Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 17151.
In caso d’intestazione fiduciaria di partecipazione sociale
In caso d’intestazione fiduciaria di partecipazione sociale, sia pure attuata mediante una “catena” di diversi soggetti interposti reali, persone fisiche o giuridiche, la violazione del “pactum fiduciae” da parte dell’ultimo fiduciario, in concorso con altri soggetti cui questi abbia ritrasferito il bene in luogo del fiduciante, comporta il sorgere dell’obbligo in capo ai medesimi di risarcire il danno, in tal modo cagionato al socio originario che abbia visto leso il suo diritto al ritrasferimento del bene, non ostando alla condanna dei concorrenti nell’illecito, i quali abbiano ottenuto il ritrasferimento indebito in loro favore, la mancata evocazione in giudizio dell’ultimo fiduciario inadempiente, trattandosi di un litisconsorzio facoltativo, in cui il creditore ha facoltà di convenire in giudizio anche solo uno o taluno dei condebitori responsabili.
Ordinanza|| n. 17151. In caso d’intestazione fiduciaria di partecipazione sociale
Data udienza 24 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Società di capitali – Partecipazioni sociali – Intestazione fiduciaria – Pluralità di interposizioni – Violazione del “pactum fiduciae” con ritrasferimento in favore di terzi – Conseguenze di carattere sostanziale e processuale – Individuazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. MARULLI Marco – Consigliere
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere
Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6371/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato prof. (OMISSIS) ((OMISSIS)) che la rappresenta e difende per procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), e (OMISSIS) LLC, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)), per procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrenti –
e contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA n. 4735/2019 depositata l’11/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere LOREDANA NAZZICONE.
In caso d’intestazione fiduciaria di partecipazione sociale
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma con sentenza dell’11 luglio 2019 ha rigettato l’impugnazione avverso la sentenza del Tribunale della stessa citta’ del 28 giugno 2017, che aveva respinto tutte le domande proposte da (OMISSIS) contro i fratelli (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), nonche’ contro la (OMISSIS) LLC, quale ulteriore interposta di (OMISSIS), domande cosi’ articolate, secondo quanto riportato in ricorso: “a) accertare e dichiarare che (OMISSIS) e’ titolare a far data dal gennaio 2006 del 25% delle quote della societa’ (OMISSIS) s.r.l. (…) e per l’effetto condannare i convenuti, ciascuno pro quota, a consegnare il 25% delle quote della societa’ (OMISSIS) all’attrice, disponendo ogni piu’ opportuno provvedimento, anche in ordine alla iscrizione della sentenza nel registro delle imprese; b) condannare conseguentemente i convenuti pro quota a restituire all’attrice la quota parte degli utili percepiti dalla societa’ (OMISSIS) a far data dal gennaio 2006, oltre interessi e rivalutazione; c) in via subordinata, condannare (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido al risarcimento del danno in favore di (OMISSIS) nella misura di Euro 20.000.00,00, ovvero in quella anche maggiore che sara’ accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazioni”.
L’azione mirava, pertanto, all’accertamento della previa intestazione fiduciaria delle quote di partecipazione nella (OMISSIS) s.r.l. ad una pluralita’ di soggetti interposti e alla declaratoria della titolarita’ del 25% della stessa in capo alla fiduciante, con la condanna dei convenuti alla consegna della partecipazione e alla restituzione degli utili conseguiti dal 2006, nonche’, in via subordinata, al risarcimento del danno.
La Corte territoriale, per quanto ancora rileva, ha ritenuto che:
a) la domanda principale di accertamento dell’intestazione fiduciaria della quota di partecipazione nella (OMISSIS) s.r.l., con la declaratoria della titolarita’ del 25% in capo alla fiduciante e la condanna dei convenuti alla restituzione sia della quota, sia degli utili proporzionali conseguiti dal 2006, meritava il rigetto, sulla base dei seguenti argomenti: i) l’attrice aveva sempre dedotto la sussistenza di un’intestazione fiduciaria dell’intero capitale sociale della (OMISSIS) s.r.l., di cui erano fiducianti i quattro fratelli, alla (OMISSIS) Ltd.: dal momento che l’intestazione fiduciaria comporta un’interposizione reale nella titolarita’ delle quote, la (OMISSIS) non era essa stessa socia di (OMISSIS) s.r.l., come invece pretendeva, e cio’ sino al 12 gennaio 2006, sin a quando cioe’ la (OMISSIS) Ltd. aveva detenuto fiduciariamente le partecipazioni sociali; neppure l’alienazione delle quote da questa societa’ in tale data agli altri tre fiducianti poteva determinare il trasferimento del 25% del capitale alla quarta sorella; da cio’, la Corte territoriale ha tratto la conseguenza del rigetto della domanda principale; ii) e’ vero che la condotta della fiduciaria (OMISSIS) Ltd. poteva in astratto integrare violazione del pactum fiduciae, in concorso con gli altri tre fratelli: ma la violazione del patto fiduciario nel gennaio 2006, quando la fiduciante aveva trasferito soltanto a questi ultimi e non alla (OMISSIS) la sua quota, non poteva valere comunque a renderla titolare della quota medesima;
b) la domanda subordinata di risarcimento del danno andava, del pari, disattesa: infatti, era emerso che il capitale sociale di (OMISSIS) s.r.l., attraverso una catena di societa’ interposte, era detenuto da vari soggetti (ossia dalla (OMISSIS) s.r.l., interamente partecipata da (OMISSIS), a sua volta nella intera titolarita’ di (OMISSIS), dante causa dei figli); che il 22 giugno 2004 la (OMISSIS) s.r.l. aveva ceduto l’intera partecipazione alla (OMISSIS) Ltd., il cui capitale apparteneva formalmente ad (OMISSIS), come risultava dalla denuncia penale sporta dal dante causa contro i tre figli; emergeva, inoltre, da molti documenti in atti che pure (OMISSIS) era fiduciante delle partecipazioni, insieme agli altri tre fratelli, essendo interposto fiduciario finale lo (OMISSIS). Pertanto, non essendo fiduciaria la (OMISSIS) Ltd., ma lo (OMISSIS), ha ritenuto il decidente non accoglibile la domanda di risarcimento del danno, proposta dalla predetta contro i fratelli, per la condotta in sostanza posta in essere dalla societa’ allorche’ questa fraudolentemente aveva trasferito loro l’intera partecipazione in (OMISSIS) s.r.l.; semmai, la vicenda avrebbe potuto fondare una domanda di risarcimento del danno contro gli amministratori di (OMISSIS) Ltd., anche in concorso con i tre fratelli, ma tale domanda non era stata proposta;
c) ogni altra questione era assorbita, ivi compresa la doglianza sulla mancata ammissione della prova per interrogatorio formale e per testimoni, essendo diretta a provare solo che il capitale sociale di (OMISSIS) Ltd. apparteneva, in misura paritaria, ai quattro fratelli, circostanza gia’ dimostrata in giudizio a mezzo di documenti.
Contro questa sentenza viene proposto ricorso per cassazione dalla soccombente, affidato a tre motivi, illustrati anche dalla memoria.
Si difendono con controricorso (OMISSIS) e la (OMISSIS) LLC, del pari depositando memoria, mentre gli altri sono rimasti intimati.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., nonche’ dei principi di buona fede e del divieto di abuso del diritto, avendo la Corte del merito esposto una motivazione contraddittoria e mancato di cogliere il significato del complessivo negozio, posto in essere tra le parti, fino a giungere in tal modo ad una sostanziale omessa pronuncia sulla domanda di accertamento della intestazione fiduciaria plurima proposta.
Ha ribadito di avere dedotto, gia’ dal proprio atto introduttivo, l’esistenza di un’intestazione fiduciaria delle quote della (OMISSIS) s.r.l., societa’ titolare di un ingente patrimonio e in titolarita’ paritaria tra i quattro fratelli, ad una serie di altre societa’, sino alla intestazione delle quote ad una societa’ inglese, la (OMISSIS) Ltd., del cui capitale, appartenente formalmente ad una persona fisica (lo (OMISSIS)), i quattro fratelli erano gli effettivi proprietari; peraltro nel 2006, illecitamente, tre di loro avevano ottenuto l’intestazione a proprio favore dell’intero capitale sociale della (OMISSIS) s.r.l., estromettendone la quarta sorella. Sulla base di tali fatti, essa aveva dunque chiesto l’accertamento dell’esistenza della pluralita’ di intestazioni fiduciarie e della finale violazione degli accordi intercorsi ad opera dei tre fratelli, con l’accertamento della propria titolarita’ sostanziale di un quarto del capitale sociale della (OMISSIS) s.r.l. e la condanna dei fratelli alla restituzione. Ma tali domande non erano state nella sostanza decise.
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Con il secondo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 1218 e 2384 c.c., articoli 112 e 115 c.p.c., nonche’ omesso esame di fatti decisivi, per avere la Corte del merito mancato di decidere anche la domanda risarcitoria proposta ed esposto una motivazione contraddittoria. Invero la Corte, dopo avere accertato e ricostruito la sussistenza dell’intestazione fiduciaria di tutto il capitale sociale di (OMISSIS) s.r.l. alla (OMISSIS) Ltd., di cui era unico socio (OMISSIS), e accertato l’esistenza di un ulteriore incarico fiduciario da questi svolto per conto di tutti e quattro i fratelli, allorche’ fu reso unico socio di (OMISSIS) Ltd., tuttavia, nel seguito del suo ragionamento ed esponendo una motivazione intrinsecamente contraddittoria, aveva poi affermato che non sarebbe stata proposta la corretta domanda di risarcimento del danno verso i fratelli e cio’ per il solo fatto dell’ulteriore interposizione dello (OMISSIS): la quale non avrebbe, tuttavia, dovuto distogliere dalla sostanza del fenomeno, avendo pur sempre i fratelli illecitamente violato gli accordi fra di loro intercorsi. In sostanza, aveva errato la sentenza impugnata nel ritenere ostativa all’accoglimento della domanda risarcitoria proposta l’intestazione ulteriore del capitale sociale di (OMISSIS) Ltd. allo (OMISSIS): fiducianti erano sempre i fratelli, ivi compresa la ricorrente, e tale avrebbe dovuto essere dichiarata o, in subordine, essa avrebbe dovuto essere da quelli risarcita in relazione alla perdita della quota spettantele. In tal modo, la Corte territoriale aveva altresi’ violato i canoni ermeneutici circa il significato degli accordi che, a monte, avevano riguardato pur sempre la partecipazione sociale in (OMISSIS) s.r.l., posto che tali accordi, avendo ad oggetto quote societarie, non richiedevano forma scritta ad substantiam e risultavano comunque dai molti documenti in atti.
Con il terzo motivo, la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli articoli 112 e 115 c.p.c., laddove la Corte territoriale non aveva voluto neanche ammettere le prove orali, dedotte sin dal primo grado di giudizio, con l’argomento che sarebbero state irrilevanti, mirando a provare l’intestazione fiduciaria in capo a (OMISSIS) Ltd., da essa ritenuta gia’ dimostrata, ma non di rilievo per la causa.
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2. – I primi due motivi, da trattare insieme in quanto volti ad esporre le medesime sostanziali censure, sono fondati, nei limiti di seguito esplicitati, con assorbimento del terzo.
La Corte territoriale ha redatto una motivazione intrinsecamente contraddittoria, nello svolgere le argomentazioni sopra sintetizzate: vizio nel contesto dei motivi denunziato, nonostante il mancato richiamo formale in epigrafe al disposto dell’articolo 132 c.p.c..
In sostanza – a fronte di una domanda mirante ad ottenere l’accertamento di un’interposizione reale di persona mediante intestazioni fiduciarie plurime, aventi ad oggetto le quote rappresentative del capitale sociale di (OMISSIS) s.r.l. e, in particolare, la quota pari al 25% del capitale, in thesi appartenente a (OMISSIS), con le conseguenti domande di restituzione della partecipazione medesima nonche’ degli utili, oppure, in subordine, di condanna al risarcimento di tutti i danni cosi’ patiti – la Corte territoriale ha affermato, si’, di avere accertato, in base ai documenti in atti (che essa ha enumerato partitamente), la titolarita’ delle partecipazioni di (OMISSIS) s.r.l. in capo ai quattro fratelli – e dunque, anche alla ricorrente per il 25% del capitale sociale – ma, poi, ha omesso di trarre le conseguenze giuridiche da tale pur comprovata situazione, incomprensibilmente focalizzando e deviando la sua attenzione sullo “schermo” finale, costituito sia dalla intestazione del capitale sociale di (OMISSIS) s.r.l. alla (OMISSIS) Ltd., sia dalla partecipazione in tale societa’ (non direttamente dei quattro fratelli, ma) di un ulteriore soggetto interposto, tale sig. (OMISSIS), quale unico socio, e considerando infine tale ultima interposizione preclusiva dell’accoglimento di tutte le domande proposte.
3. – Tuttavia, l’interposizione reale mediante ripetuti passaggi fiduciari ai soggetti piu’ disparati, siano essi persone fisiche o giuridiche, e’ ammissibile e si inquadra nell’istituto dell’intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali, non escludendo invero certamente la riconducibilita’ pur sempre al medesimo interponente della titolarita’ della quota o del pacchetto azionario di riferimento, l’esistenza di ulteriori passaggi e titolarita’ indirette dello stesso, purche’, naturalmente, adeguatamente dimostrati.
Questa Corte ha gia’ chiarito plurimi profili, rilevanti nel caso di specie, in ordine al tema dell’intestazione fiduciaria delle partecipazioni sociali.
Invero, come in ambito civilistico, anche per l’intestazione fiduciaria di partecipazioni societarie vale quanto osservato in modo sintetico e descrittivo in dottrina, secondo cui la posizione del fiduciario e’ caratterizzata da un potere giuridico eccedente il suo scopo, dato il divario tra cio’ che a lui e’ “giuridicamente possibile” e cio’ che invece e’ “giuridicamente consentito”. Cio’ perche’ l’intestazione delle partecipazioni al fiduciario e’ strumentale ai fini esclusivi perseguiti dal fiduciante, tipica dell’istituto essendo, inoltre, non una conflittualita’ ricomposta degli interessi, ma la convergenza di questi, ogni decisione venendo, di necessita’, assunta nell’interesse essenziale del fiduciante (Cass. 14 febbraio 2018, n. 3656).
Sulla struttura e sulla causa del negozio – superata la tesi del collegamento negoziale tra due contratti, l’uno ad effetti reali e l’altro ad effetti obbligatori diretto a modificare il risultato finale del primo – la qualificazione e’ come contratto unitario avente una causa propria, species del genus agire per conto altrui, in cui la causa non risiede ne’ nel trasferimento del bene, ne’ nella sostituzione al mandante ai fini del compimento di specifici atti, ma nella combinazione dei due momenti, in vista dell’obiettivo della c.d. spersonalizzazione della proprieta’ (cfr. Cass. 9 maggio 2023, n. 12353; Cass. 28 aprile 2021, n. 11226, in tema di arbitrato societario; Cass. 14 febbraio 2018, n. 3656; mentre Cass. civ sez. un., 6 marzo 2020, n. 6459, pur ricordando le diverse ricostruzioni causali, afferma, al riguardo, di non prendere posizione sul punto, perche’ non rilevante nella soluzione della questione posta), cui non osta, del resto, neppure la remora di una proprieta’ temporanea, attese le numerose indicazioni in argomento emerse nel sistema (cfr. articolo 2645-ter c.c. o le vendite sotto condizione o con riscatto, e cosi’ via).
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Tutto cio’, grazie al supporto dogmatico offerto da un duplice ordine di considerazioni.
Da un lato, la comprensione del particolare bene “partecipazione sociale”: diversa sia dalla res oggetto del diritto di proprieta’, sia dal diritto di credito, ma, piuttosto, posizione complessa costituita da un insieme di situazioni soggettive attive e passive.
Dall’altro lato, la teoria della causa concreta, la quale ha reso probabilmente superflue le figure del negozio indiretto e del collegamento negoziale, destinate a divenire non piu’ necessarie o utili, se non sul piano puramente descrittivo: dopo che – superata la visuale atomistica della funzione economico-sociale, accolta dal codice civile del 1942 in un intento di controllo della meritevolezza degli atti di autonomia privata, e venuta meno quella matrice ideologica, anche in forza di una vorticosamente accresciuta articolazione della realta’ economica e sociale – la nozione di causa ha subito una sensibile evoluzione, onde la “realta’ viva” ed individuale del contratto ha riconquistato importanza anche teorica, permettendo a tutti gli interessi rilevanti di entrare nel contratto, cosicche’ l’intero regolamento descrive l’operazione negoziale realizzata come unitaria, perche’ appunto cosi’ voluta dalle parti. Proprio la capacita’ di guardare alla complessiva operazione economica realizzata rende gli interpreti in grado di cogliere la rilevanza delle ragioni concrete poste a base dei comportamenti giuridici, cioe’ il significato pratico dell’operazione, ivi comprese tutte le finalita’ esplicitamente o tacitamente penetrate nel contratto.
Si aggiunga come, in materia, questa Corte ha gia’ chiarito che: a) varie sono, nella prassi, le modalita’ tecniche per realizzare l’interposizione reale: con riguardo al diritto comune dei contratti, le Sezioni unite (Cass., sez. un., 6 marzo 2020, n. 6459) ricordano che il negozio fiduciario “si presenta non come una fattispecie, ma come una casistica: all’unicita’ del nome corrispondono operazioni diverse per struttura, per funzione e per pratici effetti”. Puo’ darsi, infatti, un atto di alienazione dal fiduciante al fiduciario; un acquisto compiuto dal fiduciario in nome proprio con denaro del fiduciante; o se un soggetto, gia’ investito ad altro titolo di un determinato diritto, si impegna ad esercitarlo da un dato momento nell’interesse altrui, in conformita’ a quanto previsto dal pactum fiduciae;
b) nell’intestazione fiduciaria ordinaria, titolare della quota e’ solo il fiduciario, ai piu’ vari fini: e’ suo il diritto di sottoscrivere le azioni in occasione dell’aumento del capitale; la legittimazione a impugnare le deliberazioni assembleari; la legittimazione a far valere il diritto di prelazione ai sensi di statuto, o a percepire i dividendi erogati dalla societa’; la legittimazione attiva ex articolo 2476 c.c. e passiva nel giudizio intrapreso ai sensi dell’articolo 2495 c.c., comma 2, dai creditori rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese (cfr., per qualche profilo, Cass. 8 maggio 2009, n. 10590; Cass. 23 giugno 1998, n. 6246);
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c) il fiduciario e’, peraltro, obbligato a riversare al fiduciante i dividendi maturati sulla quota o sulle azioni, onde la sua inesecuzione costituisce inadempimento, con tutte le conseguenze dettate per tale fattispecie dal diritto delle obbligazioni e l’irrilevanza di situazioni di buona fede o mala fede proprie del possesso ex articoli 1147 e 1148 c.c. (Cass. 9 maggio 2023, n. 12353);
d) la forma del negozio fiduciario su partecipazioni sociali e’ libera: il patto fiduciario, al pari dei negozi traslativi delle azioni o quote che lo realizzano, e’ sempre a forma libera, non rilevando affatto se la societa’ abbia, nel suo patrimonio, beni immobili; in tal senso, dopo qualche incertezza (Cass. 17 settembre 2019, n. 23093, non massimata; Cass. 26 maggio 2014, n. 11757; non riconducibile alla tesi invece Cass. 9 dicembre 2019, n. 32108, posto che si trattava del trasferimento di un alloggio), l’esatto principio, riconfermato da plurime decisioni, per l’insussistenza di un vincolo formale ad substantiam o ad probationem vuoi del trasferimento azionario, vuoi del trasferimento fiduciario (Cass. 28 aprile 2021, n. 11226; Cass. 19 maggio 2020, n. 9139; Cass. 27 ottobre 2017, n. 25626; Cass. 11 ottobre 2013, n. 23203; Cass. 16 dicembre 2010, n. 25468; Cass. 2 maggio 2007, n. 10121; e, con riferimento alla societa’ di persone, es. Cass. 17 aprile 2013, n. 9334; Cass. 10 maggio 2010, n. 11314; Cass. 28 febbraio 1998, n. 2252). Ne’ la conclusione muta, ove si voglia qualificare il patto fiduciario come contratto preliminare, per il quale l’articolo 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, in quanto allora il patto fiduciario di trasferimento su quote sociali e’, al pari di questo, a forma libera, ove pure la societa’ sia proprietaria di immobili, oppure ove si ripudi la ricostruzione del negozio fiduciario come contratto preliminare, cosi’ come stabilito dalle S.U. (Cass., sez. un., 6 marzo 2020, n. 6459), perche’ in tal modo si neghera’ “a monte” che esso, ove abbia ad oggetto diritti reali immobiliari, sia soggetto all’obbligo della forma scritta.
4. – Sulla base di tali principî, la conclusione della Corte del merito, che li richiama solo in parte e su’bito li contraddice senza rendere comprensibile il suo esito decisorio, si espone a censure.
In caso d’intestazione fiduciaria di partecipazione sociale
Invero:
i) come premessa minore, essa ha ricostruito le variegate intestazioni a catena del capitale sociale di (OMISSIS) s.r.l., schermanti la titolarita’ dei quattro soci sotto l’intestazione a societa’ interposte reali (capitale di (OMISSIS) s.r.l. detenuto da (OMISSIS) s.r.l., interamente partecipata da (OMISSIS), interamente partecipata dal capostipite (OMISSIS); nonche’ il passaggio dalla (OMISSIS) s.r.l. alla (OMISSIS) Ltd. nel 2004) e ha accertato l’intestazione fiduciaria della quota del 25% in (OMISSIS) s.r.l., in titolarita’ della odierna ricorrente, ad altri soggetti interposti, con il ritrasferimento finale, senza corrispettivo, non alla fiduciante originaria, ma a terzi (i fratelli e la sorella di lei, e anzi per uno di essi, (OMISSIS), dietro lo schermo della (OMISSIS) LLC, di diritto statunitense); dunque, ha reputato integrata la violazione del pactum fiduciae, in concorso con gli altri tre fratelli, nella condotta tenuta dalla fiduciaria (OMISSIS) Ltd., allorche’ fu disposto il ritrasferimento delle quote solo ai predetti, ma non alla ricorrente;
ii) in premessa maggiore, ha condiviso l’inquadramento teorico del negozio fiduciario come volto alla realizzazione degli interessi esclusivi del fiduciante;
iii) nelle conclusioni: a) ha negato l’accoglimento della domanda di accertamento e ritrasferimento della quota, per il fatto che la (OMISSIS) non era socia reale di (OMISSIS) s.r.l. ne’ di (OMISSIS) Ltd., e neppure le fu alla fine reintestata la quota pari al 25% del capitale sociale; b) ha respinto pure l’azione risarcitoria, essendo l’interposto fiduciario finale lo (OMISSIS).
In caso d’intestazione fiduciaria di partecipazione sociale
Orbene, se la conclusione decisoria sub a) si lega coerentemente alle premesse, non cosi’ quella sub b).
5. – Quanto all’esito decisorio di rigetto della domanda di ritrasferimento della partecipazione, occorre invero ricordare che la ricorrente richiese, come essa riferisce in ricorso in ossequio al disposto dell’articolo 366 c.p.c.: “a) accertare e dichiarare che (OMISSIS) e’ titolare a far data dal gennaio 2006 del 25% delle quote della societa’ (OMISSIS) s.r.l. (…) e per l’effetto condannare i convenuti, ciascuno pro quota, a consegnare il 25% delle quote della societa’ (OMISSIS) all’attrice, disponendo ogni piu’ opportuno provvedimento, anche in ordine alla iscrizione della sentenza nel registro delle imprese”.
La Corte territoriale ha interpretato tali domande come volte al mero accertamento della titolarita’ finale delle azioni, avendo invece l’attrice omesso di proporre qualsiasi azioni caducatoria di quel contratto di trasferimento finale ai tre fratelli: onde perdurante e’ il titolo che fonda il trasferimento, in mancanza di qualsiasi domanda della socia, volta ad impostare giuridicamente e a domandare la caducazione del titolo, in modo che il trasferimento finale – che, si ricorda, proviene dal titolare effettivo, in virtu’ della interposizione reale di persona – potesse essere efficacemente posto nel nulla.
Tale interpretazione della domanda, come emerge dalla sentenza impugnata, non e’ stata in alcun modo censurata dalla ricorrente. Al riguardo, occorre ricordare che, secondo principio consolidato, l’interpretazione degli atti di autonomia privata, mirando a determinare una realta’ storica e obiettiva, e’ tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del merito ed e’ censurabile soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, nei limiti in cui ancora rileva, qualora sia appunto, pero’, espressamente censurata proprio l’interpretazione operata: il sindacato di questa Corte non puo’, dunque, investire il risultato interpretativo in se’, che appartiene all’ambito del giudizio di fatto riservato al giudice di merito. Pertanto, onde far valere una violazione di legge, il ricorrente per cassazione non solo deve fare puntuale riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati e ai principi in esse contenuti, ma e’ tenuto altresi’ a precisare – al di la’ della indicazione degli articoli di legge in materia – in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato, riportando, per il principio di specificita’ e autosufficienza del ricorso, il testo integrale dell’atto (Cass. 24 giugno 2008, n. 17088, che cita a sua volta Cass. nn. 16132/2005, 8296/2005, 4063/2005, 2394/2004, 4948/2003, 4905/2003), oppure lamentare fondatamente un vizio di motivazione, nei limiti in cui esso e’ tuttora proponibile (cfr. Cass. 3 dicembre 2019, n. 31546).
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Analogamente, non e’ ammissibile la critica della ricostruzione della volonta’ della parte, operata dal giudice di merito che, dedotta sotto il profilo della violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione, si risolva in realta’ nella proposta di un’interpretazione diversa (cfr. Cass. 17 ottobre 2018, n. 26038; Cass. 1 dicembre 2015, n. 24427; Cass. 24 giugno 2008, n. 17088; Cass. 13 giugno 2008, n. 16036; Cass. 12 giugno 2008, n. 15795; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178; ed altre ivi citate).
Nel quadro di detti principi, la semplice deduzione della ricorrente, secondo cui la sentenza impugnata avrebbe ingiustamente omesso di cogliere l’altrui condotta genericamente ascritta alla violazione della “buona fede” e all'”abuso del diritto”, respingendo la domanda volta alla tutela reale – senza, tuttavia, in nessun modo dimostrare di avere impostato giuridicamente, sin dall’atto di citazione, una domanda caducatoria o restitutoria, a fronte di un trasferimento di quota sociale tuttora sorretto dalla valida causa dell’attribuzione mediante negozio traslativo – non riesce a palesare un vizio della detta pronuncia e finisce per consistere in una mera riproposizione del giudizio sul fatto.
6. – Diverse considerazioni vanno svolte, invece, quanto all’esito decisorio di rigetto della domanda risarcitoria, avendo la ricorrente chiesto anche, “in via subordinata, condannare (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) in solido al risarcimento del danno in favore di (OMISSIS) nella misura di Euro 20.000.00,00, ovvero in quella anche maggiore che sara’ accertata in corso di causa oltre interessi e rivalutazioni”.
Invero, una volta accertata sia l’originaria titolarita’ della quota in capo a (OMISSIS), pari ad un quarto della (OMISSIS) s.r.l., sia il ritrasferimento operato dalla (OMISSIS) Ltd. delle quote societarie solo agli altri tre fiducianti, ed emerso altresi’ che tale atto rappresento’ l’indebita cessione parziale di quella partecipazione a soggetti non titolari della originaria proprieta’, in violazione del diritto della socia, la Corte territoriale non ha poi delibato la domanda risarcitoria formulata.
Non e’ condivisibile l’affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, circa la mancata proposizione di un’azione (o comunque di una valida azione) di risarcimento del danno contro i tre fratelli, motivata con la circostanza che unicamente questi siano stati chiamati a rispondere della violazione del soggettivamente complesso patto fiduciario, invece che in concorso con il fiduciario finale stesso o con i suoi amministratori.
Invero, a tale riguardo, i condebitori solidali non sono litisconsorti necessari, potendo il creditore agire soltanto contro uno o piu’ di essi (Cass. 4 giugno 2020, n. 10596, fra le tante).
L’unicita’ del fatto dannoso, richiesta dall’articolo 2055 c.c., ai fini della configurabilita’ della responsabilita’ solidale, deriva dall’intento di rafforzare la garanzia del danneggiato, sicche’ ricorre tale responsabilita’ pur se il fatto dannoso sia derivato da piu’ azioni od omissioni, dolose o colpose, costituenti fatti illeciti distinti, e anche diversi (e multis, Cass. 28 gennaio 2021, n. 1842; Cass. 15 gennaio 2020, n. 542; Cass. 5 settembre 2019, n. 22164).
Il vincolo di responsabilita’ solidale lega, pertanto, tutti coloro che abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno, ai sensi dell’articolo 2055 c.c., il quale, anche se dettato in tema di responsabilita’ extracontrattuale, si estende all’ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilita’ contrattuale (ex plurimis, Cass. 3 settembre 2020, n. 18289; Cass. 12 marzo 2020, n. 7044; Cass. 11 marzo 2020, n. 7016; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29218).
Ne deriva che, nonostante la mancata prospettazione di una valida azione recuperatoria, la domanda di risarcimento del danno doveva, invece, essere esaminata dalla Corte territoriale.
In caso d’intestazione fiduciaria di partecipazione sociale
7. – Deve, in conclusione, essere enunciato il seguente principio di diritto:
“In caso d’intestazione fiduciaria di partecipazione sociale, sia pure attuata mediante una “catena” di diversi soggetti interposti reali, persone fisiche o giuridiche, la violazione del pactum fiduciae da parte dell’ultimo fiduciario, in concorso con altri soggetti cui questi abbia ritrasferito il bene in luogo del fiduciante, comporta il sorgere dell’obbligo in capo ai medesimi di risarcire il danno, in tal modo cagionato al socio originario che abbia visto leso il suo diritto al ritrasferimento del bene, non ostando alla condanna dei concorrenti nell’illecito, i quali abbiano ottenuto il ritrasferimento indebito in loro favore, la mancata evocazione in giudizio dell’ultimo fiduciario inadempiente, trattandosi di un litisconsorzio facoltativo, in cui il creditore ha facolta’ di convenire in giudizio anche solo uno o taluno dei condebitori responsabili”.
8. – La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, perche’ riesamini l’intero materiale istruttorio, alla luce dei concetti e del principio di diritto sopra esposto.
Ad essa si demanda la liquidazione delle spese di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa innanzi alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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