In tema di adozione del maggiorenne

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 3 aprile 2020, n. 7667.

La massima estrapolata:

In tema di adozione del maggiorenne, il giudice nell’applicare la regola che impone il divario minimo di età di 18 anni tra l’adottante e l’adottato, deve procedere ad una interpretazione dell’art. 291 c.c. compatibile con l’art. 30 Cost., secondo la lettura data dalla Corte costituzionale e in relazione all’art. 8 della CEDU, che consenta, avuto riguardo alle circostanze del caso concreto, una ragionevole riduzione di tale divario minimo, al fine di tutelare situazioni familiari consolidatesi da tempo e fondate su una comprovata “affectio familiaris”.

Sentenza 3 aprile 2020, n. 7667

Data udienza 5 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Adozione – Adozione dei maggiorenni – Differenza di età di 18 anni – Fattispecie: donna di 36 anni che è stata cresciuta sin dall’infanzia dal compagno della madre – Deroga

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. CAIAZZO Rosario – rel. Consigliere

Dott. SCALIA Laura – Consigliere

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso n. 4506/2018 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende, unitamente all’avvocato (OMISSIS), con procura speciale allegata al ricorso;
– ricorrenti –
contro
Procura della repubblica presso il Tribunale di Modena; Procura Generale presso la Corte di Appello di Bologna; Procura Generale presso la Corte di Cassazione;
– intimati –
avverso la sentenza n. 27/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 03/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/12/2019 dal Cons. Dott. CAIAZZO ROSARIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;
udito, per i ricorrenti, l’avvocato (OMISSIS) che si e’ riportato al ricorso.

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) e (OMISSIS) proposero reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Modena, emessa nel 2016, che rigetto’ la domanda del (OMISSIS) di adozione della maggiorenne (OMISSIS), figlia della convivente (OMISSIS), per l’insussistenza della differenza minima di eta’ di (OMISSIS) anni tra adottante ed adottato, prevista dall’articolo 291 c.c., allegando di aver cresciuto l’adottanda come figlia propria da quando costei (rimasta orfana di padre a sei anni) ne aveva (OMISSIS).
La Corte d’appello di Bologna, con sentenza n. 27/17, respinse il reclamo, confermando la motivazione sull’inosservanza dell’articolo 291 c.c., ritenendo che nessuna speciale ragione giustificasse la deroga al requisito legale dell’intervallo minimo di eta’, richiamando la giurisprudenza della Corte Cost. in ordine alla differenze con l’adozione dei minori.
(OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati con memoria.
Con ordinanza interlocutoria del 19.9.2019, il collegio, premesso che la Corte Costituzionale aveva emesso due sentenze – nn. 89/93 e n. 500/2000 – relative alla questione della disparita’ tra le normative sull’adozione di minori e quella sull’adozione di maggiorenni, rilevando che l’eccezione d’incostituzionalita’ dell’articolo 291 c.c., sollevata dai ricorrenti investisse molteplici profili di notevole rilevanza, tra cui quello della compatibilita’ della norma con le norme costituzionali (argomento che non aveva costituito oggetto delle suddette pronunce della Corte Cost.), anche alla luce delle varie innovazioni normative intervenute e del mutato costume sociale, ha disposto il rinvio della causa alla pubblica udienza.
Non si sono costituiti gli intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo, in via preliminare, si denunzia l’illegittimita’ costituzionale dell’articolo 291 c.c., nella parte in cui non consente al giudice discrezionalita’ e deroghe al limite del divario di eta’ tra adottante ed adottato imposto in (OMISSIS) anni, in violazione degli articoli 2, 3, 10 e 30 Cost..
I ricorrenti chiedono, pertanto, che il collegio sollevi la questione di legittimita’ costituzionale dell’articolo 291 c.c., nella parte in cui contempla la differenza minima di eta’ di (OMISSIS) anni tra adottante ed adottato-ritenendo in particolare che tale norma contrasti:
a) con gli articoli 2 e 30 Cost., perche’ impedisce l’autodeterminazione d’ogni individuo, sia come singolo (diritto al nome, alla liberta’ d’espressione, ecc), sia come membro d’organizzazioni sociali (la famiglia), considerando che (OMISSIS) da quando ha (OMISSIS) anni si sente figlia di (OMISSIS), di cui vorrebbe portare il cognome, mentre il (OMISSIS) ritiene che il suo profondo legame con la figlia della compagna venga riconosciuto al pari di un rapporto di filiazione;
b) con l’articolo 3 Cost., violando il principio di uguaglianza rispetto alla fattispecie dell’adozione di minore in casi speciali – istituto che per molti aspetti e’ simile all’adozione di maggiorenne – che consente al giudice di ridurre il divario di eta’ in considerazione delle circostanze del caso, a differenza che nella fattispecie di cui all’articolo 291 c.c.;
c) con l’articolo 10 Cost. (secondo il cui disposto “L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute..”) in quanto l’articolo 291 c.c., viola le norme sovranazionali (articolo 8 CEDU; articolo 7 Carta Europea diritti fondamentali e articolo 16 Dichiarazione Universale diritti dell’Uomo) in ordine alla tutela dei valori della vita privata e familiare.
Con il secondo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione delle norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per mancata disapplicazione dell’articolo 291 c.c., perche’ in contrasto con le richiamate norme comunitarie e sovranazionali.
Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) e omesso esame di un punto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti (articolo 360, comma 1, n. 5) dato dallo spirito di unita’ famigliare su cui l’adozione e’ fondata.
Al riguardo, i ricorrenti lamentano che i giudici di primo e secondo grado, nel decidere la domanda di adozione di maggiorenne, non hanno tenuto in considerazione ne’ le eccezioni di diritto circa l’applicazione degli articoli 291 c.c. e segg., con riferimento ai recenti sviluppi giurisprudenziali (che fanno seguito a un mutamento della coscienza sociale in materia familiare), ne’ le dichiarazioni rese in udienza dalla madre dell’adottanda, (OMISSIS), e dalla sorella minorenne (OMISSIS) (figlia dell’adottante e sorella uterina dell’adottanda).
Con il quarto motivo si denunzia violazione e falsa applicazione di norme di diritto (articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3), con conseguente irragionevole disparita’ di trattamento tra maggiorenni (articolo 291 c.c.) e minorenni (L. 4 maggio 1983, n. 184, articolo 44, comma 1, lettera b). Al riguardo, i ricorrenti espongono che l’adozione di minori e’ istituto affine alla adozione di maggiorenne, in quanto mira a consolidare l’unita’ familiare nelle famiglie allargate, sempre piu’ frequenti nel contesto sociale odierno.
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di legittimita’ costituzionale sollevata dai ricorrenti con il primo motivo del ricorso.
Occorre premettere che la Corte Costituzionale e’ intervenuta con due pronunce sulla questione della disparita’ di disciplina tra l’adozione di minori e di maggiorenne, in ordine all’articolo 291 c.c., che solo per quest’ultima adozione contempla il limite della differenza d’eta’ di (OMISSIS) anni tra adottante ad adottato.
In particolare, con la sentenza n. 89 del 1993, la Corte Cost. ritenne infondata la questione in relazione agli articoli 2, 29 e 30 Cost., in quanto essa era stata formulata sull’erronea premessa della ritenuta identita’ di situazioni nelle quali verserebbero gli adottandi – nel caso di adozione del figlio del coniuge dell’adottante – tanto che si tratti di adozione ordinaria quanto che si tratti di adozione di minori. La Corte Cost. ritenne che questa premessa non era esatta, in ragione della differente disciplina che caratterizza in modo diverso, per struttura, per funzione e per ampiezza dei poteri attribuiti al giudice, l’adozione di minori rispetto all’adozione di persone di maggiore eta’.
Con la sentenza n. 500 del 2000, la Corte Cost. si e’ di nuovo pronunciata sulla medesima questione riguardo agli articoli 2, 3 Cost., articolo 29 Cost., comma 1 e articolo 30 Cost., comma 3, con la seguente motivazione: “Il giudice rimettente, denunciando una ingiustificata disparita’ di trattamento nella disciplina del divario minimo di eta’ che deve intercorrere tra l’adottante e l’adottando maggiorenne, requisito che ritiene non superabile mediante una diversa interpretazione del sistema normativo pur rimessa al giudice comune nell’applicazione della legge, indica quale termine di comparazione la regola prevista per l’adozione di minori, sul presupposto che le situazioni siano identiche quando l’adozione riguardi il figlio del coniuge dell’adottante.
Questa premessa e’ stata gia’ ritenuta inesatta (sentenza n. 89 del 1993), giacche’ l’adozione ordinaria ha struttura, funzione ed effetti diversi rispetto a quelli che caratterizzano l’adozione dei minori. Quest’ultima ha come essenziale obiettivo l’interesse del minore ad un ambiente familiare stabile ed armonioso, nel quale si possa sviluppare la sua personalita’, in un equilibrato contesto affettivo ed educativo che ha come riferimento idonei genitori adottivi.
L’adozione di minori e’, inoltre, caratterizzata dall’inserimento nella famiglia di definitiva accoglienza e dal rapporto con i genitori adottivi, i quali, assumendo la responsabilita’ educativa del minore adottato, divengono titolari dei poteri e dei doveri che caratterizzano la posizione dei genitori nei confronti dei figli. Cio’ implica il pieno inserimento del minore nella comunita’ familiare adottiva e l’obbligo dell’adottante di mantenere, istruire ed educare l’adottato cosi’ come e’ previsto per i figli dall’articolo 147 c.c. (richiamato dalla L. n. 184 del 1983, articolo 48).
L’adozione di persone maggiori di eta’ si caratterizza in modo diverso. Non implica necessariamente l’instaurarsi o il permanere della convivenza familiare e non determina la soggezione alla potesta’ del genitore adottivo, che non assume l’obbligo di mantenere, istruire ed educare l’adottato.
Non mancano, dunque, differenze tra i due istituti idonee a giustificare una diversita’ di disciplina che consenta solo per l’adozione di minori il superamento del divario di eta’ ordinariamente richiesto tra adottante e adottato, in ragione del raccordo tra l’unita’ familiare e l’ineliminabile momento formativo ed educativo che caratterizza lo sviluppo della personalita’ del minore in una famiglia e che solo quella famiglia puo’ assicurare (sentenza n. 89 del 1993). Rimane invece rimessa alla valutazione del legislatore la ponderazione di nuove esigenze sociali, che eventualmente sollecitino una innovazione in questa disciplina”.
Ora, in primo luogo, va osservato che la questione di legittimita’ costituzionale in esame sia infondata riguardo all’asserita disparita’ di trattamento rispetto alla disciplina dell’adozione di minori poiche’ la motivazione adottata dalla Corte Cost. e’, sul punto, plausibile e non suscettibile di critiche, non essendo emersi profili di valutazione diversi da quelli gia’ esaminati.
Circa gli altri profili d’incostituzionalita’ lamentati dai ricorrenti, il collegio ritiene che l’articolo 291 c.c., sia suscettibile d’interpretazione conforme alle norme costituzionali.
Invero, il giudice investito da un’eccezione di legittimita’ costituzionale ha il dovere di adottare un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma interessata, anche sulla base del diritto vivente, ovvero di esplicitare le ragioni per le quali ritenga invece di rimettere la questione alla Corte Costituzionale, qualora siano escluse opzioni interpretative conformi alle norme costituzionali.
Premesso cio’, il Collegio ritiene che sia fondato il terzo motivo del ricorso il cui esame prioritario s’impone in via logica, considerato che il primo motivo riguarda, come detto, la questione di legittimita’ costituzionale, mentre il secondo afferisce alla violazione delle citate norme comunitarie per la mancata disapplicazione dello stesso articolo 291 c.c..
Orbene, e’ stato accertato, e non e’ contestato, che l’adottante presenta una differenza d’eta’ con l’adottanda di (OMISSIS), la quale adottanda, figlia della convivente, vive con lui dall’eta’ di (OMISSIS) anni, formando un nucleo familiare ormai consolidato e compatto da circa trenta anni (l’adottanda ha (OMISSIS) anni). Ora, la norma dell’articolo 291 c.c., nel richiedere la differenza di (OMISSIS) anni tra adottante ed adottato appare una evidente ingiusta limitazione e compressione dell’istituto dell’adozione di maggiorenni, nell’accezione e configurazione sociologica assunta dall’istituto negli ultimi decenni, in cui – come e’ indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza – ha perso la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all’adottante la continuita’ della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonche’ di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalita’ di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
In sostanza, l’istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l’adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all’adozione di minori, non e’ immeritevole di tutela.
In tale mutato contesto sociale, il suddetto limite di (OMISSIS) anni appare un ostacolo rilevante ed ingiustificato all’adozione dei maggiorenni, un’indebita ed anacronistica ingerenza dello Stato nell’assetto familiare in contrasto con l’articolo 8 Cedu, interpretato nella sua accezione piu’ ampia riguardo ai principi del rispetto della vita familiare e privata. Infatti, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha piu’ volte affermato che, al di la’ della protezione contro le ingerenze arbitrarie, l’articolo 8, pone a carico dello Stato degli obblighi positivi dl rispetto effettivo della vita familiare. In tal modo, laddove e’ accertata l’esistenza di un legame familiare, lo Stato deve in linea di principio agire in modo tale da permettere a tale legame di svilupparsi” (Sentenza CEDU del 13.10.15, su ricorso n. 52557/14).
Al riguardo, e’ significativo l’orientamento innovatore adottato da questa Corte (Cass., n. 354/99)- e seguito anche dalla giurisprudenza di merito- la quale ha ritenuto che l’articolo 291 c.c., correttamente interpretato, esprima il seguente principio: “con riguardo all’adozione di prole del coniuge dell’adottante, nella ipotesi in cui uno dei figli sia minore, l’altro sia divenuto di recente maggiorenne, al fine di non compromettere la realizzazione del valore etico – sociale della unita’ familiare, garantito dall’articolo 30 Cost., commi 1 e 3, va riconosciuto ad entrambi, in quanto provenienti dalla stessa famiglia, il diritto di potersi inserire nel nuovo nucleo familiare del quale fa parte il comune genitore. Pertanto, in tale ipotesi, la disciplina dell’adozione del maggiorenne deve essere attratta nel regime gia’ vigente – ai sensi della L. n. 184 del 1983, articolo 44, comma 1, lettera b) e comma 5, come modificato per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 44 del 1990 – per l’adozione del figlio minore del coniuge dell’adottante, che riconosce al giudice il potere di accordare, previo attento esame delle circostanze del caso, una ragionevole riduzione del prescritto divario minimo di eta’ tra adottante e adottato, sempre che la differenza di eta’ tra gli stessi rimanga nell’ambito della imitatio naturae”.
Tale pronuncia, sebbene emessa in una causa il cui oggetto era l’adozione congiunta di un minorenne e di un maggiorenne, entrambi figli del coniuge dell’adottante, esprime un principio piu’ generale, applicabile per analogia anche nella fattispecie, venendo in rilievo la medesima ratio, afferente alla tutela dell’unita’ familiare, garantita dall’articolo 30 Cost. e dall’articolo 8 CEDU, che giustifica il potere discrezionale del giudice di derogare al rigido disposto dell’articolo 291 c.c., attraverso una ragionevole riduzione del divario di (OMISSIS) anni, considerate le circostanze del singolo caso in esame. Peraltro, nel caso concreto, tale riduzione e’ vieppiu’ giustificata se si tiene conto del fatto che il divario d’eta’ tra adottante ed adottato e’ di appena otto mesi inferiore al tetto normativo.
Puo’ dunque affermarsi che si sia formato un diritto vivente che legittima un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’articolo 291 c.c., che tenga conto anche della giurisprudenza unionale secondo cui l’accezione dell’endiadi “vita privata e familiare”, di cui all’articolo 8 CEDU, e’ intesa in senso ampio, comprensiva di ogni espressione della personalita’ e dignita’ della persona. Infatti, nel caso concreto, i ricorrenti chiedono di concretizzare la lunga convivenza “di fatto” tra adottante a adottanda (quale figlia della convivente dell’adottante) attraverso una riconoscimento formale che suggelli la consolidata comunione di affetti e di vita vissuta. Precludere, invece, l’adozione in esame, ritenendo insuperabile l’ormai vetusta ed anacronistica volonta’ legislativa della differenza minima di eta’ di ben (OMISSIS) anni, costituirebbe espressione di un’interpretazione puramente letterale della norma preclusa nella fattispecie, a parere del collegio, da argomentazioni di carattere sistematico ed evolutivo.
Al riguardo, se e’ vero che l’interprete non puo’ dare alle parole un significato quale che sia, un particolare rilievo va attribuito al termine “connessione” per ricavare gia’ dell’articolo 12 preleggi, comma 1, un’indicazione a favore dell’interpretazione sistematica, facendo riferimento al contesto in cui le locuzioni si trovano e non limitandolo esclusivamente alla legge nella quale sono inserite ma estendendolo all’intero ordinamento giuridico in vigore. Peraltro, la stessa “intenzione del legislatore”, cui il predetto articolo 12, attribuisce rilievo ai fini dell’interpretazione, e’ stata prevalentemente intesa in senso oggettivo, imponendo la ricerca di un significato conforme alla ratio legis o meglio alla ratio iuris. A venire in rilievo e’ piuttosto il canone della coerenza con l’intero sistema normativo, che trova implicita conferma dell’articolo 12, comma 2 (per la via dell’evocazione dell’analogia legis e dell’analogia iuris come strumenti per colmare le lacune) e che dovrebbe gia’ guidare l’interprete nella ricerca del significato “conforme allo spirito del tempo e della societa’ per cui la norma e’ destinata a valere”. Puo’ altresi’ affermarsi che il giudice puo’ allontanarsi dal significato che sembrerebbe piu’ immediatamente riconducibile al testo anche per prevenire l’antinomia con il diritto Euro-unitario e costituzionale e dunque evitare la formale disapplicazione della norma in questione.
Tale interpretazione costituzionalmente orientata consente, ancora, di rendere l’articolo 291 c.c., compatibile con l’articolo 2 Cost., atteso che il divario d’eta’ di (OMISSIS) anni impedirebbe all’adottato di esercitare appieno i suoi inalienabili diritti alla formazione di un formale nucleo familiare, sulla base di una formazione sociale di fatto ormai consolidatasi nel tempo e caratterizzata da una affectio non dissimile da quella caratterizzante la famiglia fondata sul matrimonio, nonche’ con l’articolo 3, rimuovendo una ormai irragionevole disparita’ di trattamento tra l’adottato maggiorenne che abbia con l’adottante una differenza d’eta’ non inferiore ai (OMISSIS) anni e l’adottante che invece presenti una differenza d’eta’ marginalmente inferiore al tetto legale, considerata la diversa ratio che ispira l’istituto rispetto a quella che mosse il legislatore del codice civile.
Il terzo motivo puo’ ritenersi assorbito dall’accoglimento del terzo.
Per quanto esposto puo’ essere formulato il seguente principio di diritto: “in materia di adozione di maggiorenne, il giudice, nell’applicare la norma che contempla il divario minimo d’eta’ di (OMISSIS) anni tra l’adottante e l’adottato, deve procedere ad un’interpretazione costituzionalmente compatibile dell’articolo 291 c.c., al fine di evitare il contrasto con l’articolo 30 Cost., alla luce della sua lettura da parte della giurisprudenza costituzionale e in relazione all’articolo 8 della Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti Umani e delle Liberta’ Fondamentali, adottando quindi una rivisitazione storico-sistematica dell’istituto, che, avuto riguardo alle circostanze del singolo caso in esame, consenta una ragionevole riduzione di tale divario di eta’, al fine di tutelare le situazioni familiari consolidatesi da lungo tempo e fondate su una comprovata affectio familiaris”.
Per quanto esposto, accolto il terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte d’appello, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, rigettato il primo ed assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche in ordine al regime delle spese del giudizio di legittimita’.
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalita’ e gli altri dati significativi, a norma del Decreto Legislativo n. 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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