legittimo rimedio a tutela dei suoi interessi;
lamenta, ancora, l’omessa considerazione da parte della corte di merito del Decreto Legislativo n. 63 del 2006, articolo 237 bis, comma 2, ove si prevede che “qualora l’ente aggiudicatore rilevi e contesi all’esecutore, entro il primo anno di esercizio delle opere, vizi o difformita’ delle stesse che l’esecutore non rimuova nel corso del medesimo periodo, l’ente aggiudicatore comunica al garante, entro il termine di un anno dall’entrata in esercizio delle opere, l’entita’ delle somme, corrispondenti al valore economico dei vizi o difformita’ rilevate, per le quali, in aggiunta alla quota del 20% prevista al comma 1 e fino alla concorrenza dell’intero importo corrispondente alla parte posta in esercizio, non interviene lo svincolo automatico delle garanzie”; lamenta che in applicazione di tale disposizione ai lavori di ristrutturazione dello stabile condominiale, la Corte d’Appello abbia errato nel non ritenere sospeso lo svincolo automatico, atteso che l’appaltatore aveva riconosciuto che le opere commissionate non erano state eseguite a regola d’arte e, quindi, aveva riconosciuto indirettamente il credito del committente;
In tema di appalto lo stato di avanzamento dei lavori a piena prova se non viene contestato il contenuto
il motivo e’, in tutte le sue articolazioni, infondato;
innanzitutto, va rilevato che le censure risultano formulate in maniera non sufficientemente specifica, non essendo individuate le rationes decidendi censurate;
il Condominio deduce infatti (p. 28): “intanto non si condivide la parte della sentenza impugnata (pagg. 5 e 6)”, riproducendo integralmente le suddette pagine (che occupano le pp. 28-30 del ricorso) e conclude dicendo: “la Corte infatti interpreta la norma in maniera contraddittoria e forzata, non tenendo conto delle circostanze del caso e del quadro generale di riferimento, oltre che delle posizioni dell’AVCP… che inequivocabilmente stabilisce le modalita’ di autenticazione della documentazione richiesta in vece dell’originale… “, ove, quanto ai documenti analoghi di cui alla L. n. 109 del 1994, articolo 30, comma 2 ter richiede la verifica che gli stessi abbiano le caratteristiche dei SAL e la autenticazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 21, comma 2; deve ribadirsi che il ricorso per cassazione deve individuare il collegamento tra gli errori denunciati, la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, e che ove non sia possibile cogliere le ragioni per le quali si chieda l’annullamento della sentenza esso non soddisfa i requisiti di contenuto fissati dall’articolo 366 c.p.c., n. 4 e, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile (cfr. Cass. 08/04/2002, n. 5024 e successiva giurisprudenza conforme);
va poi osservato come la Corte territoriale abbia posto in rilievo che l’unica condizione per lo svincolo della garanzia era quella della preventiva consegna al garante degli stati di avanzamento dei lavori o di altro analogo documento, in originale o in copia autentica, e che, soddisfatta tale condizione, lo svincolo era automatico, cioe’ non subordinato al benestare del committente (p. 4 della sentenza), ne’ alla preventiva comunicazione all’appaltatrice e al committente (p. 5); nella sostanza, la corte di merito ha applicato il Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 113, comma 3, gia’ articolo 30, comma 2 ter (erroneamente indicato in sentenza come 3 ter) della L. n. 109 del 1994 (a p. 4), osservando che il contratto richiama la L. n. 109 del 1994, articolo 30 avendo le parti disciplinato la polizza fideiussoria rinviando alla garanzia definitiva dell’esecuzione dei lavori di cui alla L. n. 109 del 1994, ma che detto rinvio doveva intendersi al Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 113 perche’ nel (OMISSIS), quando era stata stipulata la polizza, la L. n. 109 del 1994, articolo 3 era stato abrogato e recepito nel Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 113;
ora, la L. n. 109 del 1994, articolo 30, comma 2 ter prevedeva lo svincolo progressivo automatico a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, senza necessita’ di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione;
definendo “automatico” lo svincolo, e traendone le conseguenze nella fattispecie per cui e’ causa, la Corte territoriale ha invero correttamente applicato la disposizione normativa de qua;
quanto alla verifica che la condizione per lo svincolo fosse stata soddisfatta – consegna del SAL a (OMISSIS) – la Corte ha affermato che la previsione della consegna del SAL o di analogo documento in originale o in copia autentica risponde all’esigenza di certezza dell’entita’ dei lavori eseguiti e che nella vicenda per cui e’ causa tale esigenza era “soddisfatta dalla mancata contestazione in primo grado – espressa o specifica – del quarto SAL, sia nella provenienza (dal direttore dei lavori) che nel suo contenuto, sia nell’entita’ dei lavori eseguiti ivi quantificati” (p. 6); detta statuizione non e’ stata contestata dal Condominio ricorrente, sicche’ su di essa si e’ formato il giudicato;
3) con il terzo motivo il Condominio denuncia, invocando l’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullita’ della sentenza per omessa e/o contraddittoria pronuncia sulla interpretazione della L. n. 109 del 2004, articolo 30 ovvero del Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 113 e vizio motivazionale con riferimento all’articolo 112 e all’articolo 115 c.p.c.;
lamenta la contraddittorieta’ della decisione la’ dove, pur dando atto della mancata consegna dell’originale o di copia autentica degli Stati di avanzamento dei lavori, ha ritenuto la medesima non decisiva;
il motivo e’ infondato: la Corte territoriale non ha invero considerato la mancata consegna dell’originale o di copia autentica del Sal, non decisiva, ma ha diversamente considerato tale circostanza superata in ragione della relativa mancata contestazione;
detta statuizione -che tiene conto della giurisprudenza di questa Corte secondo cui, pur essendo pacifico che lo stato di avanzamento non abbia valore di confessione a favore della parte del contratto diversa da quella che lo forma o nel cui interesse e’ formato, quando esso sia stato formato dall’appaltatore o nel suo interesse, esso fa piena prova se non ne venga contestato il contenuto (Cass. 04/01/2011, n. 106) – non e’ stata attinta da censure e, pertanto, resiste a tutte le critiche mossele con il motivo in esame;
4) con il quarto motivo il ricorrente imputa alla Corte territoriale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione della L. n. 109 del 1994, articolo 30, comma 2, nonche’, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, rappresentato dal fatto che la percentuale da svincolare progressivamente andava calcolata non sull’intero ammontare ma sul 75% dell’importo oggetto di eventuale svincolo;
il motivo e’ infondato, pur dovendosi correggere l’errore di sussunzione in cui e’ incorso il Condominio nella parte in cui e’ denunciato l’omesso esame di un fatto decisivo, posto che le argomentazioni a suo supporto non sono riconducibili al vizio di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, atteso che rafforzano la deduzione dell’error in iudicando;
la statuizione impugnata risulta in sintonia con la giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale “La garanzia fideiussoria delle obbligazioni assunte da un appaltatore e’ svincolabile in via automatica e in modo progressivo nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito come previsto dalla L. n. 109 del 1994, articolo 30, comma 2 ter; ne consegue che in caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, il residuo importo dovuto dal garante corrisponde a quello pari alla differenza tra l’importo garantito e quello svincolato in relazione agli stati di avanzamento dei lavori eseguiti” (cosi’ Cass. 27/03/2020, n. 7572), essendosi al riguardo altresi’ precisato che una diversa interpretazione della L. n. 109 del 1994, articolo 30, comma 2 ter, a mente della quale l’importo dovuto sarebbe pari alla differenza fra l’importo garantito e quello svincolabile, e cioe’ il 25% dell’importo garantito non svincolabile in base all’avanzamento dell’esecuzione dei lavori “non solo non trova alcun addentellato nella lettera della disposizione, ma non pare neanche rispondere a criteri di coerenza rispetto alla ratio della disposizione, perche’ comporterebbe da parte del garante sempre il medesimo esborso, indipendentemente dalla percentuale dei lavori eseguiti, esborso peraltro pari alla quota del 25% non suscettibile di svincolo in relazione all’avanzamento dei lavori” (cosi’ Cass. 27/03/2020, n. 7572);
5) all’infondatezza del motivo consegue il rigetto del ricorso;
6) le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 4.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del Condominio ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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