In tema di ammissione di nuove prove

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|19 gennaio 2021| n. 2156.

In tema di ammissione di nuove prove, il mancato esercizio del potere ex art. 507 cod. proc. pen. da parte del giudice del dibattimento non richiede un’espressa motivazione, quando dalla effettuata valutazione delle risultanze probatorie possa implicitamente evincersi la superfluità di un’eventuale integrazione istruttoria.

Sentenza|19 gennaio 2021| n. 2156

Data udienza 30 settembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Straniero – Rinnovo permesso di soggiorno – Motivi di lavoro – Allegazione alla domanda di documenti falsi – Datore di lavoro – Ditta inesistente – Imputazione – Parte descrittiva – Nullità o inutilizzabilità – Principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI TOMASSI Maria Stefani – Presidente

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

Dott. CASA Filippo – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. CAIRO Antonio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 17/06/2019 della CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. ANTONIO CAIRO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VIOLA ALFREDO POMPEO, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
udito il difensore Avvocato (OMISSIS) che si riporta ai motivi di ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d’appello di Milano con sentenza del 17/6/2019 confermava la decisione emessa nei confronti di (OMISSIS) dal Tribunale di Como che l’aveva condannata alla pena di mesi otto di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, riconoscendole il beneficio della sospensione condizionale della pena e della non menzione della condanna.
(OMISSIS) era stata ritenuta colpevole del delitto di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 5, comma 8 bis, perche’, al fine di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, aveva allegato, a corredo della domanda, documentazione risultata falsa, poiche’, si contestava, che non v’erano redditi corrisposti dalla ditta (OMISSIS) di (OMISSIS), societa’ datrice di lavoro, ad eccezione degli anni 2008/2009 e che la ditta in questione non aveva presentato dichiarazioni dei redditi ne’ risultava aver aperto posizioni lavorative per gli anni di riferimento a nome della donna.
La Corte d’appello osservava, poi, che pur espunta dall’imputazione la frase riportata nell’imputazione, resa dall’imputata in assenza del difensore, la contestazione restava precisa e la stessa (OMISSIS) aveva avuto ampio spazio per la sua difesa.
Gli accertamenti eseguiti avevano permesso di verificare l’inesistenza della ditta presso la sede legale.
Da cio’ si inferiva che risultando inesistente la ditta in questione non si sarebbe potuto configurare un rapporto di dipendenza lavorativa dell’imputata e che, almeno nella forma del dolo eventuale, (OMISSIS) avesse contezza della falsita’ della documentazione allegata. Quanto affermato dalla donna, durante il suo esame, del resto, confermava questo aspetto alla luce della circostanza che ella asseriva di essere stata assunta da tale (OMISSIS), per prestare attivita’ lavorativa, soggetto indicatole da una (OMISSIS) come elemento che procurava lavoro e al quale aveva corrisposto la somma di 800 Euro.
Sulla scorta di quanto premesso era ritenuto legittimo il rigetto (implicito) da parte del Tribunale della richiesta di integrazione istruttoria avanzata ex articolo 507 c.p.p. e confermata la decisione di primo grado.
2. Ricorre per cassazione (OMISSIS), con il ministero del difensore di fiducia e deduce quanto segue.
2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione del principio del contraddittorio e del libero convincimento del giudice in relazione alla nullita’ del decreto che dispone il giudizio.
La nullita’ discendeva dalla violazione di norme costituzionali. Il decreto aveva introdotto, infatti, nel fascicolo del dibattimento dichiarazioni dell’imputata che erano state assunte senza la presenza del difensore. Cio’ aveva determinato la introduzione in dibattimento di atti di indagine e prodotto il condizionamento del libero convincimento del Giudice, indicando nell’imputazione le dichiarazioni rese dall’imputata.
2.2. Con il secondo motivo si lamenta la nullita’ dell’ordinanza emessa il 9/1/2017.
Si trattava dell’ordinanza con cui “implicitamente” era stata respinta l’istanza avanzata, ex articolo 507 c.p.p., dalla difesa. All’esito dell’istruttoria era emerso come unico elemento fondante la responsabilita’ la circostanza che era stato allegato all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno la copia di un contratto alle dipendenze della ditta (OMISSIS) (OMISSIS), contratto, poi, rivelatosi falso. Sulla richiesta di ascoltare (OMISSIS) il Tribunale, prima si era riservato di decidere e, poi, aveva chiuso il dibattimento, disattendendo il relativo onere motivazionale.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata assunzione delle nuove prove che erano state richieste.
