La proposizione di una istanza di mantenimento annuale

Consiglio di Stato, Sentenza|9 marzo 2021| n. 2011.

La proposizione di una istanza di mantenimento annuale, proposta tardivamente tanto da impedirne il controllo, bloccherebbe l’efficacia dell’ordinanza di demolizione o l’intera attività sanzionatoria e repressiva della P.A. a fronte di una situazione autorizzata proprio in funzione della sua temporaneità e della necessità di un controllo cadenzato sulla permanenza dell’interesse al mantenimento delle opere amovibili.

Sentenza|9 marzo 2021| n. 2011

Data udienza 4 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Strutture amovibili stagionali – Provvedimento autorizzativo – Scadenza – Domanda di mantenimento annuale tardiva – Domanda di accertamento in conformità – Differenze – Istituto della sanatoria – Non applicabile

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4134 del 2020, proposto da
Az. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Da. Lo., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di (omissis), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato An. St., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fr. Ba. in Roma, corso (…);

per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce 24 marzo 2020 n. 348, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di (omissis);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2021 il Cons. Diego Sabatino e rilevato che l’udienza si svolge ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell’art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020 attraverso videoconferenza con l’utilizzo di piattaforma “Microsoft Teams” come previsto della circolare n. 6305 del 13 marzo 2020 del Segretario generale della Giustizia amministrativa;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso iscritto al n. 4134 del 2020, Az. s.r.l. propone appello avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce 24 marzo 2020 n. 348, con la quale è stato respinto il ricorso proposto dalla stessa società contro il Comune di (omissis) per l’annullamento
– dell’ordinanza n. 50 del 20 febbraio 2019 a firma del Responsabile del Settore 4 – Sviluppo del Territorio, Urbanistica, Ambiente, Edilizia e Innovazione del Comune di (omissis), con cui è stata ingiunta la demolizione – entro il termine di giorni 90 dalla data di notifica della detta ordinanza – delle strutture prefabbricate stagionali funzionali allo svolgimento dell’attività balneare esistente, nonché il ripristino dello stato dei luoghi;
– di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale.
Il giudice di primo grado ha così riassunto i fatti di causa, notando che:
“- con domanda del 4 ottobre 2018 la società ricorrente chiedeva al Comune di (omissis) il rilascio del titolo edilizio e dell’autorizzazione paesaggistica ai fini del mantenimento annuale delle strutture precarie – fino ad allora assentite per la sola stagione estiva – funzionali all’attività dello stabilimento balneare “Li. Et.”, dalla stessa gestito su di un’area privata posta a ridosso del mare.
– a tale domanda il Comune di (omissis) non dava riscontro.
– in data 20 febbraio 2019 l’A.C. adottava l’ordinanza n. 50, con cui il Responsabile del Settore 4 del Comune di (omissis) ordinava la demolizione della strutture in parola.
– la società Az. proponeva, dunque, il ricorso in esame, per i seguenti motivi: a) eccesso di potere per contraddittorietà estrinseca; insussistenza dei presupposti per ordinare la rimozione del manufatto balneare; violazione ed errata applicazione dell’art. 31, comma 2, del d.P.R. n. 380/2001; violazione dell’art. 1, comma 2 della Ordinanza Balneare Puglia valevole per l’anno 2018; motivazione errata; b) eccesso di potere per illogicità manifesta e contraddittorietà estrinseca; c) eccesso di potere per omessa applicazione, in via analogica, dei principi dettati dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 con riferimento alla necessità di sospensione dello smontaggio della struttura balneare in pendenza di domanda di mantenimento annuale; eccesso di potere per violazione del principio di opportunità e di ponderazione comparativa; d) eccesso di potere per illogicità manifesta e violazione dell’Ordinanza Balneare Regione Puglia; violazione dell’art. 45 delle NTA del PPTR; eccesso di potere per violazione della circolare Regione Puglia n. 15 del 16.10.2008; omessa motivazione.”
All’udienza del 15 gennaio 2020, il ricorso veniva discusso e deciso con la sentenza appellata. In essa, il T.A.R. riteneva infondate le censure proposte, ritenendo legittimo l’ordine di rimozione delle strutture precarie finalizzate al contenimento acustico dell’attività esercitata dalla ricorrente.
Contestando le statuizioni del primo giudice, la parte appellante evidenzia l’errata ricostruzione in fatto e in diritto operata dal giudice di prime cure, riproponendo come motivi di appello le proprie originarie censure, come meglio descritte in parte motiva.
Nel giudizio di appello, si è costituito il Comune di (omissis), chiedendo di dichiarare inammissibile o, in via gradata, rigettare il ricorso.
All’udienza del 9 luglio 2020, l’istanza cautelare veniva accolta ordinanza 10 luglio 2020 n. 4084.
Alla pubblica udienza del 4 febbraio 2021, il ricorso è stato discusso e assunto in decisione.

DIRITTO

1. – L’appello non è fondato e va respinto per i motivi di seguito precisati.
2. – Con il primo motivo di diritto, rubricato “2. Contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, si censura la motivazione per una sua intrinseca distonia.
In particolare, viene notato come il primo giudice, dopo aver chiarito che istanze finalizzate al mantenimento annuale di strutture precarie e amovibili, funzionali ad attività connesse al tempo libero ed assentite con titoli stagionali hanno conseguenze differenti in ragione dei diversi parametri della tempestività e della loro serietà e completezza, ha rigettato il ricorso proposto poiché la domanda di mantenimento annuale, sebbene avente i requisiti di serietà e completezza, era stata proposta tardivamente, mentre, nello stesso contesto decisionale, aveva ritenuto la stessa domanda tempestiva con riferimento al termine ultimo di smontaggio.
2.1. – La censura non ha pregio.
La contrarietà dedotta dalla parte appellante è conseguenza di una lettura palesemente errata della sentenza (errata anche dove afferma, incidentalmente e contrariamente a quanto emerge dalla sentenza, che il T.A.R. avesse riconosciuto la fondatezza sostanziale dell’istanza).
Infatti, il primo giudice, ai punti 4, 4.1 e 4.2, ha complessivamente ricostruito la disciplina generale del procedimento amministrativo in questione, evidenziando in generale come la tardività debba essere valutata in relazione al momento finale di produzione delle istanza di mantenimento, indicato appunto nella data del 31 ottobre 2019.
Al successivo punto 5., il T.A.R. ha esaminato invece in concreto la vicenda, individuando la data di presentazione effettiva dell’istanza in relazione al caso deciso e, conseguentemente, accertando la tardività della stessa.
Pertanto, nessun vizio per contraddittorietà intrinseca può essere riscontrato nella decisione assunta, in quanto le due affermazioni si riferiscono a fattispecie diverse (generale la prima e particolare la seconda) e sono espressive della stessa ratio decidendi.
3. – Con il secondo motivo di diritto, recante “2. Omessa, errata e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Eccesso di potere per omessa applicazione, in via analogica, dei principi dettati dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 con riferimento alla necessità di sospensione dello smontaggio delle strutture fonoassorbenti in pendenza di domanda di mantenimento annuale; eccesso di potere per violazione del principio di opportunità e di ponderazione comparativa; Eccesso di potere per illogicità manifesta; violazione dell’art. 45 delle NTA del PPTR; omessa motivazione”, si lamenta l’omessa motivazione in relazione ai punti n. 2 e n. 4 dei motivi di ricorso del giudizio di primo grado, dove si era censurata l’illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere per omessa applicazione, in via analogica, dei principi dettati dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 con riferimento alla necessità di sospensione dello smontaggio delle strutture precarie in pendenza di domanda di mantenimento annuale.
3.1. – La censura è infondata.
Va ricordato che il T.A.R. nella sua esposizione, dopo aver evidenziato le ragioni per cui la domanda proposta dovesse essere considerata tardiva, ha espresso la conclusione del suo ragionamento, in base al quale una domanda tardivamente proposta non potesse dar vita ad alcun effetto sospensivo, affermando che “l’impugnazione proposta avverso l’ordinanza n. 45 del 14 febbraio 2019 con cui l’A.C. intimata ordinava la rimozione delle strutture precarie finalizzate al contenimento acustico dell’attività esercitata dalla ricorrente è infondata e dev’essere respinta, non ostando allo smontaggio della struttura la pendenza di un procedimento volto al suo mantenimento annuale, in quanto tardivamente instaurato dalla ricorrente, e avendo perso ogni interesse il profilo concernente la legittimità del termine di novanta giorni per la sua esecuzione, in ragione del concreto ‘superamentò del termine medesimo.”
In questi termini, è quindi fondata la doglianza della parte appellante in relazione alla mancata disamina dei motivi 2 e 4 del ricorso introduttivo, dove si lamentava l’applicabilità in via analogica del disposto di cui all’art. 36 del d.P.R. 380 del 2001 in relazione agli effetti sospensivi dell’accertamento di conformità .
La doglianza, correttamente riproposta in appello in funzione dell’effetto devolutivo, non può essere però condivisa, in quanto, al contrario di quanto vantato dalla parte, la dedotta estensione per ragioni analogiche della disciplina dell’accertamento di conformità non può aver luogo.
In primo luogo, per far risaltare la diversità strutturale e funzionale tra le due fattispecie, è essenziale notare il differente momento procedimentale in cui si inserisce la domanda di parte.
La domanda di accertamento in conformità, ai sensi dell’art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 si riferisce ad un’opera già realizzata, in assenza o difformità di provvedimento positivo dell’amministrazione. L’istituto della sanatoria si connota così per la sua funzionalizzazione al conseguimento di un provvedimento di regolarizzazione del manufatto abusivamente realizzato, dando vita alla trasformazione di una situazione di fatto in una di diritto, con il consolidamento di una posizione favorevole dell’amministrato correlata al pagamento degli importi indicati al comma 2 dello stesso articolo.
Al contrario, nel procedimento in esame, l’istanza viene prodotta in una situazione di attuale legittimazione delle strutture, in quanto autorizzate fino alla scadenza del periodo previsto. Il che ne trasforma la funzione: non più mirata alla sanatoria onerosa di un manufatto abusivo, sussistente unicamente in via di fatto, ma, al contrario, destinata a legittimare la commissione futura dell’abuso, ossia della permanenza in loco una volta scaduto il periodo autorizzato.
Nel caso concreto, poi, la proposta ricostruzione della natura dell’istanza (peraltro, come notato dal primo giudice, proposta così tardivamente da impedire all’amministrazione la sua concreta e tempestiva valutazione) snaturerebbe l’istituto in modo tale da renderlo uno strumento di carattere potestativo in capo al richiedente per conseguire una protrazione automatica dell’autorizzazione concessa, senza possibilità di intervento dell’amministrazione, che sarebbe così esautorata dalle sue attribuzioni.
Per altro verso, il particolare favore alla conservazione del patrimonio immobiliare, che contraddistingue la sanatoria edilizia, è correlato anche all’importanza fisica del manufatto, dove la demolizione illegittima conseguirebbe un danno rilevante. Tale evento dannoso appare molto meno imponente nei casi di strutture ab origine amovibili, anzi autorizzate proprio in quanto amovibili (e il ricorso evidenzia come si tratti di strutture precarie funzionali all’attività dello stabilimento balneare).
In concreto, come icasticamente nota la difesa comunale, la proposizione di una istanza di mantenimento annuale, proposta tardivamente tanto da impedirne il controllo, bloccherebbe l’efficacia dell’ordinanza di demolizione o l’intera attività sanzionatoria e repressiva della P.A. a fronte di una situazione autorizzata proprio in funzione della sua temporaneità e della necessità di un controllo cadenzato sulla permanenza dell’interesse al mantenimento delle opere amovibili.
4. – L’appello va quindi respinto. Tutti gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunziando in merito al ricorso in epigrafe, così provvede:
1. Respinge l’appello n. 4134 del 2020;
2. Condanna Az. s.r.l. a rifondere al Comune di (omissis) le spese del presente grado di giudizio che liquida in Euro. 3.000,00 (euro tremila) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, se dovuti.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere, Estensore
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Dario Simeoli – Consigliere
,

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *