In sede di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Sentenza 8 maggio 2019, n. 12064.

La massima estrapolata:

In sede di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, il sindacato del tribunale non è limitato ad un controllo formale della documentazione richiesta, ma comporta anche una verifica di legalità sostanziale compresa quella circa l’effettiva esistenza, in termini di plausibilità e ragionevolezza, della garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all’accordo nei tempi previsti per legge.

Sentenza 8 maggio 2019, n. 12064

Data udienza 7 marzo 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DIDONE Antonio – Presidente

Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 9605/2015 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS) S.p.a., incorporante di (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
contro
Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n. 29, presso lo studio dell’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS), giusta procura a margine del controricorso;
– controricorrente –
contro
Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Salerno, Pubblico Ministero presso il Tribunale di Salerno;
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositato il 03/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/03/2019 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE MATTEIS STANISLAO, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, il rigetto del settimo motivo, assorbimento del resto;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito, per il controricorrente INPS, l’Avvocato (OMISSIS) che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

La casa di cura (OMISSIS) s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, in otto motivi, contro il decreto della corte d’appello di Salerno, depositato il 33-2015 e non notificato, col quale era stato rigettato il suo reclamo avverso il diniego di omologazione di un accordo di ristrutturazione formulato, ai sensi della L. Fall., articolo 182-bis, in base a due transazioni, una fiscale (con l’Agenzia delle entrate), l’altra previdenziale (con l’Inps).
Il decreto della corte d’appello e’ stato motivato sotto i profili attinenti: (i) al non avvenuto rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dalla norma; (ii) al mancato impegno dell’istante a pagare i creditori non aderenti entro il termine di legge; (iii) all’inattendibilita’ della relazione dell’esperto in quanto anteriore alla conclusione dell’accordo; (iv) alla carenza del ricorso della societa’ per mancanza di un elenco nominativo dei creditori e dei titolari di diritti reali sui beni posseduti; (v) all’omessa considerazione delle posizioni dei soci, creditori postergati; (vi) all’inattitudine in ogni caso della relazione dell’esperto, considerato che la veridicita’ dei dati aziendali era stata attestata esclusivamente in base a documentazione contabile offerta in visione dalla societa’, e considerato che il soddisfacimento dei creditori estranei all’accordo era stato ancorato a un dato non rassicurante, quale la riscossione – dai tempi del tutto incerti – di un credito della societa’ nei confronti dell’Asl di Salerno.
Hanno replicato con controricorsi l’Agenzia delle entrate, (OMISSIS) s.p.a. e l’Inps.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – La ricorrente censura la decisione della corte d’appello di Salerno formulando, nell’ordine, i seguenti motivi:
(i) violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 182-bis nella parte in cui e’ stato ritenuto che la societa’ non avesse rispettato gli adempimenti previsti dalla norma quanto all’onere di pubblicazione nel registro delle imprese anche della relazione dell’esperto, oltre che dell’accordo;
(ii) nullita’ “della sentenza” (rectius del decreto) per violazione degli articoli 112 e 739 c.p.c. e L. Fall., articolo 183 per avere la corte d’appello pronunciato su un fatto (l’impegno della societa’ a pagare i creditori non aderenti) gia’ positivamente accertato dal tribunale e non oggetto di censura;
(iii) violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 182-bis, e omesso esame di fatto decisivo, nella parte in cui il decreto ha ritenuto che il ricorso e la relazione dell’esperto non avessero specificato che il pagamento dei creditori non aderenti sarebbe avvenuto entro centoventi giorni dall’omologazione, quando invece il requisito dell’integrale pagamento dei creditori non aderenti nel termine massimo suddetto ben poteva ritenersi soddisfatto col riferimento al termine contenuto nella relazione, nel ricorso e nei documenti allegati;
(iv) violazione e falsa applicazione della L. Fall., articolo 182-bis, e omesso esame di fatto decisivo, nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto la relazione non conforme al dettato normativo in quanto anteriore al perfezionamento dell’accordo, mentre tale fatto dovevasi considerare ininfluente dinanzi ai dati della relazione comunque infine conformi a quelli contenuti nell’accordo;
(v) nullita’ “della sentenza” (rectius, del decreto) per violazione degli articoli 112 e 793 c.p.c. e L. Fall., articolo 183 nella parte in cui il ricorso per omologazione e’ stato ritenuto carente per l’asserita mancanza dell’elenco nominativo dei creditori e di quello dei titolari di diritti reali sui beni di proprieta’ (o nel possesso) della ricorrente, mentre tale circostanza era stata positivamente accertata dal tribunale e non era stata oggetto di censura;
(vi) violazione e falsa applicazione della L. Fall., articoli 182-bis e 182-ter, nonche’ nullita’ del decreto per motivazione solo parvente (articoli 156 e 132 c.p.c.), nella parte in cui e’ stata ritenuta necessaria, negli accordi di ristrutturazione, l’assicurazione della par condicio tra creditori appartenenti a classi omogenee, anche a fronte di transazioni fiscali e previdenziali comportanti la naturale decurtazione del relativo credito;
(vii) violazione della L. Fall., articolo 182-bis nella parte in cui la corte d’appello ha scrutinato nel merito la relazione attestativa travalicando i limiti del sindacato riconosciuto al giudice in sede di omologazione, mediante una valutazione di fattibilita’ economica;
(viii) violazione o falsa applicazione della L. Fall., articoli 182-bis, articoli 2467 e 1343 c.c. per avere la corte territoriale negato l’omologazione dell’accordo sul presupposto che la debitrice non avesse specificato il pagamento dei crediti postergati come gradato rispetto ai chirografari estranei all’accordo, a fronte invece della sufficienza della previsione del pagamento regolare, e nel termine previsto dalla legge, di tutti i creditori estranei.
II. – Allo scrutinio dei motivi di ricorso e’ bene far precedere la considerazione che segue.
Il giudice del merito ha accertato che l’accordo era stato concretizzato da due transazioni, la prima fiscale, la seconda previdenziale, donde ha ritenuto che, “al di la’ dello specifico oggetto degli atti in questione”, essi dovevano esser qualificati, tenuto conto del concreto contenuto, giustappunto “come accordi di ristrutturazione”. Ha messo in evidenza che, pero’, era mancato il contestuale deposito dell’accordo e della relazione dell’esperto al registro delle imprese, e che oggetto di pubblicazione erano stati “solo i due contratti di transazione fiscale e transazione previdenziale stipulati, rispettivamente, con Agenzia delle entrate e Inps”.
Tale rilievo, immediatamente conseguito all’altro per cui la normativa in materia non impone che la pubblicazione dell’accordo, e non anche del ricorso per omologazione e degli allegati, postula un’evidente contraddizione, giustamente criticata dal primo motivo di ricorso.
Tuttavia nella corrispondente parte la motivazione del decreto va semplicemente corretta, poiche’, per le ragioni che seguono, la pur fondata critica di parte ricorrente su questo punto non legittima la pronuncia di cassazione.
III. – la L. Fall., articolo 182-bis prevede che l’imprenditore in stato di crisi possa domandare, “depositando la documentazione di cui all’articolo 161”, l’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente a una relazione redatta da un professionista (designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all’articolo 67, comma 3, lettera d) sulla veridicita’ dei dati aziendali e sull’attuabilita’ dell’accordo stesso, con particolare riferimento alla sua idoneita’ ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei previsti termini (centoventi giorni dall’omologazione, in caso di crediti gia’ scaduti a quella data; centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell’omologazione).
L’accordo deve essere “pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione”.
Oggetto della prevista pubblicita’ e’ dunque, in base alla L. Fall., articolo 182-bis, “l’accordo”, non la relazione o gli allegati; e tale accordo la corte d’appello ha nella specie previamente ritenuto integrato, “nel contenuto concreto”, proprio dagli atti transattivi in questione.
Ne consegue che nel contesto di simile accertamento e’ errata giuridicamente l’affermazione di necessaria pubblicazione al registro delle imprese della relazione, oltre che dell’accordo cosi’ individuato.
IV. – Tuttavia deve anche osservarsi che la corte d’appello ha ritenuto – come del resto gia’ il tribunale – che la richiesta di omologazione dell’accordo era generica e indeterminata nel contenuto, poiche’ non aveva individuato “con precisione” l’accordo da omologare. Difatti, sebbene vi fosse stato in ciascuno dei menzionati atti transattivi l’espresso richiamo della debitrice alla volonta’ di addivenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con almeno il sessanta per cento dei creditori, cosi’ che i creditori aderenti avevano avuto da cio’ (e dalla relazione dell’esperto) informazioni sufficienti sulla vicenda unitaria in cui si inserivano (o si sarebbero dovuti inserire) i contratti de quibus, vi era che infine non era stato allegato (al ricorso) uno specifico atto qualificabile come “accordo di ristrutturazione dei debiti” che si fosse presentato come distinto e autonomo rispetto ai contratti di transazione. Ne’ era stato specificato un qualche riferimento ai creditori non aderenti, salvo che in via incidentale, nell’ambito di un passaggio riservato agli adempimenti formali assolti dalla societa’ in funzione di accesso all’omologazione.
Da questo punto di vista non v’era traccia, in particolare, dell’impegno a pagare i creditori estranei nei termini di legge, ne’ della postergazione del credito vantato dal socio finanziatore; e tanto non risultava neppure dalla relazione del professionista, che si era limitata ad attestare – oltre tutto in via anticipata rispetto alla formazione dei due contratti – la idoneita’ della proposta, se accettata, ad assicurare il regolare pagamento dei creditori con i quali erano in corso trattative, senza espressa menzione dei termini imposti per il pagamento, ne’ della distinzione tra crediti scaduti o a termine.
In tal guisa la corte d’appello, a prescindere dal profilo formale della pubblicazione al registro delle imprese, ha dunque ritenuto che sia la domanda di omologazione, sia la relazione del professionista non fossero in linea col dettato normativo, “in quanto difetta(va)no dell’indicazione, l’una, e dell’attestazione, l’altra, del rispetto dei termini imposti dalla L. Fall., articolo 182-bis, comma 1 per il pagamento integrale dei creditori non aderenti e difetta(va)no altresi’ della precisazione se tratta(va)si di crediti scaduti o a termine”.
V. – Ora tali argomentazioni sono censurate dalla ricorrente nei motivi da uno a tre e in parte nel quinto. Ma infondatamente visto che, al di la’ di talune incongruenze lessicali, non appaiono esattamente colte le specificita’ di quelle argomentazioni.
VI. – La corte d’appello, difatti, al netto di altri non certamente perspicui passaggi, ha censurato il contenuto del ricorso e del corredo documentale con specifico riferimento alle riscontrate carenze dell’attestazione, oltre che dell’accordo. E la motivazione implica in tal senso una valutazione in fatto.
Rispetto a tale valutazione e’ inconferente l’obiezione di cui al secondo motivo di ricorso incentrata su un ipotetico vizio di ultrapetizione.
L’ultrapetizione attiene invero al rapporto tra il chiesto e il pronunciato, e dunque tra la domanda e la pronuncia, non a quello tra le pronunce (di prime cure e di reclamo).
Occorre dire che il secondo motivo e’ inammissibile anche se lo si volesse considerare come finalizzato a eccepire, sebbene con improprio riferimento all’ultrapetizione, un giudicato interno ostativo alla decisione della corte territoriale. Invero lo stesso ricorso evidenzia che il tribunale aveva rigettato la domanda di omologazione ritenendo l’accordo generico e incompleto, per avere la debitrice omesso “di depositare un atto denominato accordo” e per non aver riportato nel ricorso la previsione del pagamento integrale dei creditori postergati.
Non puo’ sostenersi – poiche’ il ricorso non e’ autosufficiente sul punto – che il tribunale avesse altresi’ positivamente accertato l’impegno a pagare i creditori non aderenti. Il diniego di omologazione – come tutte le decisioni di rigetto – puo’ difatti ben basarsi su una ragione piu’ liquida. Ne’ la ricorrente ha assolto al fine di autosufficienza, visto che essa stessa ha indicato il decreto del tribunale come composto di (almeno) sette pagine, a fronte della trascrizione di sole poche righe del relativo contenuto. La trascrizione non e’ neppure autoevidente nel senso sostenuto nel ricorso, visto che l’inciso riportato a pag. 22 del ricorso medesimo – quanto alla disamina dell’elenco dei creditori – si presta a interpretazione polivalente, potendo considerarsi nella sua effettiva portata come semplicemente riferito all’omessa indicazione delle opportune differenziazioni tra creditori estranei il cui credito fosse scaduto o sottoposto a termine.
In tale quadro e’ assertiva l’affermazione per cui il tribunale non aveva messo in discussione l’esistenza e la modalita’ dell’impegno della societa’ a pagare i creditori estranei; e’ assertiva ed e’ anche inutile, poiche’ la sottolineatura di un giudicato al riguardo comunque non pertiene al reclamo di cui all’articolo 182-bis, che e’ strumento ampiamente devolutivo e che, in ipotesi di diniego di omologazione, attribuisce al giudice del reclamo la materia del contendere nella sua interezza.
VII. – Il terzo motivo, sotto spoglie di censura in iure, si sostanzia in un sindacato di fatto, atteso che si limita a postulare che la valutazione della corte d’appello, in ordine al mancato riferimento al soddisfacimento integrale dei creditori non aderenti nel termine di legge, sarebbe in contrasto col contenuto della relazione e con le implicite indicazioni del ricorso – che si dice aveva menzionato la soddisfazione “integrale e regolare” dei creditori detti pur in mancanza di una espressa indicazione del termine.
Merita aggiungere che in rubrica e’ stato eccepito, a tal riguardo, anche un vizio della motivazione. Ma la deduzione e’ risolta a mero simulacro poiche’, tenuto conto dei limiti in cui tale vizio e’ ancora deducibile in cassazione (v. Cass. Sez. U n. 8053-14), nessun concreto fatto storico, diverso da quelli gia’ differentemente valutati dal giudice del merito, appare specificamente menzionato a corredo dell’addebito di omesso esame ex articolo 360 c.p.c., n. 5 Sicche’ il terzo motivo si rivela infine del tutto inammissibile.
VIII. – Possono essere esaminati unitariamente, per connessione, il quarto e il settimo motivo.
Il quarto motivo e’ inammissibile ove parametrato alla effettiva ratio decidendi del decreto.
Non rileva infatti indagare se la relazione del professionista debba essere necessariamente successiva alla conclusione dell’accordo – cosa peraltro in certo qual modo logica, considerando la funzione dell’attestazione – ovvero se, come sostenuto nel motivo, possa anche essere redatta anteriormente ove i dati siano conformi a quelli contenuti nell’accordo medesimo.
Quel che unicamente rileva e’ che, nel caso concreto, il giudice del merito ha accertato che la relazione presentava carenze di tipo contenutistico, non solo perche’ mancante di alcune pagine (e cio’ non risulta neppure contestato dalla ricorrente), ma anche perche’ del tutto generica con riguardo ai termini di pagamento dei creditori estranei e alla indicazione delle singole afferenti tipologie di crediti, se cioe’ scaduti o a termine. E ancora (pag. 15 e seg. del decreto) che l’effettivo integrale pagamento dei creditori estranei all’accordo nel termine previsto non poteva evincersi neppure dall’attestazione, la quale non conteneva indicazioni specifiche in proposito. Invero le risorse all’uopo necessarie erano state, nella relazione, in massima parte individuate in virtu’ della riscossione di somme dovute dall’Asl di Salerno, con tempistiche peraltro variabili “in un arco di circa 1/3 anni”. Il che, considerando che il credito vantato verso l’Asl era quello di maggior consistenza, rendeva evidente, a dire della corte territoriale, che giammai i creditori estranei avrebbero potuto aspirare a veder soddisfatte le loro pretese nei confronti della societa’ (OMISSIS) entro centoventi giorni dall’omologa dell’accordo di ristrutturazione.
Il settimo mezzo e’ invece infondato.
Si sostiene che la suddetta valutazione della corte d’appello sarebbe avvenuta in violazione dei limiti dello scrutinio di legalita’, con invasione della sfera del sindacato di attuabilita’ o di fattibilita’ economica.
La tesi non ha pregio, visto che nel modo dianzi detto si e’ concretata una valutazione di tipo giuridico. Non essendo stato l’accordo congegnato in modo da consentire – tenuto conto delle effettive risultanze della relazione attestativa – il rispetto del termine massimo di pagamento (integrale) dei creditori non aderenti, difettavano in vero le condizioni giuridiche dell’omologazione.
Va qui ribadito che l’accordo di ristrutturazione partecipa della comune natura di procedura concorsuale propria del concordato preventivo (v. Cass. n. 1182-18, Cass. n. 9087-18, Cass. n. 16347-18). E in coerenza con quanto questa Corte ha gia’ affermato a proposito dell’analogo tema dei limiti del sindacato giurisdizionale sulla fattibilita’ del piano concordatario (v. Cass. n. 9071-17, Cass. n. 5825-18, Cass. 21175-18), deve essere affermato il principio secondo cui nell’accordo di ristrutturazione il giudice, nella sede dell’omologa, non e’ limitato dalla sola verifica di regolarita’ formale degli adempimenti previsti per legge, ma e’ tenuto a verificare tutti gli aspetti di legalita’ sostanziale e tra questi anche quelli inerenti la effettiva garanzia di soddisfacimento dei creditori estranei all’accordo nei tempi previsti per legge. Tale verifica va fatta in termini di plausibilita’ e ragionevolezza, cosicche’ e’ ben possibile negare l’omologazione ove l’accordo, per come formulato, renda di per se’ irragionevole e irrealistica l’affermazione di integrale pagamento in quei termini. Cosa che questa Corte ha in qualche modo anticipato allorche’ si e’ occupata del similare profilo del sindacato giurisdizionale sulle istanze di misure protettive. Anche in quel caso, difatti, il provvedimento, reso in esito a cognizione sommaria avente natura cautelare, con il quale il tribunale, ai sensi della L. Fall., articolo 182-bis, comma 7, si pronuncia sull’istanza di divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive, e’ stato ritenuto non conseguente a un controllo solo formale della documentazione richiesta, ma presupponente, da parte del giudice, una verifica anche sostanziale sulla ricorrenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione con le maggioranze di cui all’articolo 182-bis, comma 1, “oltre che delle condizioni per l’integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilita’ a trattare” (Cass. n. 16161-18).
E’ ovvio che un’identica potesta’ di verifica deve riconoscersi al giudice nella sede di merito, pienamente deputata a omologare l’accordo.
IX. – Tanto rende ininfluente l’esame dei motivi restanti, il quinto, il sesto e l’ottavo, essendo il diniego di omologazione suscettibile di rimanere saldo in base alla riferita ratio decidendi, sottratta a valida censura.
Il ricorso e’ rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida per l’Agenzia delle entrate in 7.000,00 EURO oltre le spese prenotate a debito, e per ciascuna delle restanti parti costituite in 7.200,00 EURO, di cui 200,00 EURO per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *