In presenza di un danno permanente alla salute

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 11 novembre 2019, n. 28988.

La massima estrapolata:

In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico e la attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indeffettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamicorelazionale). La misura standard del risarcimento previsto dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari, mentre le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.

Sentenza 11 novembre 2019, n. 28988

Data udienza 3 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 18040-2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA in persona del Dirigente Procuratore Dott.ssa (OMISSIS), domiciliato ex lege presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 1813/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 26/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/07/2019 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRESA MARIO che ha concluso per l’inammissibilita’ o il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 16,19 e 22 ottobre 2005, (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali rappresentanti del figlio (OMISSIS), all’epoca minore di eta’, convenivano la (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), davanti al Tribunale di Taranto, per accertare la responsabilita’ dei convenuti per i danni subiti dal minore e dalla madre in occasione del parto avvenuto il (OMISSIS). Individuavano il pregiudizio nei danni patrimoniali (lucro cessante da inabilita’ permanente e danno emergente da perdita di possibilita’ attuale e futura – cd perdita di chance – lucro cessante da inabilita’ temporanea, ed emergente e per spese vive sostenute e da sostenersi) e non patrimoniali (biologico da invalidita’ permanente e temporanea, alla vita di relazione, alla veste estetica, morale soggettivo, esistenziale, alla vita privata, al rapporto familiare parentale, per la lesione del diritto ad una compiuta informativa e, comunque, per la lesione dei diritti personalissimi inviolabili), oltre rivalutazione e interessi ed attribuzione al difensore delle spese di lite. Deducevano che il ginecologo (OMISSIS), che aveva seguito la gravidanza ed era stato presente al parto praticato dal dottor (OMISSIS) e i convenuti avevano colposamente concorso a determinare le lesioni permanenti, sia a (OMISSIS), che alla madre.
Si costituivano i convenuti deducendo l’infondatezza della domanda e la (OMISSIS) chiamava in causa la S.p.A. (OMISSIS) che eccepiva la prescrizione dei diritti derivanti dal contratto assicurativo, la decadenza dal diritto all’indennizzo, la diminuzione dell’indennizzo e la non operativita’ della garanzia, oltre che l’inosservanza, da parte della fondazione, dell’articolo 21 delle condizioni di polizza che imponeva all’assicurato di conferire procura al fiduciario in modo da escludere il diritto delle spese legali.
Il Tribunale, con sentenza del 28 settembre 2009, rigettava la domanda, dichiarava assorbita quella di rivalsa della Fondazione nei confronti dell’assicuratore e compensava le spese di lite.
Con atto di citazione del 27 ottobre 2010, (OMISSIS) e (OMISSIS), nella qualita’ in atti, proponevano atto di appello per sentir dichiarare la responsabilita’ esclusiva, precontrattuale o contrattuale ed extracontrattuale della fondazione e dei sanitari, in via gradata, l’inadempimento contrattuale, la responsabilita’ extracontrattuale per omessa informazione sui rischi del trattamento e condannare la Fondazione, i sanitari, e l’assicuratore al risarcimento dei danni, oltre rivalutazione e spese, con distrazione ai sensi dell’articolo 93 c.p.c.. La (OMISSIS) chiedeva il rigetto e, in subordine, riproponeva la domanda di garanzia. (OMISSIS) e (OMISSIS) insistevano per il rigetto dell’appello. Si costituiva (OMISSIS), quale successore a titolo particolare nei rapporti giuridici riguardanti la S.p.A. (OMISSIS) chiedendo il rigetto del gravame e in subordine, la limitazione dell’obbligazione indennitaria, con esclusione della ripetibilita’ delle spese di lite sostenute dall’assicurata.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza del 26 aprile 2017, in riforma della sentenza impugnata, condannava la (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), la (OMISSIS) S.p.A. e la S.p.A. (OMISSIS) al risarcimento dei danni in favore degli appellanti, oltre al pagamento delle spese con attribuzione, ai sensi articolo 93 c.p.c., in favore dell’avvocato (OMISSIS). Condannava, altresi’, le compagnie di assicurazioni a tenere indenne la (OMISSIS) di quanto questa sara’ tenuta a pagare agli attori in esecuzione della sentenza.