Ricorrevano tutti i presupposti per la rinnovazione istruttoria. Nessuna motivazione era stata data sulla scelta di non escutere (OMISSIS) unico soggetto cui spettava l’onere di registrazione del contratto.
2.4 Con il quarto motivo si lamenta l’illogicita’ della sentenza in ordine all’inesistenza della ditta individuale di (OMISSIS). La motivazione era illogica perche’ si era affermato che il titolare della ditta non aveva presentato le dichiarazioni dei redditi dal 2007 al 2014. L’assunzione, tuttavia, era datata 2013 (novembre) e, cioe’, nel periodo coincidente con l’assunzione. L’inesistenza non era della ditta, ma della sede legale. L’accesso eseguito dalla polizia giudiziaria in (OMISSIS) aveva permesso di apprendere dal portiere che la ditta si era trasferita circa 4 mesi prima.
2.5. Con il quinto motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo all’elemento soggettivo del reato.
Si era partiti dal presupposto che il contratto non fosse stato registrato e che, pertanto, (OMISSIS) lo avesse contraffatto. Cio’ senza tenere in considerazione che obbligo di registrazione non gravava sul lavoratore e che costui non avesse oneri di comunicare alcunche’ agli enti istituzionali, trattandosi di adempimenti del datore di lavoro.
2.6. Con il sesto motivo si lamenta la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio. Si interroga la ricorrente sulla esistenza della prova che essa potesse sapere della contraffazione del contratto e del rispetto del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ manifestamente infondato e per alcuni aspetti proposto fuori dei casi ammessi.
1.1 Il primo motivo e’ manifestamente infondato.
Le nullita’ o l’inutilizzabilita’ della parte descrittiva e normativa dell’imputazione non si comunicano ipso facto all’intera contestazione o alla parte residua dell’atto, la’ dove essa mantenga inalterata la sua funzione e la sua caratteristica rispondendo ai requisiti di precisione, chiarezza e degli elementi che possono portare all’applicazione di misure di sicurezza.
La’ dove, in presenza di una nullita’ o di una causa di inutilizzabilita’, l’imputazione resti inalterata negli elementi anzidetti mantenendo inalterata la precisione e la chiarezza non v’e’ dubbio che trovi applicazione la regola dell’utile per inutile non vitiatur, di guisa che il profilo invalidante parziale, interno all’atto stesso, non si espande all’intero contenuto di esso, che conserva la sua funzione e la sua caratteristica funzionale.
Il principio vale viepiu’ la’ dove non vi sia, tra gli atti processuali stessi, un rapporto di dipendenza o di successione, secondo una regola di derivazione dall’uno all’altro, in termini tali da escludere che ciascuno di essi, o quello “composto” possano sopravvivere a prescindere dalla esistenza di quello presupposto, in una logica concettuale di tipica presupposizione processuale.
Nella specie non si ravvisa alcuna “comunicazione”, poiche’ non si realizza un’ipotesi di derivazione o di cd. presupposizione. L’atto viziato non e’, cioe’, in nesso di pregiudizialita’ logico-giuridica necessaria rispetto a quelli successivi.
Non ricorre, peraltro, un’ipotesi di lesione del principio del libero convincimento del giudice.
Invero, i casi di condizionamento del Giudice in punto processuale sono previsti espressamente dall’ordinamento e non si configurano ipotesi puramente astratte o virtuali.
La precognizione del Giudice ha, infatti, rilievo nei soli casi espressamente previsti e si rinviene nelle ipotesi in cui il Giudice stesso e’ tenuto ad astenersi o puo’ essere ricusato, per aver compiuto atti nel processo o all’esterno, manifestando in via anticipata il suo giudizio, cosi’ esternando la compromissione della sua terzieta’.
Il condizionamento non puo’ essere fondato su ipotesi aleatorie o astratte e deve fondarsi su situazioni che, in via predeterminata, diano conto della lesione del parametro anzidetto di terzieta’, costituzionalmente presidiato.
Nella specie ci si trova al cospetto di un’ipotesi di inutilizzabilita’ parziale delle dichiarazioni rese dall’imputata in assenza del difensore, dichiarazioni inserite nell’imputazione e la cui espunzione non ha alcuna incidenza sulla contestazione restando essa inalterata nella sua cornice di struttura giuridico-fattuale.
Quelle dichiarazioni hanno una pura valenza additiva che, ferma l’inutilizzabilita’ intrinseca, non determinano una invalidita’ della contestazione, ne’ condizionamenti del giudice, poiche’ non concorrono a formare il nucleo centrale di essa imputazione.
In questi casi l’inserimento di elementi nulli o inutilizzabili nell’imputazione non si estende all’intera contestazione ne’ la inficia nella sua integralita’ se l’editto d’imputazione resta, per la sua precisione e chiarezza, insensibile ai detti elementi. Essi operano, cioe’, in senso orizzontale e non generano ipso iure dipendenza verso gli altri atti che seguono quello nullo o inutilizzabile o dispiegando una forza espansiva interna, tale da travolgere interamente il contenuto di esso.
L’imputazione, infatti, continua a svolgere la sua funzione, senza essere condizionata, ne’ inficiata dalla causa invalidante.
Deriva da quanto premesso che la parziale nullita’ del decreto che dispone il giudizio, che riporta nell’imputazione dichiarazioni assunte senza la presenza del difensore, non si comunica ipso iure all’intero atto di impulso processuale. Cio’ a condizione, ancora, che degli elementi anzidetti non sia operato alcun impiego, neppure indiretto e la contestazione, pur espunti quei dati, resti conforme al disposto normativo.
Il primo motivo e’, pertanto, manifestamente infondato non essendo stato operato alcun impiego processuale, delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari da (OMISSIS).
2. Il secondo motivo deduce la mancata motivazione sulle ragioni che avevano indotto a respingere implicitamente la richiesta avanzata, ex articolo 507 c.p.p., dalla difesa, sull’audizione di (OMISSIS), fondandosi l’affermazione di penale responsabilita’ sulla sola prova che il contratto (alle dipendenze della ditta (OMISSIS) (OMISSIS)) allegato all’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, era falso.
Deve osservarsi che l’integrazione istruttoria e l’istanza di rinnovazione, anche parziale, del dibattimento, hanno carattere eccezionale e possono essere disposte solo qualora il giudice ritenga di non poter decidere alla luce delle acquisizioni disponibili.
Pertanto, mentre la decisione di procedere a rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dar conto dell’uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non poter decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la decisione puo’ essere sorretta anche da motivazione implicita, che trova fondamento nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, indicando la sussistenza degli elementi gia’ sufficienti per una valutazione -in senso positivo o negativo- sulla responsabilita’ (sul mancato esercizio del potere ufficioso Sez. 4, n. 7948 del 03/10/2013 Ud. (dep. 2014) P.G. contro Fappiano, Rv. 259272).
Ebbene la motivazione, implicitamente resa sul punto, risulta immune dalle censure sviluppate.
A parte il fatto che il motivo di ricorso riproduce integralmente il secondo motivo d’appello senza confrontarsi con la decisione (tecnica che gia’ determinerebbe l’inammissibilita’ del motivo di ricorso per cassazione) la prova della colpevolezza e’ stata desunta non dalla sola allegazione del contratto, ma da una serie di indicatori e verifiche che hanno permesso di inferire la falsita’. In questa logica sono stati richiamati il modello unificato trasmesso alla prefettura di Milano, copia della busta paga e attestazione di servizio, senza che risultasse una posizione contributiva all’INPS, all’Agenzia per le entrate e al Centro per l’impiego. Lo stesso accesso eseguito a febbraio 2014 presso la sede dell'(OMISSIS) di (OMISSIS) ditta assuntrice, attestava l’inesistenza in loco del datore di lavoro.
Ne’ il ricorso si confronta con la motivazione nella parte in cui richiama le dichiarazioni dell’imputata in sede di “esame”, fase processuale, svoltasi nel pieno contraddittorio, in cui la donna aveva negato di essere a conoscenza del datore di lavoro e di essersi rivolta a tale (OMISSIS). Cosi’ l’impugnazione non si correla a un punto decisivo della motivazione, che supera il rilievo sviluppato in ricorso.
1.3. Terzo, quarto e quinto motivo di ricorso sono stati gia’ parzialmente trattati e risultano per la parte residua inammissibili, tendendo ad ottenere una diversa valutazione in fatto, rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito che ha svolto, anche per relationem, una motivazione priva di difetti deducibili con il ricorso per cassazione.
Il Giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicita’ di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilita’ di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio.
I rilievi, le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, non integrano vizi della motivazione in senso stretto e si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicche’, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell’articolo 606 c.p.p., comma 3.
Per la scelta di non escutere (OMISSIS) si e’ anticipato come non vi fosse nullita’, ne’ lesione del diritto di difesa e come quella deposizione non risultasse, peraltro, determinante sull’esito decisorio, anche alla luce degli elementi che emergevano dalla sentenza di primo grado. La motivazione che si salda a quella impugnata dimostra con certezza la falsita’ della documentazione e l’inesistenza della ditta del (OMISSIS) stesso, anche alla luce delle investigazioni poste in essere e delle verifiche eseguite dalla polizia giudiziaria che documentavano come la ditta intestata a costui fosse inesistente.
Si intende, allora, come la scelta di non integrare l’istruttoria non si riveli decisiva e come non fosse illogica, secondo una valutazione di merito sorretta, peraltro, da un tracciato adeguato.
Ne’ valgono, specificamente, a inficiare il ragionamento indicato i rilievi di cui al quarto motivo, che si risolvono in censure di puro fatto.
Il ricorso non si confronta, invero, con una serie di dati che vanno dall’assenza della ditta presso la sede legale, alla mancata presentazione delle relative dichiarazioni a fini contributivi e lavorativi. Ancora, le dichiarazioni rese dalla ricorrente, durante il suo esame, nel contraddittorio processuale, supportano ampiamente, in punto di logicita’, la conclusione raggiunta dalla Corte territoriale.
Infine, anche per le deduzioni sull’erroneita’ del ragionamento svolto sull’elemento psicologico si osserva che la motivazione resa e’ immune da censure e le stesse dichiarazioni di (OMISSIS) sono state ritenute inverosimili, alla luce degli altri indicatori evidenziati dal Giudice di merito.
La giurisprudenza di questa Corte e’ prevalentemente orientata nel senso che ai fini del dolo generico nei reati di falso, tra i quali va ricompreso anche quello posto dal cit. articolo 5, comma 8-bis, e’ sufficiente la sola “coscienza e volonta’ dell’alterazione del vero” (Cass. Sez. 5, 20 novembre 1984, Reggiani, Cass., sez. 5, 28 novembre 1991, Galluzzo), “indipendentemente dallo scopo che l’agente si sia proposto” (Cass.,sez. 6, 10 ottobre 1984, Sai, Cass., sez. 6, 7 dicembre 1994, Ventura).
1.4. Inammissibile e’ l’ultimo motivo di ricorso sull’ipotesi della violazione del ragiónevole dubbio.
La regola di giudizio compendiata nella formula “al di la’ di ogni ragionevole dubbio” rileva in sede di legittimita’ esclusivamente ove la sua violazione si traduca nella illogicita’ manifesta e decisiva della motivazione della sentenza, non avendo la Corte di cassazione alcun potere di autonoma valutazione delle fonti di prova (Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D’Urso e altri, Rv. 270108).
La regola in sede di legittimita’ rileva solo se la sua violazione “precipita” in una illogicita’ manifesta e decisiva del tessuto motivazionale, l’unico ad essere sottoposto al vaglio di un organo giurisdizionale che non ha alcun potere di valutazione autonoma delle fonti di prova. Non e’ possibile, dunque, procedere ad argomentazioni che tendano alla sua applicazione richiamando diverse valutazioni dei dati istruttori, attivita’ che compete in via esclusiva al Giudice di merito.
Ancora una volta il ricorso non si confronta con questi principi e, oltre che genericamente articolato, diventa aspecifico evocando come punto della decisione da cui inferire l’anzidetto dubbio ragionevole la sola circostanza che l’imputata abbia depositato in Questura un documento falso (indicatore parziale dell’iter logico-giuridico seguito per l’affermazione della penale responsabilita’).
2. Consegue l’inammissibilita’ del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’ al versamento in favore della Cassa delle ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 2.000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’” (Corte Cost. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *