Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 22 gennaio 2020, n. 1407.

La massima estrapolata:

In materia di spese processuali, la parte soccombente nei gradi di merito precedenti a quello di legittimità, che poi risulti vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative ai giudizi di rinvio e di cassazione, ma anche di quelle sostenute nel corso dell’intero processo; pertanto, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione sul punto del giudice del rinvio integra un’omissione censurabile in sede di legittimità.

Ordinanza 22 gennaio 2020, n. 1407

Data udienza 22 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 34347-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO LEGALE (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;
– intimato –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di PERUGIA, depositato il 25/09/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. COSENTINO ANTONELLO.

RILEVATO

che l’avvocatessa (OMISSIS) ha impugnato il decreto col quale la corte d’appello di Perugia – pronunciandosi in sede di rinvio dalla Corte di cassazione – ha accolto la sua domanda di equa riparazione per la non ragionevole durata di un giudizio amministrativo ed ha condannato il convenuto Ministero dell’economia e delle finanze a rifonderle le spese del giudizio di rinvio;
che con i due mezzi di ricorso – riferiti alla violazione dell’articolo 112 c.p.c. e, rispettivamente, degli articoli 91 e 384 c.p.c. e del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014 – l’avvocatessa Perifano censura l’impugnata sentenza per l’omessa liquidazione delle spese del giudizio di cassazione e del giudizio in unico grado definito con la sentenza gia’ cassata da questa Corte;
che il Ministero dell’economia e delle finanze non ha spiegato difese in questa sede;
che la causa e’ stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 22 novembre 2019, per la quale non sono state depositate memorie;
che il ricorso e’ fondato, perche’ il giudice del rinvio ha omesso di regolare le spese del giudizio di cassazione (come gli era stato demandato da questa Corte con la sentenza di cassazione con rinvio n. 27921/17) ed ha omesso di regolare le spese del giuzio in unico grado definito con la sentenza cassata (come avrebbe dovuto ai sensi dell’articolo 91 c.p.c.: cfr. Cass. n. 15868/15: “In materia di spese processuali la parte, gia’ soccombente nei due gradi di giudizio di merito ma poi vittoriosa all’esito del giudizio di rinvio conseguente a quello di cassazione, ha diritto ad ottenere la liquidazione non solo delle spese processuali relative al giudizio di rinvio e a quello di cassazione, ma anche di quelle sostenute nei primi due gradi di merito, sicche’, ove ne abbia fatto richiesta, la mancata statuizione, sul punto, del giudice del rinvio integra un’omissione censurabile in sede di legittimita’”);
che pertanto il ricorso va accolto;
che l’istanza del ricorrente di pronuncia nel merito ex articolo 384 c.p.c., comma 2, non puo’ trovare accoglimento, giacche’ tale pronuncia postulerebbe accertamenti di fatto che non possono essere svolti in questa sede;
che quindi la sentenza gravata va cassata con rinvio alla corte di appello di Perugia, in diversa composizione, perche’ si pronunci sulla domanda giudiziale del ricorrente e regoli anche le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato per quanto di ragione e rinvia alla corte di appello di Perugia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di questo giudizio di legittimita’.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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