In sede di giudizio di ottemperanza

Consiglio di Stato, Sezione quarta, Sentenza 25 giugno 2020, n. 4081.

La massima estrapolata:

In sede di giudizio di ottemperanza non può essere riconosciuto a favore del privato un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire né d’altra parte può essere opposto in compensazione da parte dell’Amministrazione un credito estraneo alla sentenza da ottemperare poiché l’eventuale estinzione di poste creditorie e debitorie reciproche deve essere oggetto del giudizio di cognizione a monte dell’ottemperanza e sul punto deve essersi formato il giudicato: si tratta quindi di tematica che esula dal perimetro di questa tipologia di giudizio.

Sentenza 25 giugno 2020, n. 4081

Data udienza 7 maggio 2020

Tag – parola chiave: Espropriazione – Occupazione senza titolo – Processo amministrativo – Esecuzione di giudicato – Ottemperanza – Domanda di compensazione – Non è ammessa

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6137 del 2018, proposto dalla ASL Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Ga. Ca., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Arciconfraternita Pi. So. del Sa. Ro. con sede in (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati An. St. e Ni. Pr., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Terza n. 896/2018, resa tra le parti, concernente l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Bari, Sez. I, n. 2170/14 emessa in data 2.12.2014 nel giudizio R.G. 209/11, promosso dalla suindicata Arciconfraternita al fine di ottenere il pagamento della indennità per la occupazione legittima dei suoli su cui sorge l’Ospedale della Murgia.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Arciconfraternita Pi. So. del Sa. Ro. con sede in (omissis);
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020 il Cons. Emanuela Loria;
Dato atto che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con la sentenza 20 giugno 2018 n. 896, il T.A.R. per la Puglia – Bari – Sezione Terza, accoglieva parzialmente il ricorso instaurato dall’Arciconfraternita Pi. So. del Sa. Ro. (d’ora innanzi “Arciconfraternita”) per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d’Appello di Bari, I Sezione Civile, n. 2170/2014 nel procedimento R.G. 209/2011, depositata in cancelleria il 30.12.2014 e notificata con formula esecutiva il 22.9.2017, e ordinava alla ASL di Bari, convenuta, di dare esecuzione alla ingiunzione contenuta nella sentenza indicata con il pagamento della somma di euro 230.395,407 (oltre agli accessori e alle spese del giudizio di ottemperanza) in favore dell’Arciconfraternita nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza; prevedeva inoltre, nel caso di ulteriore inadempimento, la nomina del Prefetto di Bari quale Commissario ad acta.
2. La sentenza della Corte d’Appello così provvedeva testualmente:
“… determina in Euro. 460.464 la indennità per la occupazione di urgenza per i suoli indicati in atti, e per effetto ordina alla ASL convenuta, di depositare dette somme presso la Cassa DD.PP. di Bari all’ordine della parte attrice, oltre interessi legali dall’1/7/02 all’effettivo soddisfo…”.
3. Il Giudice amministrativo di primo grado detraeva dalla somma indicata dalla Corte d’Appello euro 222.308,63 ed euro 7.759,963, già corrisposti (a titolo di quota per l’indennità provvisoria di espropriazione e a titolo di quota per l’indennità di occupazione) dalla ASL all’Arciconfraternita, pervenendo così al suindicato importo ancora da corrispondere pari a euro 230.395,407.
4. Con il ricorso in esame la ASL di Bari ripercorre le tappe della complessa vicenda che ha riguardato i rapporti con l’Arciconfraternita per la realizzazione del plesso Ospedaliero della Murgia su terreni di proprietà della stessa:
– L’Arciconfraternita convenne in giudizio la ASL nell’anno 2001 per determinare il risarcimento del danno da occupazione dell’area in questione nonché per l’indennità di legittima occupazione per il periodo dal 17.5.1997 fino al soddisfo opponendosi all’indennità offerta dalla ASL e in carenza della formalizzazione dell’accordo originariamente concordato in ordine alla cessione volontaria del suolo;
– dopo avere disposto Consulenza tecnica d’ufficio, la Corte d’Appello, con sentenza n. 1103/04, dichiarò la propria incompetenza quanto alla domanda risarcitoria per l’occupazione appropriativa mentre trattenne in decisione la causa per la domanda da indennità di occupazione legittima ai sensi dell’art. 19 L. 865/1971 e pervenne, sulla base dei valori indicati nella CTU, a determinare l’indennità in complessive lire 71.023.150, pari a euro 36.000 per ciascun anno di occupazione dal 23.9.1997 (data nella quale era avvenuta l’occupazione d’urgenza della parte residua dell’area laddove per la parte occupata dal 17.5.1997 la proprietà aveva autorizzato l’immissione in possesso, ai fini della formalizzazione dell’accordo suindicato, come si desume dalla sentenza n. 1103/2004 della Corte d’Appello di Bari) al 30.6.2002 (termine dell’occupazione d’urgenza originariamente fissato dal Sindaco di (omissis) e individuato nella sentenza 1103/2004 della Corte d’Appello di Bari), oltre agli interessi di natura compensativa;
– avverso tale decisione la AUSL propose ricorso in Cassazione: la Suprema Corte riconobbe la fondatezza del gravame, sotto il profilo della non corretta qualificazione della destinazione del suolo, e rinviò la causa alla Corte d’Appello;
– nelle more del giudizio le parti addivennero ad un accordo transattivo: la ASL avrebbe dovuto corrispondere all’Arciconfraternita la somma di euro 872.309,00, comprensivi anche del risarcimento per la perdita di proprietà del suolo, importo da cui avrebbero dovuto essere detratti euro 222.308,63, relativi alla sentenza n. 1104/2004 della Corte d’Appello già corrisposti dalla parte debitrice, di talchè residuava l’importo di euro 650.000,00;
– a seguito del mancato accordo circa le modalità del versamento della somma pattuita (dal che derivava un procedimento monitorio definito con sentenza n. 5494/2016 dal Tribunale di Bari che, in accoglimento della opposizione della ASL, stabiliva l’inefficacia dell’atto di transazione), la Corte d’Appello emetteva la sentenza n. 2170/2014 con la quale ha:
a) rilevato che oggetto esclusivo del giudizio è l’indennità di occupazione legittima;
b) determinato in euro 460.464 l’indennità per la occupazione d’urgenza dei suolo e ordinato alla ASL di depositare detta somma presso la Cassa Depositi e Prestiti di Bari, oltre agli interessi legali dal 1.7.2002 fino al soddisfo;
c) compensato le spese di giudizio e posto a carico di ciascuna parte il rimborso delle spese della CTU nella misura onnicomprensiva di euro 20.000,00.
4. Con il ricorso in trattazione, la ASL si duole della erroneità della sentenza in epigrafe per omesso rilievo dell’integrale pagamento del debito poiché il T.A.R. Puglia non avrebbe considerato estinto il debito della ASL nei riguardi dell’Arciconfraternita: il debito residuo andrebbe compensato con quanto la ASL stessa ha già versato nell’anno 2013 (euro 300.000,00), in adempimento della transazione del 16.4.2013, dichiarata inefficace dalla Corte d’Appello a seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, per cui il giudicato implicito formatosi sulla inefficacia/inesistenza della transazione comporterebbe che il pagamento di 300.00,00 euro a suo tempo effettuato trovi un’altra imputazione e quindi venga considerato adempimento dell’obbligazione dovuta dalla ASL a titolo di occupazione legittima.
A tale proposito, la ricorrente invoca l’art. 1193 c.c. per cui chi ha più debiti della medesima specie nei confronti della stessa persona può dichiarare quale debito intende soddisfare.
5. Sotto distinto profilo, parte appellante richiama il passo della sentenza della Corte d’Appello oggetto di giudizio di ottemperanza nel quale si afferma: “Viceversa, lo scomputo di quanto già corrisposto anticipatamente resta una questione spettante ai rapporti puramente interni tra le due parti in causa ed esula dalla competenza di questa Corte adita ai sensi della L. 327/01 in opposizione alla stima, anche perché tale anticipazione si inserisce nella più ampia definizione del contenzioso riguardante anche (e soprattutto) il risarcimento da perdita di proprietà del suolo, che sicuramente è estraneo all’oggetto del presente giudizio” per dedurne che il giudice d’appello ha rimesso alle parti ogni questione sullo scomputo del pagamento, poiché la materia del contendere del giudizio non era la imputazione di tale somma, bensì la quantificazione della indennità per occupazione legittima e le modalità di pagamento della stessa. Conseguentemente il pagamento di euro 300.000,00, in mancanza di ulteriori debiti, andrebbe considerato adempimento dell’obbligazione pecuniaria a titolo di occupazione legittima e quindi il credito fatto valere dall’Arciconfraternita non sussisterebbe poiché è stato estinto con quel pagamento.
6. Si costituiva in giudizio l’Arciconfraternita resistendo al ricorso e eccependo la sua irricevibilità per tardività oltre alla sua inammissibilità per mancanza di attestazione di conformità dell’atto e della procura.
7. Con ordinanza n. 4056/2018 la domanda cautelare era accolta al fine di mantenere la res adhuc integra nelle more della definizione della causa.
8. Alla camera di consiglio del 17.10.2019 il Collegio prendeva atto della sanatoria intervenuta in conseguenza della costituzione in giudizio dell’intimata, accoglieva l’istanza di rimessione in termini dalla stessa formulata e rinviava l’esame alla camera di consiglio del 28 maggio 2020.
9. Seguiva il deposito di memorie, da parte di entrambe le parti, con la quale erano ulteriormente svolti i rispettivi argomenti difensivi.
10. Alla camera di consiglio del 7 maggio 2020 la causa è stata spedita in decisione.
