Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Sentenza 13 marzo 2019, n. 7210.
La massima estrapolata:
In materia di esecuzione forzata tributaria, l’opposizione avverso l’atto di pignoramento presso terzi promosso da Equitalia, con la quale sia stata eccepita l’inesistenza/nullità della notifica delle cartelle e degli atti prodromici, deve essere proposta davanti al giudice tributario e non dinanzi al giudice ordinario, risolvendosi nell’impugnazione del primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un credito tributario.
Sentenza 13 marzo 2019, n. 7210
Data udienza 29 gennaio 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CURZIO Pietro – Primo Presidente f.f.
Dott. VIVALDI Roberta – Presidente di Sez.
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Consigliere
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere
Dott. DORONZO Adriana – Consigliere
Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 29217-2017 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L. UNIPERSONALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A. UNIPERSONALE, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 646/2017 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata l’8/11/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2019 dal Consigliere Dott. CRUCITTI Roberta;
udito il Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale Dott. SALVATO Luigi, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi gli avvocati (OMISSIS), per la ricorrente, ed (OMISSIS) per l’Avvocatura Generale dello Stato.
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) s.r.l. Unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, propose opposizione innanzi al Tribunale di Chieti, ex articolo 617 c.p.c., comma 2, e Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 57, avverso l’atto di pignoramento eseguito da Equitalia-servizi di riscossione s.p.a. presso il terzo (OMISSIS), s.p.a. unipersonale.
Il Tribunale di Chieti dichiarava il difetto di giurisdizione dell’Autorita’ Giudiziaria Ordinaria sulle questioni relative alla nullita’ delle notifiche ed atti prodromici mentre rigettava l’opposizione in relazione al motivo relativo al presunto difetto di rappresentanza, in capo al procuratore speciale, dell’Agente di riscossione.
Avverso la sentenza (OMISSIS) s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha proposto ricorso per cassazione, su unico motivo attinente alla giurisdizione.
ADER-Agenzia Delle Entrate-Riscossione e (OMISSIS) s.p.a. Unipersonale resistono con autonomi controricorsi.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria con la quale ha concluso per il rigetto del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 Con l’unico motivo, articolato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1, la ricorrente – premesso di avere dedotto, innanzi al Tribunale di Chieti, quale primo motivo di opposizione l’illegittimita’ del pignoramento presso terzi, in quanto difettavano i presupposti per l’attivazione della procedura prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, articolo 48 bis e dal Decreto Ministeriale 18 gennaio 2008, n. 40, articolo 3 (per essere le fatture, non pagate da (OMISSIS) S.p.A., aventi data e scadenza diverse, tutte di importo inferiore ai 10.000 Euro)- deduce l’errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel dichiarare il difetto di giurisdizione dell’A.G.O. in favore del Giudice amministrativo.
Secondo la prospettazione difensiva, nella specie, non era in contestazione un atto amministrativo, ma l’opposizione agli atti esecutivi discendeva dall’evocazione di un piu’ generale comportamento negligente dell’amministrazione (ovvero l’errata richiesta di verifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, articolo 48 bis da parte di (OMISSIS) S.p.A., societa’ a partecipazione pubblica, con conseguente successiva illegittima segnalazione di soggetto inadempiente da parte di (OMISSIS) s.p.a. e successiva notificazione dell’ordine di versamento al terzo) dal quale era derivato il danno lamentato, ovvero la sospensione da parte di (OMISSIS) s.p.a del pagamento di quanto dovuto alla (OMISSIS) S.p.A. e il successivo pignoramento dei crediti da parte di (OMISSIS) S.p.A..
Ne conseguiva, sempre secondo la ricorrente, che la giurisdizione apparteneva al Giudice ordinario competente, ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 2, a conoscere delle opposizioni all’esecuzione degli atti successivi alla notifica della cartella di pagamento.
2 La censura e’ inammissibile.
2.1 Il Tribunale, premesso che “la questione relativa alla attivazione della procedura di cui all’articolo 48 bis cit. resta in verita’ sullo sfondo, in quanto neanche definitivamente compiuta”, ha interpretato l’atto introduttivo del giudizio, affermando, espressamente, che l’opposizione era stata proposta “avverso l’atto di pignoramento presso terzi promosso da (OMISSIS)” e che, con questa, era stata eccepita l’inesistenza/nullita’ della notifica delle cartelle e degli atti prodromici. Coerentemente, quindi, in adesione ai principi espressi da queste Sezioni Unite in materia, il Giudice territoriale ha, in dispositivo, dichiarato il difetto di giurisdizione di questa AGO sulle questioni relative alla nullita’ delle notifiche delle cartelle e degli atti prodromici.
2.2 L’interpretazione dell’atto introduttivo e della domanda, come effettuata nella sentenza impugnata, non viene specificamente contrastata con il mezzo di impugnazione, mancando qualsiasi enunciazione e identificazione del contenuto della domanda proposta che, secondo la prospettazione difensiva, non sarebbe stata esattamente percepita dal Giudice territoriale (v.in termini Cass.Sez.U. n. 1513/2016).
2.3 Al contrario, la censura -appuntandosi, specificamente e unicamente, sull’argomentazione del Tribunale relativa alla questione della sussistenza dei presupposti per l’attivazione della procedura di cui all’articolo 48 bis Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 – si rileva, per il suo evidente difetto di specificita’, inammissibilmente assertiva e, pertanto, inidonea a contrastare la qualificazione della domanda operata dal Tribunale e, in definitiva, la stessa ratio decidendi su cui si fonda la sentenza impugnata, ovvero il dichiarato difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice tributario, in conformita’ ai principi espressi sul punto da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 13913/2017, richiamata integralmente in motivazione.
2.4. Cio’ posto, va, quindi, rilevato che il Tribunale, ritenuta insussistente la giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice tributario, si era spogliato della potestas iudicandi, con conseguente ulteriore inammissibilita’, per difetto di interesse, della censura, concernente l’argomentazione svolta nella sentenza impugnata, peraltro, solo in via gradata e ipotetica, su una eventuale giurisdizione del Giudice amministrativo(cfr. Cass. Sez. U. n. 3840/2007; Cass. Sez. U. n. 24469/2013).
3. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente, soccombente, va condannata alla refusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore delle controricorrenti.
4. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile;
dichiara la giurisdizione della Commissione tributaria;
condanna la ricorrente alla refusione delle spese processuali che liquida in favore dell’ADER-Agenzia Delle Entrate-Riscossione in complessivi Euro 4.000,00 oltre spese prenotate a debito, e in favore di (OMISSIS) S.p.A. Unipersonale in complessivi Euro 4.000,00 oltre rimborso forfetario spese nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge;
ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13
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