In presenza di una seconda abitazione nel medesimo comune, non è sufficiente, per conservare i benefici prima casa per il secondo immobile, dedurre che il primo è destinato a studio professionale.

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 10 luglio 2018, n. 18098.

La massima estrapolata:

In presenza di una seconda abitazione nel medesimo comune, non è sufficiente, per conservare i benefici prima casa per il secondo immobile, dedurre che il primo è destinato a studio professionale.

Ordinanza 10 luglio 2018, n. 18098

Data udienza 6 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5067/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opc lcgls;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5029/13/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di ROMA, depositata il 01/09/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/06/2018 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Lazio, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato l’impugnazione proposta da (OMISSIS) avverso la decisione che aveva ritenuto legittimo l’avviso di liquidazione emesso per la ripresa a tassazione di imposta di registro ed ipotecaria in relazione alla revoca del beneficio c.d. prima casa applicato sull’acquisto di un immobile in Civitavecchia nell’anno 2010 in relazione al possesso di altro immobile nel medesimo comune, acquistato precedentemente, del quale non vi era prova circa la pretesa inidoneita’ all’uso abitativo.
Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo.
L’Agenzia delle entrate si e’ costituita con controricorso.
Il procedimento puo’ essere definito con motivazione semplificata.
La censura proposta dal ricorrente, fondata sulla violazione della Nota II bis, articolo 1, comma 1, lettera b), della Tariffa, prima parte, allegata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, e’ infondata.
Ed invero, il giudice di appello, dopo avere rilevato che catastalmente l’immobile acquistato nell’anno 1979 rientrava nella categoria A/2 e che non era stata effettuata alcuna variazione catastale, muovendo dai principi fissati da questa Corte con la sentenza n.2278/2016 (conf. Cass. n. 2418/2003, Cass. n. 21289/2014) ha escluso che, nel caso di specie, il contribuente avesse fornito elementi idonei a dimostrare che l’immobile dallo stesso posseduto nel comune di residenza ove era stato acquistato altro immobile usufruendo delle agevolazione c.d. prima casa fosse concretamente inidoneo ad essere adibito ad abitazione.
Tale motivazione, correlata al deficit di prova della inidoneita’ a costituire in concreto abitazione non e’ stata in alcun modo aggredita dalla parte ricorrente, la quale si e’ limitata ad affermare che l’immobile era stato destinato a studio professionale, in tal modo non allineandosi ai principi espressi da questa Corte e sopra ricordati, a tenore dei quali non e’ consentito escludere la natura di abitazione per la destinazione concretamente impartita dal proprietario ad uso diverso da quello abitativo. Conclusione che va confermata, non intaccando quanto ulteriormente e di recente affermato da questa Corte – Cass. n. 2565/2018 – ove si e’ ritenuto che in tema di “agevolazioni prima casa, “l’idoneita’” della casa di abitazione pre-posseduta va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilita’), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l’applicazione del beneficio anche all’ipotesi di disponibilita’ di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato”.
Le spese seguono la soccombenza, dando atto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, comma 1 bis.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in favore dell’Agenzia delle entrate in Euro 400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 bis, comma 1 quater.

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