Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 12 maggio 2016, n. 9770.

In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, l’art. 2 del D.M. 15 agosto 2007 non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi che preavvisano gli automobilisti circa la presenza di apparecchi “autovelox”, ma solo l’obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocità, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento.

Cassazione 11

Suprema Corte di Cassazione

sezione II

sentenza 12 maggio 2016, n. 9770

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BUCCIANTE Ettore – Presidente
Dott. MANNA Felice – Consigliere
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – rel. Consigliere
Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere
Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18362-2012 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), e la Soc. (OMISSIS) S.p.a. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso la sentenza n. 7655/2011 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 30/12/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/04/2016 dal Consigliere Dott. LUIGI GIOVANNI LOMBARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. – (OMISSIS) e la societa’ ” (OMISSIS) s.p.a.” proposero opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione, con la quale era stata comminata sanzione amministrativa per violazione dell’articolo 142 C.d.S., comma 9 in ragione dell’eccesso di velocita’ rilevato dalla Polizia stradale il 25.4.2008 relativamente all’autoveicolo condotto dal (OMISSIS) e di proprieta’ della detta societa’.
Nella contumacia del Ministero dell’Interno convenuto, il Giudice di pace di Novara rigetto’ l’opposizione.
2. – Sul gravame proposto dagli originari opponenti e nella contumacia del Ministero dell’Interno, il Tribunale di Torino, cui la causa fu trasmessa per competenza dal Tribunale di Novara, confermo’ la sentenza di primo grado.
3. – Avverso la sentenza di appello propongono ricorso per cassazione (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) s.p.a., sulla base di tre motivi.
Il Ministero dell’Interno non ha svolto attivita’ difensiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Preliminarmente, va constatata la ritualita’ della notificazione del presente ricorso al Ministero dell’Interno presso la sua sede legale, anziche’ presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato competente per territorio.
Se e’ vero, infatti, che di regola tutte le notifiche all’amministrazione dello Stato vanno effettuate – a pena di nullita’ – presso l’Avvocatura dello Stato (Regio Decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, articolo 11), e’ parimenti vero che a tale regola fa eccezione il caso in cui la legge preveda la possibilita’ per le amministrazioni di difendersi a mezzo di propri funzionari, come avviene nella materia delle sanzioni amministrative, relativamente alla quale la L. n. 689 del 1981, articolo 23, comma 4 – applicabile ratione temporis – prevede la facolta’ dell’amministrazione di farsi rappresentare da un proprio funzionario appositamente delegato (facolta’ ora prevista dal Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 6, comma 9, che ha sostituito la richiamata L. n. 698 del 1981, articolo 23).Sul punto, le Sezioni unite di questa Corte hanno statuito che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa L. n. 689 del 1981, ex articolo 23, le previsioni del secondo e del quarto comma di tale norma, laddove rispettivamente stabiliscono che il decreto di fissazione dell’udienza di comparizione delle parti debba essere notificato dalla cancelleria, unitamente al ricorso introduttivo, all’opponente ed all’autorita’ che ha emesso l’ordinanza impugnata, e che tali parti possono stare in giudizio personalmente, potendo l’autorita’ opposta avvalersi di funzionari appositamente delegati, allorquando detta autorita’ sia un’amministrazione dello Stato, comportano una deroga al primo comma del Regio Decreto n. 1611 del 1933, articolo 11, comma 1 sull’obbligatoria notifica degli atti introduttivi di giudizio contro le amministrazioni dello Stato all’Avvocatura dello Stato ed inoltre, allorquando l’autorita’ opposta sia rimasta contumace ovvero si sia costituita personalmente (o tramite funzionario delegato), anche una deroga al comma 2 del suddetto articolo 11, che prevede la notificazione degli altri atti giudiziari e delle sentenze sempre presso la stessa Avvocatura. Ne consegue che la notificazione della sentenza che chiude il giudizio di opposizione, ai fini del decorso del termine breve per l’impugnazione, deve essere effettuata alla stessa autorita’ opposta e non presso l’ufficio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, territorialmente competente, trovando applicazione i principi generali di cui agli articoli 292 e 285 cod. proc. civ., i quali disciplinano anche le controversie in cui sia parte un’amministrazione dello Stato, in caso di inapplicabilita’ del predetto articolo 11 (Sez. U, Sentenza n. 599 del 24/08/1999, Rv. 529423; nello stesso senso, Sez. 2, Sentenza n. 14543 del 21/06/2007, Rv. 600567; Sez. L, Sentenza n. 20990 del 12/10/2010, Rv. 614973).La giurisprudenza di questa Corte ha esteso questo principio anche alla materia della notifica del ricorso per cassazione, statuendo che, in tema di sanzioni amministrative irrogate con provvedimento del Prefetto, il ricorso per cassazione avverso la sentenza resa all’esito del giudizio previsto dalla L. n. 689 del 1981, articolo 23 deve essere proposto nei confronti dello stesso Prefetto e notificato presso la sua sede legale, salvo che nella precedente fase di merito il patrocinio non sia stato assunto dall’Avvocatura dello Stato. Ne consegue che, nel caso in cui il ricorso sia stato formulato nei riguardi del Prefetto, ma notificato all’Avvocatura dello Stato, benche’ questa nel precedente grado di merito non ne abbia assunto la difesa, detta notificazione e’ da ritenersi nulla – e non inesistente – e, come tale, rinnovabile, ai sensi dell’articolo 291 cod. proc. civ., presso l’ufficio del Prefetto intimato (Sez. 2, Ordinanza interlocutoria n. 9904 del 26/04/2010, Rv. 612409). Nella fattispecie in esame, nella quale parte del giudizio di appello e’ stato il Ministero dell’Interno, e non l’ufficio periferico di esso (la Prefettura territorialmente competente), non essendosi avvalso detto Ministero del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato, avendo preferito rimanere contumace, la notifica del ricorso per cassazione esattamente e’ stata effettuata presso la sede centrale del Ministero dell’Interno stesso.
2. – Constatata la validita’ della notificazione del ricorso, puo’ passarsi all’esame dei relativi motivi.
2.1. – Col primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione di norme di diritto, per avere il giudice di appello ritenuto che la postazione mobile di controllo della velocita’ fosse, nell’occasione, regolarmente segnata; secondo il ricorrente, invece, vi era il panello promanante il messaggio luminoso di preavviso del controllo elettronico, ma sarebbe stata assente la preventiva segnalazione dell’apparecchio di rilevamento.
La censura e’ inammissibile, in quanto sottopone alla Corte una questione nuova, che non ha costituito oggetto del giudizio di appello.
2.2. – Col secondo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione della legge, nonche’ il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere il giudice di merito ritenuto che il pannello contenente il messaggio luminoso di preavviso del controllo elettronico della velocita’ posto a ridosso della galleria fosse pienamente visibile.
Anche questa doglianza e’ inammissibile, riducendosi in una censura avverso il giudizio in fatto espresso dal giudice di merito, che e’ insindacabile in cassazione quando – come nel caso di specie – la motivazione risulta esente da vizi logici e giuridici.
2.3. – Col terzo motivo, si deduce poi la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 115 cod. proc. civ., nonche’ il vizio di motivazione della sentenza impugnata, per avere il giudice territoriale omesso di considerare che la strada percorsa dal (OMISSIS), poco dopo l’uscita dalla galleria, presentava una deviazione e un’intersezione stradale (come risultava dagli atti processuali e dalla sentenza di primo grado), con conseguente necessita’ di ripetizione del segnale di preavviso del controllo elettronico della velocita’.
Il motivo e’ infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v’e’ ragione di discostarsi, in materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocita’, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata “autovelox”, il Decreto Ministeriale 15 agosto 2007, articolo 2 – secondo cui dell’installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti – non stabilisce una distanza minima per la collocazione dei segnali stradali o dei dispositivi di segnalazione luminosi, ma solo l’obbligo della loro istallazione con adeguato anticipo rispetto al luogo del rilevamento della velocita’, in modo da garantirne il tempestivo avvistamento; ne consegue che la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi, senza che assuma alcun rilevo la mancata ripetizione della segnalazione di divieto dopo ciascuna intersezione per gli automobilisti che proseguano lungo la medesima strada (Sez. 6 – 2, Ordinanza n. 25769 del 15/11/2013, Rv. 628356).
Nella specie, il Tribunale ha fatto corretta applicazione di tale principio; la motivazione della sentenza impugnata sul punto risulta esente da vizi logici e giuridici, cosicche’ supera il controllo di legittimita’.
3. – Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Poiche’ il Ministero dell’Interno non si e’ difeso nel presente giudizio, nulla va statuito sulle spese.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso.

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