In materia di armi il giudizio di non affidabilità

Consiglio di Stato, sezione terza, Sentenza 6 dicembre 2019, n. 8360

La massima estrapolata:

In materia di armi il giudizio di non affidabilità è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a buona condotta.

Sentenza 6 dicembre 2019, n. 8360

Data udienza 21 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1592 del 2017, proposto da
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Prima n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 21 novembre 2019 il Cons. Giulio Veltri e uditi per le parti l’avvocato dello Stato St. Vi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con provvedimento di diniego, Div. PAS – Cat -OMISSIS-, emesso in data 20.05.2014, la Questura di Cosenza respingeva l’istanza presentata dal sig. -OMISSIS-, tesa al rinnovo di licenza per il porto di fucile, uso caccia, sulla scorta delle seguenti motivazioni:
a) l’istante è stato deferito all’Autorità giudiziaria per violazione dell’art. 2, l. 2 ottobre 1967, n. 895, per aver illegalmente detenuto parti di arma;
b) è stato controllato in due occasioni (5 febbraio 2007 e 2 febbraio 2008) in compagnia di soggetti con precedenti di polizia;
c) nel 2010 è stato tratto in giudizio per associazione a delinquere di stampo mafioso finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti; dagli atti del processo, che pure ha portato al proscioglimento del richiedente, è emerso che questi aveva contatti telefonici con altro soggetto condannato nell’ambito del medesimo processo.
Il TAR ha accolto il ricorso proposto dal sig. -OMISSIS-.
Ha ritenuto il TAR che “gli episodi in cui il ricorrente è stato controllato compagnia di persone con precedenti di polizia sono risalenti nel tempo e comunque occasionali (si tratta di due casi verificatisi a distanza di un anno l’uno dall’altro). E’ pacifico tra le parti che il ricorrente sia stato prosciolto dall’imputazione del reato di cui all’art. 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895, perché il fatto non costituisce reato. Sentenza di assoluzione è stata pronunciata anche con riferimento all’imputazioni per cui il ricorrente è stato tratto in giudizio nel 2010. In tale caso, la Corte d’Appello di Catanzaro ha ritenuto che l’imputato non avesse commesso il fatto. Dagli atti processuali, secondo quanto indicato nel provvedimento gravato, emergono contatti telefonici tra il ricorrente e un soggetto condannato nell’ambito del medesimo processo. Non sono specificati, però, numero, frequenza e natura di tali contatti.
Ebbene, il Collegio ritiene che non si conformi al criterio di ragionevolezza il provvedimento che, alla luce degli scarni elementi illustrati al § che precede l’ha ritenuto il ricorrente inaffidabile nell’uso delle armi”.
Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero dell’Interno. Ha dedotto – pur nel totale rispetto della sentenza assolutoria che ha accertato per via giurisdizionale l’estraneità dello -OMISSIS- ai fatti penalmente ascrittigli – che dall’istruttoria relativa al procedimento amministrativo erano comunque emersi contatti, testimoniati dalle intercettazioni telefoniche agli atti del processo penale, con un personaggio di rilievo nell’ambito di una consorteria criminale operante nella provincia di Cosenza, ma ramificata sia a livello nazionale che internazionale. Ciò sarebbe, di per sé solo sufficiente a giustificare una prognosi di inaffidabilità nell’utilizzo dell’arma.
Nessuno si è costituito nel giudizio per l’appellato.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 21 novembre 2019.
Ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato.
La licenza di porto d’armi (anche per il fucile da caccia) può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l’Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all’uso delle stesse (ex plurimis, Cons. Stato Sez. III, 18 Aprile 2016, n. 1538).
Nel caso di specie, l’Avvocatura erariale ha messo in luce, sulla scia di quanto già affermato in seno al provvedimento impugnato, come la vicenda penale in cui lo -OMISSIS- è stato coinvolto nel 2010 assuma rilevanza a prescindere dall’intervenuta assoluzione, posto che in quell’ambito sono stati registrati e documentati dagli inquirenti una serie di contatti telefonici e di contenuti che certamente non denotano occasionalità di rapporti tra lo stesso -OMISSIS- e -OMISSIS-, quest’ultimo condannato per i fatti delittuosi contestati nella medesima operazione, relativi a traffici illeciti di sostanze stupefacente, di notevole rilievo criminale.
La Sezione ha chiarito che non esiste un diritto soggettivo al porto d’armi e che la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi. L’amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive.
Può conseguentemente affermarsi che:
– l’autorizzazione alla detenzione e al porto d’armi postulano che il beneficiario osservi una condotta di vita improntata alla piena osservanza delle norme penali e di quelle poste a tutela dell’ordine pubblico, nonché delle regole di civile convivenza (da ultimo, Cons. Stato, sez. III, 11 marzo 2015 a 1270);
– la valutazione che compie l’Autorità di Pubblica Sicurezza in materia è caratterizzata, quindi, da ampia discrezionalità e persegue lo scopo di prevenire, per quanto possibile, l’abuso d armi da parte di soggetti noti pienamente affidabili;
– il giudizio di “non affidabilità ” è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma a situazioni genericamente non ascrivibili a “buona condotta” (Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2015 n. 2158 e 14 ottobre 2014 n. 5398).
Nel caso di specie, come sopra osservato, anche a prescindere dall’intervenuta assoluzione in sede penale, la condotta così come emersa dagli atti del procedimento penale e le frequentazioni documentate costituiscono, per la loro rilevanza e significatività, elementi tali da rendere non irragionevole, allo stato, la prognosi di inaffidabilità formulata dalla Questura a mezzo del provvedimento impugnato.
L’appello è pertanto accolto.
Avuto riguardo all’evoluzione del giudizio e alla peculiarità della questioni involte, appare comunque equo compensare le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Terza, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie. Per l’effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso introduttivo di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, comma 1 d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata e delle altre persone menzionate, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle relative generalità .
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2019 con l’intervento dei magistrati:
Marco Lipari – Presidente
Giulio Veltri – Consigliere, Estensore
Massimiliano Noccelli – Consigliere
Stefania Santoleri – Consigliere
Ezio Fedullo – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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