In materia di misure cautelari personali il limite di tre anni di pena detentiva

Corte di Cassazione, penaleSentenza|8 febbraio 2021| n. 4948.

In materia di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva necessario per l’applicazione della custodia in carcere, previsto dall’art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen, opera non solo nella fase di applicazione, ma, costituendo una regola di valutazione della proporzionalità, anche nel corso della esecuzione della misura, sicché questa non può essere mantenuta qualora sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite.

Sentenza|8 febbraio 2021| n. 4948

Data udienza 20 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Misure cautelari – Condanna anche non definitiva a pena inferiore ai tre anni – Sostituzione della custodia in carcere con altra misura meno afflittiva – Necessità
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUINTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CATENA Rossella – Presidente

Dott. GUARDIANO Alfredo – Consigliere

Dott. SESSA Renata – Consigliere

Dott. TUDINO Alessandrina – Consigliere

Dott. BORRELLI Paola – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 10/09/2020 del TRIB. DEL RIESAME di L’AQUILA udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. PAOLA BORRELLI;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Dott. SENATORE VINCENZO – ai sensi del Decreto Legge 137 del 2020, articolo 23, comma 8, conv. dalla L. n. 176 del 2020 -, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
Letta la memoria dell’Avv. (OMISSIS), per il ricorrente, che ha richiamato il ricorso ed ha allegato sentenza di condanna dell’imputato a pena inferiore a tre anni di reclusione.

RITENUTO IN FATTO

1. L’ordinanza impugnata e’ stata emessa il 10 settembre 2020 dal Tribunale del riesame di L’Aquila ed ha confermato quella del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti che aveva applicato a (OMISSIS) la misura cautelare della custodia in carcere per piu’ episodi di tentato furto aggravato di autovetture. L’ordinanza e’ stata eseguita a seguito di estradizione.
2. Contro l’anzidetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, lamentando omessa motivazione circa la possibilita’ dell’applicazione di una pena superiore ai tre anni di reclusione. Su questo tema aveva insistito il riesame proposto, rappresentando che – data la sanzione riservata al coimputato che registrava un maggior numero di contestazioni, piu’ gravi di quelle del (OMISSIS) – quella prevedibile per il ricorrente sarebbe stata contenuta nel limite di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis.
3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto il rigetto del ricorso perche’, data la posizione del ricorrente, non sarebbe pronosticabile l’irrogazione di una pena inferiore ai tre anni di reclusione.
4. Con PEC del 5 gennaio 2021, l’Avv. (OMISSIS) per il ricorrente ha depositato una memoria, a cui ha allegato la sentenza che il Tribunale di Chieti ha pronunziato nei confronti dell’imputato a seguito di rito abbreviato, condannandolo alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 800 di multa; l’intervenuta pronunzia – si legge nella memoria – dimostrerebbe la fondatezza del ricorso ed esalterebbe il vizio del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato e, per l’effetto, l’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio quanto all’applicazione della custodia in carcere, con conseguente scarcerazione del ricorrente se non detenuto in carcere per altra causa e collocazione del medesimo agli arresti domiciliari presso uno dei luoghi di cui all’articolo 284 c.p.p. che egli indichera’ all’atto della scarcerazione, previa verifica di idoneita’ del luogo anzidetto, ai sensi dell’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis, ultimo periodo e articolo 284 c.p.p., comma 1-ter.
2. Per ricostruire il percorso attraverso il quale il Collegio e’ giunto all’anzidetta statuizione occorre, in primo luogo, ricordare che il ricorso censura l’ordinanza del Tribunale del riesame sostenendo che il relativo itinerario argomentativo sarebbe lacunoso laddove non reca la giustificazione della scelta della custodia in carcere nell’ottica del disposto di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis, in particolare quanto alla prognosi – del tutto omessa – circa l’irrogazione di una pena superiore a tre anni di reclusione.
A supporto della doglianza, il difensore del ricorrente – dopo la proposizione del ricorso e nelle more della presente decisione – ha documentato un fatto successivo all’ordinanza del Tribunale del riesame ed all’impugnativa di legittimita’, vale a dire la pronunzia della sentenza del Tribunale di Chieti nei confronti dell’imputato del 18 novembre 2020, che, all’esito di rito abbreviato, lo ha condannato alla pena di due anni e quattro mesi di reclusione ed Euro 800 di multa per i fatti oggetto dell’addebito cautelare; tale sopravvenienza – si opina nella memoria – rafforza la tesi circa il vulnus motivazionale del provvedimento del Tribunale del riesame quanto alla mancata prognosi ex articolo 275 c.p.p., comma 2-bis.
2.1. Il ragionamento circa la fondatezza del ricorso deve passare attraverso un’analisi della disciplina che viene in rilievo, con particolare riferimento non solo alla fase genetica del provvedimento cautelare, ma anche a quella dinamica, giacche’ oggi questa Corte non e’ chiamata solo a valutare la tenuta argomentativa del provvedimento emesso dal Tribunale ex articolo 309 c.p.p. nella prospettiva del tempo della sua emissione, ma anche – ed in questo risiede il compito piu’ delicato – il riverbero che la sentenza emessa a carico del ricorrente ha su quell’ordinanza.
In quest’ottica occorre innanzitutto evocare il dato normativo di riferimento, sul quale il ricorrente incentra la propria critica al provvedimento impugnato.
L’articolo 275 c.p.p., relativo ai “criteri di scelta delle misure”, prevede, al comma 1, che “nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneita’ di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto” e, al comma 2, che “ogni misura deve essere proporzionata all’entita’ del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata”.
Si tratta dei passaggi valutativi che il decidente ha il dovere di compiere quando, nell’operare la scelta tra le misure cautelari che il legislatore gli mette a disposizione, deve vagliare l’adeguatezza e la proporzionalita’ del vincolo da individuare.
Con particolare riferimento al vaglio di proporzionalita’ di cui al comma 2, il legislatore successivo all’entrata in vigore del codice di rito ha stabilito, al comma 2-bis, delle regole di dettaglio per guidare il Giudice nello scrutinio a farsi; la pertinenza della norma che si andra’ commentando proprio al tema della proporzionalita’ e’ testimoniata non solo dalla collocazione sistematica della disposizione dopo il comma 2, ma dagli stessi criteri che essa offre, criteri che attengono al rapporto tra la misura da applicare, il fatto-reato per cui si procede e la prognosi circa l’evoluzione futura della vicenda processuale, richiamando quel vaglio commisurativo della scelta cautelare al fatto reato ed alla pena ad esso relativa che e’ contemplato dal comma 2.
Il comma 2-bis in argomento e’ stato inserito dalla L. 8 agosto 1995, n. 332 e, per quanto interessa in questa sede, e’ stato sostituito dal Decreto Legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 117; successivamente detta disposizione e’ stata modificata dalla L. 19 luglio 2019, n. 69.
Venendo al suo contenuto, in disparte l’incidenza della sospensione condizionale della pena sul vaglio cautelare, il comma in discorso, nella sua formulazione attuale, prevede che la custodia cautelare in carcere non puo’ essere applicata qualora il giudice preveda che possa essere irrogata una pena inferiore a tre anni, a meno che la misura:
– non sia disposta quale aggravamento di una diversa e meno afflittiva misura originariamente applicata nel medesimo procedimento in conseguenza della violazione delle prescrizioni imposte, a lume dell’articolo 280 c.p.p., comma 3 e articolo 276 c.p.p., comma 3-ter;
– non sia disposta per uno dei reati per i quali debba applicarsi l’articolo 275 c.p.p., comma 3 seconda parte;
– non sia applicata in relazione a uno dei reati espressamente previsti dallo stesso articolo 275 c.p.p., comma 2-bis, cioe’ i delitti di cui agli articoli 423-bis, 527, 612-bis, 612-ter e 624-bis c.p. nonche’ alla L. n. 354 del 1975, articolo 4-bis e successive modificazioni;
ovvero, ancora:
– le altre misure risultino inadeguate e gli arresti domiciliari non possano essere disposti perche’ manca uno dei luoghi di cui all’articolo 284 c.p.p. dove eseguire la misura.
E’ evidente, dunque, riguardando la disposizione appena schematizzata, che il profilo che viene in rilievo nello scrutinio odierno e’ quello concernente la prognosi circa la condanna a pena ultratriennale e la ricaduta che la successiva condanna a pena, al contrario, inferiore ai tre anni di reclusione deve avere sul profilo cautelare, in particolare sulla scelta della misura inframuraria.
Quanto al primo aspetto, appare chiaro che la valutazione predittiva circa la condanna a pena superiore ai tre anni si colloca nella fase genetica della misura cautelare: l’obbligo ad essa relativo impone al Giudice della cautela di valutare, nella scelta della custodia in carcere piuttosto che di altre misure, se l’imputato potra’ essere destinatario di una condanna a pena ultratriennale. Solo nel caso in cui questo vaglio si concluda con esito positivo, il Giudice investito della richiesta del pubblico ministero potra’ applicare, nella ricorrenza degli altri presupposti di legge, la misura di massimo rigore. Ovviamente, poiche’ si tratta di un passaggio dell’iter delibativo sulla richiesta della massima misura, esso deve trovare riscontro nella motivazione, nella quale il Giudice della cautela dovra’ dare atto di avere svolto la prognosi in parola, enunziando le ragioni per le quali essa si concluda in senso sfavorevole al destinatario del vincolo. A tale dovere argomentativo ulteriormente consegue che l’ordinanza genetica puo’ essere censurata ex articolo 309 c.p.p. laddove la motivazione sul punto manchi e che il Tribunale del riesame deve dare luogo al vaglio di competenza, anche eventualmente utilizzando i propri poteri integrativi.
Nel caso di specie cio’ non e’ avvenuto, laddove, nel provvedimento impugnato, manca qualsivoglia riferimento alla prognosi ex articolo 275 c.p.p., comma 2-bis.
2.2. Tanto premesso, nel valutare le conseguenze di tale denunziata mancanza, questa Corte non deve tuttavia solo interrogarsi sulla tenuta dell’ordinanza, ma – come sopra accennato – deve anche domandarsi se l’accadimento processuale sopravvenuto – la condanna riportata da (OMISSIS) a pena contenuta nei tre anni – possa/debba avere un peso nell’odierno vaglio circa il perdurare del vincolo cautelare massimo.
La necessita’ di un lavorio esegetico sul punto discende dalla circostanza che la norma di cui all’articolo 275, comma 2-bis che si e’ sopra illustrata riguarda testualmente la fase applicativa della misura cautelare, mentre non esiste una disposizione analoga che attenga specificamente agli effetti del concretizzarsi della prognosi nella fase successiva.
2.2.1. A riprova delle difficolta’ interpretative che si pongono, il Collegio ricorda che, proprio su questo fronte, deve registrarsi un contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.
Vi sono, infatti, pronunzie che ritengono foriera di effetti caducatori automatici del vincolo carcerario la condanna a pena entro i tre anni sopravvenuta alla prima applicazione del vincolo
(Sez. F, n. 26542 del 13/08/2020, Bandini, Rv. 279632; Sez. 5, n. 20540 del 22/1/2019, n. m.) e decisioni che limitano la portata ostativa della condanna a pena contenuta nei tre anni rispetto alla custodia in carcere alla sola fase genetica e che negano detto automatismo in fase dinamica, salva la possibilita’ di valutare comunque la sopraggiunta condanna a pena non ultratriennale nell’ambito dello scrutinio di perdurante adeguatezza della misura massima ex articolo 299 c.p.p. (Sez. 4, n. 21913 del 25/06/2020, EI Felhi Abdelhakim, Rv. 279299; Sez. 4, n. 13025 del 26/03/2015, Iengo, Rv. 262961; Sez. 6, n. 47302 del 05/11/2015, Speziali, Rv. 265339). Anche Sez. 6, n. 1798 del 16/12/2014, dep. 2015, Ila, Rv. 262059 ha sancito detto principio, pur occupandosi della diversa questione della rilevanza della pena non ultratriennale da eseguire, al netto del presofferto. Va, altresi’ rilevato, invece, che Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Betassa, Rv. 275363 ha ritenuto illegittima, per violazione dell’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis, l’ordinanza con la quale, in sede di appello, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, dopo che l’imputato aveva gia’ patteggiato una pena inferiore a tre anni di reclusione.
Ebbene, di fronte a detto divario esegetico, la conclusione cui il Collegio e’ giunto e’ che la disposizione in parola trovi comunque uno sbocco anche nella fase successiva alla prima applicazione e, in particolare, quando la condanna ostativa alla custodia in carcere, quella non ultratriennale, concretamente si verifichi.
Innanzitutto, milita in questa direzione la convinzione che la regola piu’ volte evocata attenga, costituendone una precisazione, al profilo della proporzionalita’ della misura cautelare, cristallizzando a livello normativo l’esistenza di una sproporzione tra custodia in carcere e condanna a pena non ultratriennale. Se cosi’ e’, non e’ senza rilievo il principio acquisito nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la valutazione della proporzionalita’ della misura cautelare va operata non solo nella fase genetica della misura cautelare, ma anche in quella dinamica. Come autorevolmente sancito da Sez. U, n. 16085 del 31/03/2011, Khalil, Rv. 249324, infatti, il principio di proporzionalita’, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneita’ della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della liberta’ personale. E’ stato efficacemente sostenuto, nella sentenza Khalil, che la vicenda cautelare deve essere riguardata secondo una “visione unitaria e diacronica dei presupposti che la legittimano nel senso che le condizioni cui l’ordinamento subordina l’applicabilita’ di una determinata misura devono sussistere non soltanto all’atto della applicazione del provvedimento cautelare, ma anche per tutta la durata della relativa applicazione” e che “Adeguatezza e proporzionalita’ devono quindi assistere la misura – “quella” specifica misura – non soltanto nella fase genetica, ma per l’intero arco della sua “vita” nel processo, giacche’, ove cosi’ non fosse, si assisterebbe ad una compressione della liberta’ personale qualitativamente o quantitativamente inadeguata alla funzione che essa deve soddisfare:con evidente compromissione del quadro costituzionale di cui si e’ innanzi detto”.
Acquisita la necessita’ di una valutazione di proporzionalita’ da ripetersi nel tempo, occorre altresi’ precisare che, laddove intervenga un nuovo accadimento di ordine processuale, lo scrutinio non puo’ non tenerne conto, in particolare essendo necessario che il Giudice della cautela si adegui alle valutazioni della pronunzia di merito sulla regiudicanda (Sez. 3, n. 45913 del 15/10/2015, Shopov, Rv. 265544), anche quanto alla sanzione inflitta (Sez. 4, n. 12890 del 13/02/2019, Betassa, cit.). D’altra parte, la rilevanza della sanzione inflitta dal Giudice di merito trova un addentellato normativo proprio nella norma cardine sulla proporzionalita’, quella contenuta nell’articolo 275 c.p.p., comma 2, laddove viene in rilievo anche “la sanzione che sia stata ( ) irrogata”, disposizione suscettibile di trovare applicazione sia rispetto a misure cautelari disposte successivamente alla condanna, sia a misure gia’ in esecuzione al momento della decisione di merito (Sez. F. Bandini, cit.).
2.2.2. Se, dunque, la dinamica della misura inframuraria non puo’ ignorare la sopravvenuta condanna non ultratriennale, l’interprete deve altresi’ prendere atto che manca una norma specifica che sancisca espressamente la regula iuris appena ricavata con la stessa nitidezza con cui l’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis impone la prognosi di condanna a pena inferiore a tre anni in fase applicativa.
Ebbene, il Collegio e’ dell’avviso che lo strumento procedimentale attraverso il quale il vaglio di proporzionalita’ puo’ essere effettuato anche in fase successiva a quella di emissione del titolo e’ offerto dalla norma generale di cui all’articolo 299 c.p.p., comma 2, che prevede che il Giudice sostituisca la misura con altra meno grave quando quella originariamente individuata non appaia piu’ proporzionata alla sanzione che si ritiene possa essere irrogata; strumento suscettibile di utilizzo a fortiori rispetto alla pena concretamente inflitta, nell’ottica del gia’ precisato dovere del Giudice della misura cautelare di attenersi alla decisione di quello del merito.
E’ attraverso detta norma, dunque, che il sistema trova una sua lettura razionale laddove un’esegesi diversa restituirebbe un meccanismo inspiegabile, secondo il quale la sola prognosi di condanna non ultratriennale impedisce l’applicazione della custodia in carcere e, di contro, la concreta irrogazione di una pena inferiore a tre anni sarebbe ininfluente rispetto al perdurare della misura massima.
In applicazione dell’articolo 299 c.p.p., comma 2, dunque, il Giudice che procede, sopravvenuta la condanna a pena non superiore ai tre anni di reclusione, dovra’ sostituire la custodia in carcere con misura meno afflittiva.
2.2.3. Questa lettura del dato normativo e’ coerente anche con la spinta che ha indotto alla novella dell’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis, ad opera del Decreto Legge n. 92 del 2014.
Come si evince dai lavori preparatori dell’intervento novellatore, infatti, l’interpolazione della norma in discorso risponde all’esigenza di adeguarsi al dictum della sentenza-pilota Torreggiani contro Italia dell’8 gennaio 2013, con cui la Corte edu aveva sancito il malfunzionamento cronico del sistema penitenziario italiano accertando, nei casi esaminati, la violazione dell’articolo 3 della Convenzione a causa della situazione di sovraffollamento carcerario, ordinando alle autorita’ nazionali di approntare, nel termine di un anno dalla data in cui la sentenza sarebbe divenuta definitiva, misure necessarie che avessero effetti preventivi, compensativi ed effettivamente riparatori rispetto alla violazione riscontrata.
Sempre dai lavori preparatori in parola si evince che la modifica all’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis, e’ sistematicamente conseguente al testo dell’articolo 656 c.p.p. all’epoca vigente (prima dell’innalzamento a quattro anni legato all’intervento manipolativo della Corte costituzionale attuato con la sentenza n. 4 del 2018), concernente la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva qualora la stessa non sia superiore a tre anni.
Cio’ posto, e’ evidente che tali rationes dell’intervento normativo avvalorano una lettura della disposizione che non sia limitata alla fase genetica, ma che ne contempli gli effetti anche allorquando la condanna non ultratriennale si sia effettivamente materializzata. Solo una lettura in questa direzione, infatti, si concilia con l’esigenza di decomprimere la presenza carceraria e con quella di coerenza con la disposizione relativa alla fase esecutiva, restando inafferrabile la razionalita’ – come gia’ accennato ed a maggior ragione riguardando la logica della novella – di una lettura che inibisca la carcerazione in fase applicativa sulla base della sola prognosi e che non la impedisca in un momento successivo quando la condizione ostativa si sia effettivamente concretizzata.
2.2.4. Ne consegue che va affermato il principio di diritto secondo cui: “In materia di misure cautelari personali, l’impossibilita’ di applicare la custodia in carcere laddove sia pronosticabile l’irrogazione di una pena non superiore a tre anni di reclusione, di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis, costituisce una regola di valutazione della proporzionalita’ della custodia in carcere di cui va tenuto conto, ai sensi dell’articolo 299 c.p.p., comma 2, anche nella fase dinamica della misura cautelare, in particolare allorche’ sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite, evenienza che impone la sostituzione della custodia in carcere con altra misura meno afflittiva”.
3. Ritenuto, pertanto, che la disposizione di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis sopra esaminata abbia un immediato ed automatico ritderbero anche nella fase dinamica, attraverso il vaglio di cui all’articolo 299 c.p.p., comma 2, resta, ora, da ragionare sulle conseguenze che il novum documentato dalla difesa puo’ avere sull’odierna regiudicanda, che riguarda lo scrutinio di legittimita’ su un’ordinanza ex articolo 309 c.p.p..
3.1. Ebbene, il Collegio deve dare continuita’ alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale eventuali vizi del sub procedimento cautelare successivi all’emissione ed all’applicazione del vincolo genetico non si riverberano ne’ sulla legittimita’ del titolo cautelare, ne’ su quella della procedura di riesame e non possono essere fatti valere ne’ con ricorso ai sensi dell’articolo 309 al Tribunale del riesame, ne’ con l’impugnativa dinanzi a questa Corte ex articolo 311 c.p.p. contro quest’ultimo provvedimento (tra le altre, Sez. U, n. 45246 del 19/07/2012, Rv. 253549, Polcino; Sez. U, n. 26 del 05/07/1995, Galletto, Rv. 202015; Sez. 2, n. 54267 del 12/10/2017, Cirino, Rv. 271366; Sez. 2, n. 33775 del 04/05/2016, Bianco, Rv. 267851; Sez. 4, n. 12995 del 05/02/2016, Uda, Rv. 266294; Sez. 2, n. 4817 del 23/10/2012, dep. 2013, Russo, Rv. 254447; Sez. 3, n. 16386 del 10/02/2010, Vidori, Rv. 246768).
3.2. Cio’ non di meno, nella specie la sopravvenuta condanna a pena non ultratriennale di (OMISSIS) non puo’ non avere sbocco nell’odierno vaglio, e cio’ per due connesse ragioni.
3.2.1. In primo luogo, perche’ il ricorrente si duole di un’omissione motivazionale che riguarda proprio la prognosi di cui all’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis, vizio che effettivamente sussiste, giacche’ il Tribunale del riesame nulla ha osservato a proposito della valutazione predittiva circa la condanna ultratriennale, benche’ abbia confermato la misura carceraria. Ne consegue che l’esito del presente giudizio di legittimita’ dovrebbe risolversi in un annullamento con rinvio per consentire al Tribunale di ripianare il deficit motivazionale, ma detto annullamento si rivelerebbe inutile, giacche’ la prognosi a farsi e’ superata dalla pronunzia della sentenza di condanna prodotta dalla difesa. Ne’ sarebbe compatibile con il principio del minor sacrificio possibile della liberta’ personale, che permea il sistema delle misure cautelari, un annullamento con rinvio al solo scopo di consentire al Tribunale del riesame di adeguarsi al principio di diritto sopra enunciato e di disporre la sostituzione della misura carceraria, giacche’ tale scelta sarebbe del tutto inappagante, determinando un’ingiustificata protrazione di una misura cautelare carceraria la cui sorte e’ scontata.
3.2.2. In secondo luogo, a differenza che con riferimento ai vizi dell’interrogatorio di garanzia e di ogni altro vizio che si concretizzi successivamente al momento genetico, la sopravvenuta condanna infratriennale, pur pronunziata successivamente all’emissione del titolo genetico e anche dell’ordinanza impugnata, concerne un aspetto della valutazione che avrebbe dovuto compiere il Giudice della fase genetica e che attiene all’iniziale vaglio di proporzionalita’ della custodia in carcere nell’ottica dell’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis, vaglio che e’ oggi condizionato inevitabilmente dalla condanna a pena inferiore ai tre anni di reclusione. Si tratta, in definitiva, di un evento successivo che, tuttavia, si ripercuote direttamente su un tassello dello scrutinio circa l’applicabilita’ della custodia carceraria che avrebbe dovuto svolgersi in sede applicativa e che lo condiziona radicalmente, sia pure ora per allora.
4. Per le osservazioni sopra svolte, l’ordinanza impugnata va annullata senza rinvio quanto alla scelta della misura inframuraria.
Ne consegue che:
– la misura cautelare della custodia in carcere deve essere sostituita con gli arresti domiciliari, con immediata scarcerazione di (OMISSIS), salvo che il ricorrente non sia detenuto in carcere per altra causa;
– il (OMISSIS) dovra’ essere collocato presso uno dei luoghi di cui all’articolo 284 c.p.p., comma 1, che egli stesso indichera’ all’atto della scarcerazione, previa verifica, a cura dell’organo incaricato dell’esecuzione, dell’idoneita’ del luogo suddetto e della circostanza che l’imputato non lo occupi abusivamente, a lume dell’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis, ultimo periodo e dell’articolo 284 c.p.p., comma 1-ter;
– al (OMISSIS) deve essere prescritto di non allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari;
– i controlli sul detenuto sono affidati alla polizia giudiziaria competente in ragione del luogo di esecuzione della misura domiciliare;
– alla Procura generale presso questa Corte vanno affidati gli adempimenti concernenti l’esecuzione, ai sensi dell’articolo 626 c.p.p., e la Cancelleria va incaricata degli adempimenti di rito.

P.Q.M.

annulla senza rinvio il provvedimento impugnato, limitatamente alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, e, per l’effetto, sostituisce la misura in atto con gli arresti domiciliari in un luogo che l’imputato dichiarera’ all’atto della scarcerazione, prescrivendo al predetto di non allontanarsi da detto luogo, salva la verifica di idoneita’ di tale luogo ai sensi dell’articolo 275 c.p.p., comma 2-bis e articolo 284 c.p.p., commi 1 e 1-ter. Dispone, per l’effetto, l’immediata scarcerazione di (OMISSIS), se non detenuto in carcere per altro titolo custodiale, e delega per i controlli l’autorita’ di pg territorialmente competente in ragione del luogo di esecuzione della misura.
Manda alla procura generale presso questa corte per l’esecuzione, ai sensi dell’articolo 626 c.p.p. ed alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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