Corte di Cassazione, sezione sesta (tributaria) civile, Ordinanza 7 settembre 2020, n. 18625.
La massima estrapolata:
In tema di accertamento delle imposte, la modificazione, in diminuzione, dell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, ma una riduzione di quella originaria, sicché non costituisce atto nuovo, ma revoca parziale di quello precedente. Pertanto, in sede processuale, tale evenienza non può comportare la cessazione della materia del contendere, in quanto permane l’interesse della pubblica amministrazione a veder riconosciuto il proprio credito tributario e quello del contribuente a negare la pretesa, con la conseguenza che l’autorità giudiziaria è tenuta a pronunciarsi sulla fondatezza della residua pretesa erariale.
Ordinanza 7 settembre 2020, n. 18625
Data udienza 8 luglio 2020
Tag/parola chiave: Imposta di registro – Avviso di liquidazione – Riduzione parziale in autotutela – Validità del restante credito – Erroneità della declaratoria di cessazione della materia del contendere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere
Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 31199-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 710/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di REGGIO CALABRIA, depositata il 24/04/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. VITTORIO RAGONESI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Commissione tributaria provinciale di Crotone, con sentenza n. 80/15, sez. 2, accoglieva i ricorsi proposti dalla (OMISSIS) srl e da (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso l’avviso di liquidazione (OMISSIS) per imposta di registro.
Avverso detta decisione l’Agenzia delle entrate proponeva appello innanzi alla CTR Calabria che, con sentenza 710/2018, dichiarava cessata la materia del contendere per intervenuto atto di autoannullamento.
Avverso la detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate sulla base di un motivo.
I contribuenti non hanno resistito con controricorso.
La causa e’ stata discussa in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo di ricorso l’Agenzia contesta la decisione impugnata deducendo che, nel caso di specie, vi era stato un annullamento parziale dell’accertamento con conseguente riduzione della pretesa fiscale senza che l’atto emanato in autotutela avesse sostituito integralmente il precedente.
Il motivo e’ fondato.
Risulta invero dall’atto (trascritto nel ricorso) di modifica in diminuzione del precedente avviso di accertamento che con esso si era proceduto alla diminuzione dell’importo richiesto calcolato non piu’ sul periodo di 29 anni bensi’ di 26.
Cio’ ha comportato non gia’ la sostituzione dell’atto impositivo originariamente opposto dal contribuente bensi’ la sua mera riduzione quantitativa.
Cio’ esclude che ci si trovi di fronte ad un caso di vera e propria autotutela sostitutiva (ipotesi alla quale, soltanto, si riferisce l’orientamento di legittimita’ invocato dalla impugnata sentenza (Cass. 17119/07). Nel caso di specie sussiste piuttosto un’ipotesi di mera autoriduzione quantitativa della originaria pretesa impositiva; fermi restando i presupposti costitutivi del rapporto tributario, cosi’ come evincibili dall’atto di accertamento. (vedi in questo senso Cass. 2246/18).
Cio’ corrisponde al principio secondo cui “in tema di accertamento delle imposte, la modificazione in diminuzione dell’originario avviso non esprime una nuova pretesa tributaria, limitandosi a ridurre quella originaria, per cui non costituisce atto nuovo, ma solo revoca parziale di quello precedente” (Cass. 11699/16, richiamante Cass. 22019/2014; Cass.937/2009).
In ragione di cio’ appare errata la decisione del giudice di secondo grado di ritenere la cessazione della materia del contendere.
L’atto impugnato, infatti e’ rimasto del tutto vigente sia pure recante una minore pretesa debitoria con la conseguente permanenza dell’interesse dell’Agenzia a vedere riconosciuto il proprio credito tributario e quello oppositivo dei contribuenti, volto a negare la pretesa
Da cio’, l’effettiva necessita’ che il giudice territoriale si pronunciasse – ponendosi, in tal modo, pur sempre nell’ambito della tipica cognizione di impugnazione/merito sui limiti di legittimita’ dell’atto impositivo opposto – sulla fondatezza della (residua) pretesa erariale.
Il ricorso va quindi accolto nei termini di cui sopra, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR Calabria, in diversa composizione, per nuovo giudizio e per la liquidazione delle spese del presente grado.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese della presente fase.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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