In materia di licenziamento collettivo nel regime di cui alla l. n. 92/2012

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 12 febbraio 2019, n. 4076.

La massima estrapolata:

In materia di licenziamento collettivo, nel regime di cui alla l. n. 92/2012 che ne ha raccordato la disciplina alla nuova articolazione delle tutele offerte dall’art. 18 St. lav. e riscritto il regime sanzionatorio applicabile anche in subiecta materia, l’omessa indicazione dei criteri di scelta o l’omessa indicazione delle modalità applicative dei criteri di scelta integrano violazioni procedurali che comportano la sola tutela indennitaria, non configurando (anche) violazione dei criteri di scelta.

Sentenza 12 febbraio 2019, n. 4076

Data udienza 7 novembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. CURCIO Laura – Consigliere

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 4983-2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 678/2015 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/12/2015, R.G.N. 605/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7/11/2018 dal Consigliere Dott. CATERINA MAROTTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PATRONE Ignazio, che ha concluso per l’accoglimento;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega verbale dell’Avvocato (OMISSIS).

FATTI DI CAUSA

1.1. Con ricorso L. n. 92 del 2014, ex articolo 1, comma 47, al Tribunale di Verona (OMISSIS), dipendente con contratto a tempo indeterminato dal 6/1/2009 della (OMISSIS) s.r.l., inquadrato nel 4 livello – area C C2 del c.c.n.l. turismo, impugnava il licenziamento intimatogli dalla societa’ in data 7/5/2013, ai sensi della L. n. 223 del 1991, per violazione dei criteri di scelta di cui all’articolo 5 medesima Legge ed in via subordinata per violazione delle regole formali relative alle comunicazioni di cui alla procedura di licenziamento collettivo.
1.2. Il Tribunale, all’esito della fase sommaria, in parziale accoglimento del ricorso, dichiarava risolto il rapporto lavorativo intercorso con la (OMISSIS) s.r.l. e condannava la societa’ al pagamento di un’indennita’ risarcitoria pari a 18 mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Riteneva, in particolare, fondata la censura relativa ai vizi formali della comunicazione della L. n. 223 del 1991, ex articolo 4, comma 9, considerando quest’ultima priva di una puntuale indicazione dei criteri di scelta previsti dalla legge e non idonea a rendere noti i motivi per cui la scelta doveva ricadere su taluni dipendenti e non su altri, oltre che priva di indicazioni sui criteri di natura tecnica, produttiva e organizzativa applicati e sfornita di una comparazione tra i dipendenti addetti all’area per la quale si era ravvisata l’eccedenza.
Dichiarava, quindi, inefficace tale comunicazione ed applicava la tutela indennitaria di cui alla L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, comma 5.
1.3. La pronuncia era confermata in sede di opposizione: evidenziava il Tribunale che al vizio formale non doveva necessariamente corrisponderne uno sostanziale per violazione effettiva dei criteri di scelta e che, nella specie, l’opponente non aveva dimostrato anche tale seconda violazione.
1.4. Il reclamo proposto dal (OMISSIS) era respinto dalla Corte d’appello di Venezia.
La Corte territoriale respingeva, in particolare, il rilievo del reclamante secondo il quale l’inefficacia della comunicazione L. n. 223 del 1991, ex articolo 4, comma 9, avrebbe dovuto integrare una violazione dei criteri di scelta e non una mera violazione delle procedure, con la conseguente applicazione della piu’ forte tutela di cui alla L. n. 223 del 1991, articolo 18, comma 4, e quindi della reintegrazione nel posto di lavoro.
Ritenevano, invece, i giudici del gravame meramente assiomatico affermare che la mancanza di esplicazione dei criteri di scelta si sarebbe per cio’ solo riverberata, sul piano sostanziale, nella loro violazione.
Evidenziavano, poi, che una violazione di carattere formale non impediva il raggiungimento dello scopo dell’atto, cioe’ quello di mettere il lavoratore in condizione di sapere le ragioni per cui altri erano stati a lui preferiti nella scelta del personale da mantenere in servizio.
Sottolineavano, infine, che nessuna critica era stata sollevata avverso l’ordinanza sommaria che aveva ritenuto non contestato il dato circa la maggiore anzianita’ del dipendente (OMISSIS), escluso dalla lista degli esuberi, rispetto al (OMISSIS) (che era anche celibe e senza figli).
2. Per la cassazione della sentenza ricorre (OMISSIS) con un articolato motivo.
3. La (OMISSIS) s.r.l. resiste con controricorso.
4. La causa e’ stata rimessa all’udienza pubblica a seguito di ordinanza interlocutoria della Sesta Sezione civile adottata all’udienza camerale del 7.3.2018.
5. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, articolo 4, comma 9 e articolo 5, comma 3, come modificato (il primo) e sostituito (il secondo) dalla L. n. 92 del 2012, articolo 1, commi 44 e 46, e conseguente falsa e/o omessa applicazione della L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 4, (articolo 360 c.p.c., n. 3). Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che la sola mancata esplicitazione dei criteri di scelta nella comunicazione finale della procedura di mobilita’ L. n. 223 del 1991, ex articolo 4, comma 9, non implicherebbe necessariamente la loro violazione, essendo comunque consentito anche in sede giudiziale il positivo riscontro in ordine all’esistenza e alla corretta applicazione dei criteri.
1.2. Il motivo e’ infondato.
Tra gli ultimi approdi della giurisprudenza della S.C. in materia di licenziamento collettivo, nel regime di cui alla L. n. 92 del 2012 che ne ha raccordato la disciplina alla nuova articolazione delle tutele offerte dall’articolo 18 St. lav. e riscritto il regime sanzionatorio applicabile anche in subiecta materia, vi e’ quello secondo cui l’omessa indicazione dei criteri di scelta o l’omessa indicazione delle modalita’ applicative dei criteri di scelta integrano violazioni procedurali che comportano la sola tutela indennitaria, non configurando (anche) violazione dei criteri di scelta (v. Cass. 13 giugno 2016, n. 12095; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2587; Cass. 17 luglio 2018, n. 19010).
Infatti, va operata una netta distinzione tra vizio formale del procedimento e vizio sostanziale consistente nella violazione dei criteri di scelta al fine di individuare le tutele previste dalla L. n. 223 del 1991, articolo 5, comma 3, secondo cui nel caso di violazione meramente procedurale (e cosi’ in particolare in caso di omessa o non puntuale comunicazione dei criteri e delle modalita’ applicative) si applica la tutela indennitaria stabilita dall’articolo 18, comma 5 St. lav., essendo invece applicabile la tutela reale solo nel caso di violazione dei criteri di scelta applicati (che si verifica non gia’ nell’ipotesi di incompletezza della comunicazione di cui all’articolo 4, comma 9, bensi’ allorquando i criteri di scelta siano contra legem o, pur legittimi, siano stati pero’ malamente adottati).
Anche il legislatore del 1991 aveva distinto i vizi attinenti alla procedura di messa in mobilita’, che ne determinavano l’inefficacia, dalla violazione dei criteri di scelta, che ne determinavano l’annullabilita’, pur avendo stabilito in entrambi i casi l’applicazione della tutela reale, quale unitariamente concepita dall’articolo 18 St. lav. allora vigente.
Ai sensi della L. n. 223 del 1991, articolo 5, comma 3, come sostituito dalla L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 46, la violazione delle procedure (in coerenza con l’espressa previsione di una possibilita’ di sanatoria di tali vizi “ad ogni effetto di legge, nell’ambito di un accordo sindacale concluso nel corso della procedura di licenziamento collettivo”) viene ora sanzionata con l’obbligo del pagamento della indennita’ risarcitoria onnicomprensiva da un minimo di 12 ad un massimo di 24 mensilita’ dell’ultima retribuzione, cosi’ come prevista dal nuovo articolo 18, comma 5 (sanzione, dunque, equiparata a quella che colpisce il licenziamento individuale privo di giusta causa o di giustificato motivo, senza che, evidentemente, si ponga alcun problema di legittimita’ costituzionale trattandosi di scelta discrezionale del legislatore, non essendo costituzionalmente obbligata la tutela reale). Solo per la violazione della forma scritta rimane, come per il licenziamento individuale, la previsione dell’applicazione della tutela reintegratoria piena, quale regolata dal nuovo testo dell’articolo 18 St. lav., comma 1 (giusta il rinvio ad esso operato dalla L. n. 223 del 1991, articolo 5, comma 3, come novellato dalla L. n. 92 del 2012, articolo 1, comma 46).
Resta invece ferma – nell’impianto della L. n. 92 del 2012 – la tutela reintegratoria (seppure nella versione depotenziata regolata dall’articolo 18, comma 4, e prevista per l’ipotesi di ingiustificatezza qualificata del licenziamento individuale) per il caso di violazione dei criteri di scelta dei lavoratori licenziati L. n. 223 del 1991, ex articolo 5.
Il licenziamento intimato in violazione dei criteri (contrattuali o legali) di scelta, ancorche’ all’esito di una procedura svoltasi nel pieno rispetto degli obblighi di cui alla L. n. 223 del 1991, articolo 4 si risolve pur sempre in un atto di recesso individuale ingiustificato.
E’ invero possibile che tra la violazione formale e quella sostanziale vi sia anche una situazione intermedia ridondante nella violazione di un diritto di difesa (assolvendo, come e’ noto, la comunicazione L. n. 223 del 1991, ex articolo 4, comma 9, sia alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare sia a quella di assicurare ad ogni singolo lavoratore la previa individuazione di tali criteri ai fini della verificabilita’ dell’esercizio del potere del datore di lavoro), ma non e’ cio’ che e’ accaduto nel caso in esame.
Nella specie, infatti, non e’ stato giammai dedotto dal ricorrente un pregiudizio per l’esercizio delle proprie ragioni in sede di verifica dei criteri di scelta applicati dal datore di lavoro ed anzi un accertamento in concreto del rispetto di tali criteri (pur a fronte di una comunicazione ex articolo 4, comma 9, difettosa o non puntuale) vi e’ stato gia’ nella prima fase del giudizio e non ha formato oggetto di reclamo.
3. Il ricorso va, quindi, rigettato.
4. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.
5. Va dato atto dell’applicabilita’ del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

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