In relazione ai benefici di cui alla L. n. 266/2005

Consiglio di Stato, sezione quarta, Sentenza 17 dicembre 2018, n. 7088.

La massima estrapolata:

In relazione ai benefici di cui alla L. n. 266/2005 ciò che rileva ai fini dell’individuazione della giurisdizione non è la natura del rapporto d’impiego del soggetto interessato, sibbene la natura giuridica della prestazione richiesta e della correlativa situazione giuridica soggettiva di chi la richiede.

Sentenza 17 dicembre 2018, n. 7088

Data udienza 6 dicembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quarta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso in appello n. 9214 del 2018, proposto dal signor Gaetano ALFIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Gigante, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gian Marco Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 18,
contro
il MINISTERO DELL’INTERNO e il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, non costituiti in giudizio,
per l’annullamento ovvero la riforma
della sentenza n. 9909/2018 emessa dal del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Sezione Prima ter, il 9 ottobre 2018, mai notificata, con la quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione del T.A.R. in favore di quello ordinario presso il quale la causa poteva essere proseguita ai sensi e nei termini di cui all’articolo 11 cod. proc. amm., e quindi non veniva disposto l’annullamento del decreto del Ministro dell’interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza emesso il 10 marzo 2016 e notificato il 22 giugno 2016 con il quale “l’istanza presentata dall’appuntato dell’Arma dei Carabinieri Alfieri Gaetano, tendente ad ottenere la concessione dei benefici previsti dalla normativa vigente in materia di ‘Vittime del Doverè in relazione all’evento accorsogli il 2 giugno 2008 E’ RESPINTA”.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018, il Consigliere Raffaele Greco;
Udito l’avvocato Vincenzo Gigante per l’appellante;
Sentita la stessa parte ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il signor Gaetano Alfieri, appuntato Carabiniere in servizio permanente presso il Comando Legione Carabinieri Calabria, ha appellato – chiedendone la riforma previa sospensione dell’esecuzione – la sentenza con la quale il T.A.R. del Lazio ha dichiarato inammissibile, per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il ricorso da lui proposto avverso il diniego opposto dal Ministero dell’interno alla sua istanza intesa a ottenere il riconoscimento dei benefici previsti dall’articolo 1, comma 563, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per le vittime del dovere.
2. L’istanza in questione era riferita alle gravi lesioni, con postumi superiori al 75%, che il richiedente aveva riportato in un sinistro stradale occorsogli nel 2008, in relazione al quale aveva già ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
3. Ciò premesso, l’appello risulta affidato ai seguenti motivi:
I) violazione di legge ed eccesso di potere in relazione alla eccezione sollevata d’ufficio di difetto di giurisdizione ex articolo 9 cod. proc. amm. (con riferimento alla condizione del rapporto d’impiego del ricorrente, che risulta ancora in regime pubblicistico giusta gli articolo 2, comma 2, e 3 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, con la conseguente vigenza della giurisdizione amministrativa esclusiva);
II) violazione di legge, eccesso di potere ex articolo 9 cod. proc. amm. e insufficiente motivazione e vizio di ultrapetizione (per avere il primo giudice omesso di indicare il diverso giudice asseritamente fornito di giurisdizione sulla res controversa).
4. Pertanto, l’appellante ha chiesto accertarsi la sussistenza della giurisdizione amministrativa e decidersi il merito della controversia, con l’accoglimento del ricorso di primo grado.
5. Le Amministrazioni appellate non si sono costituite.
6. Alla camera di consiglio del 6 dicembre 2018, fissata per l’esame della domanda cautelare, il Collegio ha avvertito la parte appellante della possibilità di immediata definizione del giudizio nel merito ai sensi dell’articolo 60 cod. proc. amm.
7. Infatti, l’appello è infondato e va correttamente respinto.
8. E invero, il giudice di prime cure ha correttamente posto a base delle proprie statuizioni il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui, in relazione ai benefici di cui alla legge n. 266 del 2005 in favore delle vittime del dovere, il legislatore ha configurato un diritto soggettivo e non un interesse legittimo, in quanto, sussistendo i requisiti previsti, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 563, di quella legge, o i loro familiari superstiti, hanno una posizione giuridica soggettiva nei confronti di una p.a. priva di discrezionalità, sia in ordine alla decisione di erogare, o meno, le provvidenze che alla misura di esse; si aggiunge che tale diritto non rientra nell’ambito di quelli inerenti il rapporto di lavoro subordinato dei dipendenti pubblici, potendo esso riguardare anche coloro che non abbiano con l’amministrazione un siffatto rapporto, ma abbiano in qualsiasi modo svolto un servizio, ed ha, inoltre, natura prevalentemente assistenziale, sicché la competenza a conoscerne è regolata dall’articolo 442 cod. proc. civ. e la giurisdizione è del giudice ordinario, quale giudice del lavoro e dell’assistenza sociale.
Tale insegnamento è stato peraltro di recente ribadito dalla S.C. in fattispecie del tutto analoga a quella qui in esame, laddove la domanda di riconoscimento del beneficio era stata formulata direttamente dall’interessato (e non dai suoi familiari superstiti) e questi era un militare: in tale occasione si è altresì precisato che l’esistenza di un rapporto di impiego non contrattualizzato costituiva in quel caso mera occasione per il verificarsi della fattispecie che, invece, trovava il suo fondamento in diritti soggettivi normativamente disciplinati nei sensi suindicati (cfr. Cass. civ., sez. un., 11 aprile 2018, n. 8982).
In altri termini, ciò che rileva ai fini dell’individuazione della giurisdizione non è la natura del rapporto d’impiego del soggetto interessato (ciò che comporterebbe una ripartizione “frazionata” della cognizione sulle controversie a seconda che queste concernano dipendenti in regime di impiego contrattualizzato o non contrattualizzato), sibbene la natura giuridica della prestazione richiesta e della correlativa situazione giuridica soggettiva di chi la richiede.
Ciò rende inconferenti anche gli ulteriori rilievi di parte attrice in ordine al diverso regime della giurisdizione in materia di equo indennizzo, trattandosi in tale ipotesi di prestazione certamente connessa al rapporto di impiego e in quanto tale, qualora tale rapporto sia in regime di diritto pubblico, indubitabilmente rientrante nella cognizione del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
9. Nemmeno risponde al vero che nella sentenza impugnata non sia stato individuato il giudice munito di giurisdizione dinanzi al quale la causa possa essere riassunta.
Infatti, sia pure attraverso la citazione dell’avviso della S.C. sul punto, il primo giudice ha ben chiaramente precisato che la giurisdizione spetta al giudice del lavoro, il quale in questo caso – giova precisarlo – interviene non quale giudice del rapporto di impiego ma come giudice con competenza generale sulle prestazioni previdenziali e assistenziali.
10. Alla stregua delle superiori considerazioni, s’impone una decisione di reiezione del gravame e conferma della sentenza appellata.
11. Non vi è luogo ad alcuna statuizione sulle spese di lite, non essendovi stata costituzione di controparte.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata.
Nulla per le spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 dicembre 2018 con l’intervento dei magistrati:
Antonino Anastasi – Presidente
Raffaele Greco – Consigliere, Estensore
Fabio Taormina – Consigliere
Daniela Di Carlo – Consigliere
Alessandro Verrico – Consigliere

Avv. Renato D’Isa

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