11. Le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità prospettate sono superate per la intervenuta sanatoria di cui si è dato atto nella camera di consiglio del 17.10.2019; in ogni caso, per ragioni di economia processuale, il Collegio si esime dall’esaminarle poiché il ricorso è infondato nel merito per le motivazioni di seguito indicate.
12. Il Collegio è chiamato a valutare se la sentenza del T.A.R. per la Puglia n. 896/2018, di parziale accoglimento del ricorso proposto dall’Arciconfraternita in I grado, abbia dato corretta esecuzione al giudicato formatosi sulla decisione della Corte d’Appello di Bari n. 2170/2014 del 30.12.2014.
Come più sopra ricordato, il Giudice territoriale ha ordinato alla ASL di Bari, convenuta, di dare esecuzione alla ingiunzione di pagamento contenuta nella sentenza della Corte d’Appello e di pagare la somma di euro 230.395,407 (oltre agli accessori e alle spese del giudizio di ottemperanza) a titolo di indennità di occupazione d’urgenza in favore dell’Arciconfraternita nel termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza.
13. La ASL assume che la sentenza sia erronea poichè il credito sarebbe stato integralmente estinto a seguito del versamento della suindicata somma in esecuzione di un atto di transazione poi dichiarato inefficace e richiama a tale scopo il disposto dell’art. 1193 c.c.
13. Il motivo non ha pregio per le seguenti motivazioni.
In primo luogo, in sede di giudizio di ottemperanza (tra i molti pronunciamenti, Consiglio di Stato sent. n. 2007 del 17.4.2003) non può essere riconosciuto a favore del privato un diritto nuovo e ulteriore rispetto a quello fatto valere ed affermato con la sentenza da eseguire né d’altra parte può essere opposto in compensazione da parte dell’Amministrazione un credito estraneo alla sentenza da ottemperare poiché l’eventuale estinzione di poste creditorie e debitorie reciproche deve essere oggetto del giudizio di cognizione a monte dell’ottemperanza e sul punto deve essersi formato il giudicato: si tratta quindi di tematica che esula dal perimetro di questa tipologia di giudizio (nel caso all’esame, peraltro, la spettanza del risarcimento del danno è oggetto di separato giudizio di cognizione, pendente dinanzi a questo Consiglio di Stato, instaurato dall’Arciconfraternita).
In particolare, nella fattispecie in questione, la sentenza della Corte d’Appello n. 2170/2014 azionata concerne l’indennità di occupazione d’urgenza mentre il credito che l’appellante richiama per inferire l’adempimento integrale delle sue obbligazioni – pur affermando la ASL che il T.A.R. avrebbe errato nell’evocare l’istituto della compensazione, sostanzialmente si tratta di un’operazione analoga con la quale una obbligazione si estingue a mezzo dell’adempimento prestato per soddisfarne un’altra – ha come titolo l’indennità di esproprio delle aree di proprietà della ricorrente. Correttamente pertanto il T.A.R., con la appellata sentenza, ha detratto dalla somma da corrispondere a titolo di indennità di occupazione, da parte della ASL all’Arciconfraternita, le somme che già risultavano essere state versate a tale titolo.
Inoltre, anche sotto un profilo cronologico e formale la tesi dell’appellante non può essere accolta poiché la determina dirigenziale che ha liquidato il pagamento che si pretende essere estintivo del debito della ASL risale all’anno 2013 (n. 10712 del 15.5.2013) ed è quindi anteriore alla sentenza della Corte d’Appello n. 2170/2014 di cui dovrebbe costituire ottemperanza, riferendosi infatti la determina all’atto transattivo risalente all’aprile 2013.
14. Quanto alla sopra richiamata (punto 5) parte della sentenza n. 2170/2014, con la quale si rimette ai rapporti puramente interni tra le parti lo scomputo di quanto già corrisposto anticipatamente, trattasi all’evidenza di un obiter dictum a cui non può in alcun modo riconnettersi la decisione di operare una sorta di compensazione, che viene semmai fatta rientrare dallo stesso giudice d’appello in una scelta puramente negoziale ed extraprocessuale tra i due soggetti in questione: in ogni caso nessuna implicazione in ordine a un giudicato formatosi sul punto può discendere dalla piana lettura del brano della sentenza sopra riportato.
15. Conclusivamente il ricorso va respinto, con conferma della sentenza appellata.
16. Le spese del presente grado di giudizio vanno integralmente compensate tra le parti, in considerazione della complessità delle questioni sottese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, respinge il ricorso proposto dalla ASL di Bari (n. 6137/2018).
Compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso dal Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2020, svoltasi ai sensi dell’art. 84, commi 5 e 6, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa, con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Daniela Di Carlo – Consigliere
Francesco Gambato Spisani – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere
Emanuela Loria – Consigliere, Estensore

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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