In caso di sequestro finalizzato alla confisca

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 29 luglio 2020, n. 23042.

Massima estrapolata:

In caso di sequestro finalizzato alla confisca, una volta eseguito il sequestro di somme nella disponibilità dell’ente, che ha beneficiato delle condotte illecite, considerate profitto del reato, non si può disporre il sequestro per equivalente sul denaro dell’autore del reato, attuandolo però su un immobile di sua proprietà . Tantomeno si può fare allo scopo di liberare dal vincolo cautelare i beni dell’ente sottoposti a sequestro diretto, o comunque per trasferire il vincolo cautelare.

Sentenza 29 luglio 2020, n. 23042

Data udienza 7 luglio 2020

Tag – parola chiave: Misure cautelari – Reati tributari – Misure cautelari reali – Sequestro preventivo somme di denaro – Trasferimento vincolo su altro bene – Esclusione – Fattispecie

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. MARINI Luigi – Consigliere

Dott. ROSI Elisabetta – Consigliere

Dott. LIBERATI Giovann – rel. Consigliere

Dott. ANDRONIO Alessandro M – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti;
nel procedimento nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 5/12/2019 del Tribunale di Rieti;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giovanni Liberati;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato generale Dott. Salzano Francesco, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato limitatamente alla parte in cui il Tribunale ha disposto che il vincolo sia trasferito sull’immobile sito in (OMISSIS).

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 5 dicembre 2019 il Tribunale di Rieti, provvedendo sulla richiesta di riesame presentata da (OMISSIS), quale amministratore della S.r.l. (OMISSIS), nei confronti del decreto di sequestro preventivo del 16 settembre 2019 del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, disposto fino alla concorrenza della somma di Euro 706.082,29 nei confronti della S.r.l. (OMISSIS) e, in subordine, di (OMISSIS) per il medesimo importo, in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10 ter (contestato a (OMISSIS) per avere, quale amministratore della (OMISSIS), omesso di versare l’imposta sul valore aggiunto dovuta per il periodo d’imposta (OMISSIS), pari a Euro 839.728,00; commesso il (OMISSIS)), ha ridotto l’ammontare del sequestro alla somma di Euro 487.390,95, disponendo che esso sia attuato su un immobile in Comune di Roma (via (OMISSIS)).
Il Tribunale, ritenuto il debito tributario pari alla minor somma di Euro 487.390,95 (per effetto di pagamenti eseguiti dalla contribuente in adempimento di transazioni fiscali dalla stessa concluse con la Amministrazione finanziaria), ha giudicato accoglibile la richiesta di trasferire il vincolo cautelare su un altro bene, considerando che cio’ non avrebbe frustrato la finalita’ del sequestro (strumentale alla confisca per equivalente), permanendo il dato oggettivo della sottrazione di un bene dell’indagato alla sua disponibilita’, essendo tra l’altro rimessa al pubblico ministero in fase di attuazione l’individuazione dei beni da sottoporre al vincolo ed avendo la polizia giudiziaria accertato la congruita’ del valore del bene (privo di vincoli ipotecari) rispetto al debito tributario, cosi’ come rideterminato.
2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Rieti, affidato a un unico articolato motivo, mediante il quale ha denunciato l’erroneita’ del trasferimento del vincolo cautelare dalla somma di denaro dell’ammontare di Euro 481.726,53, depositata in banca e assoggettata al vincolo, all’immobile in Comune di (OMISSIS), in quanto detta somma era qualificabile come profitto del reato, quale accrescimento patrimoniale derivante dalla realizzazione dello stesso, come chiarito nella sentenza Lucci delle Sezioni Unite (n. 31617 del 2015); tale modifica non aveva inciso solamente sulle modalita’ esecutive del sequestro, ma aveva avuto in realta’ l’effetto di anteporre il sequestro per equivalente a quello diretto, in contrasto con il contenuto del provvedimento con il quale il sequestro era stato disposto, nonche’ con il principio della residualita’ del sequestro per equivalente, cui puo’ darsi corso solamente quando non sia possibile procedere al sequestro diretto del profitto, come stabilito dall’articolo 322 ter c.p.p., comma 1.
3. Il Procuratore Generale nelle sue conclusioni scritte ha chiesto di annullare l’ordinanza impugnata nella parte relativa al trasferimento del vincolo sull’immobile in (OMISSIS), alla luce dell’avvenuto sequestro di beni da considerare profitto del reato, come tali assoggettabili a sequestro diretto.
4. Con memoria del 30 giugno 2020 l’indagato, (OMISSIS), ha resistito alla impugnazione del pubblico ministero, contestando la richiesta di rideterminazione della somma fino alla concorrenza della quale eseguire il sequestro, avendo tra l’altro continuato a corrispondere le somme previste dalla transazione conclusa con l’Agenzia delle Entrate e quindi ridotto ulteriormente il debito tributario e, con esso, anche il profitto del reato da assoggettare a sequestro; si e’ opposto anche alla richiesta di mantenimento del vincolo sulle somme depositate in banca, non assoggettabili a sequestro diretto, in quanto non costituenti profitto del reato, essendo state depositate in banca dopo la consumazione del reato (avvenuta il (OMISSIS)) e anche successivamente al suo accertamento (in data (OMISSIS)), nonche’ essendo provenienti da terzi estranei alle vicende relative all’omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto, come desumibile dalla documentazione bancaria allegata alla memoria; ha, infine, prospettato l’eccessiva afflittivita’ del sequestro delle somme depositate in banca, per le conseguenze pregiudizievoli sulla attivita’ d’impresa svolta dalla societa’ amministrata dal ricorrente, concludendo per il rigetto del ricorso proposto dal pubblico ministero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Va ricordato che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di legittimita’ quello secondo cui, in tema di reati tributari, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente puo’ essere disposto nei confronti del legale rappresentate di una societa’ solo nel caso in cui, all’esito di una valutazione allo stato degli atti sulla situazione patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nel patrimonio dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, pur non essendo necessaria, ai fini dell’accertamento di tale impossibilita’, l’inutile escussione del patrimonio sociale se gia’ vi sono elementi sintomatici dell’inesistenza di beni in capo all’ente (cosi’, ex plurimis, da ultimo, Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, dep. 24/01/2019, Bennati, Rv. 275687; conf. Sez. 3, n. 46973 del 10/05/2018, B., Rv. 274074; Sez. 4, n. 10418 del 24/01/2018, Rubino, Rv. 272238; Sez. 3, n. 40362 del 06/07/2016, D’Agostino, Rv. 268587; nonche’ Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647), in quanto il sequestro per equivalente strumentale alla confisca del profitto o del prezzo del reato postula, per la sua ammissibilita’, che non sia possibile il sequestro diretto, nel patrimonio del soggetto che ha beneficiato delle condotte illecite, del profitto o del prezzo del reato commesso nel suo interesse e a suo beneficio: si tratta di principio che, come ricordato, e’ pacifico nella giurisprudenza, stante la funzione sussidiaria del sequestro per equivalente, principio che ora e’ stato recepito espressamente, anche per i reati tributari, dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 12 bis, comma 1, introdotto dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, articolo 10.
Ne consegue che in presenza della avvenuta esecuzione del sequestro di beni (nella specie di somme di denaro depositate in banca) nella disponibilita’ dell’ente che ha beneficiato delle condotte illecite, qualificati come profitto del reato, non sussistevano i presupposti per poter eseguire il sequestro, per equivalente, di altri beni, appartenenti all’autore del reato, tantomeno allo scopo di liberare dal vincolo cautelare quelli dell’ente sottoposti a sequestro diretto, o, comunque, per poter trasferire il vincolo cautelare su tali beni.
Va aggiunto che, una volta eseguito il sequestro diretto di somme di denaro qualificabili come profitto del reato, non puo’ neppure procedersi alla sostituzione di tali somme con altri beni, anche se, astrattamente, di valore pari o superiore all’ammontare di dette somme, perche’ tale operazione comporta la sostituzione di un bene di immediata escussione (e cioe’ le somme di denaro depositate in banca) con un diritto di proprieta’ non immediatamente convertibile in un valore che sia con certezza corrispondente al profitto del reato (cfr. Sez. 3, n. 37660 del 17/05/2019, Colosso, Rv. 277833; e Sez. 3, n. 12245 del 17/01/2014, Collu, Rv. 261496), posta la preferenza accordata in via generale dall’ordinamento al sequestro del denaro (v. l’articolo 517 c.p.p., comma 2, come modificato dalla L. n. 52 del 2006; cfr., in proposito, Sez. 2, n. 41049 del 26/10/2011, Cappa, Rv. 251515).
3. Nel caso in esame il Tribunale, a fronte della riduzione dell’ammontare della somma di cui era stato disposto il sequestro, a seguito del pagamento di parte del debito tributario derivante dal reato, e dell’avvenuto sequestro di somme depositate in banca di ammontare pari a tale somma, da considerare profitto del reato commesso nell’interesse dell’ente (essendo gli elementi di segno contrario stati prospettati dall’indagato solo con la memoria depositata in questo giudizio, dunque tardivamente, non essendo stata proposta impugnazione da parte dell’indagato medesimo avverso l’ordinanza del Tribunale), non avrebbe potuto, stante la satisfattivita’ di tale sequestro diretto, disporre anche l’immediata attuazione del sequestro per equivalente.
Va infatti ribadito il principio affermato da questa Corte secondo il quale il sequestro finalizzato alla confisca di valore e’ esperibile solo nel caso di insufficienza di beni da sottoporre a confisca diretta, pertanto non puo’ essere accolta la richiesta dell’interessato volta a ridurre il sequestro diretto di somme di denaro contestualmente allargando l’entita’ del sequestro per equivalente su un bene immobile (Sez. 6, n. 10283 del 21/02/2019, Ingroia, Rv. 27520401).
Ne’ il Tribunale avrebbe potuto disporre il trasferimento del vincolo cautelare dal denaro sequestrato all’immobile in Roma di proprieta’ dell’indagato, sia perche’, come gia’ osservato, era stato eseguito il sequestro diretto del profitto del reato (e dunque non vi erano i presupposti per poter eseguire il sequestro per equivalente); sia perche’ non e’ comunque possibile, in presenza del sequestro di somme di denaro, il trasferimento del vincolo cautelare su altri beni, di diversa natura, sui quali il soddisfacimento della pretesa erariale sia incerto e richieda attivita’ esecutive (come, ad esempio, la necessita’ di procedere alla vendita dopo la confisca del bene). Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, le somme di denaro oggetto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, che costituiscono il profitto del reato oppure un valore ad esso equivalente, non possono essere sostituite con beni mobili od immobili di identico valore, perche’ tale operazione comporta la permuta di un bene di immediata escussione con un diritto di proprieta’ non immediatamente convertibile in un valore corrispondente al profitto del reato (Sez. 3, n. 37660 del 17/05/2019, Colosso, Rv. 27783301).
Ne consegue la necessita’ dell’annullamento dell’ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Rieti, limitatamente al trasferimento della misura cautelare sul bene immobile.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente al trasferimento della misura cautelare reale sul bene immobile sito in (OMISSIS), con rinvio al Tribunale di Rieti (sezione riesame) per nuovo esame.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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