In tema di accertamento della verità di un documento

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|29 gennaio 2021| n. 2152.

In tema di accertamento della verità di un documento, tra il giudizio di verificazione della scrittura privata e il giudizio di falso sussiste disomogeneità strutturale e funzionale, in quanto il primo ha per oggetto esclusivamente l’autenticità di una scrittura privata o della sottoscrizione ad essa apposta, mentre il secondo può investire anche l’atto pubblico o la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata e può avere ad oggetto anche la genuinità della dichiarazione in essi contenuta; pertanto, avuto riguardo al combinato disposto degli artt. 221 e 355 c.p.c., la proposizione dell’istanza di verificazione di una scrittura privata, in seguito al suo disconoscimento, preclude la proponibilità della successiva querela di falso solo se il giudizio di verificazione sia culminato nell’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato e solo se la querela di falso che si intende proporre (in via principale o incidentale) sia diretta a mettere nuovamente in discussione proprio e soltanto quella autenticità, mentre invece nessuna preclusione opera nella contraria ipotesi in cui sull’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione non si sia ancora formato il giudicato (nel qual caso il giudizio di falso potrà riguardare anche la sola autenticità della sottoscrizione) ovvero, pur essendo passato in giudicato l’accertamento dell’autenticità della sottoscrizione operato nel giudizio di verificazione, la querela di falso sia tuttavia diretta (anche od esclusivamente) a far valere la falsità ideologica del documento. Ove, nonostante la preclusione derivante dal disposto dell’art.221 c.p.c., la querela di falso sia stata ugualmente ammessa nel corso del giudizio di merito, l’improponibilità della querela si traduce nell’inopponibilità del giudicato eventualmente formatosi sull’esito di essa in ordine all’accertamento della falsità della sottoscrizione, sul quale prevale quello contrario relativo all’accertamento dell’autenticità della stessa, formatosi nel precedente giudizio di verificazione.

Sentenza|29 gennaio 2021| n. 2152

Data udienza 11 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Ivs – Fideiussione – Rimborso dovuto dall’Amministrazione Finanziaria – Decreto ingiuntivo – Opposizione – Sottoscrizione – Disconoscimento – Querela di falso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SPIRITO Angelo – Presidente

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 3800/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.p.A., rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio del primo in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli n. 2948/2017, depositata il 27 giugno 2017;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’11 novembre 2020 dal Consigliere Dr. Emilio Iannello;
udita l’Avvocata (OMISSIS) per delega dell’Avv. (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Sanlorenzo Rita, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Napoli, in accoglimento del gravame proposto da (OMISSIS) e in riforma della sentenza di primo grado, ha revocato il decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso in data 17/12/2002 dal Tribunale di Nola, su ricorso della (OMISSIS) S.p.A., per il pagamento dell’importo di Euro 152.332,06, oltre interessi e spese del monitorio, preteso in rimborso di quanto dalla stessa versato in favore dell’Amministrazione finanziaria, Ufficio Iva di Napoli, quale fideiussore della (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS), in virtu’ della sottoscrizione da parte del (OMISSIS) di un atto di coobbligazione, con il quale questi si era assunto tutti gli obblighi e gli oneri incombenti sulla predetta societa’.
L’opposizione proposta dall’ingiunto era fondata essenzialmente sul disconoscimento della sottoscrizione, ad esso apparentemente riconducibile, apposta all’atto di coobbligazione predetto. All’esito della c.t.u. grafologica, disposta dal primo giudice a seguito della tempestiva istanza di verificazione, il Tribunale aveva rigettato l’opposizione, avendo ritenuto autentica la sottoscrizione.
2. Con l’interposto gravame l’appeliante insistette per la falsita’ delle firme apposte sull’atto predetto e propose querela di falso, la cui presentazione davanti al giudice competente fu autorizzata dalla Corte d’appello di Napoli che, conseguentemente, dispose la sospensione del procedimento.
Il giudizio di falso, introdotto davanti al Tribunale di Ferrara con atto notificato in data 8/6/2011, nella resistenza della compagnia assicurativa che ne eccepi’ preliminarmente l’inammissibilita’, si concluse con sentenza del 21/7/2014, passata in giudicato, che, sulla scorta degli esiti della c.t.u. in quella sede disposta, accerto’ “la falsita’ della pattuizione speciale di garanzia”.
Riassunto quindi il giudizio d’appello” lo stesso si e’ concluso con la sentenza sopra richiamata (totalmente favorevole, come detto, all’ingiunto/appellante), avendo la Corte territoriale ritenuto che il predetto esito del giudizio incidentale di falso – la cui ammissibilita’ ha ribadito, nonostante la verificazione della autenticita’ operata in primo grado, in ragione del diverso ambito e delle diverse finalita’ che caratterizzano la querela di falso ed il disconoscimento della scrittura privata – “si riflette, in maniera assolutamente decisiva, nel presente giudizio”.
3. Avverso tale decisione (OMISSIS) S.p.A. propone ricorso per cassazione con unico mezzo, cui resiste il (OMISSIS) con controricorso.
4. Essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
In vista di tale adunanza entrambe le parti hanno depositato memorie ex articolo 380-bis c.p.c..
Fissata per la trattazione l’udienza pubblica del 24 marzo 2020, a causa del sopravvenire dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ne e’ stato disposto il rinvio a nuovo ruolo.
E’ stata quindi fissata l’odierna udienza pubblica, della quale e’ stata data rituale comunicazione alle parti.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo di ricorso (OMISSIS) S.p.A. denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2702 c.c. e articoli 216, 221 e 235 c.p.c., con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere la Corte d’appello:
– ammesso la querela di falso proposta dall’appellante nonostante avesse ad oggetto la sottoscrizione dell’atto di coobbligazione, la cui autenticita’ era stata gia’ verificata nel giudizio di primo grado;
– conseguentemente autorizzato l’introduzione del giudizio di falso, in assenza dei presupposti di cui agli articoli 221 e 355 c.p.c. (per l’omessa indicazione delle prove e degli elementi di falsita’);
– affermato la piena efficacia nel giudizio d’appello della sentenza resa dal Tribunale di Ferrara all’esito del giudizio di falso.
Richiamando il precedente di Cass. n, 4728 del 2007, sostiene che la querela di falso e’ inammissibile se proposta – come nella specie -al solo scopo di neutralizzare il risultato della verificata autenticita’ della sottoscrizione, mentre e’ ammissibile se finalizzata a contestare la verita’ del contenuto del documento e/o la falsita’ materiale (con conseguente portata piu’ ampia dell’esame svolto in sede di verificazione): presupposto nella specie insussistente.
2. Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilita’ del ricorso opposte dal controricorrente, quali qui di seguito sintetizzate.
2.1. Con la prima di esse si deduce l’inammissibilita’ del ricorso per mancanza di valida (e comunque completa) impugnazione.
Sull’assunto che la Corte d’appello abbia deciso anche in ragione della conferma del percorso logico-argomentativo seguito dal primo giudice, si eccepisce che il ricorso non investe tale seconda autonoma ratio decidendi.
Deve di contro osservarsi che proprio l’assunto su cui poggia l’eccezione non e’ condivisibile.
Non puo’ infatti dubitarsi che l’unica ed esplicita ratio decidendi della sentenza impugnata riposi sulla affermata ammissibilita’ della querela di falso proposta nel giudizio dii appello e, correlativamente, sulla ritenuta vincolativita’ degli esiti del relativo giudizio incidentale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e non anche su una autonoma rivisitazione del giudizio di verificazione della scrittura privata compiuto in primo grado.
In tal senso non puo’ ritenersi sufficiente l’affermata fondatezza dei due motivi di appello (il cui contenuto viene descritto in sentenza come mirato a contestare “la valutazione operata dal giudice di primo grado delle risultanze istruttorie e della c.t.u. grafologica poste a fondamento della decisione”), essendo questa chiaramente ed esclusivamente motivata in ragione degli esiti del separato giudizio incidentale di falso, ritenuti vincolanti per effetto del giudicato formatosi sulla relativa sentenza.
Il ricorso coglie certamente tale unica ragione giustificativa della decisione e si sottrae pertanto alla esposta eccezione.
2.2. La seconda eccezione prospetta l’inammissibilita’ del ricorso in ragione della mera riproposizione di tesi difensive e per il mancato esperimento di tutele avverso pregressi provvedimenti.
Deve di contro osservarsi che il ricorso pone questioni di diritto che, quand’anche implicitamente decise in appello, sono certamente suscettibili di essere sottoposte al vaglio di legittimita’.
Il provvedimento ammissivo della querela di falso, per la sua natura di ordinanza istruttoria, non puo’ di per se’ passare in cosa giudicata (v. Cass. n. 1110 del 22/01/2010).
Il vaglio sulla sussistenza dei presupposti della sua ammissibilita’ potrebbe ritenersi precluso dalla mancata impugnazione della sentenza che ha concluso il giudizio di falso se e in quanto il relativo giudicato possa ritenersi opponibile nel giudizio a quo: il che, pero’, costituisce per l’appunto il tema di merito posto al vaglio di questa Corte con il ricorso in esame e che peraltro la stessa sentenza resa dal Tribunale di Ferrara sulla querela di parte ha espressamente lasciato aperto, come si desume dallo stralcio che ne e’ trascritto in ricorso (v. pag. 10, in fine), con osservanza dell’onere di autosufficienza.
2.3. Con una terza serie di rilievi preliminari i resistente eccepisce l’inammissibilita’ del ricorso per inosservanza dell’articolo 366 c.p.c., n. 6 e di regole redazionali.
Il ricorso si sottrae pero’ anche a tale eccezione, essendo l’impugnazione chiaramente mirata a contestare la regola di giudizio applicata dal giudice a quo per ragioni di mero diritto, il cui vaglio non richiede l’esame (e quindi, prima ancora, la specifica indicazione nei termini richiesti dalla citata norma processuale) del documento richiamato.
Non vi e’ poi sovrapposizione di censure inconciliabili; il ricorso e’ chiaro e sufficientemente sintetico, conformemente allo spirito del Protocollo d’intesa tra la Corte di cassazione e il C.N.F. del 17/12/2015, la cui puntuale osservanza non e’ comunque assistita – come del resto precisato nella Nota 2 dell’atto medesimo – da alcuna sanzione processuale, fin quando almeno non si traduca anche nella violazione dei requisiti dettati dal codice di rito.
3. Venendo, dunque, all’esame del motivo d’impugnazione, giova muovere dal rilievo che il caso in esame e’ inedito, a quanto consta, nella giurisprudenza di legittimita’ e non si presta a essere pienamente sovrapposto a quello esaminato dalla pronuncia, richiamata in ricorso, di Cass. n. 4728 del 2007.
Le differenze, come si vedra’, sono tali da rendere il principio affermato da quel precedente (e da ultimo ribadito da Cass. 17/02/2020, n. 3891), bensi’ pertinente ma tuttavia insoddisfacente rispetto all’opera qualificatoria da compiere; cio’ per limiti intrinseci a quel principio, che ne rendono necessaria una rivisitazione.
3.1. Ed invero, nel caso ad oggetto del menzionato precedente del 2007 era accaduto che, disconosciuta l’autenticita’ della sottoscrizione apposta alla scrittura (fideiussione) posta a fondamento della pretesa creditoria e disposta la sua verificazione con esito positivo, l’ingiunto opponente aveva proposto, gia’ nel corso del giudizio di primo grado, querela di falso, che fu dichiarata inammissibile dal primo giudice con decisione confermata dalla Corte d’appello.
La S.C. si trovo’, dunque, a decidere sulla correttezza, in iure, di tale valutazione di inammissibilita’ della querela di falso nell’ambito dello stesso giudizio nel quale era gia’ stata disconosciuta la sottoscrizione apposta in calce al documento e operata la chiesta verificazione della autenticita’.
La decisione, confermativa di tale valutazione di inammissibilita’, venne motivata essenzialmente sulla base del rilievo che – ferma la differenza, morfologica e funzionale, tra i due rimedi (disconoscimento e querela di falso) e ferma la proponibilita’ della querela in qualunque stato e grado del giudizio, fino a quando la verita’ del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato, nondimeno – “non appare corretto sostenere che l’esercizio di tale facolta’ resti libero e ne sia consentita la sperimentazione all’interno dello stesso processo anche quando sia gia’ stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, e la querela venga proposta per finalita’ pari a quelle con il primo perseguite”.
“Diversamente opinando – si legge nel menzionato arresto – la querela che fosse ammessa per impugnare la riferibilita’ verificata del documento a chi appare esserne autore potrebbe produrre insanabili contraddizioni all’interno dello stesso giudizio, nel quale al risultato della verificazione si opporrebbe quello derivato dall’esito della querela, eventualmente di segno contrario, sullo stesso oggetto della controversia”.
Cosi’ focalizzato il nucleo della decisione, ne appaiono evidenti i limiti.
Le ragioni a sostegno della valutazione di inammissibilita’, infatti, a ben vedere, identificano il problema, ma non la soluzione. Ammettere la querela nel corso dello stesso giudizio nel quale e’ stata gia’ disposta ed operata la verificazione potrebbe, certo, portare ad esiti contrastanti (ed il caso qui in esame lo dimostra); dire pero’ che, per evitare tale possibile esito, la querela successiva non va ammessa significa rimuovere il problema ovvero risolverlo con l’attribuzione della prevalenza, sempre e comunque, alla verificazione, senza pero’ fornire di cio’ una spiegazione esauriente, che non sia il dato meramente cronologico della sua anteriorita’ rispetto alla proposizione della querela di falso.
Il principio, inoltre, non offre risposta al problema del pur ipotizzato possibile conflitto di decisioni, nel caso in cui la querela di falso, nonostante la supposta inammissibilita’, venga comunque di fatto ammessa ed esiti in un giudizio di falsita’ del documento, passato in giudicato.
Non maggiori lumi offre il precedente di Cass. n. 3891 del 2020.
Anche in quel caso la Corte d’appello aveva confermato il giudizio di inammissibilita’ della querela di falso proposta in primo grado dopo che, disconosciuta la sottoscrizione in primo grado, si era dato corso al giudizio di verificazione con esito positivo.
La S.C. non ha fatto altro che confermare tale decisione di inammissibilita’ richiamando la massima di Cass. n. 4728 del 2007.
3.2. Il caso in esame pone, invece, H diverso problema (nei citati precedenti solo prospettato quale ipotesi da evitare) del conflitto tra giudizio di verificazione (disposto in primo grado con esito affermativo dell’autenticita’ della sottoscrizione) e giudizio di falso (ammesso nel corso dello stesso giudizio, in grado d’appello, e definito con sentenza, passata in giudicato, che di quella sottoscrizione accerta invece la falsita’).
Come evidenziato nell’ordinanza interlocutoria della sesta sezione, si tratta in tal caso di stabilire se:
– nell’ambito delle valutazioni commesse alla Corte di appello ai sensi dell’articolo 355 c.p.c. – che ineriscono, oltre che al riscontro dei presupposti di cui all’articolo 221 c.p.c., comma 1, solo alla rilevanza del documento – possa/debba assumere rilievo (nel senso di escluderla) l’accertamento positivo dell’autenticita’ della sottoscrizione del documento giu’ operato in primo grado a seguito di istanza di verificazione ex articoli 214 e 220 c.p.c.; se cioe’, il pregresso accertamento dell’autenticita’ all’esito di giudizio di verificazione, renda inammissibile la querela proposta, nello stesso giudizio, in grado d’appello;
– ove nondimeno la Corte d’appello, in tale contesto, autorizzi la presentazione della querela e questa, nel separato giudizio, esiti in un accertamento della falsita’ della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato – come accaduto nella specie – quest’ultimo sia comunque opponibile nel giudizio di appello, indipendentemente dalla valutazione dell’ammissibilita’ della proposizione della querela incidentale.
4. La risposta ad entrambi i suesposti quesiti non puo’ non discendere dal dato positivo.
Ai sensi dell’articolo 221 c.p.c., comma 1: “la querela di falso puo’ proporsi, tanto in via principale quanto in corso di causa in qualunque stato e grado di giudiizio, finche’ la verita’ del documento non sia stata accertata con sentenza passata in giudicato”.
Dispone poi l’articolo 355 c.p.c.: “se nel giudizio d’appello e’ proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale”.
Dal collegamento tra le due norme si trae che la presentazione della querela in corso di causa e’ consentita in ogni stato e grado con il solo limite del giudicato sulla verita’ del documento.
Non altro limite si trae dalle norme e non puo’ ritenersi consentito individuarlo in via pretoria, pena il contrasto con il diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti (articolo 24 Cost.) e il principio costituzionale del giusto processo (articolo 111 Cost.) che impone che le forme, i tempi e le facolta’ del processo siano stabiliti dalla legge.
Anche in grado d’appello, dunque, il giudice dovra’ valutare -oltre alla rilevanza del documento, nella specie fuori discussione, ed oltre agli altri presupposti di cui all’articolo 221 c.p.c., comma 2 – (solo) l’insussistenza di tale (unica) condizione impeditiva: giudicato pregresso sulla “verita’ del documento”.
“Verita’ del documento” e’ concetto che riguarda il contenuto estrinseco del documento e puo’, in tal senso, riguardare sia la genuinita’ della dichiarazione in esso contenuta (non viene in rilievo invece la veridicita’ della stessa, ossia la verita’ del suo contenuto intrinseco, contestabile con gli ordinari mezzi di prova), sia l’autenticita’ della sua sottoscrizione.
Il giudizio di verificazione (nel nostro caso incidentale, ma – va rammentato – puo’ essere proposto anche in via principale: articolo 216 c.p.c., comma 2) tende ad accertare (esclusivamente) la seconda (v. articoli 2700 – 2702 c.c.), ossia, l’autenticita’ della sottoscrizione.
L’esito di tale giudizio si conclude con un accertamento che, secondo l’opinione decisamente prevalente in dottrina e qui condivisa, ancorche’ avente ad oggetto non un diritto ma un fatto (l’autenticita’ della sottoscrizione) e ancorche’, dunque, destinato ad operare solo sul piano processuale, e’ suscettibile di passare in giudicato.
La preclusione, dunque, cui fa riferimento l’articolo 221 c.p.c. e’ da intendersi riferita anche al giudicato eventualmente formatosi sulla verificazione, ancorche’ incidentale.
Per opinione unanime la verificazione dell’autenticita’ della scrittura, ancorche’ accertata con forza di giudicato, lascia tuttavia ancora aperta la strada alla querela di falso se diretta a contestare (anche o esclusivamente) la genuinita’ della dichiarazione contenuta nel documento (ovvero se diretta a dimostrare il falso ideologico del documento).
Rispetto al giudizio di verificazione, infatti, la querela di falso si pone, come e’ stato detto, su un gradino superiore, poiche’, oltre ad avere efficacia erga omnes, ha un oggetto piu’ ampio dal momento che con essa si puo’ (e si ha l’onere di) far valere anche le falsita’ ideologiche che concernono la dichiarazione e perche’ puo’ investire anche l’atto pubblico e la scrittura privata riconosciuta o non riconosciuta o autenticata.
4.1. Puo’ trarsi da queste considerazioni la risposta da dare al primo quesito, circa i limiti di ammissibillita’ della querela di falso in caso di operata verificazione.
La descritta disomogeneita’ strutturale e funzionale dei due giudizi (verificazione e falso) circoscrive parecchio le ipotesi in cui il giudicato sul primo puo’ precludere l’ammissibilita’ del secondo, ma non le elimina del tutto.
Il giudizio di verificazione, in buona sostanza, precludera’ la querela di falso solo se: a) abbia dato luogo all’accertamento dell’autenticita’ della sottoscrizione con sentenza passata in giudicato; b) la successiva querela di falso (in via principale o incidentale) sia diretta esclusivamente a mettere nuovamente in discussione la (sola) autenticita’ della sottoscrizione.
La verificazione, per converso, non precludera’ la querela di falso:
a) nel caso in cui l’accertamento dell’autenticita’ della sottoscrizione non sia passato in giudicato: e in tal caso la querela di falso potra’ riguardare anche la sola autenticita’ della sottoscrizione;
b) nel caso in cui, pur essendo passato in giudicato l’accertamento dell’autenticita’ della sottoscrizione operato nel giudizio di verificazione (principale o incidentale che sia), la querela di falso sia tuttavia proposta (anche o solo) al fine di accertare la falsita’ ideologica del documento.
Nessuna ragione testuale o logica consente invece di trarre dal sistema una preclusione alla querela di falso (riguardante la sola autenticita’ della sottoscrizione) discendente dal solo fatto dell’anteriorita’ del giudizio di verificazione, il cui esito positivo non sia ancora passato in giudicato. Ne’ si vede ragione per distinguere, in tal caso, a seconda che la querela sia proposta, incidentalmente, nel corso del medesimo giudizio nel quale si e’ gia’ operata la verificazione ovvero, in via principale, in separato giudizio.
4.2. Ma alla luce delle esposte considerazioni puo’ darsi risposta anche al secondo dei quesiti posti con l’ordinanza interlocutoria, circa la soluzione da adottare nel caso in cui l’inosservanza della regola dettata dall’articolo 221 c.p.c. dia luogo ad eventuale conflitto di giudicati.
Si tratta, in buona sostanza, di chiedersi cosa succede se, nonostante la preclusione posta dall’articolo 221 c.p.c. (la querela di falso non puo’ proporsi se la verita’ del documento e’ stata accertata con sentenza passata in giudicato), la proposizione della querela sia, di fatto, ammessa e il relativo giudizio si concluda con un accertamento (quello della falsita’ della sottoscrizione), passato in giudicato, omogeneo ma opposto a quello del giudizio di verificazione (autenticita’ della sottoscrizione).
Occorre avvertire che tale questione si esamina qui solo per completezza di ragionamento, dal momento che, come appresso sara’ detto, nella specie non e’ dato riscontrare il presupposto del passaggio in giudicato dell’accertamento compiuto in primo grado all’esito della disposta verificazione.
Reputa dunque il Collegio che, nell’ipotesi sopra detta, qui in astratto considerata, non sia utilmente invocabile il principio secondo cui “ove sulla medesima questione si siano formati due giudicati contrastanti, al fine di stabilire quale dei due debba prevalere occorre fare riferimento al criterio temporale, nel senso che il secondo giudicato prevale in ogni caso sul primo, sempre che la seconda sentenza contraria ad altra precedente non sia stata sottoposta a revocazione, impugnazione questa che e’ consentita soltanto ove tale seconda sentenza non abbia pronunciato sulla relativa eccezione di giudicato” (v. Cass. 08/05/2009, n. 10623; 19/11/2010, n. 23515; 29/12/2011, n. 29580; 15/05/2018, n. 11754).
L’applicazione automatica di tale principio anche nell’ipotesi detta finirebbe con il trascurare la norma dell’articolo 221 c.p.c., lasciandola senza sanzione.
Appare invece piu’ coerente con tale previsione far discendere dalla improponibilita’ della querela anche l’inopponibilita’ del giudicato eventualmente formatosi sull’esito della querela che, nonostante quella preclusione, sia stata di fatto ugualmente proposta ed ammessa nel giudizio nell’ambito del quale si era gia’ proceduto alla verificazione con forza di giudicato (interno).
In altri termini ben puo’ affermarsi che l’articolo 221 c.p.c., nel sancire l’improponibilita’ della querela se la verita’ del documento e’ gia’ stata accertata con sentenza passata in giudicato, pone anche una regola di preminenza di questo giudicato su quello che in ipotesi venga successivamente a formarsi sulla sentenza resa a conclusione del giudizio sulla querela di falso (proposta nonostante (e in violazione di) quella improponibilita’).
4.3. Tirando le fila del ragionamento fin qui condotto deve dunque affermarsi il seguente principio di diritto: “La parte nei cui confronti venga prodotta una scrittura privata puo’ optare tra la facolta’ di disconoscerla e la possibilita’ di proporre querela di falso, essendo diversi gli effetti legati ai due mezzi di tutela: la rimozione del val6re del documento limitatamente alla controparte o erga omnes.
“Nell’ambito di uno stesso processo, qualora sia gia’ stato utilizzato il disconoscimento, cui sia seguita la verificazione, la querela di falso e’ inammissibile ove ricorrano entrambe le seguenti condizioni: a) il risultato della verificata autenticita’ della sottoscrizione e’ passato in giudicato; b) la querela e’ proposta al solo scopo di neutralizzare detto risultato.
“La querela e’, per converso, ammissibile ove ricorra almeno una delle seguenti condizioni: a) l’accertamento operato in sede di verificazione non e’ passato in giudicato; b) pur essendosi formato il giudicato sull’accertata autenticita’ della sottoscrizione, la querela e’ finalizzata a contestare (solo o anche) la verita’ del contenuto del documento.
“Ove, nonostante ricorrano le dette condizioni di inammissibilita’, la querela di falso sia ugualmente, di fatto, ammessa ed esiti nell’accertamento della falsita’ della sottoscrizione, passato in giudicato, nel conflitto dei giudicati va data prevalenza a quello formatosi – anteriormente alla proposizione della querela – all’esito del giudizio di verificazione, sull’autenticita’ della sottoscrizione”.
5. Sulla scorta di tale principio puo’ passarsi al vaglio del motivo di ricorso.
Nel caso in esame, come s’e’ gia’ accennato, deve escludersi che l’accertamento dell’autenticita’ della sottoscrizione operata nel giudizio di primo grado all’esito della disposta verificazione sia passato in cosa giudicata.
Si trae, infatti, dalla sentenza impugnata (v. pag. 3) la seguente sintesi dei motivi di gravame proposti dall’odierno resistente:
“Avverso la predetta sentenza, con atto di citazione notificato il 21/5/2010, (OMISSIS) proponeva appello, censurando, con il proposto gravame, la stessa con due motivi di impugnazione inerenti all’erroneita’ della valutazione operata dal giudice di primo grado delle risultanze istruttorie e della CTU grafologica posta a fondamento della decisione. L’appellante reiterava le deduzioni gia’ sviluppate in primo grado in relazione alla falsita’ della doppia firma apposta in calce alla “pattuizione speciale” da “ritenersi parte integrante e sostanziale della polizza assicurativa n. 4105425/E della (OMISSIS) S.p.A., relativa al “contraente (OMISSIS) s.a.s. di (OMISSIS)” e proponeva, ai sensi dell’articolo 221 c.p.c., querela di falso di tale pattuizione, concludendo per l’accoglimento dell’appello, con la riforma della sentenza gravata e la revoca del decreto ingiuntivo opposto, previa adozione dei provvedimenti ex articoli 222 e 355 c.p.c.”.
Non puo’ dubitarsi che, in tali termini, il gravame fosse volto anzitutto a contestare l’esito del giudizio di verificazione e che abbia con cio’ impedito la formazione di un giudicato sul relativo accertamento, non ostando a tanto che, al medesimo fine, l’appellante abbia contestualmente proposto anche querela di falso.
Del resto, nemmeno la ricorrente assume il contrario, mai postulando il passaggio in giudicato dell’accertamento dell’autenticita’.
Nessun limite, pertanto, sussisteva alla proposizione della querela ancorche’ nel corso del medesimo giudizio e correttamente la Corte territoriale l’ha ritenuta ammissibile.
Altrettanto correttamente, poi, la Corte ha ritenuto il relativo esito, in quanto coperto da giudicato, vincolante ai fini della decisione ad essa rimessa, essendo appena il caso di rilevare che tale vincolo di giudicato copre, privandole di fondamento, anche le questioni in questa sede riproposte dalla ricorrente, relative alla sussistenza degli altri presupposti di ammissibilita’ della querela (indicazione delle prove e degli elementi di falsita’).
6. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’, liquidate come da dispositivo.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’articolo 1-bis dello stesso articolo 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’articolo 1-bis dello stesso articolo 13.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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