Corte di Cassazione, civile, Ordinanza 19 ottobre 2020, n. 22650.
In presenza di una pronuncia di cassazione con rinvio, avente ad oggetto una decisione a contenuto non definitivo, il giudice del rinvio è tenuto alla sola liquidazione delle spese del giudizio di legittimità e di quello di rinvio aventi ad oggetto la predetta sentenza non definitiva, laddove le spese relative all’intero giudizio di merito in cui la predetta decisione non definitiva si inserisce devono essere liquidate e regolate dal giudice che pronuncia la relativa sentenza definitiva, con la quale lo stesso opera la valutazione unitaria e globale della soccombenza.
Ordinanza 19 ottobre 2020, n. 22650
Data udienza 1 luglio 2020
Tag/parola chiave: Possesso – Realizzazione di un gazebo che impediva la veduta a piombo della vicina – Liquidazione delle spese di lite – Genericità delle doglianze – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. ORECCHIO Antonio – Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26618/2016 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato, in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 470/2016 della CORTE D’APPELLO di LECCE, depositata il 09/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 01/07/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 6.6.2006 (OMISSIS) evocava in giudizio innanzi il Tribunale di Lecce la sorella (OMISSIS), lamentando che costei aveva realizzato, nella propria porzione del giardino sottostante il balcone della ricorrente, un gazebo che impediva a quest’ultima la veduta a piombo. Invocava quindi la rimozione della predetta struttura.
Si costituiva in giudizio (OMISSIS), resistendo alla domanda ed invocando, in via riconvenzionale, la condanna della ricorrente (OMISSIS) ad allontanare il cane che essa manteneva libero, non soltanto nel proprio giardino, ma anche nella porzione assegnata alla resistente.
Con ordinanza del 1.9.2006 il Tribunale accoglieva l’istanza di reintegrazione proposta da (OMISSIS), rigettando invece quella proposta da (OMISSIS).
Dapprima con ricorso depositato il 17.10.2006 e poi con atto di citazione del 13.11.2006, (OMISSIS) instaurava il giudizio nel merito, nell’ambito del quale si costituiva (OMISSIS) eccependo la nullita’ dell’atto di prosecuzione del giudizio per carenza della procura specifica a margine del ricorso depositato il 17.10.2006.
Con ordinanza del 30.10.2008 il Tribunale, dopo aver respinto le eccezioni preliminari di (OMISSIS), dichiarava comunque inammissibile la domanda riconvenzionale proposta da (OMISSIS), disponendo C.Testo Unico per il prosieguo.
Interponeva appello avverso detta decisione (OMISSIS), insistendo nelle eccezioni processuali proposte, tra cui in particolare, per quanto ancora rileva, quella di difetto di valida procura per l’introduzione della fase di merito. Si costituiva in appello (OMISSIS) invocandone il rigetto e spiegando impugnazione incidentale avverso la parte della decisione contenente la declaratoria d’inammissibilita’ della domanda di reintegrazione da lei proposta in prime cure in via riconvenzionale.
Con sentenza non definitiva n. 329/2010, la Corte di Appello di Lecce dichiarava improcedibile l’impugnazione incidentale proposta da (OMISSIS), rinviando all’esito del giudizio la decisione sull’appello principale proposto da (OMISSIS) e sulle spese del grado.
Avverso detta decisione proponeva ricorso per cassazione (OMISSIS) e questa Corte, con sentenza n. 4845 del 2012, accoglieva in parte il ricorso cassando la decisione e rinviando la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della Corte salentina.
Con la sentenza oggi impugnata, n. 470/2016, la Corte di Appello di Lecce, in funzione di giudice del rinvio, rigettava il primo motivo di appello proposto da (OMISSIS) avverso la decisione del Tribunale di Lecce del 30.10.2008, relativo al difetto della procura specifica per la proposizione del giudizio di merito, dichiarando non doversi provvedere in ordine alle altre domande e compensando per intero le spese del giudizio di legittimita’ e di quello di rinvio.
