In materia di abusi edilizi commessi da persone diverse dal proprietario

Consiglio di Stato, Sentenza|18 marzo 2021| n. 2352.

In materia di abusi edilizi commessi da persone diverse dal proprietario, la posizione di quest’ultimo può ritenersi estranea alle sanzioni previste anche con riferimento all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insiste il bene, a condizione che risulti, in modo inequivocabile, la sua estraneità rispetto al compimento dell’opera abusiva ovvero risulti che, essendone venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall’ordinamento.

Sentenza|18 marzo 2021| n. 2352

Data udienza 4 febbraio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Abusi edilizi – Sanzioni – Responsabilità – Demolizione e acquisizione in caso di inottemperanza – Proprietario non responsabile – Condizioni

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5229 del 2020, proposto da
Cl. Ca., rappresentato e difeso dall’avvocato An. Sc., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ma. Ga. in Roma, via (…);
contro
Comune di (omissis), non costituito in giudizio;
nei confronti
To. Em. Li., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce Sezione Prima n. 00572/2020, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 febbraio 2021 il Cons. Giovanni Orsini e udito per le parti l’avvocato An. Sc., in collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, del decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020 e dell’art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Il Tar per la Puglia ha respinto il ricorso presentato dall’odierno appellante per l’annullamento dell’ordinanza n. 107 del 4 dicembre 2019 nella parte in cui il comune di (omissis) ha ingiunto allo stesso la demolizione di opere abusive e l’acquisizione delle opere e dell’area di sedime al patrimonio comunale in caso di inottemperanza, nonché la comminazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a 20.000 euro ai sensi dell’articolo 31, comma 4 bis del d.P.R. n. 380 del 2001.
Il primo giudice ha ritenuto che i motivi proposti dal ricorrente non fossero fondati in quanto il provvedimento impugnato sancisce la responsabilità dello stesso e della sua coniuge in regime di separazione legale nella esclusiva qualità di comproprietari del fabbricato interessato dalle opere abusive e che le censure con cui è stata evidenziata la condizione di non possesso del fabbricato sarebbero prive di riscontro.
2. L’appello riferisce che con atto di donazione risalente al 2003 il signor Ca. ha donato all’ex coniuge, signora Liaci, la propria quota di proprietà indivisa del terreno in questione e che successivamente su tale terreno la signora Liaci ha realizzato senza titolo il fabbricato oggetto dell’ordine di demolizione. L’esclusiva responsabilità della stessa sarebbe dimostrata anche dal procedimento penale avviato nei suoi confronti.
Solo nel 2018 l’appellante è tornato ad essere proprietario dell’area di sedime oggetto della donazione a seguito della sentenza del Tribunale di Lecce che ha dichiarato la revocazione della donazione per ingratitudine ai sensi dell’articolo 801 del codice civile. In tale sentenza è precisato che la retrocessione riguarda esclusivamente la quota di proprietà del terreno e non l’immobile abusivo che vi è stato edificato.
L’appellante precisa inoltre di essersi attivato con raccomandata del 24 marzo 2020, priva di riscontro, nei confronti della responsabile dell’abuso “al fine di poter addivenire in tempi brevi all’adempimento della prescrizione di rimessione in pristino”. Chiarisce infine di aver censurato con il ricorso introduttivo esclusivamente alcuni specifici profili dell’ordinanza del Comune: si tratta in particolare della sua non legittimazione a ricevere l’ordine ripristinatorio essendo estraneo all’abuso e privo della proprietà sull’immobile, della parte concernente l’acquisizione al patrimonio pubblico anche della quota dell’area di sua proprietà e della irrogazione della sanzione pecuniaria.
L’appello rileva, infine, la erroneità della sentenza di primo grado deducendo tre motivi di gravame.
3. Il comune non si è costituito in giudizio.
4. Nell’udienza del 4 febbraio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. L’appello è fondato.
5.1. Con il primo motivo l’appellante censura il non accoglimento del secondo motivo del ricorso di primo grado con il quale era stato chiesto l’annullamento del provvedimento nella parte in cui viene disposta, in caso di inottemperanza, l’acquisizione al patrimonio del Comune dell’area di sua proprietà .
Con il secondo motivo viene contestata la sentenza impugnata per non aver tenuto conto della impossibilità, stante il non possesso dell’immobile, per l’appellante di procedere all’esecuzione dell’ordinanza. Peraltro l’appellante non è mai stato proprietario dell’immobile ma solo di una parte del terreno su cui esso insiste.
Con il terzo motivo si ripropone la censura contro la irrogazione della sanzione amministrativa ad un soggetto non responsabile dell’abuso e privo del possesso del bene.
5.2. I motivi proposti, esaminabili congiuntamente, sono meritevole di accoglimento.
La giurisprudenza ha da tempo chiarito che in materia di abusi edilizi commessi da persone diverse dal proprietario, la posizione di quest’ultimo può ritenersi estranea alle sanzioni previste anche con riferimento all’acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell’area di sedime sulla quale insiste il bene, a condizione che risulti, in modo inequivocabile, la sua estraneità rispetto al compimento dell’opera abusiva ovvero risulti che, essendone venuto a conoscenza, si sia poi adoperato per impedirlo con gli strumenti offerti dall’ordinamento (cfr., tra le molte. Cons. stato, sez. IV, n. 4547/2017; sez. VI, n. 3301/2017).
Nel caso di specie, entrambe le condizioni devono ritenersi soddisfatte. Infatti, l’appellante ha chiarito di non essere proprietario dell’immobile abusivo e, nel periodo della sua realizzazione, neanche dell’area di sedime, di cui è tornato parzialmente proprietario solo dopo l’effettuazione dei lavori non autorizzati. Ha anche dimostrato di essersi attivato nei confronti della ex coniuge per sollecitare l’ottemperanza dell’ordinanza di demolizione.
6. L’appello deve pertanto essere accolto e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, è accolto il ricorso di primo grado con il conseguente annullamento dell’ordinanza n. 107/2019 del comune di (omissis) nella parte in cui viene disposta l’acquisizione al patrimonio comunale anche della quota dell’area di sedime di proprietà dell’appellante e viene erogata nei suoi confronti la sanzione amministrativa.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Spese compensate del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art, 52 commi1 e 2 del d.lgs. n. 196/2003 e dell’art, 9, par, 1, del reg. (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata. Manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2021 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente
Diego Sabatino – Consigliere
Silvestro Maria Russo – Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino – Consigliere
Giovanni Orsini – Consigliere, Estensore

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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