In materia di infermità e dipendenza da causa di servizio

Consiglio di Stato, Sentenza|8 gennaio 2021| n. 300.

In materia di infermità e dipendenza da causa di servizio, una volta emesso il giudizio finale del Comitato di verifica per le cause di servizio l’Amministrazione è tenuta a motivare in maniera particolareggiata solo nei casi in cui ritenga di non adeguarsi al parere del Comitato, ma non quando ritenga di condividere il parere di quell’organo medico-legale.

Sentenza|8 gennaio 2021| n. 300

Data udienza 17 novembre 2020

Integrale

Tag – parola chiave: Pubblico impiego – Militari – Servizio militare di leva – Infermità – Diniego equo indennizzo – Motivazione – Ravvisata dipendenza dell’infermità da causa di servizio – Non ascrivibilità a categoria tabellare – Lievità del deficit uditivo – Non obbligatoria ascrizione a categoria equivalente

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 9643 del 2011 proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Ma. St. e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Gi. Ni. in Roma, (…);
contro
il Ministero della difesa in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana n. -OMISSIS-, resa tra le parti e concernente diniego di equo indennizzo.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la richiesta di passaggio in decisione depositata dall’Avvocatura generale dello Stato in data 5 novembre 2020;
Viste le note d’udienza depositate dall’appellante in data 16 novembre 2020 alle ore 11,48;
Relatore il Cons. Giancarlo Luttazi nell’udienza pubblica del giorno 17 novembre 2020, tenutasi con modalità da remoto ai sensi della normativa emergenziale di cui all’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137;
Nessuno comparso in udienza per le parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Il sig. -OMISSIS- ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana n. -OMISSIS-, la quale, con condanna alle spese, ha respinto il ricorso n. -OMISSIS-proposto dall’appellante per l’annullamento, con gli atti connessi, del decreto del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – IV Reparto – 13^ Divisione n. -OMISSIS-, di reiezione dell’istanza con cui l’appellante, militare in congedo, ha chiesto la concessione dell’equo indennizzo per l’infermità “-OMISSIS-” riportata il 22 agosto 1996 durante il servizio militare di leva, a seguito di un’esercitazione effettuata con il “F.A.L.” (fucile automatico leggero) “BM/59 calibro 7,62 NATO”.
Il provvedimento impugnato fa seguito a visite medico-legali in esito alle quali gli organi della Sanità militare (Commissione medica ospedaliera e Commissione medica di seconda istanza; le quali hanno ritenuto l’idoneità dell’appellante all’ulteriore svolgimento del servizio militare), nonché da ultimo il Comitato di verifica per le cause di servizio, pur ravvisando la dipendenza dell’infermità da causa di servizio, ne hanno ritenuto la non ascrivibilità a categoria tabellare.
La sentenza appellata ha respinto il ricorso rilevando quanto segue:
– non sussiste carenza di motivazione poiché il provvedimento impugnato è motivato in relazione ai verbali della Commissione medica di seconda istanza e del Comitato di verifica per le cause di servizio che il ricorrente ha prodotto in giudizio, con ciò dimostrando di averne avuto conoscenza;
– il difetto di istruttoria non appare dimostrato;
– il giudizio espresso dalla Commissione medica di seconda istanza il 26 gennaio 1999 ha ritenuto che l’infermità del ricorrente non fosse ascrivibile ad alcuna categoria poiché quell’infermità è stata ritenuta non invalidante e non è stata dimostrata l’irragionevolezza del giudizio;
– non emerge da alcuna norma di legge l’obbligo per l’Amministrazione di ascrivere qualsiasi patologia dipendente da causa di servizio ad una delle categorie di legge secondo un criterio di equivalenza;
– la ratio dell’indicazione specifica delle infermità indennizzabili è quella di ristorare solamente quelle invalidanti; e tale previsione legislativa non appare irragionevole, posto che in caso contrario si verificherebbe un esborso economico a carico dello Stato non giustificato dalla situazione del richiedente il beneficio.
L’appello contesta questi rilievi sotto vari profili.
Il Ministero della difesa si è costituito per resistere, successivamente depositando una memoria e documenti.
Anche l’appellante ha depositato documenti in data 13 gennaio 2012.
In esito ad avviso di perenzione consegnato in data 7 dicembre 2016 parte appellante ha depositato, in data 24 gennaio 2017, domanda di fissazione di udienza.
In data 5 novembre 2020 il Ministero della difesa ha depositato richiesta di passaggio in decisione.
In data 16 ottobre 2020 l’appellante ha depositato note di udienza e documenti.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 17 novembre 2020, tenutasi con modalità da remoto ai sensi della normativa emergenziale di cui all’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.

DIRITTO

Unitamente alle note di udienza depositate il 16 ottobre 2020 l’appellante ha anche depositato documentazione; ma il deposito di quest’ultima è inammissibile perché in violazione del termine di 40 giorni liberi anteriori all’udienza posto dall’art. 73 del codice del processo amministrativo.
Altresì la richiesta, contenuta nelle suddette note d’udienza del 16 ottobre 2020, di nomina di consulente tecnico d’ufficio al fine di accertare l’attuale persistenza dell’acufene a carico dell’appellante (e da quest’ultimo ora per la prima volta definito -OMISSIS-) non viene accolta perché, come risulterà dal prosieguo della presente sentenza, la controversia appare matura per la decisione; fermo restando che eventuali aggravamenti dell’infermità oggetto di controversia potranno dall’appellante, ove da questi ritenuto, essere prospettati all’Amministrazione per un eventuale accertamento d’aggravarsi della patologia, come conseguenza dell’originaria causa d’infermità .
Ciò premesso, l’appello non è fondato.
1.- L’appellante, ascrivendo alla sentenza appellata eccessiva stringatezza di motivazione e riproposti testualmente i motivi del primo grado, contesta specificamente le relative statuizioni del Tar. Ma le relative censure sono infondate.
1.1- Con riferimento al rilievo del Tar che ha escluso un difetto di motivazione nell’impugnato decreto n. -OMISSIS- (“non sussiste carenza di motivazione poiché il provvedimento impugnato è motivato in relazione ai verbali della Commissione medica di seconda istanza e del Comitato di verifica per le cause di servizio che il ricorrente ha prodotto in giudizio, con ciò dimostrando di averne avuto conoscenza”) l’appello sostiene che dare per “Visti” i documenti e gli atti sulla base dei quali si esprime un certo giudizio non soddisfa nella maniera più assoluta la necessità di dare conto, attraverso un’adeguata motivazione, dell’iter logico-argomentativo seguito per addivenire a certe conclusioni.
L’assunto è infondato poiché, come da pacifica giurisprudenza, una volta emesso il giudizio finale del Comitato di verifica per le cause di servizio l’Amministrazione è tenuta a motivare in maniera particolareggiata solo nei casi in cui ritenga di non adeguarsi al parere del Comitato, ma non quando ritenga di condividere il parere di quell’organo medico-legale (v., per tutte, Cons. Stato, Sez. III, 27 dicembre 2019, n. 8845).
1.2 – Con riferimento ai due rilievi del Tar relativi al concetto di infermità invalidante (rispettivamente: “il giudizio espresso dalla Commissione medica di seconda istanza il 26 gennaio 1999 ha ritenuto che l’infermità del ricorrente non fosse ascrivibile ad alcuna categoria poiché è stata ritenuta non invalidante e non ne è dimostrata l’irragionevolezza”; e “la ratio dell’indicazione specifica delle infermità indennizzabili è quella di ristorare solamente quelle invalidanti e tale previsione legislativa non appare irragionevole, posto che in caso contrario si verificherebbe un esborso economico a carico dello Stato non giustificato dalla situazione del richiedente il beneficio”) l’appello, nel richiamare la diagnosi degli organi sanitari (“-OMISSIS-“) sostiene l’illogicità di un giudizio medico che escluda la natura invalidante della condizione esistenziale di “vivere -OMISSIS-“; e a dimostrazione della natura invalidante di una patologia quale quella in questione riferisce che essa è stata oggetto di apposite interrogazioni parlamentari, con impegno del Ministro della salute ad attivare uno specifico gruppo di lavoro.
Ma entrambi i rilievi non dimostrano l’illogicità dei contestati giudizi medici.
I “-OMISSIS-“, non meglio descritti nell’appello, non coincidono con la condizione esistenziale sopra riferita di “vivere ogni istante della propria vita udendo costantemente un suono di tipo acuto (fischiosibilo) nel proprio orecchio sinistro”; e, tenuto conto della incontestata lievità del deficit uditivo, non mostrano un vizio logico nella negata ascrivibilità a categoria ai fini dell’equo indennizzo.
Parimenti ininfluenti sono le vicende parlamentari sulla natura invalidante della patologia in questione, di cui peraltro non è meglio prospettata la coincidenza con quelle oggetto delle riferite interrogazioni.
1.3 – Da ultimo l’appello, con riferimento al rilievo del Tar relativo al “principio di equivalenza” invocato dall’appellante (dalla sentenza appellata: “non emerge da alcuna norma di legge l’obbligo per l’Amministrazione di ascrivere qualsiasi patologia dipendente da causa di servizio ad una delle categorie di legge secondo un criterio di equivalenza”), lamenta la mancata considerazione dei riferimenti normativi indicati nel ricorso di primo grado, ed aggiunge un richiamo all’art. 33 (“Disposizioni a favore di soggetti danneggiati da trasfusioni infette”) del decreto-legge ottobre 2007, n. 159 (“Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l’equità sociale”), convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 29 novembre 2007, n. 222.
Entrambi i rilievi sono infondati.
Le disposizioni normative sulla “equivalenza” indicate nel ricorso di primo grado (“l’art. 38 del d.P.R. 686/1957, in attuazione dell’art. 68 d.P.R. 3/1957 e dell’art. 35 del medesimo D.P.R. 686/1957″ […] Lo stesso obbligo è stato poi ribadito dall’art. 175 del d.P.R. 1092/1973 e dall’art. 53 d.P.R. 686/1957”) erano, a prescindere da ogni altra considerazione, abrogate alla data del contestato parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 10675 del 14 ottobre 2002; e la disposizione di riferimento vigente a quest’ultima data (l’art. 2, comma 4, seconda parte, del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, “Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell’equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del Comitato per le pensioni privilegiate ordinarie”) non prevedeva un obbligo di indicare comunque un’infermità equivalente, ma prevedeva invece “la menomazione conseguente ad infermità o lesione non prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui essa sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse”.
Pertanto la considerazione del Tar secondo cui “non emerge da alcuna norma di legge l’obbligo per l’Amministrazione di ascrivere qualsiasi patologia dipendente da causa di servizio ad una delle categorie di legge secondo un criterio di equivalenza” risulta coerente con la normativa di riferimento.
Quanto al richiamo alla normativa concernente la diversa fattispecie dei soggetti danneggiati da trasfusioni infette, trattasi di normativa che, così come ammette lo stesso appello, è estranea alla presente vicenda e non può essere a questa assimilata. L’appello afferma che comunque si tratterebbe di “un chiaro caso di interpretazione autentica”, da ritenersi estensibile alla vicenda qui in esame. Ma – anche a prescindere dal precisare che l’istituto dell’interpretazione autentica è estraneo al criterio ermeneutico qui offerto dall’appellante – il presente assunto è infondato perché la materia dei danni derivanti da trasfusioni infette è palesemente estranea a quella attinente alla mancata ascrizione a categoria, ai fini dell’equo indennizzo, del presente “-OMISSIS-“.
2.- L’appello va dunque respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al rimborso, in favore dell’intimato Ministero della difesa, delle spese del grado, e le liquida in euro 2000,00 oltre agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’art. 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’art. 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute dell’appellante.
Così deciso dal Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2020, tenutasi con modalità da remoto ai sensi della normativa emergenziale di cui all’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 con l’intervento dei magistrati:
Carlo Deodato – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Giancarlo Luttazi – Consigliere, Estensore
Italo Volpe – Consigliere
Antonella Manzione – Consigliere

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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