In materia di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento

Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 3 giugno 2020, n. 10511.

La massima estrapolata:

In materia di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, una volta che la notificazione a cura della cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l’onere della notificazione ricade definitivamente sul ricorrente.

Ordinanza 3 giugno 2020, n. 10511

Data udienza 4 marzo 2020

Tag – parola chiave: Fallimento – Notifiche – Notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento – Notificazione a cura della cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore risultata impossibile – Esito non positivo – Onere della notificazione – Ricorrente

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1949/2018 proposto da:
(OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in Liquidazione, (OMISSIS) S.p.a.;
– intimati –
avverso l’ordinanza n. 26277/2016 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 06/11/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/03/2020 dal cons. Dott. DI MARZIO MAURO.

FATTI DI CAUSA

1. – (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione ricorre per revocazione, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 391 bis c.p.c. e articolo 395 c.p.c., n. 4, nei confronti di Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione nonche’ (OMISSIS) S.p.A., contro l’ordinanza di questa Corte del 6 novembre 2017, numero 26277, dichiarativa dell’inammissibilita’ del ricorso avverso sentenza della Corte d’appello di Roma di rigetto del reclamo alla sentenza di fallimento.
2. – Gli intimati non svolgono difese.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Il ricorso denuncia l’errore revocatorio in cui la Corte di cassazione sarebbe incorsa, nell’ordinanza revocanda, per aver omesso di pronunciare su uno dei due motivi posti a sostegno della pregressa impugnazione, entrambi concernenti la validita’ della notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento:
-) il primo motivo (esaminato) secondo cui alla L. Fall., articolo 15 non si applicherebbe alle societa’ cancellate, quale (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione;
-) il secondo motivo (la ricorrente assume non esaminato) in forza del quale, anche ad ammettere l’applicabilita’ alle societa’ cancellate del congegno previsto da detta norma, la notificazione sarebbe stata in ogni caso viziata perche’, dopo un primo tentativo, preceduto dalla fase destinata a svolgersi a cura della cancelleria, mediante notificazione via pec, era stato effettuato un secondo tentativo, su ordine di rinnovazione disposto dal giudice, perfezionatosi mediante deposito nella casa comunale, senza, tuttavia, che tale notificazione in rinnovazione fosse stata preceduta dalla notificazione via pec da parte della cancelleria.
2. – Il ricorso e’ inammissibile.
Come ricorda la stessa societa’ ricorrente, nel ricorso per revocazione, l’omesso esame di un motivo di ricorso per cassazione intanto configura un errore di fatto revocatorio, in quanto consista in un errore di percezione, in una svista sull’effettiva formulazione del motivo (Cass. 31 agosto 2017, n. 20635), essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilita’ di errori di giudizio.
L’errore di percezione in questo caso non sussiste, giacche’ emerge dall’ordinanza numero 26277 del 2016 che, nell’occasione, la Corte di cassazione si e’ espressamente rappresentata la formulazione non di uno, bensi’ di due motivi (si veda in particolare l’ultimo capoverso dei “fatti di causa”, a pagina 3 dell’ordinanza) entrambi concernenti vizi della notifica del ricorso L. Fall., ex articolo 15.
3. – Attesa l’inammissibilita’ del ricorso, va affermato nell’interesse della legge il principio di diritto di cui si dira’, ai sensi dell’articolo 363 c.p.c..
Nel caso di specie e’ accaduto quanto segue:
-) depositato il ricorso per dichiarazione di fallimento ed adottato il decreto di convocazione del debitore, la cancelleria ha tentato senza successo la notificazione via pec del ricorso e del decreto, sicche’ alla notificazione ha poi provveduto il creditore istante, ma senza l’osservanza dei termini a comparire;
-) il Tribunale, all’udienza del 3 novembre 2014, ha autorizzato la rinnovazione della notificazione, fissando una nuova udienza;
-) l’ufficiale giudiziario incaricato della notificazione in rinnovazione ha tentato senza successo la notificazione presso la ex sede della societa’ e poi ha notificato mediante deposito presso la casa comunale.
Cio’ detto, bisogna rammentare che la L. Fall., articolo 15, comma 3, stabilisce, per quanto rileva, che: “Il ricorso e il decreto devono essere notificati, a cura della cancelleria, all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore… L’esito della comunicazione e’ trasmesso, con modalita’ automatica, all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente. Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona… presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non puo’ essere compiuta con queste modalita’, si esegue con il deposito dell’atto nella casa comunale”.
Secondo la ricorrente, in caso di disposta rinnovazione della notificazione, occorrerebbe procedere nuovamente, anzitutto, al tentativo da parte della cancelleria a mezzo pec, e solo in caso di nuovo esito negativo potrebbe darsi corso alla successiva fase di notificazione ad iniziativa del ricorrente.
Al quesito, in effetti, l’ordinanza impugnata per revocazione non ha dato espressa risposta, limitandosi a richiamare la motivazione di una decisione di questa stessa Corte, secondo cui “a fronte della non utile attivazione di tale primo meccanismo segue la notificazione presso la sede legale dell’impresa…; in caso di esito negativo di tale duplice meccanismo di notifica, il deposito dell’atto introduttivo… presso la casa comunale”.
Vale allora qui osservare che la tesi della societa’ ricorrente e’ priva di base normativa, ed anzi contrasta con la lettera della previsione poc’anzi trascritta.
Il Decreto Legge n. 179 del 2012, come convertito, intervenuto sul citato articolo 15, ha attenuato il meccanismo che in precedenza faceva gravare sull’istante l’onere di instaurazione del contraddittorio, ponendolo, in prima battuta, a carico dell’ufficio giudiziario, dovendo la cancelleria notificare il ricorso e decreto all’indirizzo di posta certificata del debitore “risultante dal registro delle imprese ovvero dall’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti”, con la precisazione che l’esito della comunicazione e’ trasmesso all’indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.
Ma il compito della cancelleria, con riguardo alla notificazione, qui cessa: la norma, difatti, fa discendere dall’impossibilita’ ed anche dal mero insuccesso della notificazione via pec il concretizzarsi, ormai definitivo, a carico del creditore istante, sia pure soltanto in seconda battuta, dell’onere degli adempimenti finalizzati all’instaurazione del contraddittorio attraverso una formalita’, a fini garantistici, particolarmente rigorosa, quale l’esecuzione della notificazione esclusivamente di persona (e non a mezzo del servizio postale) a norma dell’articolo 107, comma 1 dell’Ordinamento degli ufficiali giudiziari, presso la sede risultante dal registro delle imprese. In via residuale, poi, e’ prevista una disposizione di chiusura, che contempla il deposito dell’atto nella casa comunale.
Una volta che per qualsiasi ragione il giudice disponga la rinnovazione della notificazione, cioe’, il dato letterale non consente di ritenere che il congegno debba regredire alla fase in cui la notificazione e’ affidata alla cancelleria: ove la notificazione via pec a cura di cancelleria non sia risultata possibile o non abbia avuto esito positivo, essa e’ affidata alla cura del creditore istante. E’ quest’ultimo che deve notificare, e nulla rileva che vi riesca subito, o in sede di rinnovazione.
Il principio di diritto e’ dunque il seguente: “In materia di notificazione del ricorso per dichiarazione di fallimento, ai sensi della L. Fall., articolo 15, una volta che la notificazione a cura della cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore sia risultata impossibile o non abbia avuto esito positivo, l’onere della notificazione ricade definitivamente sul ricorrente, sicche’, ove sia stata disposta la rinnovazione della notificazione da questi eseguita, essa e’ effettuata a cura del ricorrente medesimo, senza che debba essere preceduta da un nuovo tentativo di notificazione a cura della cancelleria all’indirizzo di posta elettronica certificata del debitore”.
4. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso ed enuncia il principio di diritto nell’interesse della legge ex articolo 363 c.p.c., dando atto ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *