In materia di separazione e divorzio, il giudice non può aumentare l’assegno di mantenimento ai figli basandosi solo sulla ingente disponibilità economica del padre

Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25134.

La massima estrapolata:

In materia di separazione e divorzio, il giudice non può aumentare l’assegno di mantenimento ai figli basandosi solo sulla ingente disponibilità economica del padre, senza guardare alle reali esigenze del minore e senza effettuare una valutazione comparativa dei redditi dei genitori.

Ordinanza 10 ottobre 2018, n. 25134

Data udienza 8 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere

Dott. VALITUTTI Antonio – rel. Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1872-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositato il 17/07/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/05/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO VALITUTTI.

FATTO E DIRITTO

Rilevato che:
la Corte d’appello di Brescia, con decreto n. 3399/2017 del 17 luglio 2017, in parziale riforma del provvedimento emesso dal Tribunale di Bergamo in data 16 luglio 2015, ha confermato l’affidamento condiviso ad entrambi i genitori del minore (OMISSIS) – figlio nato in assenza di matrimonio da (OMISSIS) e (OMISSIS) – con collocazione prevalente presso la madre, ha stabilito le modalita’ con le quali il minore debba incontrarsi e intrattenersi con il padre, ed ha posto a carico di quest’ultimo un assegno di mantenimento, rideterminato in misura di Euro 1.500,00 mensili;
per la cassazione della pronuncia di appello ha proposto ricorso (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS) affidato a due motivi;
la resistente ha replicato con controricorso e con memoria; Considerato che:
con il primo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 2697, 148, 316 bis e 337 ter cod. civ., nonche’ l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – il ricorrente si duole del fato che la Corte d’appello abbia ritenuto di rideterminare l’assegno di mantenimento a suo carico ed a favore del figlio, aumentandolo da Euro 800,00 – come stabilito dal giudice di primo grado – ad Euro 1.500,00 senza fare riferimento alcuno alle attuali e concrete esigenze di vita del minore, e senza operare una valutazione comparativa dei redditi dei due coniugi, come prescritto dalle norme succitate.
Ritenuto che:
l’articolo 148 cod. civ., nel prescrivere che entrambi i coniugi sono tenuti ad adempiere all’obbligazione di mantenimento dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacita’ di lavoro professionale o casalingo, non detti un criterio automatico per la determinazione dell’ammontare dei rispettivi contributi, costituito dal calcolo percentuale dei redditi dei due soggetti (che finirebbe per penalizzare il coniuge piu’ debole), ma preveda un sistema piu’ completo ed elastico di valutazione;
tale sistema debba, per vero, tenere conto non solo dei redditi, ma anche di ogni altra risorsa economica – ivi compreso il valore intrinseco di beni immobili, siano essi direttamente abitati o diversamente utilizzati (Cass., 21/01/1995, n. 706; Cass., 05/10/1992, n. 10926) – e delle cennate capacita’ di svolgere un’attivita’ professionale o domestica, e che si esprima sulla base di un’indagine comparativa delle condizioni – in tal senso intese – dei due obbligati (Cass., 16/10/1991, n. 10901);
peraltro, al criterio del mantenimento “in misura proporzionale” al reddito di ciascun genitore e delle “risorse economiche di entrambi i genitori”, valutate alla stregua di un’indagine comparativa, si ispiri anche l’articolo 337 ter cod. proc. civ. – introdotto dal Decreto Legislativo 20 dicembre 2013, n. 154, articolo 7, comma 12, – con specifico riferimento alla fattispecie, ricorrente nel caso concreto, dei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio;
Ritenuto che:
per altro verso, nella determinazione dell’assegno di mantenimento debba, altresi’, tenersi conto del fatto che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, stabilito dall’articolo 147 cod. civ., vincola i coniugi a far fronte ad una molteplicita’ di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro eta’ lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessita’ di cura e di educazione;
pertanto, nell’imporre a ciascuno dei coniugi l’obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, il giudice di merito debba individuare, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell’assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonche’ i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti (Cass., 10/07/2013, n. 17089; Cass., 22/03/2005, n. 6197);
Rilevato che:
nel caso concreto, il decreto emesso dalla Corte d’appello non si sia attenuto a tali principi, essendosi il giudice del gravame limitato, per quanto concerne le esigenze del minore, a dedurre – del tutto genericamente, e senza alcun riferimento specifico al caso concreto – l’impossibilita’ di quantificare “con precisione aritmetica (…) le esigenze di un bambino che viva in ambienti famigliari particolarmente benestanti”, e la conseguente necessita’ di fare riferimento ad un criterio equitativo; per quanto attiene, poi, alle condizioni patrimoniali dei genitori, la Corte si e’ limitata ad un altrettanto generico ed apodittico riferimento “alle oltremodo consistenti risorse reddituali e patrimoniali di (OMISSIS)”, pervenendo – sulla base di questa mera asserzione – alla conclusione di dover reputare “congruo rideterminare l’onere in parola in Euro 1.500,00 mensili”;
la motivazione sul punto si palesa, pertanto, “apparente”, secondo il disposto del novellato articolo 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ. (Cass. Sez. U., 07/04/2014, nn. 8053 e 8054); Considerato che:
con il secondo motivo di ricorso – denunciando la violazione e falsa applicazione degli articoli 337 ter cod. civ. e 8 CEDU, nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 – (OMISSIS) lamenta che la Corte d’appello – sebbene abbia confermato l’affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori – abbia, poi, stabilito la collocazione prevalente presso la madre, anziche’ stabilire il domicilio del medesimo presso entrambi i genitori, in modo da “garantire ruoli paritari” ai medesimi nella cura, educazione ed istruzione del minore;
Ritenuto che:
in tema di affidamento dei figli minori, il giudizio prognostico che il giudice, nell’esclusivo interesse morale e materiale della prole, deve operare circa le capacita’ dei genitori di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dalla disgregazione dell’unione, vada formulato tenendo conto, in base ad elementi concreti, del modo in cui i genitori hanno precedentemente svolto i propri compiti, delle rispettive capacita’ di relazione affettiva, attenzione, comprensione, educazione e disponibilita’ ad un assiduo rapporto, nonche’ della personalita’ del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell’ambiente sociale e familiare che e’ in grado di offrire al minore;
in ogni caso, debba assicurarsi il rispetto del principio della bigenitorialita’, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione (Cass., 23/09/2015, n. 18817; Cass., 19/07/2016, n. 14728);
nell’ambito dell’affidamento condiviso di un minore, costituisca misura idonea a salvaguardare il suo preminente interesse ad una crescita serena ed armoniosa – in una situazione di disgregazione della famiglia – la collocazione stabile presso il genitore con il quale ha in prevalenza vissuto in precedenza e che possa assicurargli una maggiore attenzione, in quanto piu’ idoneo a prendersi cura del medesimo, garantendo al contempo al genitore non collocatario ampi periodi di tempo per tenere il figlio presso di se’;
Rilevato che:
nel caso concreto, la Corte d’appello ha ampiamente motivato – tenendo conto anche delle indagini peritali espletate – circa il fatto che il minore andasse collocato stabilmente presso la madre, “con la quale egli vive dalla nascita, con la quale ha ovviamente stabilito un rapporto profondo e positivo”, e tenuto conto anche della conflittualita’ esistente tra i genitori e della scarsa collaborazione tra gli stessi;
la Corte ha, altresi’, accertato – quanto ai rapporti con il genitore con collocatario, e sulla scorta delle risultanze della disposta c.t.u. – per un verso, l'”assenza di gravi ed impedienti criticita’ in capo al (OMISSIS)”, per altro verso, l'”attuale immaturita’ dell’evoluzione dei rapporti padre-figlio e della stessa visione da parte di (OMISSIS) di se’ stesso come padre”, desumendone l’opportunita’ di “una progressione graduale, finalizzata a favorire l’instaurazione di una effettiva affectio” tra padre e figlio; a fronte di tali corrette e motivate conclusioni del giudice del gravame, la censura del ricorrente si traduce – attraverso la rinnovata disamina del materiale probatorio in atti – in una sostanziale richiesta di riesame del merito della causa, inammissibile nella presente sede di legittimita’ (Cass., 04/04/2017, n. 8758);
Ritenuto che:
per tutte le ragioni suesposte, il primo motivo di ricorso debba essere accolto, disatteso il secondo poiche’ inammissibile, con conseguente cassazione dell’impugnata sentenza con rinvio alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, che dovra’ procedere a nuovo esame della controversia, facendo applicazione dei principi di diritto suesposti;
dagli atti il processo risulti esente, sicche’ non si applica il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibile il secondo motivo di ricorso; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; rinvia alla Corte d’appello di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’. Dispone, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, che in caso di diffusione della presente ordinanza si omettano le generalita’ e gli altri dati identificativi delle parti.

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