In sede di ammissione al passivo fallimentare

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 20 maggio 2020, n. 9219.

La massima estrapolata:

In sede di ammissione al passivo fallimentare, il privilegio previsto dal n. 1) dell’art. 2778 c.c. e dal n. 8) dello stesso art. 2778 c.c. si applica, senza alcun limite temporale, ai crediti vantati dall’INAIL per premi, per effetto dell’art. 4 del d.l. n. 338 del 1989, conv. con modif., dalla l. n. 389 del 1989.

Ordinanza 20 maggio 2020, n. 9219

Data udienza 5 febbraio 2020

Tag – parola chiave: FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI – CREDITI E CREDITORI – PRIVILEGIATI

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 21156-2018 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente –
contro
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE;
– intimato –
avverso il decreto del TRIBUNALE di PARMA, depositata il 31/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO MARULLI.

RITENUTO IN FATTO

1. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione impugna l’epigrafato decreto con il quale il Tribunale di Parma, da essa adito ai sensi della L. fall., articolo 98, ha rigettato l’ammissione al passivo fallimentare della societa’ intimata in via privilegiata del credito inerente la riscossione dei premi INAIL – ammettendolo solo come chirografo – e ne chiede la cassazione sul rilievo che “e’ indubbio che, diversamente, da quanto statuito dal Tribunale di Parma, i crediti in questione avrebbero dovuto essere ammessi in privilegio generale, come richiesto, anziche’ in via chirografaria”.
Non ha svolto attivita’ difensiva l’intimato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il ricorso e’ fondato.
3. E’ principio affermato da questa Corte – a cui va data ovvia continuita’ – che “in sede di ammissione al passivo fallimentare, il privilegio di prelazione previsto dall’articolo 2778 c.c., n. 1 (per i crediti per contributi ad istituti, enti o fondi speciali compresi quelli sostitutivi o integrativi che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidita’, la vecchiaia ed i superstiti, indicati dall’articolo 2753 c.c.) e dal n. 8 (per i crediti per contributi dovuti a istituti ed enti per forme di tutela previdenziale e assistenziale indicati dall’articolo 2754 c.c., nonche’ gli accessori, limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare), si applica, senza alcun limite temporale, ai crediti INAIL per premi, per effetto del Decreto Legge n. 338 del 1989, articolo 4, conv. in L. n. 389 del 1989” (Cass., Sez. IV, 15/07/2010, n. 16593).
4. Il contrario convincimento enunciato dal giudice gravato si rivela percio’ errato e va conseguentemente cassato con rinvio della causa al medesimo per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l’impugnato decreto e rinvia la causa avanti al Tribunale di Parma che, in altra composizione, provvedera’ pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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