Corte di Cassazione, penale, Sentenza|15 aprile 2021| n. 14214.
In tema di abuso d’ufficio, come riformato dall’articolo 23 del decreto legge 76/2020, convertito con modificazioni in legge 120/2020, sono stati espunti dalla sfera del penalmente rilevante gli atti amministrativi connotati da margini di discrezionalità tecnica, pertanto il giudizio delle commissioni esaminatrici (nella specie sul merito della produzione scientifica di un candidato) non è più suscettibile di integrare la fattispecie tipica, a meno che la regola tecnica non sia trasfusa in una regola di comportamento specifica e “rigida”, di fonte primaria, permanendo tuttavia anche in tal caso l’insindacabilità del “nucleo valutativo” del giudizio tecnico.
Sentenza|15 aprile 2021| n. 14214
Data udienza 1 febbraio 2021
Integrale
Tag – parola chiave: Reati contro la Pubblica Amministrazione – Nuovo abuso di ufficio – Art. 323 cp – Selezioni pubbliche
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISCUOLO Anna – Presidente
Dott. VILLONI Orlando – Consigliere
Dott. GIORDANO Emilia Anna – Consigliere
Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere
Dott. VIGNA Maria Sabri – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. parte civile (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
nel procedimento a carico di quest’ultima;
avverso la sentenza dei 27/05/2019 della CORTE APPELLO di MESSINA imputate non ricorrenti:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
3. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VIGNA Maria Sabina;
lette le conclusioni scritte dell’avvocato (OMISSIS);
letti motivi nuovi e le conclusioni scritte dell’avvocato (OMISSIS);
lette le memorie degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS);
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PICARDI Antonietta, che si e’ riportato alle conclusioni scritte gia’ depositate nelle quali chiedeva la declaratoria di inammissibilita’ di entrambi i ricorsi.
Udito l’avvocato (OMISSIS), sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) in difesa della parte civile (OMISSIS), che ha chiesto l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Messina, il rigetto del ricorso di (OMISSIS) e ha depositato conclusioni e nota spese.
Udito l’avvocato (OMISSIS) del foro di Messina in difesa di (OMISSIS), che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e ha chiesto il rigetto del ricorso della parte civile.
Udito l’avvocato (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) e di (OMISSIS) e, in qualita’ di sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS), in difesa di (OMISSIS), che si e’ associato alle richieste del Sostituto Procuratore generale.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Messina, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Messina il 4 aprile 2018, ha assolto (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) dal reato di abuso di ufficio (capo A) perche’ il fatto non sussiste; ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) per il reato di cui all’articolo 483 c.p. (capo B) perche’ estinto per prescrizione, revocando le statuizioni civili.
Si contesta a (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) – componenti della commissione deputata alla selezione indetta dall’Universita’ Ospedaliera del Policlinico di Messina il 28 ottobre 2010 per il conferimento di incarico (OMISSIS) per l’espletamento dell’attivita’ di addetta stampa – di avere intenzionalmente procurato un ingiusto vantaggio patrimoniale ad (OMISSIS) che facevano risultare prima nella graduatoria di merito in violazione dell’articolo 97 Cost. e del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, articolo 14 (che prevede che i riconoscimento della identita’ del concorrente cui e’ riferibile una prova debba essere effettuato a conclusione dell’esame e del giudizio su tutti gli elaborati). Cio’ a discapito di (OMISSIS), secondo classificato. Fatto commesso il (OMISSIS).
Si contesta altresi’ ad (OMISSIS) il delitto di cui all’articolo 483 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 76, perche’ nella dichiarazione sostitutiva di certificazione a sua firma finalizzata alla partecipazione alla selezione indetta dall’azienda ospedaliera, attestava falsamente la veridicita’ delle informazioni contenute nel suo curriculum formativo e professionale, affermando, relativamente al periodo da novembre 2007 a novembre 2008, di avere collaborato alla redazione del magazine “(OMISSIS)” svolgendo attivita’ di redazione articoli. Fatto commesso il (OMISSIS).
2. Avverso la sentenza ricorre per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all’articolo 483 c.p., dichiarato prescritto.
Si evidenzia che la dichiarazione ritenuta falsa certamente non era destinata ad essere trasfusa in alcun atto pubblico fidefaciente. Per l’applicazione dell’articolo 483 c.p. occorre, invece, che la dichiarazione sostitutiva sia destinata a provare la verita’ dei fatti oggetto di rappresentazione al pubblico ufficiale, vale a dire che esista l’obbligo del privato di attestare il vero in base a disposizioni di legge che ricolleghino specifici effetti all’atto nel quale la dichiarazione e’ inserita dal pubblico ufficiale ricevente.
Sotto altro profilo si osserva che nel caso di specie si e’ in presenza di un c.d. “falso innocuo”, non possedendo l’autocertificazione alcuna valenza probatoria ed idoneita’ ad ingannare la fede pubblica posto che – pur prescindendo dall’uso – la corrispondente dichiarazione non rilevava per l’ammissione e/o partecipazione alla selezione, ne’ ha inciso in fase valutativa.
3.Avverso la sentenza ricorre a parte civile, (OMISSIS), a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:
3.1. violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte fornito una motivazione rafforzata a fronte di una sentenza di condanna in primo grado, soprattutto in presenza dell’intervenuta prescrizione del reato.
3.2. violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli articoli 323 e 483 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 76.
La accertata condotta di falso, coniugata alla condotta della (OMISSIS) di presentazione dell’elaborato che rendeva identificabile l’autore sono elementi sintomatici del delitto di abuso di ufficio.
La motivazione inerente al contributo offerto dalla testimone (OMISSIS) – la quale ha dichiarato che l’imputata ha subito rappresentato l’errore commesso nel firmare l’elaborato – e’ illogica sia perche’ la predetta testimone, nella qualita’ di collaboratore dipendente del Policlinico Universitario e di segretaria della commissione esaminatrice, doveva essere ritenuta inattendibile per l’interesse a rendere testimonianza compiacente, sia perche’ altri tre testimoni qualificati non hanno confermato tale circostanza.
Nella medesima selezione pubblica, la Commissione ha riconosciuto in modo abnorme alla (OMISSIS) punteggi anche per titoli non documentati che dovevano essere ritenuti inesistenti.
Il giudizio discrezionale sulle prove pratiche e sul colloquio, con punti attribuiti alla (OMISSIS), doppi rispetto ai punti dei (OMISSIS), costituisce prova del dolo.
3.3. La difesa di (OMISSIS) ha depositato motivi nuovi deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione agli articoli 605, 530 e 533 c.p.p..
La Corte distrettuale, pur non disponendo di prove nuove, ha ritenuto di dover ribaltare il precedente verdetto, adagiandosi su una mera interpretazione fattuale, che non rispecchia i comportamenti delle imputate e le prove documentali.
(OMISSIS), infine, risulta imputata, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, per il delitto di falso, per il quale ha richiesto, tramite il difensore, l’applicazione dell’istituto della messa alla prova.
4. il Sostituto Procuratore Generale ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
2. Il ricorso di (OMISSIS) e’ generico, non avendo la ricorrente dedotto specifici motivi a sostegno della ravvisabilita’ in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi tali da precludere alla Corte territoriale di pronunciare sentenza di assoluzione a norma dell’articolo 129 c.p.p., comma 2.
In particolare, la (OMISSIS), pur rubricando le proprie doglianze come violazioni di legge, sollecita a questa Corte una rivalutazione del compendio probatorio, evidentemente preclusa in sede di legittimita’, e propone in ogni caso censure motivazionali che parimenti non possono trovare ingresso in questa sede, avendo ormai da tempo le Sezioni Unite di questa Corte chiarito che, in presenza di una causa di estinzione del reato, non sono rilevabili in sede di legittimita’ vizi di motivazione della sentenza impugnata in quanto il giudice dei rinvio avrebbe comunque l’obbligo di procedere immediatamente alla declaratoria della causa estintiva (cosi’ Sez. Un. 35490 del 28/5/2009, Tettamanti, Rv. 244275, nella cui motivazione si e’ precisato che detto principio trova applicazione anche in presenza di una nullita’ di ordine generale; conf. Sez. 6, n. 10074 dell’8/2/2005, Algieri, Rv. 231154; Sez. 1, n. 4177 del 27/10/2003 dep. il 2004, Balsano, Rv. 227098).
La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che, in tema di impugnazione, l’imputato il quale, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga appello avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, e’ tenuto, a pena di inammissibilita’, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilita’ in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua, a configurabilita’ dell’elemento soggettivo del reato o di un illecito penale, affinche’ possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell’articolo 129 c.p.p., comma 2, ponendosi cosi’ rimedio all’errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice di primo grado, ponendosi cosi’ rimedio all’errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice di primo grado (Sez, 3 n. 46050 del 28/3/2018, M. Rv. 274200).
Tale principio e’ stato correttamente esteso anche per il ricorso in cassazione (Sez. 4, n. 8135 del 31/01/2019, Pintilie, Rv. 275219 che ha evidenziato come “non essendo stata, in casi come quello che ci occupa, la Corte territoriale chiamata ad effettuare un nuovo, completo, esame del merito della regiudicanda, bensi’ a rilevare – con il metro della mera “constatazione” ictu oculi, piuttosto che di quello di “apprezzamento” che richieda una qualche necessita’ di accertamento o di approfondimento – l’evidenza di alcuna delle cause di proscioglimento nel merito richiamate nell’articolo 129 c.p.p., comma 2, la specificita’ dei motivi idonei a sorreggere il ricorso dinanzi a questa Corte richiedeva necessariamente, l’individuazione di tale evidenza percettiva che non si rinviene invece nell’atto introduttivo del presente grado di giudizio”).
2.1. Deve in ogni caso evidenziarsi che Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, articolo 76, punisce, attraverso il rinvio all’articolo 483 c.p., indifferentemente le falsita’ compiute tanto negli atti di cui all’articolo 46, quanto negli atti di cui all’articolo 47 del suindicato decreto (Sez. 5, n. 31833 del 14/10/2020, Tronconi, Rv. 279834).
Nel caso in esame siamo in presenza di una dichiarazione rientrante in quelle elencate nell’articolo 46 e tale dichiarazione non deve essere necessariamente fidefaciente.
2.2. Quanto, infine, al falso innocuo, occorre evidenziare che sussiste tale fattispecie quando l’infedele attestazione (nel falso ideologico) o la compiuta alterazione (nel falso materiale) sono del tutto irrilevanti ai fini del significato dell’atto e del suo valore probatorio e, pertanto, non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, con la conseguenza che l’innocuita’ deve essere valutata non con riferimento all’uso che dell’atto falso venga fatto, ma avendo riguardo all’idoneita’ dello stesso ad ingannare comunque la fede pubblica (Sez. 5, n. 47601 del 26/05/2014, Lamberti, Rv. 261812).
Nel caso in esame uno dei parametri di valutazione per la pubblica selezione era proprio l’esperienza professionale e la (OMISSIS), anche dichiarando di avere collaborato per un anno alla redazione di un magazine, redigendo articoli, ha conseguito il massimo dei punti. E’, quindi di tutta evidenza come quella falsa dichiarazione non possa considerarsi un falso innocuo.
3. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile.
3.1. I primi due motivi e la prima doglianza dei motivi aggiunti possono essere trattati congiuntamente.
Occorre osservare che la sentenza impugnata non si limita a ritenere erronea la sentenza di primo grado ma effettua una c.d. motivazione rafforzata, intesa come “compiuta indicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonche’ come indicazione di un apparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degli istituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forza persuasiva superiore” (Sez. 6 – n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056).
La sentenza impugnata evidenzia, infatti, con motivazione congrua e immune da vizi logici che nessuna delle due violazioni di legge contestate e’ sussistente. Non e’, in particolare, violato l’articolo 97 Cost., poiche’, alla luce della documentazione prodotta dalla imputata, non emerge alcuna sopravalutazione da parte della Commissione in termini di evidenza nei confronti della (OMISSIS), la quale ha documentato lo svolgimento di attivita’ giornalistica in molteplici ambiti e in periodi diversi e non solo a livello di stages o di tirocini, e ha documentato la conoscenza della lingua inglese con un attestato della Ambasciata americana ove aveva lavorato; inoltre la falsita’ dell’attestato di cui al capo B) non poteva ovviamente essere percepito dalla commissione.
Anche la insussistenza della violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, articolo 14, e’ ampiamente motivata, poiche’ si rimarca la rilevanza della testimonianza della collaboratrice (OMISSIS) la quale aveva rammentato che la (OMISSIS), resasi conto di avere erroneamente firmato il proprio elaborato, aveva immediatamente denunciato tale circostanza alla Commissione ottenendo un altro foglio ove ricopiarlo.
Quanto alla lamentata violazione di legge in relazione al reato di falso, come gia’ correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, (OMISSIS) non ha subito alcun danno in conseguenza di tale reato e, conseguentemente, il motivo e’ inammissibile.
3.2. Rileva, da ultimo, i Collegio che la nuova formulazione dell’articolo 323 c.p., a seguito della novella introdotta dal Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, conv. dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, recante: “Misure urgenti per la semplificazione l’innovazione digitale”, che ha sostituito le parole “di norme di legge o di regolamento,” con quelle “di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalita’” non puo’ trovare applicazione nel caso in esame, dal momento che gli atti amministrativi connotati da un “margine di discrezionalita’” tecnica sono esclusi dalla sfera del penalmente rilevante. Il fatto, quindi, alla luce della nuova normativa, non costituirebbe piu’ abuso di ufficio.
Nella discrezionalita’ tecnica la scelta della Amministrazione si compie, infatti, attraverso un complesso giudizio valutativo condotto alla stregua di regole tecniche. Il caso classico e’ proprio quello dei giudizi delle commissioni sul merito della produzione scientifica di un candidato. L’incoerenza del giudizio valutativo rispetto alla regola tecnica che lo sorregge non e’ piu’ suscettibile di integrare la fattispecie tipica, a meno che la regola tecnica non sia trasfusa in una regola di comportamento specifica e “rigida”, di fonte primaria; ma anche in tal caso permane l’insindacabilita’ del “nucleo valutativo” del giudizio tecnico.
Inoltre, rispetto al nuovo articolo 323 c.p., il divieto di favoritismi privati, per quanto deducibile in via indiretta dal principio di imparzialita’, non puo’ considerarsi oggetto di un’espressa previsione da parte della norma costituzionale di cui all’articolo 97, come oggi espressamente prescritto.
3.3. Del tutto inconferente ai fini del presente procedimento e’, infine, la circostanza che la (OMISSIS) sia imputata, dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, per il delitto di falso.
4. Alla inammissibilita’ dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
In ragione delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che si ravvisano ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, deve, altresi’, disporsi che i ricorrenti versino ciascuno la somma, determinata in via equitativa, di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di (OMISSIS) e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dichiara inammissibile il ricorso della parte civile (OMISSIS) che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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