Corte di Cassazione, sezione tributaria civile, Sentenza 4 giugno 2020, n. 10552.
La massima estrapolata:
In materia di Iva l’accertamento del modo di essere dell’obbligazione tributaria relativa ad un singolo periodo di imposta, veicolata attraverso la cartella di pagamento, divenuta inoppugnabile perché fuori termine, fa stato con forza di giudicato nel giudizio relativo al rimborso invocato per la stessa obbligazione e stesso anno di imposta.
Sentenza 4 giugno 2020, n. 10552
Data udienza 17 settembre 2019
Tag – parola chiave: Iva – Accertamento del modo di essere dell’obbligazione tributaria relativa ad un singolo periodo di imposta – Cartella di pagamento – Inoppugnabilità perché fuori termine – Rimborso invocato per la stessa obbligazione e stesso anno di imposta – Accertamento – Forza di giudicato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente
Dott. PERRINO Angelina Maria – Consigliere
Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere
Dott. LEUZZI Salvatore – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1933/2014 R.G. proposto da
(OMISSIS) s.r.l. (gia’ (OMISSIS) in liquidazione), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 68/28/13, depositata il 29 maggio 2013.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 17 settembre 2019 dal Cons. Salvatore Leuzzi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Stefano Visona’, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per il ricorrente l’Avv. (OMISSIS);
udito per l’Avvocatura Generale dello Stato l’Avv. (OMISSIS).
FATTI DI CAUSA
Nell’anno 1998 la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione era controllata da (OMISSIS) s.r.l.. Quest’ultima effettuava i versamenti dei debiti derivanti dalle liquidazioni IVA periodiche in relazione alla controllata, senza che, tuttavia, venissero presentati i prospetti riepilogativi dei dati. Da cio’ conseguiva, da un lato, l’imputazione a detta controllante di tutti i versamenti eseguiti, dall’altro, la contestazione, nel 2003, nei confronti di (OMISSIS), mediante cartella n. 1172003100110424700, dell’omesso pagamento delle mensilita’ IVA 1998, oltre sanzioni e interessi. La societa’ non impugnava la cartella anzidetta nei termini previsti dal Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21.
In data 20 dicembre 2007, la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione veniva incorporata, per atto di fusione inversa, nella (OMISSIS) s.r.l., che frattanto aveva cambiato la propria denominazione in (OMISSIS) s.r.l..
La summenzionata cartella di pagamento veniva impugnata con ricorso del 6 novembre 2008, rigettato con sentenza n. 58/6/09 del 22 aprile 2009. Nella successiva data del 24 luglio 2009, la (OMISSIS) s.r.l. presentava istanza di rimborso del credito IVA, asseritamente generato dall’indebito pagamento delle somme derivanti dalle liquidazioni IVA a carico delle controllate, a suo tempo effettuato dall’allora controllante (di poi, incorporata) (OMISSIS) s.r.l.. In data 2 settembre 2009 alla (OMISSIS) giungeva comunicazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, Ufficio di Varese, circa l’invio dell’istanza di rimborso all’Ufficio di Monza, cui nella data del 10 settembre 2009, l’odierna ricorrente presentava istanza per l’importo di Euro 34.608,81, rimasta inevasa.
Avverso il silenzio rifiuto dell’Ufficio brianzolo, la contribuente proponeva ricorso alla CTP di Milano, cui seguiva il rigetto con sentenza n. 87/22/2012. Il successivo appello di (OMISSIS) s.r.l. veniva, del pari, respinto.
La contribuente ha affidato il proprio ricorso per cassazione ad un unico motivo, depositando successiva memoria.
L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con l’unico motivo di ricorso, la contribuente censura la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 30, comma 2, nonche’ la “violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti, ossia in ordine alla tempestivita’ della presentazione dell’istanza di rimborso ai sensi e per gli effetti degli articoli 2935 e 2946 c.c.”.
2.La censura e’ priva di pregio e va disattesa.
3.La cartella n. (OMISSIS) si e’ cristallizzata, in ragione della sua mancata impugnazione nei termini di legge. Ne e’ derivato, all’evidenza, l’accertamento con efficacia di giudicato – da rilevarsi ex officio – della debenza da parte della (OMISSIS), delle mensilita’ IVA relative all’anno d’imposta 1998, oltre sanzioni ed interessi siccome liquidati nella cartella anzidetta.
4. Il giudicato relativo al distinto giudizio sulla cartella di pagamento afferente le somme dovute a titolo di IVA dall’allora controllata (OMISSIS) per l’anno fiscale or ora rammentato implica il venir meno in nuce del diritto di rimborso d’imposta pure invocato oggi da (OMISSIS).
5.L’accertamento del debito tributario e’ immodificabile, proprio in ragione del vincolo da res judicata che contrassegna la cartella a suo tempo emessa. L’intangibilita’ del vincolo in questione esclude l’azionabilita’ del rimborso, che, invero, assume come indebita quella stessa imposta che, sulla base di un atto ormai inoppugnabile – la cartella – e’ da ritenersi incontrovertibilmente dovuta.
6. Il rimborso postulerebbe, in altri termini, la restituzione di un indebito che in ragione del giudicato dianzi espresso e’ da ritenersi, per converso, escluso.
7. Il giudicato sulla cartella resiste finanche alle asserite circostanze della duplicazione d’imposta e del contrasto col principio di c.d. “neutralita’ dell’IVA”, tanto da affievolirne portata ed incidenza.
8.Questa Corte ha, invero, valorizzato a piu’ riprese l’esigenza di salvaguardare, proprio attraverso l’intangibilita’ del giudicato, la certezza dei rapporti ormai esauriti (Cass. n. 6486 del 2000; Cass. n. 3745 del 2002; Cass., sez. un., n. 3046 del 2007; Cass. n. 19495 del 2008). L’esigenza di stabilita’ dei rapporti e’ stata sottolineata anche dalla Corte Cost. (v. tra le altre Corte Cost. ord. N. 330 del 1995), nonche’ piu’ volte ribadita anche dal Giudice comunitario che, in materia fiscale, ha ritenuto pienamente compatibili con l’ordinamento comunitario la fissazione, da parte degli Stati membri, di termini di ricorso ragionevoli a pena di decadenza, nell’interesse della certezza del diritto, a tutela sia del contribuente sia dell’amministrazione interessata (Corte Giust. 16 dicembre 1976, causa 33/76, Rewe, punto 5; Corte Giust, 1 luglio 1997, causa C-261/95, Palmisani, punto 28; Corte Giust. 17 luglio 1997, causa C-90/94, Haahr Petroleum; Corte Giust., 17 novembre 1998, causa C-228/96, Aprile s.r.l.; Causa 21 gennaio 2010, causa C 472/08, Alston Power Hydro).
9.11 Giudice di Lussemburgo ha osservato il carattere fondamentale del “principio della autorita’ della cosa giudicata” anche nell’ordinamento comunitario, tale per cui deve essere salvaguardata la esigenza di garanzia della stabilita’ del diritto e dei rapporti giuridici assicurando che “le decisioni giurisdizionali divenute definitive dopo l’esaurimento delle vie di ricorso disponibili, o dopo la scadenza dei termini previsti per questi ricorsi, non possano piu’ essere rimesse in discussione” (Corte Giust. 30 settembre 2003, causa C-224/01, Kobler; Corte Giust. 16 marzo 2006, C-234/04, Kapferer; Corte Giust. 3 settembre 2009, causa C-2/08, Olimpiclub), essendo stato in proposito perentoriamente puntualizzato che “Il diritto comunitario non impone al giudice nazionale di disapplicare le norme processuali interne che attribuiscono autorita’ di cosa giudicata ad una decisione, anche quando cio’ permetterebbe di porre rimedio ad una violazione del diritto comunitario da parte di tale decisione” (cfr. Corte Giust, Kapferer, cit., punto 22; Corte Giust, Olimpiclub, cit., punto 23), rimanendo solamente escluso, con specifico riferimento ai giudizi tributari, che il vincolo di tale giudicato (violativo del diritto comunitario) possa esplicare effetto oltre la causa decisa, estendendosi anche ad altri giudizi in cui si controverta delle medesime questioni di diritto ma in relazione a differenti anni d’imposta ed a differenti atti impositivi (cfr. Corte Giust., Olimpiclub, cit., punti 29-32).
10. In ultima analisi, definitivamente cristallizzatosi il rapporto avente ad oggetto la pretesa impositiva relativa all’anno 1998, per mancata impugnazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articoli 19 e 21, della cartella di pagamento di cui in premessa, il giudicato favorevole all’Amministrazione, formatosi in ragione della definitivita’ della cartella in parola, il diritto al rimborso non constava e non era suscettibile d’essere invocato, posto che la sua definizione finirebbe per esplicare effetti su un rapporto tributario ormai esaurito in seguito all’inutile decorso del termine di decadenza per la proposizione del ricorso giurisdizionale avvero la cartella.
11. Va, allora, affermato il seguente principio di diritto: “In materia di IVA, l’accertamento del modo di essere dell’obbligazione tributaria relativa ad un singolo periodo di imposta, veicolato attraverso la cartella di pagamento, divenuta inoppugnabile perche’ non impugnata nel termine del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 21, fa stato con forza di giudicato nel giudizio relativo al rimborso invocato in relazione alla medesima obbligazione e per lo stesso anno d’imposta”.
12. Avuto riguardo al tenore della decisione, con il rilievo d’ufficio del giudicato intervenuto sulla pretesa tributaria, le spese del presente giudizio di legittimita’ vanno compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; compensa tra le parti le spese del giudizio.
Sussitono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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