In materia di procedura concorsuale

Consiglio di Stato, Sezione sesta, Sentenza 25 febbraio 2020, n. 1412.

La massima estrapolata:

In materia di procedura concorsuale per la copertura di posti di professori universitari la commissione può valutare i contributi che i concorrenti abbiano dato a pubblicazioni collettanee, purché l’apporto individuale del candidato sia analiticamente determinato nei lavori in collaborazione. In difetto della possibilità di determinare l’apporto individuale di ogni coautore, la pubblicazione collettanea non è valutabile in sede concorsuale o di procedura ex art. 18 della legge n. 240/2010.

Sentenza 25 febbraio 2020, n. 1412

Data udienza 6 febbraio 2020

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5119 del 2019, proposto da
Si. La., rappresentato e difeso dagli avvocati An. An. e Pi. Ca., con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, corso di (…);
contro
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Sa. Be., con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
nei confronti
Gi. Ro., rappresentata e difesa dagli avvocati Al. Sa. e Be. Ci., con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 8975 del 2019, proposto da
Gi. Ro., rappresentata e difesa dagli avvocati Al. Sa. e Be. Ci., con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
contro
Si. La., rappresentato e difeso dagli avvocati An. An. e Pi. Ca., con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia e domicilio eletto presso lo studio della prima, in Roma, corso di (…);
Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Sa. Be., con domicilio digitale di pec come da registri di giustizia;
per l’ottemperanza
quanto a entrambe i ricorsi:
della sentenza del Consiglio di Stato – Sezione VI n. 00476/2019, resa tra le parti, concernente una procedura per la copertura di un posto di professore ordinario.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università di Pisa, di Gi. Ro. e di Si. La.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 il Cons. Alessandro Maggio e uditi per le parti gli avvocati An. An., Pi. Ca., La. Ma., per delega di Sa. Be., e Al. Sa..
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il prof. Si. La. e la dott.ssa Gi. Ro. hanno partecipato a un concorso, bandito dall’Università di Pisa, per la copertura di un posto di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 13/b1- Economia aziendale e settore scientifico disciplinare – SECS P/07 – Economia aziendale.
All’esito della selezione è stato chiamato il prof. La., selezionato come idoneo al pari della dr.ssa Ro., ma preferito nella scelta finale.
La dr.ssa Ro. ha, quindi, impugnato, con ricorso al T.A.R. Toscana, gli atti della procedura.
L’adito Tribunale, con sentenza 27/10/2017, n. 1284, ha accolto il ricorso considerando fondati il primo motivo e il secondo motivo, quanto al primo, al secondo, al terzo e all’ultimo profilo.
In particolare il giudice di prime cure ha ritenuto che la commissione:
a) avesse espresso valutazioni sbilanciate, privilegiando i titoli nell’ambito dell’economia pubblica, materia che del settore scientifico disciplinare in questione è una parte, ma non lo esaurisce;
b) non avesse adeguatamente motivato la preferenza data al prof. La., a fronte dei titoli presentati dalla dr.ssa Ro.;
c) avesse valorizzato pubblicazioni collettive del prof. La. in cui il suo apporto non era distinguibile.
Il medesimo giudice ha, quindi, disposto che la nuova valutazione dei candidati avvenisse, a opera di una Commissione diversamente composta, nei termini di cui in motivazione.
La sentenza è stata appellata in via principale dal prof. La. e in via incidentale dalla dr.ssa Ro..
La VI Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza 18/1/2019, n. 476, ha accolto l’appello principale e respinto quello incidentale.
Come emerge dalla motivazione della sentenza, l’appello principale è stato accolto limitatamente al quarto motivo con la conseguenza che la sentenza impugnata è stata parzialmente riformata accogliendo il ricorso di primo grado solo con riguardo al primo motivo dedotto.
In particolare, per quanto qui rileva, il giudice d’appello ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, accogliendo il quinto e ultimo profilo del secondo motivo, ha affermato che la Commissione avrebbe errato a non tener “conto dell’asserita impossibilità di distinguere l’apporto specifico del controinteressato appellante nelle opere collettive”.
L’affermazione del giudice di prime cure, infatti, sconfinerebbe nel merito “dato che… tale distinzione nella materia in esame non appare discendere da criteri immediati e facili da percepire, come potrebbe essere una mera indicazione di pagine o capitoli”.
Nel frattempo, nelle more del giudizio d’appello, l’Università di Pisa ha dato esecuzione alla sentenza del T.A.R. nominando una nuova Commissione affinché procedesse a rinnovare il giudizio sui candidati.
Quest’ultima, nella prima riunione (si veda verbale n. 1 del 9/4/2018), ha deciso di procedere seguendo i criteri già a suo tempo formulati dalla prima commissione stabilendo, quanto al criterio concernente la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, che in relazione ai lavori in collaborazione avrebbe effettuato una “determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del ricercatore” e precisando che “in assenza di un’attribuzione formale dell’apporto di ciascun autore nel lavoro medesimo, tale apporto verrà valutato in via paritetica rispetto agli altri autori” (criterio sub d).
Riformulato il giudizio, la nuova Commissione ha, quindi, riconfermato il prof. La. come candidato maggiormente idoneo alla copertura del posto messo a concorso (verbale n. VI del 4/5/2018).
Sennonché, il Magnifico Rettore dell’intimata Università, preso atto di tale giudizio, ha adottato il decreto 8/5/2018, n. 771 col quale, ritenuto che:
1) la precisazione relativa al criterio di cui al citato punto d) non fosse conforme al decisum di cui alla sentenza del T.A.R. Toscana n. 1287/2017;
2) la medesima precisazione fosse viziata in quanto introdotta quando ormai i nominativi dei candidati con i relativi curricula erano noti;
3) pertanto la valutazione delle pubblicazioni collettanee del prof. La. in cui non fosse individuabile il suo apporto individuale fosse illegittima; ha disposto di non approvare gli atti della procedura e di assegnare alla Commissione “il termine di 10 giorni, dalla data di pubblicazione del presente decreto, perché in piena ottemperanza alla sentenza n. 1287/2017 ripristini l’originario “ulteriore criterio” sub d) già fissato dalla Commissione nominata con DR n. 43600/2016 nella I riunione del 5 ottobre 2016 applicandolo alla valutazione già svolta”.
La Commissione ha, pertanto, provveduto ad emettere un nuovo giudizio, all’esito del quale, escluse dalla valutazione 10 pubblicazioni collettanee del prof. La., è risultata maggiormente idonea alla chiamata la dott.ssa Ro. (verbale n. VII in data 11/5/2018).
I lavori della Commissione sono stati approvati con decreto rettorale 15/5/2018, n. 803, trasmesso al Consiglio di dipartimento al fine di proporre al Consiglio di amministrazione la chiamata di uno dei candidati risultati idonei.
Il Consiglio di Dipartimento, tuttavia, con delibera 28/5/2018 n. 114, ravvisate perplessità in ordine ai giudizi espressi dalla Commissione, ha deciso di non proporre per la chiamata alcuno degli idonei.
Ritenendo il decreto rettorale n. 771/2018, contrario al giudicato di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 476/2019, il prof. La., ha proposto ricorso in ottemperanza rubricato al n. 5119/2019.
La dott.ssa Ro., dal canto suo, ha ritenuto contrastante col giudicato di cui alla medesima sentenza n. 476/2019 la decisione del Consiglio di dipartimento (delibera n. 114/2018) di non procedere ad alcuna chiamata, per cui anch’essa ha agito in ottemperanza proponendo all’uopo il ricorso n. 8975/2019.
Alla camera di consiglio del 21/11/2019 la causa è passata in decisione e la Sezione, con sentenza 25/11/2019, n. 7981, ha deciso di acquisire agli atti i documenti allegati all’istanza istruttoria depositata dal ricorrente in data 15/11/2019, disponendo il rinvio della trattazione per l’eventuale riunione al ricorso n. 8975/2019.
Alla camera di consiglio del 6/2/2020 entrambi i ricorsi sono stati definitivamente posti in decisione.
Per evidenti ragioni di connessione oggettiva e soggettiva i due ricorsi (nn. 5119/2019 e 8975/2019) vanno riuniti onde definirli con unica sentenza.
Ha carattere pregiudiziale l’esame del ricorso n. 5119/2019.
Come emerge dall’esposizione in fatto il Tribunale toscano ha accolto l’ultimo profilo del secondo motivo del ricorso di primo grado sulla base della seguente motivazione: ” L’art. 4, comma 3 lett. d, del D.M. 4.8.2011 n. 344, stabilisce, ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la regola della “determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del ricercatore nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione”; tale statuizione è stata recepita dalla commissione esaminatrice nella sua prima riunione (documento n. 3 depositato in giudizio dalla deducente).
Orbene, alla luce del suddetto criterio la commissione può valutare i contributi che i concorrenti abbiano dato a pubblicazioni collettanee, purché l’apporto individuale del candidato sia analiticamente determinato nei lavori in collaborazione. In difetto della possibilità di determinare l’apporto individuale di ogni coautore, la pubblicazione collettanea non è valutabile in sede concorsuale o di procedura ex art. 18 della legge n. 240/2010 (Cons. Stato, VI, 10.2.2015, n. 703).
Né la commissione ha preventivamente stabilito, quale criterio presuntivo di riconoscibilità dell’apporto individuale, la rilevanza della posizione del nome nella lista degli autori, della collocazione del lavoro nel quadro generale della produzione scientifica del candidato, o dell’accreditamento dello stesso, per i singoli argomenti, nella comunità scientifica “.
Tale capo di sentenza è stato, però, riformato in appello.
Con la sentenza n. 476/2019 della cui ottemperanza si controverte si è, infatti, affermato, per quanto qui rileva, che il giudice di prime cure “ha accolto il primo profilo del secondo motivo di primo grado ed ha considerato la rilevanza scientifica e la collocazione editoriale delle pubblicazioni dei due concorrenti, soffermandosi sul prestigio maggiore o minore delle riviste sulle quali esse sono apparse (§ 3 a p. 12 della motivazione); ha poi accolto il secondo e il terzo profilo del secondo motivo di primo grado ed ha considerato il maggiore prestigio internazionale che deriverebbe dalla partecipazione ad una serie di progetti, dall’aver ricevuto una serie di premi e dal possesso del titolo di “Jean Monnet professor” (§ 4 a p. 14 della motivazione); ha infine accolto il quinto ed ultimo profilo del secondo motivo di primo grado, ed ha ritenuto che la commissione non avesse tenuto conto dell’asserita impossibilità di distinguere l’apporto specifico del controinteressato appellante nelle opere collettive. Si tratta però di valutazioni di merito, nel senso che esse presuppongono non una illogicità evidente, immediata da apprezzare, ma anzitutto una conoscenza specifica e molto approfondita della materia e della comunità degli studiosi di essa, e poi valutazioni suscettibili di vario esito, come a mero titolo di esempio quella del maggior o minor prestigio conferito da un premio o riconoscimento nazionale o internazionale non universalmente noto, come potrebbe essere il premio Nobel nella materia specifica. Ciò è vero, contrariamente a quanto potrebbe apparire, anche per il quinto profilo, quello inerente l’apporto nelle opere collettive, dato che, (si veda l’appello a p. 41 § IV 6, non contestato sull’affermazione di principio, tale distinzione nella materia in esame non appare discendere da criteri immediati e facili da percepire, come potrebbe essere una mera indicazione di pagine o capitoli”.
Orbene, tale ultima statuizione implica che spettasse alla Commissione, nell’ambito dei propri poteri di apprezzamento discrezionale, stabilire se le pubblicazioni collettive del prof. La. consentissero, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, di individuarne l’apporto individuale.
E la nuova Commissione, sulla base della precisazione di cui al criterio sub d) adottata nella seduta del 9/4/2018, secondo cui “come riconosciuto anche nella comunità scientifica internazionale di riferimento ai fini della determinazione analitica dell’apporto individuale nelle pubblicazioni collettanee, in assenza di un’attribuzione formale dell’apporto di ciascun autore nel lavoro medesimo, tale apporto verrà valutato in via paritetica rispetto agli altri autori”, ha ritenuto di poter considerare le pubblicazioni collettanee del prof. La..
L’operato della Commissione deve, quindi, ritenersi conforme al giudicato di cui alla sentenza n. 476/2019, mentre vi si discosta il decreto rettorale n. 771/2018, che fa riferimento, quanto al profilo di che trattasi, alla pronuncia di primo grado, sul punto riformata in appello.
Il ricorso va, in definitiva, accolto con la conseguenza che il citato decreto rettorale n. 771/2018 va dichiarato nullo perché elusivo del giudicato.
La riconosciuta nullità del menzionato decreto si estende automaticamente ai successivi atti della procedura concorsuale che da esso traggono fondamento (verbale della Commissione n. VII del 11/5/2018, decreto rettorale 15/5/2018, n. 803 e delibera del Consiglio di dipartimento 28/5/2018, n. 114).
L’accoglimento del ricorso n. 5119/2019 e il conseguente dovere dell’Università resistente di provvedere in ordine all’approvazione degli atti della Commissione, determina la reiezione del ricorso in ottemperanza n. 8975/2019 proposto dalla dott.ssa Ro., atteso che questo assume a proprio presupposto logico che gli atti della Commissione siano stati approvati a suo favore e che, quindi, sussistano le condizioni per la chiamata della ricorrente, mentre l’Amministrazione avrebbe ravvisato ragioni ostative sopravvenute alla prosecuzione del procedimento (in realtà adducendo ragioni a svantaggio di entrambi i possibili vincitori).
Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi od eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Sussistono eccezionali ragioni per disporre l’integrale compensazione di spese e onorari di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, così dispone:
a) riunisce i ricorsi nn. 5119/2019 e 8975/2019;
b) accoglie il ricorso n. 5119/2019 e per l’effetto, dichiara nulli il decreto rettorale n. 771/2018, il verbale della Commissione n. VII del 11/5/2018, il decreto rettorale 15/5/2018, n. 803 e la delibera del Consiglio di dipartimento 28/5/2018, n. 114;
c) respinge il ricorso n. 8975/2019.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2020 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Alessandro Maggio – Consigliere, Estensore
Giordano Lamberti – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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