Corte di Cassazione, sezione lavoro civile, Ordinanza 2 agosto 2019, n. 20847.
Massima estrapolata:
In tema di accertamento tecnico preventivo di cui all’art. 445 bis c.p.c., la dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del decreto di omologa – ai sensi dei commi 4 e 5 del citato articolo – può avere ad oggetto sia le conclusioni cui è pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione, sicché, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l’accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non è successivamente contestabile, né ricorribile ai sensi dell’art. 111 Cost.
Ordinanza 2 agosto 2019, n. 20847
Data udienza 30 maggio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente
Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere
Dott. MANCINO Rossana – Consigliere
Dott. LEO Giuseppina – Consigliere
Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12238-2014 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 07/11/2013 r.g.n. 41946/2012.
RILEVATO
che:
1. il tribunale di Roma con decreto ex articolo 445 bis c.p.c. omologava l’accertamento del requisito sanitario in capo a (OMISSIS) della permanente inabilita’ lavorativa dal 30/3/2011, ai fini della reversibilita’ del trattamento pensionistico L. n. 903 del 1965, ex articolo 22.
2. Per la cassazione del decreto di omologa l’Inps ha proposto ricorso straordinario ex articolo 111 Csot.;
(OMISSIS) e’ rimasto intimato.
CONSIDERATO
che:
3. a fondamento del ricorso l’Inps deduce la violazione e falsa applicazione dell’articolo 445 bis c.p.c. in relazione al R.Decreto Legge n. 636 del 1939, articolo 13, alla L. n. 903 del 1965, articolo 22 alla L. n. 335 del 1995, articolo 1, comma 41, all’articolo 414 c.p.c. Ribadisce l’inammissibilita’ del ricorso proposto in relazione alla provvidenza che ne e’ oggetto. Sostiene che il dato letterale dell’articolo 445 bis c.p.c. non lascerebbe dubbi nel senso di escludere dal suo ambito di applicazione qualsiasi prestazione previdenziale diversa dall’assegno ordinario di invalidita’ e dalla pensione di inabilita’ di cui alla L. n. 222 del 1984, articoli 1 e 2 essendone la pensione di reversibilita’ diversa nei presupposti, nella natura e nella funzione, e disciplinata da leggi diverse.
4. Il ricorso e’ inammissibile.
Questa Corte ha chiarito (v. Cass. n. 4365 del 20/02/2017) che il decreto di omologa di cui all’articolo 445-bis c.p.c. e’ impugnabile con ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost., limitatamente alla statuizione sulle spese, nel termine semestrale previsto dall’articolo 327 c.p.c. decorrente dalla data del suo deposito.
5. In assenza della dichiarazione di dissenso, inoltre, il Tribunale non puo’ non omologare l’accertamento di sanitario, poiche’ le conclusioni dell’accertamento divengono intangibili se non contestate dalle parti nel termine fissato dal giudice ai sensi del comma 4 cit. art., in ragione della necessita’ di contemperare le esigenze di tutela del diritto di difesa con quelle di garanzia della ragionevole durata del processo.
6. La dichiarazione di dissenso che la parte deve formulare al fine di evitare l’emissione del decreto di omologa – ai sensi dei commi 4 e 5 citato articolo – puo’ avere dunque ad oggetto sia le conclusioni cui e’ pervenuto il c.t.u., sia gli aspetti preliminari che sono stati oggetto della verifica giudiziale e ritenuti non preclusivi dell’ulteriore corso, relativi ai presupposti processuali ed alle condizioni dell’azione, sicche’, in mancanza di contestazioni anche per profili diversi da quelli attinenti l’accertamento sanitario, il decreto di omologa diviene definitivo e non e’ successivamente contestabile, ne’ il provvedimento ricorribile ai sensi dell’articolo 111 Cost. (Cass. n. 22721 del 09/11/2016, n. 8878 del 04/05/2015).
7. Non vi e’ luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attivita’ difensiva della parte intimata.
8. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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