Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 18 febbraio 2020, n. 6368
Massima estrapolata:
In caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile.
Sentenza 18 febbraio 2020, n. 6368
Data udienza 28 gennaio 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente
Dott. LIUNI Teresa – rel. Consigliere
Dott. BINENTI Roberto – Consigliere
Dott. TALERICO Palma – Consigliere
Dott. CAIRO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di VERCELLI;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 12/07/2019 del GIP del TRIBUNALE di VERCELLI;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. TERESA LIUNI;
lette le conclusioni del Procuratore generale, Dott. TOCCI Stefano, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12/7/2019 il GIP del Tribunale di Vercelli, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta della Procura della Repubblica in sede di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a (OMISSIS) a causa del denunciato inadempimento dell’obbligo imposto come condizione del beneficio ex articolo 163 c.p. e consistente nel pagamento della somma di Euro 5.000 a titolo di risarcimento del danno cagionato alla persona offesa, osservando che il condannato aveva invece ottemperato all’obbligo ex articolo 165 c.p., avendo corrisposto detta somma in data 29/11/2018, come risultava dalla quietanza e dalla documentazione allegata all’istanza.
Rilevava il giudice dell’esecuzione che, essendo stata nella specie omessa l’indicazione del termine entro cui adempiere l’obbligo, dando atto del contrasto giurisprudenziale in merito, riteneva di aderire all’orientamento per cui detto termine deve intendersi coincidente con quello di cinque o due anni previsto dall’articolo 163 c.p., sicche’ riteneva comunque tempestivo l’adempimento effettuato dall’ (OMISSIS).
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Vercelli, lamentando – ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) – violazione di legge con riferimento all’articolo 165 c.p..
Il ricorrente ha rilevato che il difensore del condannato aveva interpellato altro giudice dell’esecuzione per la determinazione del termine per adempiere all’obbligo ex articolo 165 c.p., in quanto non era stato fissato in sentenza, e quel procedimento era esitato nella declaratoria che il termine per l’adempimento in simili casi dovesse coincidere con quello del passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio; tale conclusione era stata impugnata dall’ (OMISSIS) con ricorso per cassazione, dichiarato inammissibile.
Pertanto, rilevato che nel caso di specie l’adempimento dell’obbligo era avvenuto soltanto in data 29/11/2018, insiste il Pm ricorrente nel considerare tardivo il pagamento, in quanto era gia’ intervenuta una precedente pronuncia in sede esecutiva che aveva sancito l’aggancio del termine per l’adempimento dell’obbligo a quello del passaggio in giudicato della sentenza (avvenuto in data 12/01/2018).
3. Il Procuratore generale, Dott. Stefano Tocci, ha depositato requisitoria scritta nella quale chiede la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso, aderendo all’opzione interpretativa che ritiene il termine per l’adempimento non fissato in sentenza coincidente con quello di cinque o due anni previsto dall’articolo 163 c.p..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso e’ fondato.
1.1. Sussiste effettivamente un contrasto giurisprudenziale in tema di individuazione del termine di adempimento dell’obbligo ex articolo 165 c.p. e l’adesione all’una o all’altra delle soluzioni prospettabili comporta una scelta di campo (come quella propugnata dal Procuratore generale di questa Corte).
In termini generali, si intende qui dare continuita’ al principio sancito da questa Corte (Sez. 1, n. 47862 del 28/06/2017, PM in proc. Gentiluomo e altro, Rv. 271418), per cui in caso di sospensione condizionale della pena subordinata al pagamento di una somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere all’adempimento dell’obbligo risarcitorio, qualora non sia stato fissato in sentenza, coincide con quello del passaggio in giudicato della stessa, trattandosi di obbligazione pecuniaria immediatamente esigibile.
In detta pronuncia si e’ argomentato che in assenza di un termine, non si giustificherebbe una scadenza ai fini dell’adempimento posticipata rispetto al passaggio in giudicato della sentenza, coincidente con il decorso del periodo di sospensione della pena. E cio’ in considerazione del fatto che l’obbligo imposto dal giudice penale non ha contenuto nuovo e autonomo rispetto a quello civilistico, per il quale il legislatore sancisce il principio per cui il creditore puo’ esigere immediatamente l’adempimento dell’obbligazione se non si e’ stabilito uno specifico termine, e che non sarebbe stata possibile una sua rimodulazione o dilazione da parte del giudice penale, sia pure al limitato fine dell’operativita’ della sospensione condizionale.
1.2. Tuttavia, nel caso specifico, il focus non e’ piu’ prendere posizione sul tema generale, quanto dare seguito ad una procedura esecutiva riguardante il condannato (OMISSIS) che ha gia’ dato luogo a concrete determinazioni: infatti, prima di assumere l’iniziativa di chiedere la revoca del beneficio ex articolo 163 c.p., il Pubblico ministero aveva interpellato il giudice dell’esecuzione chiedendo la fissazione del termine per l’adempimento non indicato dal giudice di cognizione; il giudice dell’esecuzione si era pronunciato nel senso di ritenere tale termine coincidente con il passaggio in giudicato della sentenza, ed il ricorso di legittimita’ avanzato dall’interessato era stato dichiarato inammissibile.
Pertanto, devono qui ribadirsi le argomentazioni illustrate nella sentenza n. 28224 del 2019 di questa Corte, pronunciatasi sul ricorso di legittimita’ presentato da (OMISSIS).
1.3, In particolare, in quella pronuncia si era rilevato che l’abbinamento del termine di adempimento della condizione al passaggio in giudicato della sentenza deve operarsi con una certa elasticita’, non pretendendo una precisa contestualita’ tra la definitivita’ della sentenza e l’adempimento della condizione; ma il passaggio di un tempo eccessivamente lungo non risulta accettabile, pena la vanificazione della funzione stessa del beneficio condizionato concesso.
In detta sentenza si era pure operato il richiamo alla procedura prevista dall’articolo 674 c.p.p. trattandosi del procedimento che, eventualmente, avrebbe permesso all’interessato l’adeguata interlocuzione qualora fosse stata instaurata la procedura di revoca della sospensione condizionale della pena.
2. Deve aggiungersi, a completamento del ragionamento favorevole alla tesi della coincidenza tra termine per l’adempimento dell’obbligo ex articolo 165 c.p. e passaggio in giudicato della sentenza, che la diversa opzione riferita ai termini indicati dall’articolo 163 c.p. risulta dissonante sistematicamente, poiche’ quei termini – cinque anni per i delitti e due anni per le contravvenzioni fissano l’intervallo temporale generale entro cui il beneficio privo di condizione determina l’effetto estintivo della pena, mentre il decorso del termine agganciato al passaggio in giudicato della sentenza supplisce alla mancanza di termine indicato dal giudice – ipotesi prevista come normale dall’articolo 165 c.p., comma 5, – e svolge la diversa funzione di sollecitare l’adempimento di un obbligo che costituisce condizione di mantenimento del beneficio.
Infatti, il termine per l’adempimento, per il principio di obbligatorieta’ ed effettivita’ della pena, costituisce un elemento essenziale della concessione del beneficio, ed entro tale termine deve essere assolto l’obbligo condizionante, pena la revoca in sede esecutiva.
3. Cio’ posto con riguardo al termine per l’adempimento dell’obbligazione pecuniaria, certa ed esigibile, non puo’ trascurarsi di rilevare la peculiarita’ del procedimento in esame, connotato da adempimento avvenuto, da parte del condannato, in data 29 novembre 2018, prima della decisione del giudice dell’esecuzione, adito dal Pubblico ministero nel precedente procedimento proprio al fine di accertare il medesimo termine, in quella sede dichiarato coincidente con la data dell’irrevocabilita’ della sentenza di condanna, giusta ordinanza del 13 dicembre 2018.
La tesi opposta seguita dal giudice dell’esecuzione nel provvedimento attualmente impugnato, legittimando in radice l’adempimento gia’ avvenuto, ben prima dei cinque anni previsti dall’articolo 163 c.p., non ha consentito all’interessato di interloquire sulle ragioni del pagamento eseguito il 29 novembre 2018, dieci mesi dopo il passaggio in giudicato della sentenza avvenuto il 12/1/2018, mentre al giudice dell’esecuzione, come da costante giurisprudenza, compete anche di accertare l’eventuale incolpevole inadempimento e, a fortiori, le ragioni del ritardato adempimento, laddove derivante da allegata impossibilita’ anche solo contingente, tale da escludere, ove ritenuta sussistente, la revoca del beneficio (cfr. in termini, ex multis.: Sez. 1, n. 43905 del 14/10/2013, Rv. 25758701).
4. In conclusione, va disposto l’annullamento dell’impugnata ordinanza, con rinvio al GIP del Tribunale di Vercelli in funzione di giudice dell’esecuzione, affinche’ – ferma l’individuazione del termine come indicato nella sentenza n. 28224 del 2019 di questa Corte – verifichi l’esistenza di eventuali ragioni di inesigibilita’ della prestazione o di giustificazione del ritardo nell’adempimento e quindi valuti concretamente la richiesta di revoca del beneficio alla luce di tali acquisizioni di fatto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Vercelli giudice per le indagini preliminari.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply