Il diritto del mediatore alla provvigione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 aprile 2022| n. 11127.

Il diritto del mediatore alla provvigione consegue non alla conclusione del negozio giuridico, ma dell’affare, inteso come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di più atti strumentali, purché diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralità di soggetti: pertanto, la condizione perché il predetto diritto sorga è l’identità dell’affare proposto con quello concluso, che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale, sempre che vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale, e la conclusione dell’affare sia collegabile al contatto determinato dal mediatore tra le parti originarie, che sono tenute al pagamento della provvigione.

Ordinanza|6 aprile 2022| n. 11127. Il diritto del mediatore alla provvigione

Data udienza 25 gennaio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: MEDIAZIONE – PROVVIGIONE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. LA BATTAGLIA Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 3877/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avv. (OMISSIS), che la rappresenta e difende in virtu’ di procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.R.L.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 4210/2017 della Corte d’appello di Roma, depositata il 1 luglio 2016;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 25 gennaio 2022 dal Consigliere Dott. Giuseppe Tedesco.

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il diritto di (OMISSIS) s.r.l., negato dal primo giudice, al pagamento della provvigione dovuta in relazione a un’attivita’ di mediazione svolta a seguito di sottoscrizione di proposta di acquisto di un immobile da parte di (OMISSIS) s.r.l.. La Corte d’appello ha osservato che la proposta fu sottoscritta con riserva di nomina e che il soggetto, nominato da (OMISSIS), concluse poi il preliminare con il venditore. Ora, secondo la Corte d’appello, il fatto che il preliminare fu sottoscritto dal terzo, in quanto nominato dal soggetto che aveva sottoscritto la proposta, lasciava comunque la proponente quale obbligata al pagamento della provvigione, essendo percio’ errata la diversa posizione assunta dal primo giudice. La Corte di merito, inoltre, riconosceva che il diritto del mediatore al pagamento non fosse prescritto, perche’ la proposta prevedeva che la provvigione fosse pagata al momento della sottoscrizione del preliminare: da quella data a quella di proposizione della domanda non era ancora decorso il termine annuale previsto dalla legge.
Essa aggiungeva ancora che, in assenza della prova della percentuale del 3% pretesa dal mediatore, la provvigione doveva essere riconosciuta nella misura del 2% in conformita’ agli usi raccolti dalla Camera di Commercio di Roma; aggiungeva ancora che la proposta recava gli estremi della iscrizione della societa’ di mediazione all’albo dei mediatori.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a tre motivi.
(OMISSIS) s.r.l. rimane intimata.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo, sotto complessa rubrica, propone le seguenti censure: a) una volta intervenuta, la nomina del terzo aveva efficacia retroattiva, con conseguente esclusione di ogni obbligo di (OMISSIS) sulla base della proposta, che era stata superata dalla nomina e dalla successiva sottoscrizione del preliminare fra il venditore e il terzo nominato; b) la Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto del mediatore sulla base della proposta, benche’ non ci fosse prova dell’accettazione; c) ad ogni modo, la proposta, seppure accettata, non poteva giustificare il diritto alla provvigione, non essendo configurabile, nel nostro ordinamento, l’assunzione di un obbligo ad obbligarsi; d) la Corte d’appello aveva deciso sulla base di deduzioni nuove, che non comparivano nella citazione e che erano state dedotte solo nel grado (il fatto che la societa’ nominata avesse il medesimo legale rappresentante della proponente, la quale avrebbe seguito la trattativa fino alla firma del preliminare); d) l’avere stabilito la provvigione sulla base degli usi, laddove il mediatore aveva giustificato diversamente la pretesa.
1.1. Il motivo e’ complessivamente infondato. L’affare, la cui conclusione per effetto dell’intervento del mediatore genera il diritto di quest’ultimo alla provvigione, deve intendersi in senso generico ed empirico, come qualsiasi operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, anche se articolatasi in una concatenazione di piu’ atti strumentali, purche’ diretti nel loro complesso a realizzare un unico interesse economico, anche se con pluralita’ di soggetti. Condizione perche’ sorga il diritto alla provvigione e’ l’identita’ dell’affare proposto con quello concluso, che non e’ esclusa quando le parti sostituiscano altri a se’ nella stipulazione conclusiva, sempre che vi sia continuita’ tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale (Cass. n. 11467/2001; n. 8676/2009).
Ora, nel caso in esame, secondo la ricostruzione operata dalla Corte d’appello, la nomina del terzo rifletteva la riserva in tal senso gia’ contenuta nella proposta sottoscritta dall’attuale ricorrente, essendo incontroverso che il preliminare fu poi sottoscritto dal terzo nominato dalla proponente. Tale contenuto della decisione consente di degradare le considerazioni sulla identita’ dell’amministratore (della proponente e della societa’ nominata) a elementi del tutto secondari della decisione, gia’ di per se’ giustificata in base al rilievo, fondato su circostanza incontroversa, che il preliminare fu sottoscritto dal soggetto indicato dalla proponente. Si deve ancora aggiungere che “le eccezioni in senso lato sono rilevabili d’ufficio o proponibili dalla parte interessata anche in appello, ove i fatti sui quali si fondano, sebbene non precedentemente allegati dalla stessa parte, emergano dagli atti di causa” (Cass. n. 5249/2016).
1.2. Diversamente da quanto opina la ricorrente, il diritto del mediatore alla provvigione non e’ stato riconosciuto sulla base della sola proposta, ma in forza della proposta in quanto seguita dalla conclusione di un preliminare, che, secondo la ricostruzione operata dal giudice d’appello, trovava il proprio antecedente necessario nell’attivita’ del mediatore (Cass. n. 15014/2000).
1.3. Costituisce poi petizione di principio l’assunto, posto a giustificazione della censura sub d) del motivo in esame, che il giudice, una volta investito di una domanda di pagamento della provvigione secondo convenzione, qualora riconosca che non risulti provata la determinazione convenzionale inizialmente dedotta, non potrebbe operare la determinazione secondo gli usi. Questi, infatti, sono destinati a operare, appunto, quando le parti non ne abbiano stabilito la misura o se non esistono tariffe professionali (Cass. n. 8216/2004). Risulta poi che la domanda della (OMISSIS) e’ stata accolta in misura inferiore alla pretesa.
2. Con il secondo motivo e’ oggetto di censura la individuazione del dies a quo della prescrizione del diritto del mediatore, individuato dalla data del preliminare, mentre avrebbe dovuto essere correttamente identificato nella data di sottoscrizione della proposta o al limite dalla data della nomina del terzo.
2.1. Il motivo e’ infondato. Per “conclusione dell’affare”, da cui, a norma dell’articolo 1755 c.c., sorge il diritto alla provvigione del mediatore e con cui coincide ex articolo 2935 c.c., il dies a quo della relativa prescrizione, deve intendersi il compimento di un’operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti, di un atto, cioe’, in virtu’ del quale sia costituito un vincolo che da’ diritto di agire per l’adempimento dei patti stipulati o, in difetto, per il risarcimento del danno (Cass. n. 18779/2005).
Deve tuttavia tenersi conto che la decorrenza della prescrizione non suppone solo l’esistenza del diritto; altro presupposto e’ che il diritto sia attualmente esercitabile, quando cioe’ non sia sottoposto a termine o a condizione sospensiva o ad altre causa di inesigibilita’ (Cass. n. 7168/1997; n. 3469/2007; n. 3961/2012; n. 8973/2020).
Pertanto, anche a volere riconoscere che, nella specie, la conclusione dell’affare si fosse realizzata gia’ nel momento in cui, accettata la proposta, era intervenuta la nomina del terzo, resta il fatto che la proposta, sottoscritta dall’attuale ricorrente, obbligata al pagamento in forza di quanto sopra detto, conteneva la previsione che “il compenso di mediazione sarebbe stato corrisposto al momento della sottoscrizione del contratto preliminare di compravendita”. In presenza di una tale previsione, il diritto del mediatore viene ad essere condizionato da un termine sospensivo, sicche’ la prescrizione comincia a decorrere non gia’ dal giorno della conclusione dell’affare, ma da quello in cui viene a scadere detto termine, poiche’ e’ solo da tale momento che il diritto puo’ essere fatto valere (Cass. n. 2904/1964).
3. Con il terzo motivo, la ricorrente si duole perche’ la corte d’appello, una volta esclusa la prova del patto relativo alla misura della provvigione, non avrebbe potuto decidere sulla base degli usi, che erano stati prodotti solo in corso di causa dall’attrice. In questo modo il giudice d’appello ha riconosciuto la pretesa sulla base di un titolo diverso da quello dedotto. In analogo vizio la Corte d’appello e’ incorsa quando ha ritenuto di poter superare l’eccezione sul difetto di prova della iscrizione all’albo dei mediatori. Infatti, ai fini del positivo riscontro dell’iscrizione, essa ha posto l’accento su un elemento documentale che, seppure prodotto, non aveva costituito oggetto di allegazione. Si censura inoltre la valutazione positiva, data dalla Corte d’appello, circa la valenza probatoria della indicazione degli estremi dell’iscrizione sul modulo della proposta.
3.1. Il motivo e’ infondato. Il riconoscimento della provvigione nella misura stabilita dagli usi, in luogo della maggiore misura convenzionale, non ha comportato alcun mutamento del titolo della domanda.
La prova del contenuto di un uso normativo deve essere fornita dalla parte che ne richiede l’applicazione (Cass. n. 3533/1972). Peraltro, quando gli usi siano noti al giudice, questi puo’ farne applicazione senza richiedere la prova della loro esistenza (Cass. n. 795/1964; n. 406/1967). Si precisa che la prova degli usi non puo’ essere fornita per la prima volta nel giudizio di legittimita’ (Cass. n. 4853/2007).
La sentenza impugnata, pertanto, sotto questo profilo, e’ esente da censure, dovendosi comunque aggiungere che la mancata prova degli usi non avrebbe potuto giustificare per cio’ solo il rigetto della domanda (come sembra ritenere la ricorrente), ma avrebbe al limite giustificato il ricorso al criterio dell’equita’ (Cass. n. 90/1979).
3.2. In quanto alle censure riguardanti la prova dell’iscrizione, al fine di dare ragione della loro infondatezza, e’ sufficiente ricordare che, secondo il recente insegnamento di questa Corte, “ai fini del riconoscimento del diritto del mediatore al compenso per l’attivita’ prestata, l’onere della prova dell’iscrizione all’albo dei mediatori, cosi’ come previsto nella L. n. 39 del 1989, puo’ essere assolto anche mediante l’indicazione del numero d’iscrizione nel ruolo degli agenti di affari in mediazione tenuto presso la locale Camera di Commercio, non essendo impedito alla parte di fornirne detta prova per presunzioni” (Cass. n. 20556/2021).
Quanto al fatto che la circostanza fu dedotta solo in appello vale il principio sopra richiamato, e cioe’ che le eccezioni in senso lato sono rilevabili d’ufficio o proponibili dalla parte interessata anche in appello, ove i fatti sui quali si fondano, sebbene non precedentemente allegati dalla stessa parte, emergano dagli atti di causa (Cass. n. 5249/2016).
4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese.
Ci sono le condizioni per dare atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto”.

P.Q.M.

rigetta il ricorso; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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