In tema di ammissione al patrocino a spese dello Stato

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 15 aprile 2020, n. 12191

Massima estrapolata:

In tema di ammissione al patrocino a spese dello Stato, la persona offesa da uno dei reati elencati dall’art. 76, comma 4-ter, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dallo stesso articolo, sicchè, una volta ammessa al beneficio, non è tenuta a comunicare le variazioni di reddito ai sensi dell’art. 79, comma 1, lett. d) del medesimo decreto.

Sentenza 15 aprile 2020, n. 12191

Data udienza 26 febbraio 2020

Tag – parola chiave: Difesa e difensori – Patrocinio dei non abbienti – Persona offesa da uno dei reati di cui all’art. 76, comma 4 – Ter del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 ammessa al beneficio – Obbligo di comunicazione delle variazioni di reddito – Sussistenza – Esclusione
Prostituzione minorile – Vittima dei reati – Ammissione al gratuito patrocinio senza autocertificazione – Beneficio per i non abbienti – Soggetto rientrante in una delle categorie previste dall’art. 76 comma 4 – ter Dpr 30 maggio 2002, n. 115 – Obbligo di cui all’art. 79 comma 1 lett. d) stesso Dpr 115 del 200 – Adempimento – Esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giusep – Presidente

Dott. CAPPELLO Gabriell – rel. Consigliere

Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere

Dott. TANGA Antonio L. – Consigliere

Dott. CENCI Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso il decreto del 10/06/2018 della CORTE APPELLO di BOLOGNA;
svolta la relazione dal Consigliere CAPPELLO GABRIELLA;
lette le conclusioni del PG in persona del sostituto Dott. CORASANITI Giuseppe, il quale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilita’ del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza in data 10/06/2019, la Corte d’appello di Bologna ha revocato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 112, comma 1 lettera d), su richiesta dell’ufficio finanziario competente, l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti gia’ disposto dal Tribunale di Forli’ in favore di (OMISSIS), rilevando che dal sistema informativo dell’Anagrafe Tributaria era emerso che la stessa e il suo nucleo familiare avevano percepito per l’anno 2018 redditi ai fini IRPEF pari a Euro 17.118,00, eccedenti il limite di legge per l’ammissione al beneficio in parola.
2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso l’interessata a mezzo di difensore, ai sensi del citato Decreto del Presidente della Repubblica articolo 113, formulando due motivi.
Con il primo, deduce violazione di legge, sia in relazione al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 112, che avuto riguardo all’articolo 76 dello stesso decreto, rilevando che la Corte d’appello ha omesso di considerare la natura del procedimento penale nel quale la ricorrente si e’ costituita parte civile, riguardante il reato di prostituzione minorile previsto e punito dall’articolo 600-bis c.p., comma 2, aggravato ai sensi dell’articolo 602-ter comma 5, per essere stato il fatto commesso ai danni di soggetto infra-sedicenne, ipotesi rientrante tra quelle per le quali il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76, comma 4-ter, prevede che la persona offesa puo’ essere ammessa al beneficio di che trattasi anche in deroga ai limiti di reddito previsti nel decreto stesso. Anche se la legge attribuisce al giudice una facolta’ discrezionale di ammissione, una volta deliberata la stessa positivamente, deve ritenersi escluso ogni obbligo per la persona offesa di comunicare le variazioni di reddito.
Con il secondo, deduce analogo vizio con riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 79, comma 1, lettera d) e all’articolo 112, comma 1, lettera a), rilevando che il superamento della soglia reddituale per Euro 425,23, accertato dall’Agenzia delle Entrate, si era verificato nell’anno d’imposta del 2018, con termine di presentazione della relativa dichiarazione al luglio dello stesso anno, laddove, gia’ all’udienza del 30 gennaio 2018, la ricorrente aveva revocato la costituzione di parte civile per intervenuto integrale risarcimento dei danni da parte dell’imputato. Pertanto, non solo non era configurabile alcun onere di comunicazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 79, comma 1, lettera d), in capo alla ricorrente, ma la stessa non era piu’ parte del procedimento penale, gia’ definito con sentenza irrevocabile, ne(momento in cui si era verificato il superamento della soglia reddituale.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere accolto nei termini che si vanno a esporre.
2. La Corte bolognese ha dato atto che la ricorrente era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti nel 2016 e che l’accertamento dell’ufficio finanziario del superamento dei limiti reddituali riguardava l’anno d’imposta 2018.
Nulla ha precisato, invece, in ordine all’istanza di ammissione; in particolare, se essa fosse o meno corredata dell’autocertificazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76, lettera c).
3. Il primo motivo e’ fondato.
3.1. Deve intanto premettersi che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76, comma 4-ter, introdotto dal del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, articolo 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 aprile 2009, n. 38, e sostituito dalla L. 1 ottobre 2012, n. 172, articolo 9, stabilisce che la persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609 bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonche’, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies c.p., puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.
Piu’ precisamente, del Decreto Legge 23 febbraio 2009, n. 11, articolo 9, aveva aggiunto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76, dopo il comma 4-bis il comma 4-ter, a mente del quale “La persona offesa dai reati di cui agli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies c.p., puo’ essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto”. Il comma e’ stato successivamente sostituito dalla L. 1 ottobre 2012, n. 172, articolo 9, con quello attuale.
3.2. Tale ultimo intervento legislativo costituisce ratifica e esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007 e contiene anche norme di adeguamento dell’ordinamento interno, tra le quali quella in commento.
L’articolo 31 della Convenzione citata ha ad oggetto i provvedimenti generali di protezione e, tra questi, espressamente indica al par. 3 l’impegno di ciascuna Parte ad assicurare che le vittime abbiano accesso, a titolo gratuito, qualora giustificato, all’assistenza legale nel momento in cui possano ricoprire il ruolo di parte nel procedimento penale.
3.3. Ne consegue che la relativa istanza necessita esclusivamente dei requisiti di cui all’articolo 79, comma 1, lettera a) e b), del decreto e non anche dell’allegazione da parte dell’interessato, prevista dalla lettera c), del medesimo articolo, di una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l’ammissione (cfr. sez. 4 n. 13497 del 15/02/2017, Mattioli, Rv. 269534).
In motivazione, la Corte ha chiarito che la finalita’ della L. n. 38 del 2009 (e delle successive modificazioni) non puo’ che essere quella di rimuovere ogni possibile ostacolo (anche economico) che possa disincentivare un soggetto, gia’ in condizioni di disagio, ad agire in giudizio e che l’unica interpretazione in linea con detta ratio legis e’ quella secondo cui il termine “puo'” deve essere inteso come dovere del giudice di accogliere l’istanza “se” presentata dalla “persona offesa” da “uno dei reati di cui’ alla norma” e all’esito della positiva verifica dell’esistenza di un “procedimento iscritto relativo ad uno dei menzionati reati”.
In mancanza di una espressa disposizione legislativa, il giudice non potrebbe negare l’ammissione al beneficio solo sulla base della mancata allegazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione, da parte dell’interessato, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste dall’articolo 76 cit., dato che il comma 4-ter non individua massimi reddituali idonei ad escludere il diritto in argomento; sicche’ la produzione di tale attestato sarebbe del tutto superflua e la sua mancanza inidonea a fondare una pronuncia di rigetto.
4. I principi affermati in tale precedente vanno ribaditi in questa sede.
Deve, infatti, convenirsi con l’affermazione secondo cui Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 76, comma 4-ter, costituisce una deroga alle previsioni con le quali il legislatore ha posto dei limiti reddituali alla ammissione al beneficio di che trattasi e che da tale deroga discende l’inapplicabilita’, al caso di specie, della causa d’inammissibilita’ dell’istanza per mancanza della dichiarazione di cui all’articolo 79, lettera c) del decreto citato, contravvenendo detto obbligo alla previsione derogatoria e alle finalita’ della stessa, come sopra chiarite.
Ne consegue, quale logico corollario che, una volta ammesso l’interessato al beneficio, in base a valutazione giudiziale che prescinde dall’allegazione della certificazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 79, comma 1, lettera c), il soggetto non puo’ esser tenuto ad adempiere all’obbligo di cui alla successiva lettera d) del medesimo articolo, strettamente correlato agli adempimenti di cui alla precedente lettera c).
Deve, pertanto, affermarsi il principio secondo cui, una volta ammesso al beneficio del patrocinio dello Stato per i non abbienti, il soggetto rientrante in una delle categorie previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 76, comma 4-ter non e’ tenuto ad adempiere all’obbligo di cui allo stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 79, comma 1, lettera d).
5. Nel caso all’esame, sussiste la denunciata violazione di legge.
La Corte d’appello ha revocato l’ammissione al beneficio (concesso alla ricorrente, persona offesa del reato di prostituzione minorile, oggetto del proc. n. 5162/14 RGNR, con decreto 07/03/2016 del Tribunale di Forli’) senza indicare i presupposti dell’ammissione, ma unicamente sulla scorta dell’accertato superamento dei limiti reddituali. Conseguenza che, tuttavia, non opera nella specie, atteso che il soggetto era dispensato dall’allegazione della certificazione di cui all’articolo 79, comma 1, lettera c) cit., cosicche’, venuto meno tale automatismo, va parimenti escluso l’obbligo di comunicazione in capo al soggetto gia’ ammesso.
6. Da quanto precede, discende l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata e la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Bologna, ritenuto assorbito il secondo motivo di ricorso dall’accoglimento del primo. Va disposto l’oscuramento dei dati secondo legge.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata. Dispone la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Bologna. Oscuramento dati.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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