In tema di appalto ed i gravi difetti dell’edificio

Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 9 gennaio 2020, n. 187.

La massima estrapolata:

In tema di appalto, configurano gravi difetti dell’edificio, a norma dell’art. 1669 cod. civ., anche le carenze costruttive dell’opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l’abitabilità della medesima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d’arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera, purché tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilità in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordinaria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici

Ordinanza 9 gennaio 2020, n. 187

Data udienza 8 aprile 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 19523/2015 R.G. proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS) del Foro di (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore;
– intimata –
avverso la sentenza della Corte di appello di (OMISSIS) n. 2304 depositata il 29 dicembre 2014.
Udita la relazione svolta nella Camera di consiglio dell’8 aprile 2019 dal Consigliere Dott. Milena Falaschi.

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:
– (OMISSIS) e (OMISSIS) convenivano in giudizio la (OMISSIS) s.n.c. e premesso di avere acquistato ciascuno un immobile, ubicai al piano terra dello stabile sito in (OMISSIS), realizzati dalla stessa convenuta, che con il passare del tempo si era verificata la formazione di muffe e di condensa sulle pareti di ognuna delle unita’ immobiliari e sui muri dei rispettivi locali box auto e cantina, che presentavano, altresi’, “uno scarso isolamento acustico”, chiedevano accertarsi la responsabilita’ della societa’ venditrice ai sensi dell’articolo 1669 c.c., con condanna della stessa, previa riduzione del prezzo di acquisto, al risarcimento dei danni subiti;
– instaurato il contraddittorio, nella resistenza della convenuta, la quale eccepiva la decadenza e la prescrizione dall’azione ai sensi dell’articolo 1667 c.c., il Tribunale di Saluzzo adito, respinte le preliminari eccezioni, rigettava nel merito le domande attoree accertando che i vizi lamentati non integravano i presupposti previsti dall’articolo 1669 c.c.;
– sul gravame interposto dagli originari attori, la Corte di appello di Torino, nella resistenza della societa’ appellata, rigettava l’impugnazione e per l’effetto confermava la pronuncia di primo grado, ritenendo che dovesse escludersi che i vizi evidenziati, anche ove riconducibili all’attivita’ di costruzione dell’appellata, potessero essere considerati strutturali ed idonei a compromettere l’usuale godimento delle due unita’ immobiliari;
– per la cassazione della sentenza di appello ricorrono la (OMISSIS) e l’ (OMISSIS) sulla base di due motivi;
– e’ rimasta intimata la (OMISSIS) s.n.c..
Atteso che:
– con il primo motivo i ricorrenti deducono la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1669 c.c., in relazione all’articolo 32, comma 1 e all’articolo 2 Cost., comma 2, articolo 832 c.c. e al D.P.C.M. 5 dicembre 1997, per avere la Corte di appello non gia’ statuito sulla fondatezza delle loro pretese, ma sul fatto che fosse errato il titolo di responsabilita’ richiamato.
La censura e’ manifestamente infondata per avere la Corte rilevato che la domanda proposta atteneva, “expressis verbis”, al paradigma tipizzato dall’articolo 1669 c.c. e la doglianza non chiarisce i diversi termini della pretesa fatta valere con l’atto introduttivo del primo e del secondo grado. Va, altresi’, puntualizzato come il vigente articolo 1669 c.c., al pari del corrispondente articolo 1639 dell’abrogato codice civile del 1865, configuri una responsabilita’ extracontrattuale sancita dalla legge al fine di promuovere la stabilita’ e solidita’ degli edifici, nonche’ delle altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, e al fine di tutelare in tal modo l’incolumita’ personale. Peraltro, l’articolo 1669 c.c., ha ampliato la portata del suo predecessore articolo 1639, avendo incluso tra i difetti, di cui il costruttore e’ tenuto a rispondere, nel termine in esso indicato, anche quelli che, pur non compromettendo la stabilita’, totale o parziale, dell’edificio, possano essere, comunque, qualificati “gravi”.
La gravita’ di un difetto, agli effetti dell’articolo 1669 c.c., e’ correlata alle conseguenze che da esso siano derivate o possano derivare, e non dipende, pertanto, dalla sua isolata consistenza obiettiva, ne’ e’ percio’ esclusa ex se dalla modesta entita’, in rapporto all’intera costruzione, del singolo elemento che ne sia affetto.
Questa Corte ha cosi’ costantemente spiegato che configurano gravi difetti dell’edificio, a norma dell’articolo 1669 c.c., anche le carenze costruttive dell’opera che pregiudicano o menomano in modo grave il normale godimento e/o la funzionalita’ e/o l’abitabilita’ della medesima, come allorche’ la realizzazione e’ avvenuta con materiali inidonei e/o non a regola d’arte ed anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell’opera (nella specie, i difetti costruttivi lamentati avevano determinato l’insorgere di isolati fenomeni di muffe e di tracce di umidita’, oltre a dedotta mancanza di adozione di accorgimenti particolari finalizzati all’isolamento acustico, peraltro non richiesti dall’ente comunale), purche’ tali da incidere negativamente ed in modo considerevole sul suo godimento e da comprometterne la normale utilita’ in relazione alla sua destinazione economica e pratica, e per questo eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorche’ ordinaria, e cioe’ mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (Cass. Sez. Un. 27 marzo 2017, n. 7756; Cass. 9 settembre 2013 n. 20644; Cass. 3 gennaio 2013 n. 84; Cass. 4 ottobre 2011 n. 20307; Cass. 15 settembre 2009 n. 19868).
Peraltro, l’indagine volta a stabilire se i difetti costruttivi ricadano nella disciplina dell’articolo 1669 c.c., ovvero in quella posta dagli articoli 1667 e 1668 c.c., in tema di garanzia per le difformita’ e i vizi dell’opera, rientra nei compiti propri del giudice del merito, coinvolgendo l’accertamento e la valutazione degli elementi di fatto del caso concreto. Al giudice di merito spetta, quindi, di stabilire se le acquisizioni processuali sono sufficienti a formulare compiutamente il giudizio finale sulle caratteristiche dei difetti, dovendo egli accertare anche se, pur afferendo ad elementi secondari ed accessori, essi siano tali da incidere negativamente, pregiudicandoli in modo considerevole nel tempo, sulla funzionalita’ e sul godimento dell’immobile. Questo accertamento di merito e’ sottratto al sindacato di legittimita’ se, come nel caso in esame, adeguatamente motivato (Cass. 26 aprile 2005 n. 8577; Cass. 21 aprile 1994 n. 3794);
– con il secondo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 1667 c.c., con riferimento alla statuizione della Corte territoriale secondo cui gli attori avevano agito esclusivamente ai sensi dell’articolo 1669 c.c., non essendo invocabile nella specie la diversa fattispecie prevista solo in tema di appalto, mentre avrebbe dovuto provvedere autonomamente alla qualificazione della domanda per il principio iura novit curia.
Anche siffatta doglianza e’ priva di pregio.
E’ fuori discussione che i ricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) acquistarono le loro unita’ immobiliari dall’impresa costruttrice (OMISSIS).
E’ pertanto fuori discussione che i predetti stipularono con l’impresa dei contratti di compravendita e non un contratto di appalto.
Cio’ posto, non ha consistenza la pretesa di garanzia per difetti dell’appartamento, a norma dell’articolo 1667 c.c. – che prevede la prescrizione dell’azione contro l’appaltatore in due anni dal giorno della consegna dell’opera – in quanto alla (OMISSIS) andrebbe – secondo i ricorrenti – attribuita la qualifica di “appaltatore-venditore”. Appaltatore e’ la parte che stipula il contratto previsto dall’articolo 1655 c.c., ed il fatto che l’impresa sia stata anche costruttrice dell’immobile venduto non rende evidentemente l’impresa medesima “appaltatore”, nei confronti dei compratori, e “committenti” questi ultimi.
Orbene, l’azione per ottenere l’adempimento del contratto di appalto e l’eliminazione dei vizi e dei difetti dell’opera, a norma degli articoli 1667 e 1668 c.c., spetta esclusivamente al committente (cfr. Cass. n. 11450 del 1992) e configura una responsabilita’ dell’appaltatore di natura contrattuale (cfr., tra le tante di recente, Cass. n. 26574 del 2017). E’ viceversa la responsabilita’ sancita dall’articolo 1669 c.c. – responsabilita’ di natura extracontrattuale (per quanto sopra esposto, con riferimento al primo mezzo) – operante non solo a carico dell’appaltatore nei confronti del committente, ma anche a carico del costruttore nei confronti dell’acquirente (cfr. gia’ Cass. 20 novembre 1975 n. 3899). Alle norme ed ai principi di diritto cennati ha puntualmente fatto riferimento la Corte di appello, rettamente ritenendo l’azione proposta nei confronti del venditore e di natura contrattuale (articoli 1490 c.c. e segg.). Non sussiste pertanto la denunciata violazione dell’articolo 1667 c.c., avendo i ricorrenti proposto originariamente un’azione ex articolo 1669 c.c., ed avendo la Corte di merito ritenuto nuovo, e pertanto inammissibile, il richiamo degli stessi operato nell’atto di appello all’articolo 1667 c.c., che come chiarito, delinea l’azione accordata al committente in relazione al contratto di appalto.
Risultato infondato in ogni sua parte, il proposto ricorso deve rigettarsi. Non deve farsi luogo ad una pronuncia sulle spese processuali in difetto di difesa della controparte, rimasta intimata.
Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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