Propone ricorso per la cassazione di detta ultima decisione (OMISSIS) affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
In prossimita’ dell’adunanza camerale, la parte ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 91, 92, 112 e 394 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ la Corte di Appello, decidendo in veste di giudice del rinvio, avrebbe da un lato erroneamente compensato per intero le spese del giudizio di Cassazione e di quello di rinvio, e dall’altro lato omesso di pronunciarsi sulle spese relative alle fasi di primo grado e di appello. Ad avviso della ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto valorizzare la soccombenza di (OMISSIS) e condannarla alle spese di tutti e quattro i gradi del giudizio.
La doglianza e’ infondata.
La Corte d’Appello ha ritenuto opportuno compensare le spese relative al giudizio di legittimita’ e a quello di rinvio in considerazione del rigetto del primo motivo dell’appello principale proposto da (OMISSIS) e della dichiarazione di non luogo a provvedere in relazione all’appello incidentale formulato da (OMISSIS). Il giudice del rinvio ha in sostanza configurato un profilo di soccombenza reciproca che giustifica, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., la compensazione delle spese di lite.
Per quanto riguarda, invece, la censura relativa alla mancata liquidazione delle spese relative agli altri gradi di giudizio, va rilevato che nel caso di specie l’impugnazione proposta innanzi la Corte di Cassazione, accolta con rinvio dalla sentenza n. 4845 del 2012, non riguardava una pronuncia definitiva, bensi’ una decisione non definitiva. La statuizione della Corte di Appello, con la quale il giudice del rinvio ha regolato le sole spese relative al giudizio di legittimita’ e a quello di rinvio conseguente alla pronuncia di cassazione, deve ritenersi corretta, poiche’ la regolamentazione delle spese dell’intero giudizio di merito viene effettuata con la decisione che lo conclude. E’ soltanto in relazione all’esito finale della lite, infatti, e quindi quando essa viene decisa nella sua interezza, che il giudice deve individuare quale sia la parte totalmente o parzialmente soccombente e quella, per converso, totalmente o parzialmente vincitrice (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15483 del 11/06/2008, Rv. 603368; conf. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4052 del 19/02/2009, Rv. 607022). Dal principio generale, che merita di essere ribadito, secondo cui “… il criterio di individuazione della soccombenza, sulla base del quale va effettuata la statuizione delle spese, deve essere unitario e globale…” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17523 del 23/08/2011, Rv. 619214; conf. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018, Rv. 648466), discende l’ulteriore principio, che va qui affermato, per cui “In presenza di una pronuncia di cassazione con rinvio avente ad oggetto una decisione a contenuto non definitivo, il giudice del rinvio e’ tenuto alla sola liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’ e di quello di rinvio aventi ad oggetto la predetta sentenza non definitiva. Le spese relative all’intero giudizio di merito in cui la predetta decisione non definitiva si inserisce, invece, devono essere liquidate e regolate dal giudice che pronuncia la relativa sentenza definitiva, con la quale lo stesso opera la valutazione unitaria e globale della soccombenza”.
Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli articoli 394 e 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, perche’ la Corte leccese avrebbe erroneamente omesso di pronunciarsi sull’appello incidentale avente ad oggetto la domanda riconvenzionale con la quale (OMISSIS) aveva invocato l’allontanamento del cane di proprieta’ di (OMISSIS) dal giardino di proprieta’ delle due parti in causa.
La censura e’ infondata.
La Corte di Appello, nella sentenza oggi impugnata, ha circoscritto correttamente l’oggetto del giudizio del rinvio sulla base del principio di diritto affermato da questa Corte con la sentenza n. 4845 del 2012. Con tale decisione e’ stata affermata la non necessita’ di una specifica procura per l’instaurazione della fase di merito del giudizio possessorio, ulteriore e diversa da quella rilasciata per la fase sommaria. La Corte territoriale ha quindi esaminato, rigettandolo, il primo motivo dell’appello principale proposto da (OMISSIS), che aveva ad oggetto proprio la ritualita’ dellinstaurazione del giudizio di merito ad opera dell’odierna ricorrente (OMISSIS).
La Corte pugliese ha specificato che restano “… escluse dal presente giudizio di rinvio sia le questioni attinenti il merito della domanda possessoria, sulle quali il giudice di primo grado non si e’ ancora pronunciato… sia la domanda riconvenzionale…” (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata). La censura proposta da (OMISSIS), con la quale costei si duole dei mancato esame, da parte del giudice del rinvio, della sua domanda riconvenzionale proposta in sede di merito, non e’ fondata, dovendosi ritenere corretta la decisione della Corte territoriale di arrestare il proprio giudizio unicamente alla questione della procura ad litem. L’oggetto del giudizio di rinvio, infatti, e’ necessariamente limitato al contenuto del precedente giudizio in Cassazione e vincolato dalle statuizioni affermate dalla Corte di legittimita’.
Va osservato, peraltro, che la sentenza impugnata ha opportunamente precisato (cfr. pag. 8) che sulla domanda riconvenzionale oggetto dell’appello incidentale di (OMISSIS) si era gia’ pronunciato il giudice di secondo grado, con la sentenza definitiva n. 241 dei 2013, nel frattempo intervenuta. Non sin’ configura quindi alcun profilo di omessa pronuncia, essendo stata la domanda riconvenzionale oggetto della censura in esame gia’ decisa nel merito dal giudice di seconde cure con la sentenza definitiva da ultimo richiamata e non potendosi ipotizzare un nuovo giudizio di merito su una domanda sulla quale sia gia’ intervenuta una statuizione.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli articoli 384 e 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360, nn. 3 e 4, perche’ la Corte d’Appello, dopo aver rigettato il primo motivo dell’appello principale proposto da (OMISSIS), avrebbe omesso di pronunciarsi sul secondo.
La censura e’ inammissibile per carenza di interesse concreto all’impugnazione.
Come piu’ volte affermato da questa Corte, infatti, “E’ inammissibile, per difetto d’interesse, il ricorso con il quale si deduca il vizio di omessa pronuncia relativamente ad una domanda proposta dalla controparte, in quanto non e’ configurabile al riguardo una soccombenza del ricorrente, che non puo’ subire alcun concreto pregiudizio da una siffatta carenza di decisione” (cfr. Cass. Sez. 5, Sentenza n. 2047 del 27/01/2017, Rv. 642458; conf. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 11012 del 09/05/2013, Rv. 626336). Va infatti ribadito che “L’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica ma anche che la parte prospetti l’esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice…” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 28405 del 28/11/2008; Rv.605612; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 15355 del 28/06/2010, Rv.613874; Cass. Sez.6-L, Ordinanza n. 2051 del 27/01/2011, Rv.616029; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6749 del 04/05/2012, Rv.622515). Infatti “… il processo non puo’ essere utilizzato solo in previsione della soluzione in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 27151 del 23/12/2009, Rv. 611498).
Ora, poiche’ certamente (OMISSIS) non puo’ conseguire alcun risultato utile dall’eventuale esame di un motivo di impugnazione proposto da (OMISSIS), e’ evidente la carenza di interesse concreto alla censura in esame.
Peraltro, la censura e’ ulteriormente inammissibile in quanto la ricorrente non si cura neppure di precisare di aver riproposto, nell’ambito del giudizio di legittimita’ e di quello di rinvio, l’eccezione di omessa pronuncia sul secondo motivo dell’appello proposto da (OMISSIS). Di conseguenza, la censura va considerata inammissibile anche perche’ nuova.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
Poiche’ il ricorso per cassazione e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per la stessa impugnazione, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del presente giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 4.700 di cui Euro 200 per esborsi, oltre rimborso delle spese generali in ragione del 15%, iva, cassa avvocati ed accessori come per legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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