Corte di Cassazione, penale, Sentenza|16 marzo 2021| n. 10107.
In materia di violazioni edilizie, la responsabilità di un coniuge per il fatto materialmente commesso dall’altro deve essere fondata su elementi oggettivi come il comune interesse all’edificazione, l’adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni, l’acquiescenza prestata all’esecuzione dell’intervento edilizio, la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori, l’espletamento di attività di controllo sull’esecuzione delle opere, la presentazione di istanze concernenti l’immobile o l’esecuzione di qualsiasi altra attività indicativa di una partecipazione alla costruzione illecita. Tutto ciò in quanto, in linea generale, il committente si identifica in chiunque concretamente si adoperi a realizzare l’opera abusiva, indipendentemente dall’assunzione di vincoli formali consacrati in stipulazioni contrattuali e dall’essere proprietario del suolo e, quindi, legittimato a chiedere il titolo abilitativo.
Sentenza|16 marzo 2021| n. 10107
Data udienza 21 ottobre 2020
Integrale
Tag – parola chiave: Reati edilizi – Lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio – Doglianze fondate su una lettura alternativa del compendio probatorio acquisito in dibattimento nel contradditorio tra le parti – Genericità delle censure – Contraddittorietà ed illogicità della prova dichiarativa del teste a discarico – Rigetto
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSI Elisabetta – Presidente
Dott. CERRONI Claudio – rel. Consigliere
Dott. SEMERARO Luca – Consigliere
Dott. NOVIELLO Giuseppe – Consigliere
Dott. MENGONI Enrico – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. (OMISSIS), nata a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 14/05/2020 della Corte di Appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Claudio Cerroni;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Cuomo Luigi, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio per il capo B perche’ il fatto non costituisce reato, e per la subordinazione della sospensione condizionale alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi; nel resto inammissibile;
udita per i ricorrenti l’avv. (OMISSIS), in sostituzione dell’avv. (OMISSIS), che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 14 maggio 2020 la Corte di Appello di Firenze ha confermato la sentenza dell’11 maggio 2018 del Tribunale di Grosseto, in forza della quale i coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) erano stati condannati alla pena, sospesa subordinatamente alla rimessione in pristino dei luoghi, di mesi uno e giorni dieci di arresto ed Euro 16.000 di ammenda per i reati, uniti dal vincolo della continuazione, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, articolo 44, lettera c) e Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 181, comma 1.
2. Avverso la predetta decisione e’ stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione.
2.1. Col primo motivo i ricorrenti, quanto all’elemento soggettivo del reato paesaggistico, hanno osservato che non sussisteva alcun vincolo derivante da zona boschiva, mai neppure contestato, e che in ogni caso il frantoio da sistemare e restaurare insisteva su zona agricola, e neppure nelle vicinanze di fiume. Ne’ l’Amministrazione comunale aveva palesato la necessita’ di nulla osta paesaggistico, allorche’ fu presentata dichiarazione di inizio attivita’. Tant’e’ che era stata immediatamente richiesta ed ottenuta sanatoria delle opere eseguite in parziale difformita’, fatta eccezione per il lavoro di scavo in quanto ritenuto in violazione del vincolo paesaggistico.
Al riguardo, anche la pubblica accusa aveva ripetutamente concluso per l’applicazione della speciale causa di non punibilita’ di cui all’articolo 131-bis c.p., ne’ l’affermato scavo era rappresentato da una buca, bensi’ da un’asportazione di terra interessante il lato della scarpata ascendente al fianco del frantoio.
2.2. Col secondo motivo, quanto alla ritenuta responsabilita’ del ricorrente (OMISSIS), era invocata violazione di legge quanto alla ritenuta utilizzabilita’ delle dichiarazioni rese dall’ufficiale di polizia giudiziaria (OMISSIS), il quale aveva solamente riferito di pretese dichiarazioni rilasciate da costui, ma senza che fossero state svolte indagini di sorta in relazione all’esecuzione dei lavori.
Al riguardo la sentenza impugnata aveva illogicamente affermato l’esistenza di una corresponsabilita’ nell’esecuzione dei lavori, ne’ il ricorrente aveva mai palesato di essere il legale rappresentante della societa’ invece amministrata dalla moglie. Ne’ l’essere a conoscenza dei lavori comportava un concorso nella loro esecuzione ovvero nel loro ordine.
2.3. Col terzo motivo, quanto alla determinazione del trattamento sanzionatorio, il reato edilizio risultava estinto per intervenuta sanatoria, e non poteva pertanto essere utilizzato in sede di aumento per continuazione col reato paesaggistico. Del pari doveva darsi atto dell’avvenuto ripristino dell’area, ai fini di incondizionata attribuzione del beneficio della sospensione condizionale.
3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell’annullamento senza rinvio per il capo B perche’ il fatto non costituisce reato, e per la subordinazione della sospensione condizionale alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi; nel resto per l’inammissibilita’ del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. I ricorsi sono infondati.
4.1. In ordine al primo motivo di impugnazione, i ricorrenti sono stati condannati tanto per il reato edilizio che per quello paesaggistico, sia pure in relazione solamente all’opera di cui al punto 4 del capo a) dell’originaria imputazione, atteso che per le residue opere era stato rilasciato il provvedimento di accertamento di conformita’ edilizia in sanatoria e di compatibilita’ paesaggistica. Si’ che, appunto, vi erano state causa di estinzione del reato edilizio e di non punibilita’ del reato paesaggistico in relazione alle altre realizzazioni, e non in ordine alla restante opera.
Cio’ posto, l’esistenza – nelle fasi di merito – del vincolo ex lege non e’ stata revocata in dubbio se non sotto l’aspetto della carenza dell’elemento soggettivo del reato, in quanto il prodotto certificato di destinazione urbanistica non recava menzione del vincolo paesaggistico gravante sull’area. Col ricorso invece e’ affermato da un canto che il vincolo, contestato con riferimento al Decreto Legislativo n. 42 del 2004, articolo 142, comma 1, lettera c) (“1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:…c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna”), non esisterebbe in quanto non vi sarebbero corsi d’acqua nelle adiacenze, e d’altro lato che lo scavo, per il quale non era venuta meno la rilevanza penale, avrebbe conformazione differente da quella fatta propria dal Tribunale e dalla Corte territoriale.
Va da se’ che, quanto al primo profilo (ed a prescindere dalla circostanza che nella sentenza impugnata e’ stato in effetti operato riferimento anche al vincolo di cui alla lettera dell’articolo 142, mai contestato in precedenza), si tratta di questione di fatto evidenziata per la prima volta in sede di legittimita’ mentre, in ordine alla seconda questione, i ricorrenti intendono in tal modo procedere ad una rivalutazione del materiale probatorio ponendo questa Corte, contrariamente ai principi del giudizio di legittimita’, a diretto contatto con gli elementi istruttori sollecitandone una diversa interpretazione rispetto a quanto valutato dai Giudici del merito.
4.2. In relazione al secondo motivo di censura, parte ricorrente ha censurato la sentenza assumendo l’illogicita’ della motivazione, nonche’ il suo conflitto con le prove siccome raccolte.
Va pero’ osservato che la sentenza impugnata ha altresi’ evidenziato, ed al riguardo nulla il ricorso ha inteso aggiungere, che il testimone presentato dalla difesa ebbe a chiarire tanto che l’odierno ricorrente (OMISSIS) svolgeva l’attivita’ di imprenditore oleario nella sede della s.a.s. (OMISSIS), ossia della societa’ di cui `coniuge (OMISSIS) era legale rappresentante; quanto che l’impresa comprendeva anche il frantoio, sul quale si stavano eseguendo le opere abusive oggetto di contestazione. In tal senso le ulteriori annotazioni fattuali riportate in sentenza (in relazione alle interlocuzioni del (OMISSIS) con gli accertatori, ed ancor prima all’intervento sul luogo su probabile indicazione degli operai che vi lavoravano, nonche’ alla documentazione di inizio lavori e quindi alla comunicazione inviata all’Amministrazione comunale competente, e quindi alla contiguita’ non episodica ed occasionale rispetto alla realizzazione della sola opera ancora in contestazione) consentono di attribuire una complessiva valutazione di non manifesta illogicita’ alle considerazioni svolte dalla Corte territoriale, circa la diretta partecipazione anche dell’odierno ricorrente alla vicenda in esame.
Al riguardo, infatti, la responsabilita’ di un coniuge per il fatto materialmente commesso dall’altro deve essere fondata su elementi oggettivi come il comune interesse all’edificazione, l’adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni, l’acquiescenza prestata all’esecuzione dell’intervento edilizio, la presenza sul luogo di esecuzione dei lavori, l’espletamento di attivita’ di controllo sull’esecuzione delle opere, la presentazione di istanze concernenti l’immobile o l’esecuzione di qualsiasi altra attivita’ indicativa di una partecipazione alla costruzione illecita (Sez. 3, n. 49719 del 25/09/2019, Campagna, Rv. 277469; v. altresi’ ad es. Sez. 3, n. 25546 del 14/03/2019, Pinto, Rv. 275564). Tutto cio’ in quanto, in linea generale, il committente si identifica in chiunque concretamente si adoperi a realizzare l’opera abusiva, indipendentemente dall’assunzione di vincoli formali consacrati in stipulazioni contrattuali e dall’essere proprietario del suolo e, quindi, legittimato a chiedere il titolo abilitativo (cfr. Sez. 3, n. 21975 del 17/03/2016, Taddei, Rv. 267107).
4.2.1. Di siffatti principi, pertanto, la sentenza impugnata non ha fatto incongrua applicazione.
4.3. In ordine infine al terzo motivo di impugnazione, da un lato la continuazione sussiste atteso che gli imputati sono stati condannati, ancorche’ in via residuale, tanto per il reato edilizio che per quello paesaggistico.
Dall’altro, quanto all’avvenuto adempimento dell’attivita’ ripristinatoria cui era subordinata la concessione della sospensione condizionale della pena, la Corte territoriale – tra l’altro contrariamente ai rilievi dei ricorrenti, che avevano lamentato una mancata presa in considerazione dell’istanza da parte della sentenza impugnata – aveva dato atto che la difesa aveva prodotto una relazione del consulente di parte attestante che, tre giorni prima dell’udienza di discussione in grado di appello, i lavori di ripristino risultavano completati. Cio’ posto, la sentenza impugnata ha cosi’ osservato che alcun provvedimento doveva essere adottato, dal momento che risultavano solo elementi per ritenere che due anni dopo la sentenza di primo grado si fosse dato esecuzione all’ordine di ripristino disposto dal Tribunale (che al riguardo aveva fissato il termine di sei mesi dall’irrevocabilita’ della sentenza, n. d.e.), e che si fosse verificata la condizione alla cui sussistenza era stata subordinata la sospensione condizionale della pena.
Trattandosi quindi in ogni caso di questione di mero fatto, ogni valutazione rimane quindi preclusa a questa Corte.
5. L’impugnazione e’ quindi infondata, col conseguente rigetto dei proposti ricorsi.
5.1. I ricorrenti vanno infine altresi’ condannati al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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