Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 aprile 2022| n. 11126.
In caso di ritardo da parte del venditore nella consegna della merce
Nel contratto di vendita, fuori dei casi di cui all’articolo 1518 c.c., in caso di ritardo da parte del venditore nella consegna della merce e’ onere dell’acquirente provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio per la perdita di valore del bene ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che puo’ al riguardo avvalersi di presunzioni, anche sulla base di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato.
Ordinanza|6 aprile 2022| n. 11126. In caso di ritardo da parte del venditore nella consegna della merce
Data udienza 12 gennaio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: VENDITA – VENDITA – VENDITA DI COSE MOBILI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. VARRONE Luca – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12689/2017 proposto da:
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 1352/2016 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 21/12/2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 12/01/2022 dal Consigliere Dott. LUCA VARRONE.
In caso di ritardo da parte del venditore nella consegna della merce
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Genova rigettava la domanda di (OMISSIS) S.p.A. proposta nei confronti di (OMISSIS) S.p.A. avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni derivanti dalla ritardata consegna di gasolio in virtu’ di due distinti contratti aventi ad oggetto la vendita del carburante per 30.000 tonnellate.
All’esito dell’istruttoria il giudice di primo grado motivava il rigetto della domanda sulle seguenti considerazioni: si doveva procedere alla verifica della sussistenza o meno del ritardo da parte di (OMISSIS) nell’adempimento dell’obbligazione di consegna di cui alla clausola sub 6 del contratto, detta clausola prevedeva obbligazioni a carico di entrambe le parti, individuando un periodo di cancello per il ritiro posto a garanzia del venditore, nel senso che la presentazione della nave oltre detto periodo esonerava il venditore dal rispetto dei termini stabiliti, con onere per il compratore di fornire almeno tre giorni lavorativi prima del primo giorno di cancello l’atto di nomina della nave destinata a ricevere il carico, le istruzioni documentarie e la destinazione. Cio’ premesso appariva evidente come l’adempimento dell’onere era necessariamente prodromico rispetto all’assolvimento dell’obbligo di consegna da parte del venditore.
Nella specie, all’esito dell’istruttoria documentale e testimoniale in relazione al contratto n. (OMISSIS) era emerso che (OMISSIS) aveva correttamente adempiuto all’obbligazione di fornire i dati ma solo in data (OMISSIS) e, dunque, con otto giorni di ritardo rispetto ai tempi fissati, mentre la controparte aveva adempiuto all’obbligazione di consegna del carico il (OMISSIS), dunque, oltre il termine di tre giorni.
In caso di ritardo da parte del venditore nella consegna della merce
In relazione all’altro contratto n. (OMISSIS) le istruzioni erano state fornite da (OMISSIS) solo il (OMISSIS), con 13 giorni di ritardo rispetto ai tempi stabiliti, mentre (OMISSIS) aveva effettuato il carico il 5 aprile entro il termine previsto di tre giorni.
Sulla base di tale ricostruzione dei fatti il giudice di primo grado rigettava la domanda relativa al pagamento delle controstallie e quella di risarcimento di danno da ritardo nell’adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto (OMISSIS) in quanto si trattava di danno da ritardato adempimento e non da risoluzione per grave inadempimento e, dunque, non era applicabile l’articolo 1518 c.c., invocato dall’attrice bensi’ l’articolo 1223 c.c., con onere per la parte inadempiente della prova dell’effettivita’ del pregiudizio subito. Nella specie (OMISSIS) non aveva fornito prova di tale pregiudizio in quanto non aveva dimostrato di aver contrattato il prezzo di rivendita del gasolio a condizioni peggiorative in conseguenza del ritardo o di aver perso occasioni di vendita immediata del gasolio. Peraltro, la parte attrice non aveva prodotto i contratti di vendita del gasolio e non aveva consentito l’accertamento della sussistenza del nesso causale del ritardo con il danno invocato.
2. Avverso la suddetta sentenza (OMISSIS) S.p.A. interponeva appello.
3. Si costituiva in giudizio (OMISSIS) S.p.A..
4. La Corte d’Appello di Genova rigettava l’appello. Con il primo motivo di appello (OMISSIS) deduceva l’omesso, insufficiente ed errato esame da parte del Tribunale di importanti questioni di fatto e di diritto. La decisione del giudice sarebbe stata frutto di una acritica operazione di copia e incolla di alcuni passaggi degli scritti difensivi di (OMISSIS) mentre le risultanze dell’istruttoria per testi sarebbero state assunte in spregio del principio del prudente apprezzamento della prova, ignorando il perdurante doloso ritardo da parte di (OMISSIS) nell’obbligazione di consegna assunta e trascurando la valutazione comparativa in termini di proporzionalita’ e buona fede tra i comportamenti delle parti.
In caso di ritardo da parte del venditore nella consegna della merce
Secondo il giudice del gravame, il primo motivo di appello era inammissibile per la genericita’ della sua formulazione che non garantiva la precisa individuazione delle questioni decise nel giudizio di primo grado da devolvere al riesame in appello, mancando dunque del requisito della specificita’ di cui all’articolo 342 c.p.c..
Quanto ai restanti due motivi, appariva prioritaria la trattazione del terzo, relativo alla violazione dell’articolo 1518 c.c. e dell’articolo 1223 c.c..
La Corte d’Appello condivideva la motivazione del primo giudice e confermava la non applicabilita’ al caso di specie dell’articolo 1518 c.c. e, dunque, poneva a carico di (OMISSIS) l’onere della prova del danno. Doveva, dunque, trovare applicazione l’articolo 1223 c.c., e l’attrice non aveva assolto l’onere della prova, non essendo sufficiente il raffronto tra il prezzo di mercato del gasolio nel periodo del presunto ritardo. Dovevano invece provarsi i prezzi di rivendita applicati all’acquirente finale e le modalita’ stabilite nei contratti di fornitura e, dunque, non era possibile verificare il nesso causale tra il ritardo nella consegna e il danno. Le stesse fatture prodotte da (OMISSIS) facevano riferimento alle condizioni del contratto di fornitura esistenti tra le parti (e non prodotte agli atti) cosi’ come le testimonianze acquisite non aveva portato elementi utili. Nessuna violazione dell’articolo 116 c.p.c., era ravvisabile nella sentenza di primo grado, avendo il Tribunale tenuto conto pienamente delle risultanze probatorie. Il rigetto del terzo motivo di appello assorbiva il secondo, in quanto in mancanza della prova del danno e del nesso causale tra il medesimo e l’inesatto inadempimento era irrilevante soffermarsi sull’accertamento della sussistenza o meno di quest’ultimo.
4. (OMISSIS) S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di cinque motivi.
5. (OMISSIS) S.p.A. ha resistito con controricorso e ha proposto ricorso incidentale fondato su due motivi.
6. Entrambe le parti in prossimita’ dell’udienza hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive richieste.
In caso di ritardo da parte del venditore nella consegna della merce
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 1518 c.c., violazione dell’articolo 112 c.p.c., per omesso esame della domanda di danno oggettivo di (OMISSIS), nullita’ della decisione ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4.
Secondo la ricorrente (OMISSIS) aveva fornito sia la prova del danno oggettivo che di quella del danno soggettivo quantificati rispettivamente in 2.698.322,54 Euro e 3.401.635,51 Euro.
Il danno oggettivo era parametrato al deprezzamento del valore di mercato della merce durante il ritardo. Trattandosi di contratti di compravendita avente ad oggetto gasolio, ovvero merce rientrante nell’elenco di cui all’articolo 1515 c.c., comma 3.
L’articolo 1518 c.c., pur essendo relativo alla risoluzione per inadempimento fornisce comunque un criterio logico giuridico applicabile anche per la determinazione dei danni da inesatto adempimento.
L’articolo 1515 c.c., comma 3, porrebbe una presunzione legale di danno, dispensando la parte inadempiente dall’onere della prova, stabilendo un meccanismo automatico di determinazione del danno provocato dall’inadempimento di una delle parti. Il ricorrente riporta opinioni dottrinali e conferma di quanto ritenuto ed evidenzia che la prova del lucro cessante puo’ essere desunta anche da presunzioni semplici come la differenza tra il prezzo di mercato alla data di consegna contrattuale e quello alla data di consegna effettiva.
La ricorrente, inoltre, evidenzia che la questione dedotta circa la differenza tra il prezzo di mercato alla data di consegna contrattuale e quello alla data di consegna effettiva, prezzo determinato secondo le rilevazioni platts, non e’ stata presa in alcun modo in considerazione dalla Corte d’Appello, che ha ritenuto che la questione attenesse esclusivamente all’applicazione dell’articolo 1518 c.c..
In caso di ritardo da parte del venditore nella consegna della merce
Secondo la ricorrente la suddetta differenza di prezzo denominata nel ricorso “danno oggettivo” poteva assurgere a presunzione alla stregua dei criteri di cui all’articolo 1223 c.c., e la sentenza pertanto non si sarebbe pronunciata su questo aspetto.
Vi sarebbe anche il vizio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato oltre alla integrale omessa motivazione sulla questione. 1.1 Il primo motivo di ricorso e’ in parte fondato.
Occorre premettere che “in materia di ricorso per cassazione, il fatto che un singolo motivo sia articolato in piu’ profili di doglianza, ciascuno dei quali avrebbe potuto essere prospettato come un autonomo motivo, non costituisce, di per se’, ragione d’inammissibilita’ dell’impugnazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini dell’ammissibilita’ del ricorso, che la sua formulazione permetta di cogliere con chiarezza le doglianze prospettate onde consentirne, se necessario, l’esame separato esattamente negli stessi termini in cui lo si sarebbe potuto fare se esse fossero state articolate in motivi diversi, singolarmente numerati” (Sez. U., Sent. n. 9100 del 2015).
1.2 Con il motivo in esame la ricorrente propone due distinte censure, la prima relativa alla violazione dell’articolo 1518 c.c. e la seconda relativa alla violazione dell’articolo 112 c.p.c. e articolo 1223 c.c.. La prima delle due censure e’ infondata mentre la seconda e’ fondata.
La Corte d’Appello di Genova, all’esito dell’istruttoria documentale e testimoniale, ha accertato che (OMISSIS), in relazione al contratto n. (OMISSIS), aveva adempiuto all’obbligazione di fornire il nominativo della nave destinata a ricevere il carico, le istruzioni e i documenti solo in data (OMISSIS) e, dunque, con otto giorni di ritardo rispetto ai tempi fissati, mentre la controparte aveva adempiuto all’obbligazione di consegna del carico il (OMISSIS), dunque, oltre il termine previsto in contratto di tre giorni, corrispondendo le controstallie richieste da (OMISSIS).
1.3 La ricorrente, come si e’ detto, lamenta in primo luogo la violazione dell’articolo 1518 c.c., in base alla quale: il risarcimento e’ dato dalla differenza tra il prezzo convenuto e quello corrente nel luogo e nel giorno pattuiti per la consegna, salva la prova di un maggiore danno.
La censura e’ infondata in quanto l’articolo 1518 c.c., e’ norma di carattere eccezionale, applicabile esclusivamente alle merci ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 1515 c.c., e solo in caso di risoluzione contrattuale per inadempimento. Il collegio, infatti, intende ribadire il seguente principio di diritto: l’articolo 1518 c.c., contiene un criterio per la liquidazione del danno da inadempimento delle obbligazioni nascenti dalla compravendita di cose che abbiano un prezzo corrente, a norma dell’articolo 1515 c.c., comma 3, dispensando la parte adempiente dall’onere della prova del pregiudizio subito. Detta norma ha carattere eccezionale perche’ deroga ai normali criteri di liquidazione del danno ex articolo 1223 c.c., ai quali, pertanto, deve farsi ricorso quando la cosa compravenduta non sia sussumibile nell’elenco di quelle indicate dall’articolo 1515, comma 3, al quale l’articolo 1518 rinvia o quando non vi sia stata risoluzione del contratto ma solo ritardata consegna della merce (per precedenti simili si veda Sez. 2, Sent. n. 31308 del 2018; Sez. 2, Sent. n. 3614 del 1994).
La ricorrente sollecita un’interpretazione analogica dell’articolo 1518 c.c., in base alla quale il criterio presuntivo di danno dovrebbe trovare applicazione anche nel caso in esame, ma, come correttamente evidenziato dalla Corte d’Appello di Genova, il ricorso all’interpretazione analogica non e’ possibile dato il carattere eccezionale e derogatorio dell’articolo 1518 c.c..
1.4 Con la seconda censura la ricorrente lamenta anche la totale pretermissione da parte della Corte d’Appello circa la questione del mancato ricorso ai criteri presuntivi ex articolo 1223 c.c., per la determinazione del danno derivante dalla differenza del prezzo del gasolio nel momento in cui doveva avvenire la consegna e quello del giorno di effettiva consegna.
La seconda censura e’ fondata.
La ricorrente ha evidenziato che il prezzo pagato del gasolio compravenduto e’ stato determinato sulla base delle rilevazioni platss European marketscan relative alla data in cui la consegna avrebbe dovuto aver luogo, mentre alla data di effettiva consegna del gasolio ((OMISSIS)), il prezzo di mercato del gasolio era sceso notevolmente.
In particolare, con riferimento al contratto n. (OMISSIS) (OMISSIS) avrebbe pagato il gasolio sulla base delle rilevazioni platss European marketscan del 25 marzo pari a USD/m.t. 289 per un quantitativo pari a 27.013,565 m.t. per un importo complessivo pari a USD 7.806920,29, mentre il prezzo delle rilevazioni platss European marketscan del (OMISSIS) 2003 erano di USD/m.t. 236,25 pari a un valore complessivo del carico di USD 6.381.954,73.
In caso di ritardo da parte del venditore nella consegna della merce
La Corte d’Appello rispetto alla dedotta svalutazione del bene venduto, eventualmente addebitabile alla venditrice per la ritardata consegna, si e’ limitata ad escludere l’applicabilita’ dell’articolo 1518 c.c., senza in alcun modo valutare se la differenza di prezzo potesse comunque costituire un criterio presuntivo per determinare il danno emergente da inadempimento ex articolo 1223 c.c.. In altri termini, il potenziale danno pari alla differenza di valore della merce acquistata, dedotto da (OMISSIS) come danno emergente, non e’ stato in alcun modo preso in considerazione dalla sentenza impugnata.
La Corte d’Appello di Milano, nel rigettare l’impugnazione proposta da (OMISSIS), infatti, non ha accertato quale fosse il prezzo contrattualmente stabilito, quello effettivamente pagato e ha omesso del tutto di pronunciarsi sulla domanda di risarcimento per la effettiva perdita di valore del bene causata dalla ritardata consegna e deducibile dalle rilevazioni del prezzo di mercato del gasolio.
Infatti, la Corte d’Appello, dopo aver rigettato il motivo in relazione all’articolo 1518 c.c., ha preso in considerazione unicamente il tema della sussistenza o meno della prova del danno da perdita di chance o lucro cessante e non quello del danno emergente, potenzialmente rappresentato dalla svalutazione del prezzo del gasolio nei giorni di ritardo intercorsi tra la data di effettiva consegna e quella contrattualmente stabilita, secondo la prospettazione dell’allora appellante.
Deve farsi applicazione del seguente principio di diritto: Nel contratto di vendita, fuori dei casi di cui all’articolo 1518 c.c., in caso di ritardo da parte del venditore nella consegna della merce e’ onere dell’acquirente provare di aver subito un’effettiva lesione del proprio patrimonio per la perdita di valore del bene ovvero per aver perso l’occasione di venderlo a prezzo conveniente o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che puo’ al riguardo avvalersi di presunzioni, anche sulla base di elementi indiziari allegati dallo stesso danneggiato.
Spettera’ alla Corte d’Appello di Milano, in sede di rinvio, riesaminare l’intera vicenda, al fine di verificare alla luce delle deduzioni della ricorrente e delle prove dedotte se, sotto il profilo sopra indicato, la ritardata consegna del gasolio abbia determinato un danno patrimoniale alla societa’ ricorrente. Nel rivalutare la domanda di (OMISSIS) la Corte d’Appello dovra’ tener conto anche del pagamento a titolo di controstallia da parte di (OMISSIS) ad (OMISSIS) della somma pari a 154.550 dollari per il ritardo nella caricazione e delle deduzioni di (OMISSIS) circa l’insussistenza del ritardo e circa la sua non imputabilita’ per essere stato causato dalle avverse condizioni atmosferiche. Tali questioni, infatti, erano state proposte da (OMISSIS) con l’appello incidentale condizionato e sono state riproposte con i motivi di ricorso incidentale che devono pertanto dichiararsi assorbiti.
2. Il secondo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione e falsa applicazione dell’articolo 1223 c.c., in connessione con gli articoli 115 e 116 c.p.c., omesso esame di un fatto decisivo rilevante.
Aver posto a carico dell’attrice l’onere di produzione dei contratti di rivendita sarebbe erroneo, potendosi ricorrere a presunzioni semplici ex articolo 1223 c.c., e non solo con l’allegazione indicata in sentenza. In tal caso la diminuzione del prezzo di mercato del gasolio poteva considerarsi come fatto noto dal quale desumere la perdita della possibilita’ di rivendere la merce al prezzo maggiore. Peraltro, tutti gli operatori professionali che commerciano prodotti petroliferi fanno riferimento ai listini delle quotazioni internazionali e i carichi acquistati con i contratti in oggetto sono stati rivenduti in Spagna e Francia e, tra la data di consegna prevista e quella effettiva, il prezzo del gasolio era sceso notevolmente. Anche i prezzi relativi alla rivendita in Francia e Spagna erano legati alle medesime rilevazioni. Come confermato anche dalla testimone (OMISSIS) e dalle fatture allegate.
La ricorrente lamenta anche la violazione dell’articolo 115 c.p.c., per aver omesso di valutare il giudice le risultanze istruttorie fornite aventi ad oggetto due circostanze ritenute decisive: la prima relativa alla modalita’ di determinazione del prezzo di rivendita, la seconda relativa alle fatture e ai carichi.
3. Il terzo motivo di ricorso e’ cosi’ rubricato: violazione falsa applicazione degli articoli 1223 e 2056 c.c., in connessione con gli articoli 2697, 2727, 2729 c.c..
Secondo il ricorrente quando i soggetti del rapporto di compravendita sono operatori professionali deve farsi applicazione di una presunzione di danno con particolare riferimento al lucro cessante esteso fino a ricomprendere anche danni per chances di affare o della clientela. Dunque, il criterio presuntivo puo’ essere applicato anche al danno da perdita di chance.
In caso di tempestiva consegna nel mese di (OMISSIS) (OMISSIS) avrebbe evitato il crollo dei prezzi e conseguito maggior profitto e una minor perdita. (OMISSIS) aveva prodotto documentazione della rivendita e da tale documentazione emergerebbe come il prezzo di vendita fosse stato inferiore a quello di acquisto. I carichi di gasolio delle navi (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati rivenduti con prezzature del mese di (OMISSIS) – successive alla data di caricazione del (OMISSIS) – generando una perdita persino maggiore rispetto a quella calcolata con il criterio oggettivo esposto.
3.1 Il secondo e il terzo motivo di ricorso, che stante la loro evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati.
La ricorrente lamenta il mancato ricorso al criterio presuntivo anche per il c.d. lucro cessante derivante dall’aver venduto il gasolio ad un prezzo inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere in caso di consegna tempestiva.
La Corte d’Appello ha ritenuto che (OMISSIS) non abbia provato la perdita di “chance” per aver venduto il gasolio acquistato da (OMISSIS) ad un prezzo inferiore rispetto a quello che avrebbe potuto ottenere in caso di consegna tempestiva. Come si e’ detto, il ritardo della consegna (ancora sub judice essendoci ricorso incidentale sul punto) e’ stato di soli tre giorni. (OMISSIS) ha fatto riferimento ad alcuni contratti di vendita (dei quali non ha fornito prova sufficiente) stipulati a distanza di svariati giorni rispetto al momento della consegna del gasolio da parte di (OMISSIS) e non ha chiarito in che modo il breve lasso di tempo di ritardo nella consegna abbia determinato la vendita successiva ad un prezzo inferiore. In altri termini, (OMISSIS) non ha provato il nesso causale tra il ritardo di 3 giorni nella consegna del gasolio e il danno derivante dall’aver venduto successivamente il medesimo gasolio in Spagna e Francia a un prezzo inferiore. Nel ricorso si fa riferimento genericamente ad un crollo dei prezzi del gasolio ma non si chiarisce perche’ i tre giorni di ritardo abbiano impedito ad (OMISSIS) di evitare tale crollo dei prezzi avvenuto genericamente nel periodo di riferimento.
Le censure in sostanza si risolvono in una richiesta di rivalutazione in fatto della vicenda al fine di ritenere provato il danno da lucro cessante.
4. Il primo motivo del ricorso incidentale condizionato e’ cosi’ rubricato: violazione articolo 115 c.p.c., non avendo la Corte d’Appello posto a fondamento della decisione relativa al contratto numero (OMISSIS) la circostanza che sabato e domenica sono giorni festivi nozione di fatto che rientra nella comune esperienza.
Il contratto prevedeva che: le istruzioni sulla destinazione dovranno essere ricevute dal venditore almeno tre giorni lavorativi prima del primo giorno di cancello. (OMISSIS) aveva prodotto il contratto dimostrando che il tempo di stallia, ossia il tempo a disposizione per completare la caricazione prima che cominciassero a decorrere delle controstallie era di 36 ore decorrenti dallo spirare del terzo giorno lavorativo successivo all’invio delle istruzioni quindi rispetto al (OMISSIS) (OMISSIS) aveva a disposizione tempo fino alle 12.00 di venerdi’ (OMISSIS) e la caricazione della nave “(OMISSIS)” si era conclusa nel tardo pomeriggio di giovedi’ (OMISSIS). Peraltro, era intervenuto anche un caso di forza maggiore per il cattivo tempo che aveva impedito la caricazione il giorno precedente, (OMISSIS).
5. Il secondo motivo del ricorso incidentale e’ cosi’ rubricato: omessa pronuncia sulla diligenza di (OMISSIS) nell’adempimento del contratto numero (OMISSIS). Omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione.
Gli avvocati di (OMISSIS) avevano dichiarato di non contestare la veridicita’ di quanto affermato nei capitolati di prova richiesti da (OMISSIS) che provavano la diligente esecuzione del contratto ed imponevano alla Corte d’Appello di affermare che (OMISSIS) non era stata inadempiente, avendo adoperato la diligenza richiesta e che i ritardi presunti erano addebitabili ad episodi di forza maggiore.
6. Il ricorso incidentale condizionato e’ assorbito dal rigetto del ricorso principale.
7. La Corte accoglie in parte il primo motivo del ricorso principale, rigetta i restanti due, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie in parte il primo motivo del ricorso principale, rigetta i restanti due, dichiara assorbito il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione che provvedera’ anche sulle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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