In caso di restituzione alla parte privata del bene già oggetto di sequestro

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 17 ottobre 2019, n. 42718.

Massima estrapolata:

In caso di restituzione alla parte privata del bene già oggetto di sequestro, le spese sostenute dall’amministrazione giudiziario per la remunerazione del coadiutore, soggetto che collabora in via diretta con il primo al fine di contribuire a realizzare gli scopi del pubblico ufficio di gestione giudiziaria, vanno imputate a carico dello Stato.
Lì dove tale soggetto venga assunto dalla società in sequestro, perde la qualifica di coadiutore dell’amministratore giudiziario – non essendo prevista dalla legge simile modalità operativa -, con conseguente imputazione delle spese per la sua remunerazione a carico della società stessa.

Sentenza 17 ottobre 2019, n. 42718

Data udienza 13 settembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROCCHI Giacomo – Presidente

Dott. BONI Monica – Consigliere

Dott. TALERICO Palma – Consigliere

Dott. SANTALUCIA Giuseppe – Consigliere

Dott. MAGI Raffael – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS) SOC. COOP.;
avverso l’ordinanza del 29/01/2019 del GIP TRIBUNALE di CALTANISSETTA;
udita la relazione svolta dal Consigliere, Dott. RAFFAELLO MAGI;
lette le conclusioni del PG, Dott. Lignola F., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 29 gennaio 2019 il GIP del Tribunale di Caltanissetta – quale giudice della esecuzione – ha respinto l’istanza proposta da (OMISSIS) nella qualita’ di legale rappresentante della (OMISSIS) (da ora in avanti (OMISSIS)), tesa ad ottenere la imputazione a carico dell’erario di una voce di spesa (per Euro 33.000 circa) relativa al coadiutore (OMISSIS).
1.1 In motivazione si rappresenta che, pur in presenza di restituzione del bene oggetto di sequestro, la spesa non e’ tra quelle da porsi a carico dell’erario, posto che “il Dott. (OMISSIS), gia’ coadiutore dell’amministratore giudiziario, era stato assunto dalla societa’ in sequestro con contratto di collaborazione coordinata e continuativa”. Le spese per la sua remunerazione sono pertanto da ritenersi quali spese necessarie o utili per la conservazione del bene.
2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione – a mezzo del difensore – la soc. (OMISSIS) a mezzo del legale rappresentante.
2.1 Al primo ed unico motivo, dopo una breve premessa in fatto, si deduce erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 42 e vizio di motivazione.
Si rappresenta in primis che l’odierna decisione e’ frutto dello “stralcio” della voce relativa al (OMISSIS) proveniente da una precedente procedura esecutiva nel cui ambito – a seguito di decisione di annullamento con rinvio emessa dalla IV Sezione di questa Corte di Cassazione – era stato posto a carico dell’erario il compenso dell’amministratore giudiziario e di altri coadiutori, in virtu’ della intervenuta restituzione del bene in sequestro.
Da cio’ la considerazione per cui la decisione di rigetto si pone in contrasto con i principi stabiliti – proprio nella vicenda in esame – dalla Sezione IV.
Si contesta, in particolare, la qualificazione – operata dal GIP – delle spese come “necessarie o utili per la conservazione del bene”, trattandosi di spese sostenute per un coadiutore dell’amministratore giudiziario.
Andava applicato, pertanto il Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 42, comma 3, nella parte in cui detta disposizione prevede la imputazione di tali spese a carico dello Stato.
3. Il ricorso e’ fondato, nei limiti e per le ragioni che seguono.
3.1 Non vi e’ dubbio alcuno circa il fatto che – come testualmente affermato nel corpo del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 42, – le spese per i compensi spettanti all’amministratore giudiziario, cosi’ come quelle sostenute (dall’amministratore giudiziario) per i coadiutori, in caso di restituzione alla parte privata del bene gia’ oggetto di sequestro vadano poste a carico dello Stato.
Cio’ deriva dal generale principio per cui l’avvenuto spossessamento del privato con gestione giudiziaria del bene sequestrato – non puo’ e non deve determinare, in caso di restituzione del bene, pesi sul diritto di proprieta’ che non siano giustificati dallo stesso andamento della gestione. In particolare questa Corte di legittimita’ ha piu’ volte affermato che (v. tra le molte Sez. I n. 46043 del 23.10.2014, rv 260644) le spese sostenute per gli organi di amministrazione giudiziaria hanno natura di spese giudiziali e pertanto – seguendo la soccombenza – vanno poste a carico dello Stato (in tal senso v. anche Sez. 1 civ. n. 8967 del 26.6.2001, rv 547730).
In caso di restituzione i costi dell’amministrazione – intesi quale compenso dell’amministratore + spese sostenute da costui per i coadiutori – vanno dunque scorporati e, dopo l’approvazione del rendiconto di gestione, vanno imputati a carico dello Stato.
3.2 Il caso in esame tuttavia si caratterizza per una particolare condizione relativa alla posizione del Dott. (OMISSIS), evidenziata dal giudice dell’esecuzione e rappresentata dalla esistenza di un contratto di collaborazione intervenuto tra tale soggetto e l’ente in sequestro, in costanza di procedura.
Si tratta di un aspetto rilevante e non oggetto di preclusione processuale – come adombrato dal ricorrente -, posto che la posizione del Dott. (OMISSIS) era stata “stralciata” dalla precedente decisione proprio in virtu’ della necessita’ di comprendere da quale soggetto il (OMISSIS) fosse stato retribuito.
Al contempo, l’esame della posizione sostanziale del Dott. (OMISSIS) – per come operato dal giudice della esecuzione – appare effettivamente sommario e non conforme a taluni principi di diritto che vanno, pertanto, riaffermati.
3.3 La posizione del coadiutore e’ prevista e regolamentata dal Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 35, comma 4.
Si tratta di soggetti dotati di particolari competenze tecniche che l’amministratore giudiziario – in caso di gestioni complesse – puo’ porre al suo servizio, organizzando – sotto la propria responsabilita’ – un ufficio di coadiuzione.
La legge vigente (con nova inseriti dalla L. 17 ottobre 2017, n. 161) prevede che detta scelta venga comunicata al giudice procedente con “autorizzazione” da parte del medesimo e prevede un regime di incompatibilita’ (del citato D.Lgs., articolo 35, comma 4 bis) anche per i coadiutori.
Appare dunque evidente, al di la’ della miglior articolazione dell’istituto derivante dalle modifiche normative intervenute nel (OMISSIS), che il “coadiutore” e’ un soggetto che collabora in via diretta con l’amministratore giudiziario al fine di contribuire a realizzare gli scopi del pubblico ufficio di gestione giudiziaria.
La sua retribuzione – nella dimensione normativa – e’ a carico dell’amministratore giudiziario, sotto forma di “spesa sostenuta” (e con inserimento della medesima nel conto della gestione ai sensi del Decreto Legislativo n. 159 del 2011, articolo 42, comma 3).
Da cio’ deriva che li’ dove il soggetto in esame venga “assunto” dalla societa’ in sequestro perde la qualifica di coadiutore dell’amministratore giudiziario, non essendo prevista dalla legge simile modalita’ operativa.
3.4 Occorre, a questo punto, precisare che nel caso in esame:
a) non e’ stato oggetto di verifica da parte del giudice della esecuzione il momento della contrattualizzazione del Dott. (OMISSIS), nel senso che ben potrebbe essere avvenuta la stipula di tale contratto in un momento avanzato della gestione, con la (prima) conseguenza della necessaria “scissione” delle fasi storiche ai fini di imputazione dei pagamenti;
b) non stato e’ oggetto di verifica da parte del giudice della esecuzione la avvenuta o meno – autorizzazione alla assunzione del Dott. (OMISSIS) da parte della autorita’ procedente, cosi’ come la tipologia di attivita’ svolta dal medesimo in epoca posteriore alla sottoscrizione del contratto.
3.5 Tali verifiche appaiono indispensabili – in sede di merito e previo annullamento con rinvio – al fine di decidere sulla domanda della (OMISSIS), per le ragioni che seguono.
Da un lato e’ lo stesso provvedimento impugnato ad indicare il Dott. (OMISSIS) come “gia’ coadiutore”, il che lascia intravedere l’esistenza di un primo periodo, in cui le spese sono da porsi a carico dell’erario.
Dall’altro, va affermato che l’esame del rapporto contrattuale e delle sue modalita’ concrete deve infatti escludere – al fine di mantenere la adottata qualificazione della fase contrattuale in termini di “spese necessarie per la conservazione dei beni” che il contratto de quo abbia avuto natura simulatoria.
Li’ dove, in altri termini, la condizione del (OMISSIS) sia rimasta, in termini fattuali, quella di coadiutore dell’amministratore giudiziario, appare evidente la necessaria riconsiderazione – ora per allora – dei compensi percepiti dal (OMISSIS) in termini di “spese sostenute dall’amministratore”, non potendosi pretendere di far derivare un onere a carico della societa’ (una volta rientrata in bonis) da una illegale forma di contrattualizzazione del coadiutore.
Va pertanto disposto, nei sensi e per le finalita’ sinora indicate, l’annullamento del provvedimento impugnato, con rinvio per nuovo esame come da dispositivo.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al GIP del Tribunale di Caltanissetta.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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