In ipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre

Corte di Cassazione, sezione sesta (prima) civile, Ordinanza 16 gennaio 2020, n. 772.

La massima estrapolata:

In tema di minori, è legittimo, in ipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre, l’attribuzione del patronimico in aggiunta al cognome della madre, purché non gli arrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre e purché non sia lesivo della sua identità personale, ove questa si sia definitivamente consolidata con l’uso del solo matronimico nella trama dei rapporti personali e sociali.

Ordinanza 16 gennaio 2020, n. 772

Data udienza 14 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere

Dott. TRICOMI Laura – rel. Consigliere

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 17536-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di genitore esercente la responsabilita’ genitoriale sul minore (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di REGGIO CALABRIA, depositata il 27/01/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LAURA TRICOMI.

RITENUTO

che:
Il Tribunale di Reggio Calabria, con decreto del 3 novembre 2017, accogliendo la domanda proposta da (OMISSIS) in proprio e quale genitore esercente la responsabilita’ genitoriale sul figlio minore (OMISSIS) (nato il (OMISSIS)) nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), il primo in proprio quale genitore naturale di (OMISSIS) ed entrambi in proprio e in qualita’ di genitori esercenti la potesta’ sui minori (OMISSIS) ed (OMISSIS), ha disposto che (OMISSIS) assumesse il cognome del padre naturale ” (OMISSIS)”, aggiungendolo a quello della madre, in modo da chiamarsi (OMISSIS) (OMISSIS). Il Tribunale ha stabilito anche l’affido esclusivo del minore alla madre ed altri provvedimenti concernenti la disciplina dei rapporti tra il figlio ed i genitori.
La Corte di appello di Reggio Calabria, con decreto n. 479/2019, pronunciando sul reclamo proposto da (OMISSIS), lo ha rigettato.
(OMISSIS) ricorre per cassazione con un mezzo corredato da memoria. (OMISSIS), in proprio e quale genitrice esercente la responsabilita’ genitoriale in via esclusiva sul minore (OMISSIS), ha replicato con controricorso; (OMISSIS) e’ rimasta intimata.

CONSIDERATO

che:
1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 262 c.c..
Il ricorrente contesta l’affermazione della Corte di Appello secondo cui “l’aggiunta del patronimico non lede l’interesse del minore, che non versa ancora nella fase adolescenziale”. Sostiene che non era consentita una distinzione tra minore in fase adolescenziale e minore in fase preadolescenziale; aggiunge quindi che il minore versava nella fase preadolescenziale e che il giudice del gravame non aveva tenuto conto del fatto che (OMISSIS) aveva potuto gia’ acquisire nella trama dei rapporti sociali una definitiva e formale identita’ con il matronimico, tale da sconsigliare l’uso del patronimico; si duole della mancata valutazione dell’interesse del minore in maniera ponderata.
La censura e’ rivolta anche alla statuizione secondo la quale “l’aggiunta del patronimico non reca alcun pregiudizio al minore, tenuto conto dell’assenza di comportamenti negativi del padre di tale gravita’ da renderlo inidoneo ad assumere il ruolo genitoriale”. A suo parere tale valutazione non era stata compiuta alla stregua dei parametri elaborati dalla giurisprudenza di legittimita’ perche’ non aveva tenuto conto del fatto che dal processo era emersa “una totale inesistenza dei rapporti padre/figlio” e “l’assoluta inidoneita’ del (OMISSIS) all’esercizio della responsabilita’ genitoriale” tanto che gia’ in primo grado era stato disposto l’affido c.d superesclusivo o rafforzato del minore.
2. Il motivo e’ inammissibile perche’ non coglie la complessa ratio decidendi.
La decisione impugnata si muove nel perimetro segnato in questa materia dalla costante giurisprudenza di legittimita’, in tema di attribuzione giudiziale del cognome al figlio nato fuori dal matrimonio e riconosciuto non contestualmente dai genitori, secondo cui i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che e’ quello di evitare un danno alla sua identita’ personale, intesa anche come proiezione della sua personalita’ sociale, avente copertura costituzionale assoluta; la scelta, anche officiosa, del giudice e’ ampiamente discrezionale e deve avere riguardo al modo piu’ conveniente di individuare il minore in relazione all’ambiente in cui e’ cresciuto fino al momento del successivo riconoscimento, non potendo essere condizionata dall’esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall’articolo 262 c.c., che presiedono all’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio (Cass. n. 12640 del 18/6/2015). Il giudice e’ investito dall’articolo 262 c.c., commi 2 e 3, del potere-dovere di decidere su ognuna delle possibilita’ previste da detta disposizione avendo riguardo, quale criterio di riferimento, unicamente all’interesse del minore e con esclusione di qualsiasi automaticita’, che non riguarda ne’ la prima attribuzione, essendo inconfigurabile una regola di prevalenza del criterio del prior in tempore, ne’ il patronimico, per il quale non sussiste alcun favor in se’ nel nostro ordinamento (Cass. n. 2644 del 3/2/2011; Cass. n. 18161 del 05/07/2019).
Orbene, nel caso in esame, la decisione assunta risulta in linea con il principio secondo il quale “In tema di minori, e’ legittima, in ipotesi di secondo riconoscimento da parte del padre, l’attribuzione del patronimico, in aggiunta al cognome della madre, purche’ non gli arrechi pregiudizio in ragione della cattiva reputazione del padre e purche’ non ne sia lesivo dell’identita’ personale, ove questa si sia definitivamente consolidata con l’uso del solo matronimico nella trama dei rapporti personali e sociali.” (Cass. n. 26062 del 10/12/2014) e legittimamente e’ stata disposta l’attribuzione al minore, in aggiunta al cognome della madre, di quello del padre.
Invero, la Corte calabra ha preliminarmente individuato in concreto l’interesse del minore, evidenziandone plurimi profili segnatamente a) l’auspicabile evoluzione positiva del rapporto con il genitore, anche per effetto dell’assunzione dell’ulteriore cognome; b) la facilitazione del legame con gli altri figli del padre; c) l’interesse del figlio ad affermare e palesare la propria appartenenza alla famiglia paterna (fol.4/5 del decreto imp.)-: su tale decisivo accertamento la censura non si sofferma affatto – nemmeno per criticarlo -, atteso che l’interesse del minore e’ evocato sempre in termini astratti senza un confronto con le anzidette statuizioni.
La Corte territoriale ha, quindi, escluso la ricorrenza di ragioni pregiudizievoli o ostative: da un lato, ha rimarcato che, non versando ancora nella fase adolescenziale o preadolescenziale (all’epoca della pronuncia di primo grado, il bambino aveva circa otto anni) – contrariamente a quanto assume il ricorrente – il minore, tuttora bambino, non avesse ancora acquisito con il matronimico, nella trama dei suoi rapporti personali e sociali, una definitiva e formata identita’, in ipotesi suscettibile di sconsigliare l’aggiunta del patronimico (Cass. n. 2751 del 5/2/2008); dall’altro ha affermato che la modificazione accrescitiva del cognome non comportava alcun pregiudizio sulla considerazione che la carenza di una relazione tra genitore e figlio – dedotta dal (OMISSIS) – non poteva ritenersi come causa ostativa all’aggiunta del cognome paterno “tenuto conto della assenza di comportamenti negativi del padre di tale gravita’ da renderlo inidoneo ad assumere il ruolo genitoriale” e tali da incidere negativamente sull’interesse del minore all’aggiunta del patronimico.
Si tratta di una decisione chiaramente motivata mediante il raffronto tra il concreto interesse del minore e le circostanze dedotte come pregiudizievoli o ostative e non si colloca su un versante difforme dagli orientamenti di questa Corte, come assume il ricorrente che ha mancato di cogliere la complessa ratio decidendi.
Va, infine, ribadito che l’ampia discrezionalita’ attribuita, nei termini sopra indicati, al giudice del merito, comporta che tale decisione – da maturare nell’esclusivo interesse del minore, tenendo conto della natura inviolabile del diritto al cognome, tutelato ai sensi dell’articolo 2 Cost. – e’ incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivata (Cass. n. 15953 del 17/7/2007).
Sotto tale profilo deve rilevarsi che non risulta denunciato alcun vizio motivazionale, per altro, avuto riguardo alla modifica dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, virtualmente soggetto alle limitazioni introdotte dalla nuova disciplina. (Cass. n. 22397 del 06/09/2019; Cass. n. 14802 del 14/6/2017).
3. In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo a favore della parte costituita.
Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, articolo 52.
Va dato atto che il procedimento risulta esente quanto all’applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

– Dichiara inammissibile il ricorso;
– Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’ in favore di (OMISSIS), che liquida in Euro 3.000,00=, oltre Euro 100,00= per esborsi, spese generali liquidate forfettariamente nella misura del 15% ed accessori di legge;
– Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalita’ delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52;
– Da’ atto che non sussistono i presupposti di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, perche’ il processo risulta esente.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalita’ e gli altri dati identificativi a norma del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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