Corte di Cassazione, sezione seconda civile, Ordinanza 11 settembre 2018, n. 21997.
La massima estrapolata:
In materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio è limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi ma non è configurabile anche con riferimento all’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio; in tali casi, infatti, detta legittimazione è riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi è stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato.
Ordinanza 11 settembre 2018, n. 21997
Data udienza 15 maggio 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – rel. Consigliere
Dott. SCALISI Antonino – Consigliere
Dott. SCARPA Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14858/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di CATANZARO, depositata il 17/5/2017 emessa sul procedimento iscritto al n. 3848/2014 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non partecipata del 15/5/2018 dal Consigliere Dott. ALDO CARRATO.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’Avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso l’ordinanza, depositata il 17 maggio 2017, del Presidente del Tribunale di Catanzaro emessa nel procedimento iscritto al n. 3848/2014 R.G., con la quale, decidendo sull’opposizione – formulata dallo stesso ricorrente in proprio – avverso il provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato adottato nei confronti di (OMISSIS) (difesa nel procedimento n. R.G. 3381/2004 dal medesimo avv. (OMISSIS)), la dichiarava inammissibile per carenza di legittimazione.
Ha resistito con controricorso l’intimato Ministero della Giustizia, che ha instato per la declaratoria di inammissibilita’ o, comunque, di rigetto del ricorso.
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente ha dedotto il vizio di supposta nullita’ dell’impugnata ordinanza per asserita violazione del diritto di difesa in relazione all’articolo 24 Cost., nonche’ la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 112 del 2002, articoli 74 e 93 (redime n. 115/2002), sul presupposto che – diversamente da quanto statuito all’esito dell’opposizione – avrebbe dovuto riconoscersi, anche in relazione al procedimento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, una titolarita’ di impugnazione autonoma e parallela, rispetto a quella attribuita all’imputato, a favore del difensore, esercitabile anche in sede di reclamo ai sensi del cit. Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 99, comma 1 e di presentazione di ricorso per cassazione nei riguardi dell’ordinanza di reiezione del reclamo stesso.
Con la seconda censura, il ricorrente ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 c.p.c., per non aver il giudice designato, con l’ordinanza impugnata, preso in esame tutte le questioni sottoposte al primo decidente, il quale aveva respinto l’istanza di liquidazione degli onorari a titolo di gratuito patrocinio per “malafede della parte” e non per carenza di legittimazione.
Su proposta del relatore, il quale riteneva che il primo motivo formulato con il ricorso potesse essere ritenuto manifestamente infondato e che il secondo potesse essere assorbito o da dichiarare inammissibile, in relazione all’articolo 375 c.p.c., comma 1, nn. 1) e 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio, in prossimita’ della quale e’ stata depositata memoria dalla difesa del ricorrente.
Rileva il collegio che i due motivi del ricorso – esaminabili congiuntamente siccome tra loro connessi – sono destituiti di fondamento, in tal senso trovando conferma, quanto all’esito complessivo pronosticato, la proposta gia’ formulata dal relatore ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c..
Invero, premesso che il Tribunale di Catanzaro aveva revocato l’ammissione di (OMISSIS) – rappresentata e difesa dal ricorrente Avv. (OMISSIS) – al patrocinio dello Stato in apposito giudizio civile risarcitorio, dichiarando, conseguentemente, inammissibile la richiesta di liquidazione del compenso al difensore, occorre evidenziare che – con l’impugnata ordinanza – il giudice investito dell’opposizione ha dichiarato legittimamente l’inammissibilita’ del ricorso siccome proposto direttamente ed in via esclusiva dallo stesso difensore, da considerarsi sprovvisto della relativa legittimazione “ad opponendum”.
Infatti, per come gia’ rilevato nella proposta redatta ai sensi del citato articolo 380-bis c.p.c., non possono dirsi sussistenti (al di la’ dell’inconferente riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 5, dovendo porsi riguardo dello stesso articolo 360, nn. 3 e 4) ne’ la dedotta violazione di legge ne’ la prospettata nullita’ della medesima ordinanza oggetto del primo motivo del ricorso in sede di legittimita’.
A tal proposito va posto in risalto che, in materia di gratuito patrocinio, la legittimazione del difensore in proprio e’ limitata soltanto alla controversia in tema di liquidazione di compensi (cfr. Cass. n. 10705/2014, ord.; Cass. n. 1539/2015 e Cass. S.U. n. 26907/2016) ma non e’ configurabile anche con riferimento all’opposizione avverso il decreto di rigetto dell’istanza di ammissione o di revoca del gratuito patrocinio; in tali casi, infatti, detta legittimazione e’ riconoscibile al solo interessato, ovvero propriamente alla parte che si vuole avvalere del gratuito patrocinio o che vi e’ stata ammessa ma il cui beneficio sia stato poi revocato. Tanto si desume, sul piano dell’ermeneutica letterale e sistematica, dal raffronto tra il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 93 e 99, laddove, nel primo, la legittimazione della presentazione dell’istanza e’ attribuita all’interessato e al difensore, mentre, nel secondo, essa e’ conferita al solo interessato e tale differenziazione trova rispondenza anche nel contenuto degli articoli 112 e 113 dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica proprio in materia di revoca del decreto di ammissione al gratuito patrocinio.
Pertanto, poiche’ – nel caso di specie – l’opposizione proposta al Presidente del Tribunale di Catanzaro concerneva propriamente il decreto di revoca della pregressa ammissione al gratuito patrocinio (da cui era conseguita, come effetto automatico e privo di autonomia decisoria, siccome rinveniente il suo presupposto giustificativo proprio nella sopravvenuta revoca, l’inammissibilita’ della richiesta di liquidazione del compenso al difensore), appare evidente come non poteva che essere dichiarata l’inammissibilita’ del ricorso in opposizione formulato direttamente ed esclusivamente dal difensore, in quanto carente di una propria legittimazione, non controvertendosi della liquidazione dei compensi ad esso spettanti (come evincibile anche dagli ulteriori precedenti giurisprudenziali citati dal ricorrente nella memoria ex articolo 380-bis c.p.c.), che avrebbe presupposto la conservazione del provvedimento di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. E’, invero, indiscutibile che, una volta intervenuta la revoca di quest’ultimo provvedimento – che produce, come effetto, quello di ripristinare retroattivamente l’obbligo della parte di sopportare personalmente le spese della sua difesa -, e’ a quest’ultima soltanto che spetta la legittimazione ad opporsi alla intervenuta revoca, proprio perche’ esclusiva titolare del diritto all’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
In virtu’ della valutazione della sussistenza di tale assorbente ragione – impeditiva dell’esame di altri profili di doglianza – e’ altrettanto evidente che il giudice dell’opposizione non avrebbe potuto ne’ dovuto prendere in considerazione altre deduzioni dell’opponente privo di legittimazione, cosi’ rimanendo esclusa in radice la ipotetica violazione dell’articolo 112 c.p.c., cosi’ come prospettata dal ricorrente con la seconda censura.
Alla stregua delle argomentazioni complessivamente svolte il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con conseguente condanna del soccombente ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente Ministero della Giustizia, dei compensi della presente fase di legittimita’, che si liquidano nei sensi di cui in dispositivo.
Sussistono, inoltre, le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 1, comma 17, che ha aggiunto al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dei compensi del presente giudizio di legittimita’, liquidati Euro 900,00, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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