In ipotesi di “arricchimento indiretto”

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|26 gennaio 2021| n. 1708.

In ipotesi di “arricchimento indiretto”, l’azione ex art. 2041 c.c. è esperibile contro il terzo a condizione che l’indebita locupletazione sia stata conseguita in forza di un rapporto di fatto (e dunque gratuitamente) con l’istante e che il soggetto obbligato verso il depauperato si sia reso insolvente nei riguardi di quest’ultimo, dovendosi intendere l'”insolvenza” come mancato adempimento e non nel senso tecnico di cui alla legge fallimentare. (Nella specie, la S.C. ha confermato il rigetto della domanda di arricchimento senza causa avanzata nei confronti di terzi, ritenendo che la dichiarazione di fallimento del soggetto obbligato non costituisse insolvenza nel senso indicato, potendo il creditore esercitare l’azione verso il fallito attraverso l’insinuazione al passivo fallimentare).

Ordinanza|26 gennaio 2021| n. 1708

Data udienza 26 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Indebito arricchimento – Arricchimento indiretto – Azione esperibile contro il terzo arricchito di riflesso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere

Dott. GIAIME GUIZZI Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 1949-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), nella qualita’ di erede di (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2528/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

La societa’ ricorrente (OMISSIS) srl ha avuto un rapporto di appalto con la societa’ (OMISSIS) srl per la manutenzione di un immobile che quest’ultima aveva in locazione da (OMISSIS) e (OMISSIS). La committente, in particolare, subentrata ai proprietari nella gestione della casa di cura cui era adibito l’immobile, ha affidato alla (OMISSIS) srl la ristrutturazione del piano seminterrato, non corrispondendo pero’ il prezzo pattuito per l’esecuzione dell’opera, per un ammontare di 195.405,90 Euro.
La societa’ (OMISSIS) srl e’ poi fallita.
Per recuperare il suo credito la (OMISSIS) srl ha agito nei confronti dei proprietari dell’immobile, ossia (OMISSIS) e (OMISSIS), con un’azione di arricchimento ingiustificato, basata sul fatto che costoro, rientrando in possesso di un immobile ristrutturato o comunque reso efficiente dalla manutenzione, si sarebbero arricchiti senza causa, sia pure indirettamente.
Sia il Tribunale che la Corte di Appello hanno rigettato la domanda.
La (OMISSIS) srl ricorre con due motivi. V’e’ controricorso degli intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

§.- La ratio della decisione impugnata.
La corte di appello ammette che l’azione di arricchimento puo’ essere esperita anche verso terzi, quando costoro si siano comunque arricchiti ai danni del depauperato.
Tuttavia, osserva la corte che anche nei confronti del terzo vale la regola della residualita’ (articolo 2042 c.c.), e che dunque non si puo’ agire per l’arricchimento ingiustificato di quest’ultimo quando si abbia una qualche azione verso la controparte del rapporto.
Conclude la corte di merito che, nella fattispecie, la (OMISSIS) srl aveva in realta’ un’azione verso la (OMISSIS) srl, ossia verso la sua controparte contrattuale, nei cui confronti poteva far valere il suo credito insinuandosi al passivo fallimentare, con la conseguenza che l’azione di arricchimento verso il terzo era impedita dalla esistenza di un’azione verso la controparte.
§.- Questa ratio e’ contestata con due motivi.
Con il primo si denuncia violazione dell’articolo 2041 c.c.
La corte di merito, pur ammettendo che l’azione di arricchimento e’ esperibile verso il terzo, non avrebbe considerato che la domanda puo’ esperirsi anche quando verso la controparte si abbia solo l’insinuazione al passivo, e segnatamente che l’azione e’ esperibile vero il terzo ogni qualvolta quest’ultimo abbia ricavato vantaggio gratuitamente dall’intermediario.
In questi termini, il motivo e’ inammissibile in quanto non contesta a ben vedere la ratio della decisione impugnata.
La corte di merito, infatti, ammette (piuttosto che negare) che l’azione di arricchimento possa proporsi anche verso il terzo, quando quest’ultimo si sia arricchito “di riflesso” o “indirettamente” dal pagamento fatto da una parte del rapporto nei confronti dell’altra.
Si legge infatti che: “la Suprema Corte dovra’ riaffermare quindi il principio, ormai codificato nella giurisprudenza di legittimita’, secondo cui l’impoverito puo’ esercitare l’azione di arricchimento nei confronti del terzo che abbia ricevuto la prestazione a titolo gratuito” (p. 17 del ricorso).
E tuttavia, la corte di merito non ha negato, in principio, che l’azione sia esperibile anche verso il terzo (p. 4), ma ha ritenuto che, essendovi altra azione verso il contraente ((OMISSIS) srl) quella di arricchimento verso il terzo era inammissibile per difetto di residualita’.
§. – Il secondo motivo censura erronea interpretazione dell’articolo 2042 c.c.
La societa’ ricorrente ritiene che l’azione verso il terzo era l’unica esperibile per ottenere l’equivalente dell’arricchimento ingiustificato, in quanto verso il contraente ((OMISSIS) srl) non v’era alcuna possibilita’ di agire; meglio non puo’ considerarsi azione preclusiva l’insinuazione al passivo.
Questa tesi e’ priva di fondamento.
Intanto fa leva su una giurisprudenza che afferma tutt’altro, ossia fa leva sul principio, piu’ volte affermato, per cui “in ipotesi di “arricchimento indiretto”, l’azione ex articolo 2041 c.c. e’ esperibile soltanto contro il terzo che abbia conseguito l’indebita locupletazione nei confronti dell’istante in forza di rapporto meramente di fatto (e percio’ gratuito) con il soggetto obbligato verso il depauperato, resosi insolvente nei riguardi di quest’ultimo.”(Cass. 10663/ 2015), la cui ratio e’ che l’azione verso il terzo ha due presupposti: a) che il terzo si sia arricchito in forza di un rapporto di fatto (e dunque gratuitamente); b) che il soggetto obbligato si sia reso insolvente.
La societa’ ricorrente trae argomento da quest’ultima espressione, per affermare che lo stato di insolvenza dell’obbligato legittima dunque l’azione verso il terzo.
L’equivoco sta tutto qui: insolvenza e’ termine usato nella giurisprudenza sull’arricchimento ingiustificato a sinonimo di mancato adempimento, non nel senso tecnico di cui alla legge fallimentare, cosi che non basta che sia dichiarato lo stato di insolvenza dell’obbligato, perche’ si possa dire che nei confronti di quest’ultimo non v’e’ dunque alcuna azione esperibile e che quindi il creditore puo’ agire verso il terzo con l’azione di arricchimento.
Nel caso di insolvenza, presupposto del fallimento, invece rimane al creditore l’azione verso l’obbligato fallito, azione che puo’ essere esercitata insinuandosi al passivo; non si puo’ certo dire che l’insolvenza fallimentare priva i creditori di qualunque azione astrattamente, rendendo cosi’ ammissibile l’azione di arricchimento ingiustificato verso i terzi.
Correttamente dunque la corte di merito ha ritenuto che, ferma restando l’esperibilita’ in astratto dell’azione di arricchimento verso terzi, e fermo restando che l’azione e’ data solo se non ne siano esperibili altre, nel caso concreto vi era un’azione esperibile verso l’obbligato per contratto, e tale azione era per l’appunto quella contrattuale esperibile insinuandosi al passivo.
Il ricorso va pertanto respinto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 7200,00 Euro, oltre 200,00 Euro di spese generali. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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