In materia di Imu

Corte di Cassazione, sezione sesta (tributaria) civile, Ordinanza 23 settembre 2019, n. 23591.

La massima estrapolata:

In materia di Imu, l’esenzione prevista per un terreno pur potenzialmente edificabile ma posseduto e condotto da un coltivatore diretto, il quale vi esercita un’attività agricola, si estende anche ai comproprietari del suolo che non siano coltivatori diretti. In tal caso, infatti, si viene a creare una situazione di incompatibilità con un ipotetico sfruttamento edilizio, che giustifica l’applicazione oggettiva dell’agevolazione.

Ordinanza 23 settembre 2019, n. 23591

Data udienza 12 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere

Dott. Dell’ORFANO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 19343-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS) (FAX (OMISSIS)), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE di LENO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1046/23/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 12/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROSARIA MARIA CASTORINA.

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte, costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal Decreto Legge n. 168 del 2016, articolo 1 – bis, comma 1, lettera e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016, osserva quanto segue;
Con sentenza n. 1016/23/2018, depositata il 12.3.2018 la CTR della Lombardia accoglieva l’appello proposto dal Comune di Leno nei confronti di (OMISSIS) su controversia avente ad oggetto avviso di accertamento per Imu 2013, sul presupposto che al contribuente, lavoratore dipendente, non spettasse l’esenzione per le aree edificabili di cui era comproprietario, utilizzate a fini agricoli e condotte dal padre e dal fratello, coltivatori diretti.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo.
Parte intimata resiste con controricorso.
1.Con il motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, articolo 2, comma 1 – lettera b), e del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, articolo 9, comma 1 e articolo 58, comma 2 (richiamati per l’Imu dal Decreto Legge n. 201 del 2011, articolo 13, comma 2), in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
La censura e’ fondata.
La questione controversa e’ se l’agevolazione fiscale per il pagamento dell’ICI (estesa all’Imu dal Decreto Legge n. 201 del 2011, articolo 13, comma 2) debba essere limitata soggettivamente a chi abbia i requisiti per fruirne, ovvero possa essere estesa anche agli altri comproprietari del terreno.
Il Comune resistente eccepisce che l’agevolazione fiscale non potrebbe estendersi a tutti i comproprietari “non qualificati” del terreno, intendendosi per tali, quelli che non svolgono attivita’ agricola sul fondo, e cio’, in quanto, la predetta agevolazione tributaria riferita all’ICI, ad avviso dell’ente impositore, avrebbe natura soggettiva nei soli confronti di coloro che hanno i requisiti per beneficiarne e non potrebbe estendersi agli altri comproprietari del fondo privi dei prescritti requisiti di legge.
Costituisce, infatti, ius receptum il principio di diritto secondo cui: In tema di agevolazione ai fini ICI, la qualita’ agricola di un terreno pur potenzialmente edificabile, posseduto e condotto da uno dei comproprietari avente i requisiti soggettivi e oggettivi di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articoli 2, comma 1 lett b), e articolo 9, comma 1, trova applicazione anche in favore degli altri comproprietari che non esercitano l’attivita’ agricola, in quanto la destinazione agricola di un’area e’ incompatibile con la possibilita’ dello sfruttamento edilizio della stessa” (Cass. 25/05/2017, n. 13261 e 30/06/2010, n. 15566; conf. Cass. 27/10/2017,n. 25596; 27/09/2017,n. 22486;05/07/2011, n. 14824; 29/07/2011, n. 16636).
Piu’ in dettaglio questa Corte ha chiarito, riguardo all’approdo ermeneutico qui condiviso, che âEuroËœTale conclusione si impone… in forza di una interpretazione letterale e sistematica del Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 2, comma 1, lettera b). Ai sensi di questa disposizione, infatti” un terreno, pur suscettibile di utilizzazione edificatoria, deve considerarsi agricolo, ai fini della applicazione dell’imposta, laddove ricorrano tre condizioni: a) il possesso dello stesso da parte di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli a titolo principale: b) la diretta conduzione del medesimo da parte dei predetti soggetti; c) la persistenza dell’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attivita’ dirette alla coltivazione” (Cass. n. 15566/10, cit.). Ne deriva che, “Ricorrendo tali presupposti, il terreno soggiace all’imposta in relazione al suo valore catastale, dovendosi prescindere dalla sua obiettiva potenzialita’ edilizia. La considerazione, in questi casi, dell’area come terreno agricolo ha quindi carattere oggettivo e, come tale, si estende a ciascuno dei contitolari dei diritti dominicali. Cio’ in quanto la persistenza della destinazione del fondo a scopo agricolo integra una situazione incompatibile con la possibilita’ del suo sfruttamento edilizio e tale incompatibilita’, avendo carattere oggettivo, vale sia per il comproprietario coltivatore diretto che per gli altri comunisti” (Cass. 14696/2018)
La diversa soluzione adottata dalla CTR, “…in realta’ confonde e sovrappone l’applicazione di due nome che, nonostante talune interferenze, disciplinano situazioni diverse: quella di cui all’articolo 2, comma 1, lettera h), che ha riguardo alla qualificazione dell’area ai fini del criterio del calcolo della base imponibile (articolo 5 del decreto cit.) ed ha carattere oggettivo, e quella di cui all’articolo 9 del decreto cit., che invece introduce agevolazioni, di carattere soggettivo, ai fini del calcolo dell’imposta in concreto applicabile. Evidente del resto la relativita’ a cui condurrebbe la conclusione criticata, che, in caso di comunione, porterebbe a qualificare un medesimo bene nello stesso tempo come edificabile ovvero come agricolo a seconda della qualita’ soggettiva dei contribuenti” (sent. ult. cit.).
Nel caso di specie, il terreno in oggetto e’ interamente posseduto e condotto, esercitandovi pacificamente attivita’ agricola, da soggetti che ne sono comproprietari e che possiedono i requisiti di cui al Decreto Legislativo n. 504 del 1992, articolo 9, comma 1, pertanto, l’agevolazione fiscale, essendo correlata a un requisito, lo svolgimento di attivita’ agricola, che e’ incompatibile con la possibilita’ di sfruttamento edificatorio dell’area, si riflette anche a favore degli altri comproprietari, i quali, ai sensi dell’articolo 1102 c.c., non possono alterare la destinazione del fondo che e’ finalizzata all’esercizio dell’attivita’ agricola da parte di un coltivatore diretto sicche’ gli stessi, si trovano in una situazione d’impossibilita’ di sfruttamento edificatorio dell’area.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in punto di fatto il giudizio puo’ essere deciso nel merito con accoglimento del ricorso originario del contribuente.
Le spese del giudizio di merito devono essere compensate in considerazione dell’evoluzione nel tempo della giurisprudenza in materia di esenzione ICI.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, accoglie l’originario ricorso del contribuente.
Spese del giudizio di merito compensate.
Condanna il Comune di Leno al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 510,00 oltre rimborso forfettario spese generali e accessori di legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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