Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 28 agosto 2020, n. 17981.
La massima estrapolata:
In sede di assunzione della prova testimoniale, il giudice del merito non è un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo partecipe dell’escussione, al quale l’ordinamento attribuisce il potere-dovere, non solo di sondare con zelo l’attendibilità del testimone, ma anche di acquisire da esso tutte le informazioni indispensabili per una giusta decisione, sicché egli non può, senza contraddirsi, dapprima, astenersi dal rivolgere al testimone domande a chiarimento, e, successivamente, ritenerne lacunosa la deposizione perché carente su circostanze non capitolate, sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire; in tale ipotesi, pertanto, la devalutazione della testimonianza fondata sul rilievo che il teste si è limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova senza aggiungere dettagli mai richiestigli, riposa su argomentazioni tra loro logicamente inconciliabili, sì da costituire motivazione solo apparente.
Ordinanza 28 agosto 2020, n. 17981
Data udienza 2 luglio 2020
Tag/parola chiave: Danni da circolazione stradale – Motociclo urtato da autovettura rimasta non identificata – Risarcimento – Domanda provata – Testimonianza – Capitoli di prova – Circostanze dedotte – Testimone che limita la propria risposta alla conferma – Chiarimenti istruttori del giudice – Difetto – Non deve svilire la testimonianza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE TERZA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. CIGNA Mario – rel. Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 8508-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1924/2018 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 14/12/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CIGNA.
RILEVATO
che:
(OMISSIS) convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Salerno l’ (OMISSIS) SpA, quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada (FGVS), per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorsogli in data (OMISSIS) alle ore 12,15 circa, allorche’, mentre percorreva a bordo del suo motociclo MBK Why 50 cc la via (OMISSIS), era stato urtato da un’autovettura di colore blue, che, dalla posizione di sosta sul margine dx della strada, si era immessa nel flusso di marcia senza alcuna segnalazione e senza concedere la precedenza; a seguito dell’urto era caduto a terra, riportando lesioni personali, mentre il conducente della detta autovettura era andato via senza neanche fermarsi a prestare il dovuto soccorso; aveva sporto denuncia contro ignoti, ma le indagini erano state archiviate per essere risultato ignoto l’autore del reato.
Con sentenza 1614/2012 l’adito Tribunale rigetto’ la domanda, ritenendola non sufficientemente provata.
Con sentenza 1924/2018 del 14-12-2018 la Corte d’Appello di Salerno ha rigettato il gravame proposto da (OMISSIS); in particolare la Corte territoriale, premesso che, in caso (quale quello di specie) di sinistro causato da veicolo non identificato, la prova del fatto storico doveva essere valutata in modo piu’ rigoroso, ha rilevato che correttamente il Tribunale aveva ritenuto la domanda sfornita della detta rigorosa prova; nello specifico, infatti: 1) l’unico teste escusso (tale (OMISSIS)) si era limitato a rispondere “e’ vero” alle articolate circostanze di fatto, senza aggiungere alcun suo concreto ricordo; dette circostanze di fatto, articolate in maniera tale da dare al teste la possibilita’ di precisare qualcosa al riguardo, non erano sufficienti a far ritenere fondata la domanda in ipotesi (quale quella di specie) di sinistro causato da veicolo non identificato; 2) non era stata fornita alcuna descrizione del veicolo investitore, all’infuori di un labile riferimento al colore “blue” del mezzo; 3) non vi erano altri riscontri probatori e non era stato richiesto alcun intervento delle Autorita’; 4) la presentazione di denuncia-querela contro ignoti poteva al piu’ costituire mero indizio dell’effettivo avveramento del sinistro; 5) correttamente il Tribunale non aveva disposto la “integrazione ex officio” della prova ex articolo 257 c.p.c.; siffatto potere, infatti, poteva essere esercitato solo se la conoscenza del fatto da parte di un terzo si fosse palesata nel corso di una testimonianza, e non nel caso di conoscenza gia’ emersa dall’allegazioni di una delle parti; nella specie la conoscenza dei fatti da parte di un terzo non si era palesata solo in corso di causa, in quanto l’attore gia’ nell’atto di citazione aveva dedotto che subito dopo l’incidente egli era stato soccorso da altra persona; e’ vero che il teste (OMISSIS) aveva dichiarato che all’arrivo dell’ambulanza era presente anche tal (OMISSIS), ma non aveva dato alcuna certezza che quest’ultimo avesse assistito direttamente all’incidente.
Avverso detta sentenza (OMISSIS) propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato anche da successiva memoria.
(OMISSIS) SpA non ha svolto attivita’ difensiva in questa sede.
Il relatore ha proposto la trattazione della controversia ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.; detta proposta, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata, e’ stata ritualmente notificata.
CONSIDERATO
che:
Con il primo motivo il ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., n. 3, – violazione e falsa applicazione degli articoli 2054 e 2697 c.c.. nonche’ articoli 116, 253 e 257 c.p.c., si duole che la Corte territoriale abbia inopinatamente esaminato la sola prova testimoniale espletata, interpretandola in maniera errata e ritenendola inammissibile non gia’ alla luce di altri elementi di prova acquisiti al processo, bensi’ in ragione di personali ed arbitrarie congetture, peraltro prive della pur necessaria concludenza, e di meri “sospetti” circa la mancata produzione in giudizio di un rapporto dell’Autorita’; in particolare la Corte non si era confrontata con nessuna documentazione prodotta in atti (referto di pronto soccorso, contenuto della denuncia querela, certificazione di chiusa inchiesta); la deposizione del teste (OMISSIS) non poteva che essere ritenuta piu’ che sufficiente a comprovare i fatti di cui in citazione, ma la Corte territoriale aveva svalutato la detta deposizione, senza indicare per quali ragioni concrete ed oggettive detta dichiarazione doveva ritenersi non veritiera.
Con il secondo motivo il ricorrente, denunziando – ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, – violazione e falsa applicazione dell’articolo 257 c.p.c., comma 1, si duole che la Corte territoriale abbia inopinatamente condiviso l’erronea scelta del primo Giudice di non avvalersi della facolta’ discrezionale di integrazione “ex officio” della prova testimoniale ex articolo 257 c.p.c., comma 1; tanto sul presupposto, non documentato ed erroneo, che la conoscenza del fatto da parte del terzo fosse gia’ emersa dall’allegazione di parte attrice in citazione.
Con il terzo motivo il ricorrente, denunziando “omessa pronunzia circa una questione decisiva. Mancata autorizzazione alla sostituzione del teste deceduto. Nullita’ della sentenza. Violazione e falsa applicazione dell’articolo 104 disp. att. c.p.c., comma 2, e del diritto di difesa”, si duole che la Corte territoriale abbia omesso di pronunziarsi sull’alternativa e contestuale richiesta di autorizzazione di parte attrice alla sostituzione del teste (OMISSIS), tempestivamente indicato ma poi non escusso in quanto deceduto (sostituzione asseritamente consentita in applicazione analogica del disposto dell’articolo 104 disp. att. c.p.c., che, in caso di morte del teste regolarmente citato, consente di ritenere giustificata l’omessa chiamata del teste e legittima il giudice a fissare, con successiva ordinanza, una nuova udienza per l’assunzione della prova, previa sostituzione del teste deceduto).
I motivi, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono fondati.
La Corte territoriale ha fondato la sua decisione di rigetto principalmente in base ad una devalutazione della deposizione resa in giudizio dall’unico teste escusso Manzi Andrea; devalutazione incentrata sulla circostanza che quest’ultimo aveva risposto alle domande rivoltegli affermando solo “e’ vero”, senza aggiungere alcun concreto riscontro; siffatta scarsa considerazione della deposizione in questione si fonda, tuttavia, su argomentazioni fra loro logicamente inconciliabili, si’ da costituire motivazione solo apparente (in tal senso va inteso il denunziato vizio (Cass. 20112/2009; Cass. sez. unite 8053/2014); ed invero, a fronte di un testimone che si e’ limitato a confermare la rispondenza al vero delle circostanze dedotte nei capitoli di prova, il giudice di merito, dopo essersi astenuto dal porre domande a chiarimento, ha rilevato che il teste non aveva fornito dettagli mai richiestigli (conf.., in particolare, Cass. 18896/2015, che, in motivazione, richiamando i principi di cui a Cass. S.U. 789/1963, ha precisato che “il giudice di merito non e’ un mero registratore passivo di quanto dichiarato dal testimone, ma un soggetto attivo e partecipe dell’escussione testimoniale, al quale l’ordinamento attribuisce il potere-dovere in primo luogo di sondare con zelo l’attendibilita’ del testimone, ed in secondo luogo di acquisire dal testimone (vuoi con le domande di chiarimento, vuoi incalzandolo, vuoi contestandogli contraddizioni tra quanto dichiarato ed altre prove gia’ raccolte) tutte le informazioni ritenute indispensabili per una giusta decisione. Quel che invece il giudice di merito non puo’ fare, senza contraddirsi, e’ da un lato non rivolgere al testimone nessuna domanda a chiarimento e non riconvocarlo; e dall’altro ritenere lacunosa la testimonianza perche’ carente su circostanze non capitolate, e sulle quali nessuno ha chiesto al testimone di riferire”); la scarsa considerazione della detta testimonianza appare, inoltre, incomprensibile anche in relazione alla circostanza che il teste ha ricordato solo il colore dell’auto investitrice, non potendosi invero pretendere da tutti il preciso ricordo anche del modello dell’auto; altrettanto incomprensibile appare, anche la operata svalutazione delle circostanze capitolate ai fini dell’affermazione della responsabilita’ esclusiva del conducente del veicolo rimasto sconosciuto, non potendosi in alcun modo comprendere la ragione per la quale le dette circostanze, ove confermate, non potessero portare all’affermazione della responsabilita’ del detto conducente, eventualmente anche concorrente, tenuto conto dell’operativita’ della presunzione di cui all’articolo 2054 c.c.; inconferente, e comunque poco comprensibile, appare infine anche il rilievo del mancato intervento della Pubblica Autorita’, non potendo logicamente di per se’ addossarsi all’attore le conseguenze di siffatto mancato intervento.
Obiettivamente incomprensibile e’ altresi’ la motivazione del mancato esercizio del potere di integrazione istruttoria officiosa in ragione del fatto che, secondo il giudice di merito, l’attore poteva bene indicare altri testi, essendo stato soccorso da piu’ di una persona.
A prescindere dalla circostanza che l’infortunato poteva a ragione non conoscere i suoi soccorritori, va al riguardo evidenziato che lo stesso aveva comunque indicato anche un’altra persona da assumere come teste, purtroppo deceduta prima della convocazione. E in proposito e’ fondato il rilievo del ricorrente quando lamenta che la Corte territoriale ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla richiesta di sostituzione del teste: esplicitazione tanto piu’ necessaria in presenza di contrastanti orientamenti sull’ammissibilita’ della sostituzione del teste deceduto (cfr. Cass. civ. 21 luglio 2006, n. 16764; Cass. civ. 20 giugno 2014, n. 14080; Cass. civ. 29 marzo 2019, n. 8929).
In conclusione, quindi, va accolto il ricorso e cassata l’impugnata sentenza, con rinvio, per nuova valutazione, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa l’impugnata sentenza e rinvia, per nuova valutazione, alla Corte d’Appello di Salerno, in diversa composizione, che provvedera’ anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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