In materia di regolamento delle spese di lite

Consiglio di Stato, Sezione 6|Sentenza|1 marzo 2021| n. 1720.

In materia di regolamento delle spese di lite la valutazione di merito sulla compensazione delle spese giudiziali non è sindacabile in appello neppure per difetto di motivazione, essendo fondata su considerazioni di opportunità ampiamente discrezionali, non censurabili in sede di gravame se non nel caso di evidente irrazionalità.

Sezione 6|Sentenza|1 marzo 2021| n. 1720

Data udienza 25 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Processo amministrativo – Regolamento delle spese – Compensazione – Valutazione di merito – Sindacato

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7445 del 2020, proposto da
Ra. Am. e Al. Fi., rappresentati e difesi dall’avvocato Do. Ra., con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici, in Roma, via (…), è domiciliato ex lege;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma Sezione Terza n. 05660/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Istruzione;
Visti tutti gli atti della causa;
Udita la relazione del Cons. Alessandro Maggio all’camera di consiglio telematica del giorno 25/2/2021, svoltasi in videoconferenza, ai sensi degli artt. 4, comma 1, D.L. 30/4/2020 n. 28 e 25, comma 2, del D.L. 28/10/2020, n. 137, mediante l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams”, come da circolare 13/3/2020, n. 6305 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con sentenza 28/5/2020, n. 5660 il T.A.R. Lazio – Roma ha integralmente accolto una domanda di accesso proposta dai sig.ri Ra. Am. e Al. Fi. nei confronti del MIUR, disponendo, però, la compensazione di spese processuali in “considerazione
della novità e delle peculiarità della questione di lite”.
Avverso la sentenza i sig.ri Amodio e Fiusco hanno proposto appello.
Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l’amministrazione appellata.
Con successivi scritti le parti hanno meglio illustrato le rispettive tesi difensive.
Alla camera di consiglio telematica del 25/2/2021 la causa è passata in decisione.
Con un unico motivo parte appellante denuncia l’errore commesso dal Tribunale nel compensare le spese di lite pur avendo accolto il ricorso.
Dalla sentenza, in particolare, non emergerebbero “i giusti motivi o le ragioni di equità” in base ai quali il giudice ha disposto la compensazione delle spese del giudizio.
Peraltro, l’art. 92 c.p.c. consentirebbe la compensazione solo in presenza di “gravi ed eccezionali ragioni”, ma della sussistenza di queste ultime nella sentenza non vi sarebbe traccia.
D’altra parte, il carattere informatico della documentazione richiesta non avrebbe potuto giustificare il comportamento dell’amministrazione e dunque supportare la decisione di compensare le spese di causa, tra l’altro allocando sulla parte ricorrente vittoriosa il costo del contributo unificato.
In definitiva, dall’impugnata sentenza non emerge alcun elemento da cui trarre le ragioni che hanno indotto il giudice a derogare al principio della soccombenza, in ogni caso, il Tribunale avrebbe dovuto porre a carico dell’amministrazione resistente quantomeno il costo del contributo unificato.
La doglianza merita accoglimento limitatamente al rimborso del contributo
unificato.
Quanto alla disposta compensazione delle spese processuali sulla base di un consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ritiene di doversi discostare, deve ritenersi che, nel processo amministrativo, il giudice di primo grado disponga di ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla, con il solo limite, in pratica, che non può condannare alle spese la parte risultata vittoriosa in giudizio o disporre statuizioni abnormi.
Inoltre, la valutazione di merito sulla compensazione delle spese giudiziali non è sindacabile in appello neppure per difetto di motivazione, essendo fondata su considerazioni di opportunità ampiamente discrezionali, non censurabili in sede di gravame se non nel caso di evidente irrazionalità (fra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 30/12/2020, n. 8517; Sez. II, 27/10/2020, n. 6557; Sez. V, 16/5/2016, n. 1971).
Invece, a norma dell’art. 13, comma 6 bis, del D.P.R. 30/5/2002, n. 115, l’importo del contributo unificato per le spese degli atti giudiziari grava sempre sulla “parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio” (Cons. Stato, Sez. V, 4/6/2020, n. 3517; e 13/1/2014, n. 68; Sez. IV, 1/6/2017, n. 2635; Sez. III, 23/10/2015, n. 4887).
In definitiva l’appello va accolto limitatamente alla domanda di rimborso del contributo unificato.
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie, nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, dispone che il MIUR rimborsi all’appellante quanto versato a titolo di contributo unificato per l’iscrizione a ruolo del ricorso di primo grado.
Spese del presente grado di giudizio compensate, fatto salvo l’onere del MIUR di pagare il contributo unificato concernente il grado d’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro – Presidente
Andrea Pannone – Consigliere
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere, Estensore
Davide Ponte – Consigliere

 

 

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