Avverso tale decisione proponeva ricorso per cassazione S.p.A. (OMISSIS), quale incorporante la S.p.A. (OMISSIS), a propria volta conferitaria delle attivita’ assicurative di S.p.A. (OMISSIS) affidandosi a tre motivi. Resistevano con unico controricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
La ricorrente depositava memoria ex articolo 380 bis c.p.c. chiedendo il rinvio della trattazione in attesa dell’imminente decisione della Consulta con riferimento all’articolo 147 c.p.c. oggetto dell’eccezione preliminare di tardivita’ del ricorso. I controricorrenti depositavano ex articolo 372 c.p.c. documentazione relativa alla fase incidentale di sospensione della sentenza di appello al fine di ottenere la liquidazione delle relative spese processuali ex articolo 385 c.p.c..
Con ordinanza interlocutoria del 7 febbraio 2019 questa Corte disponeva la trattazione della controversia in pubblica udienza. La ricorrente deposita memoria ex articolo 378 c.p.c..

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce la violazione agli articoli 1226 e 2729 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nella determinazione del danno extra patrimoniale in favore di (OMISSIS). La Corte territoriale, pur facendo riferimento ai criteri contenuti nelle tabelle milanesi che computano nel valore base la componente del danno morale, erroneamente avrebbe personalizzato il danno nella misura massima del relativo parametro. La personalizzazione, al contrario, andrebbe riferita a situazioni assolutamente particolari non ricorrenti nel caso di specie, in cui il deficit permanente del 13% era lievemente superiore alle cd micropermanenti.
Con il secondo motivo si lamenta la violazione degli articoli 1223, 1226 e 2729 c.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, nella determinazione del danno patrimoniale in favore di (OMISSIS). Si assume che la circostanza che il padre del danneggiato fosse un carabiniere non puo’ costituire una presunzione in ordine alla predisposizione del figlio per la carriera militare che richiede, invece, il superamento di prove selettive. Sotto altro profilo la lieve percentuale invalidante non sarebbe tale da compromettere una lunga serie di attivita’ lavorative, soprattutto di carattere sedentario, con retribuzioni anche piu’ elevate rispetto alle mansioni manuali.
Con il terzo motivo si deduce la violazione delle medesime disposizioni riguardo al danno non patrimoniale in favore dei genitori di (OMISSIS). In particolare, la configurabilita’ di una compromissione di tipo esistenziale sarebbe compatibile con lesioni particolarmente serie e non con quelle in concreto riscontrate.
Preliminarmente va esaminata l’eccezione di tardivita’ del ricorso sollevata dai controricorrenti. Il termine di sessanta giorni per la notifica del ricorso per cassazione scadeva il giorno 10 luglio 2017, mentre il ricorso era stato notificato in forma digitale in quella data, ma alle ore 21.30. L’eccezione trova fondamento nell’orientamento di questa Corte secondo cui il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario – che si fonda sull’esigenza di non far ricadere sul notificante incolpevole le conseguenze negative del ritardo nel compimento di attivita’ del procedimento notificatorio sottratte al suo controllo – non si applica in riferimento al disposto dell’articolo 147 c.p.c., espressamente richiamato, per le notificazioni eseguite con modalita’ telematica, dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 septies conv., con modif., dalla L. n. 221 del 2012. Questa norma, nel prevedere che le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21, ha inteso disciplinare espressamente i tempi per il corretto ed efficace svolgimento dell’attivita’ notificatoria a tutela del diverso interesse di non costringere i professionisti alla continua verifica, a qualsiasi ora del giorno e della notte, dell’arrivo di atti processuali (Cass. Sez. 3 – n. 21915 del 21/09/2017, Rv. 645734 – 01 e negli stessi termini, Cass. Sez. 6 – n. 30766 del 22/12/2017, Sez. L – n. 21445 del 30/08/2018). Pertanto, il ricorso per cassazione, notificato dal difensore, a mezzo di posta elettronica certificata, alle 21.30 dell’ultimo giorno utile avrebbe dovuto ritenersi perfezionato alle ore 7 del giorno successivo.
Le parti avevano fatto presente, a riguardo, che la questione di costituzionalita’ dell’articolo 147 c.p.c. era al vaglio della Consulta per l’udienza del 19 marzo 2019 e con la memoria ex articolo 380 bis, (OMISSIS) aveva chiesto di differire la trattazione in attesa della decisione della Corte Costituzionale.
A tal proposito deve darsi atto che, con sentenza n. 75/2019, depositata in data 9 aprile 2019, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-septies (conv. in L. n. 221 del 2012) “nella parte in cui prevede che la notifica eseguita con modalita’ telematiche la cui ricevuta di accettazione e’ generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24 si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno successivo, anziche’ al momento di generazione della predetta ricevuta”. L’eccezione, pertanto, va disattesa poiche’ la Corte Costituzionale ha uniformato la disciplina della notifica in proprio a mezzo PEC, a quella del deposito telematico, con conseguenza che deve considerarsi tempestiva la notifica eseguita via PEC l’ultimo giorno utile, all’unica condizione che la ricevuta di accettazione del messaggio PEC di notifica venga generata entro la fine del giorno di scadenza del termine.
Il primo motivo e’ fondato. In presenza di un danno permanente alla salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, e l’attribuzione di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui e’ gia’ espressione il grado percentuale di invalidita’ permanente (quali i pregiudizi alle attivita’ quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale: ovvero il danno dinamico-relazionale).
In presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato dagli organi giudiziari di merito (oggi secondo il sistema c.d. del punto variabile) puo’ essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari.
Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l’id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidita’ non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Va ribadito che la perduta possibilita’ di continuare a svolgere una qualsiasi attivita’, in conseguenza d’una lesione della salute, o costituisce una conseguenza “normale” del danno (cioe’ indefettibile per tutti i soggetti che abbiano patito una menomazione identica), ed allora sara’ compensata con la liquidazione del danno biologico; ovvero e’ una conseguenza peculiare, ed allora dovra’ essere risarcita, adeguatamente aumentando la stima del danno biologico (c.d. “personalizzazione”: cosi’ gia’ Sez. 3, Sentenza n. 17219 del 29.7.2014).
Le conseguenze della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, che sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito il medesimo tipo di lesione, non giustificano alcun aumento del risarcimento di base previsto per il danno non patrimoniale.
Al contrario, le conseguenze della menomazione che non sono generali ed inevitabili per tutti coloro che abbiano patito quel tipo di lesione, ma sono state patite solo dal singolo danneggiato nel caso specifico, a causa delle peculiarita’ del caso concreto, giustificano un aumento del risarcimento di base del danno biologico.
Ma cio’, non perche’ abbiano inciso, sic et simpliciter, su “aspetti dinamico relazionali”: non rileva, infatti, quale aspetto della vita della vittima sia stato compromesso, ai fini della personalizzazione del risarcimento; rileva, invece, che quella conseguenza sia straordinaria e non ordinaria, perche’ solo in tal caso essa non sara’ ricompresa nel pregiudizio espresso dal grado percen’tuale di invalidita’ permanente, consentendo al giudice di procedere alla relativa personalizzazione in sede di liquidazione (cosi’ gia’, ex multis, Sez. 3, Sentenza n. 21939 del 21/09/2017; Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014).
Questa Corte ha gia’ stabilito che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto piu’ grave, sotto gli aspetti indicati, rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa eta’, e’ consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione (Sez. 3, Sentenza n. 23778 del 07/11/2014; Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
Nel caso di specie la menomazione concreta e’ rappresentata da una distocia della spalla che ha determinato postumi permanenti nella misura del 13% e cioe’ una invalidita’ qualificata in misura prossima al tetto dei danni biologici di lieve entita’ (cd micropermanenti). In presenza di tali presupposti e’ stata riconosciuta una personalizzazione di oltre il 40% in difetto di una specifica motivazione, che avrebbe dovuto essere adottata sulla base dei principi espressi in premessa, al fine di giustificare, in primo luogo, la ragione per la quale quel pregiudizio non risultava gia’ assorbito nel danno biologico liquidato e, in secondo luogo, i criteri sottesi ad una personalizzazione cosi’ significativa, riferita ad una menomazione comunque, lieve.
Di cio’ dovra’ farsi carico il giudice di rinvio nel considerare che le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dagli originari attori (ovviamente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l’allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come gia’ ritenuto dalle Sezioni Unite di questa Corte, con la nota sentenza pronunciata da Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche (Sez. 3, Sentenza n. 24471 del 18/11/2014).
Anche il secondo motivo e’ fondato, sotto due profili. In primo luogo, non e’ chiaro se il danno riconosciuto in appello e’ stato valutato in termini di incapacita’ lavorativa specifica o generica. Sotto tale ultimo profilo la Corte territoriale non ha considerato che il danno alla capacita’ lavorativa generica rientra nell’alveo di quello biologico.
Infatti, tale pregiudizio non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia, in quanto modo di essere del soggetto, in una menomazione all’efficienza psicofisica (Cass. n. 1816 del 25 agosto 2014) e il danno va valutato unitariamente, in termini di cenestesi lavorativa, tenendo in considerazione quanto dedotto da questa Corte con riferimento al primo motivo di ricorso.
La nozione di incapacita’ lavorativa generica fu elaborata dalla giurisprudenza in un’epoca in cui il danno biologico non aveva cittadinanza nell’ordinamento e l’unico danno ritenuto risarcibile era quello patrimoniale. Essa servi’, quindi, a evitare il rigetto della domanda risarcitoria allorche’ le conseguenze lesive non avessero influito sul lavoro svolto dalla vittima ovvero nell’ipotesi in cui la vittima non svolgesse lavoro alcuno.
Una volta emersa la nozione di danno biologico, l’utilita’ della categoria e’ venuta meno, considerato che la sussistenza di un danno alla salute legittima il leso a domandare il risarcimento di tutti i danni non patrimoniali a detta lesione connessi, nessuno escluso.
In realta’, l’evento lesivo puo’ incidere in vari modi sull’attivita’ di lavoro dell’infortunato. E se tutti devono avere una adeguata risposta risarcitoria, e’ anzitutto necessario avere le idee chiare sull’inquadramento dogmatico delle varie fattispecie che e’ possibile enucleare.
Si puo’ dare il caso:
1) che la vittima conservi il reddito, ma lavori con maggior pena. E’ questo il danno da lesione della cenestesi lavorativa, e cioe’ la compromissione della sensazione di benessere connessa allo svolgimento del proprio lavoro. Ora, non par dubbio che il danneggiamento della cenestesi lavorativa si prestera’ di regola a essere risarcito attraverso un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione cioe’, a meno che la maggiore usura, la maggiore penosita’ del lavoro non determinino l’eliminazione o la riduzione della capacita’ del danneggiato di produrre reddito, nel qual caso, evidentemente, il pregiudizio andra’ risarcito come danno patrimoniale (Cass. n. 20312 del 2015);
2) che la vittima abbia perso in tutto o in parte il proprio reddito: non il lavoro, badate bene, ma il reddito, il che significa che non ne produce al momento e non sara’ piu’ in grado di produrne in futuro: qui siamo evidentemente di fronte a un danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito perduto;
3) che la vittima abbia perso il lavoro ma possa svolgerne altri, compatibili con la propria formazione professionale: anche questo e’ un danno patrimoniale, da liquidare tenendo conto e del periodo di inoccupazione e della verosimile differenza (ove sussistente) tra reddito perduto e presumibile reddito futuro;
4) che la vittima un lavoro non l’aveva, e non potra’ piu’ averlo a causa della invalidita’: anche questo e’ una danno patrimoniale da lucro cessante, da liquidare in base al reddito che verosimilmente il soggetto leso, ove fosse rimasto sano, avrebbe percepito.
Sotto tale profilo la prova della presumibile attivita’ futura va supportata da presunzioni gravi, precise e concordanti e anche sotto tale aspetto le conclusioni del giudice di appello non sono rigorose, anche perche’ non considerano le attivita’ lavorative compatibili con la menomazione fisica riscontrata.
La decisione impugnata e’ censurabile perche’ la Corte territoriale erra nel riferire la presunzione all’attivita’ svolta dal padre del danneggiando, operando un evidente salto logico. Al contrario, avrebbe dovuto verificare se, sulla base della relazione del consulente tecnico d’ufficio, era stata espressa una concreta incidenza sulla capacita’ lavorativa specifica e, in particolare, rispetto a quali tipologie di attivita’ lavorative.
Infine, qua. rito al criterio di liquidazione pari al triplo della pensione sociale, adottato dalla Corte territoriale, va osservato la liquidazione del danno biologico, va operata con criteri equitativi ai sensi degli articoli 2056 e 1226 c.c., eventualmente anche applicando criteri predeterminati e standardizzati come le cosiddette “tabelle”, valutabili come parametri uniformi per la generalita’ delle persone, salvo personalizzare il risultato al caso concreto. Al contrario, per la determinazione del danno patrimoniale non puo’ essere utilizzato il criterio del triplo della pensione sociale, di cui al Decreto Legge 23 dicembre 1976, n. 857, articolo 4 convertito dalla L. 26 febbraio 1977, n. 39, trattandosi di norma eccezionale, utilizzabile esclusivamente nell’ambito dell’azione diretta contro l’assicuratore per la liquidazione del danno patrimoniale (Sez. 3, Sentenza n. 18161 del 25/08/2014 (Rv. 632224 – 01).
E pure in siffatto ambito, la liquidazione del danno patrimoniale da incapacita’ lavorativa, patito in conseguenza di un sinistro stradale da un soggetto percettore di reddito da lavoro, deve avvenire ponendo a base del calcolo il reddito effettivamente perduto dalla vittima, e non il triplo della pensione sociale (oggi, assegno sociale). Il ricorso a tale ultimo criterio, ai sensi dell’articolo 137 Cod. Ass., puo’ essere consentito solo quando il giudice di merito accerti, con valutazione di fatto non sindacabile in sede di legittimita’, che la vittima al momento dell’infortunio godeva di un reddito, ma questo era talmente modesto o sporadico da rendere la vittima sostanzialmente equiparabile ad un disoccupato (Cass. Sez. 3 – n. 25370 del 12/10/2018 – Rv. 651331 – 01).
Il terzo motivo, relativo alla entita’ del danno non patrimoniale liquidato ai genitori, e’ assorbito.
I controricorrenti hanno formulato un’eccezione di giudicato per la mancata impugnazione della sentenza da parte dei sanitari della fondazione. Compete al giudice del rinvio definire gli effetti dell’accoglimento del ricorso sulla posizione dei litisconsorti diversi dalla ricorrente e dalla Fondazione, in considerazione degli specifici profili dedotti dall’assicuratore.
I controricorrenti hanno depositato, ai sensi dell’articolo 372 c.p.c., comma 2 documentazione tesa ad ottenere la liquidazione di spese e compensi relativi al procedimento incidentale per la sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza di secondo grado ad istanza di (OMISSIS) del 10 luglio 2017. La documentazione attiene alla redazione degli atti difensivi depositati mediante modalita’ telematica, l’attivita’ di assistenza alle parti e le spese generali con richiesta di distrazione, ai sensi dell’articolo 93 c.p.c., in favore degli avvocati antistatari, (OMISSIS) e (OMISSIS).
La produzione e’ rituale, trattandosi di documentazione relativa al procedimento incidentale ai sensi dell’articolo 373 c.p.c. nell’ambito del quale gli odierni controricorrenti si sono costituiti, documentando la comparsa di costituzione e risposta e l’esito della decisione adottata dalla Corte territoriale con ordinanza del 23 novembre 2017. Si tratta di documentazione che non era possibile allegare anteriormente al deposito del controricorso in quanto di formazione successiva allo stesso (Cass. 11 dicembre 2017, n. 29615 ed altre).
Peraltro, posto che il ricorso viene accolto con rinvio le competenze relative a tale fase del giudizio saranno prese in esame dalla Corte d’Appello sulla base della documentazione prodotta (Cass. n. 16121 del 2011 e Cass. n. 3341 del 2009).
Ne consegue che il ricorso per cassazione deve essere accolto limitatamente al primo e secondo motivo; la sentenza va cassata con rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e secondo motivo; dichiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *