In caso di provvedimento redatto in formato cartaceo

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|21 ottobre 2021| n. 29319.

In caso di provvedimento redatto in formato cartaceo, successivamente digitalizzato ed inserito nel fascicolo telematico del processo, il termine lungo per l’impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorre dalla data del deposito dell’atto in cancelleria, come attestata dal cancelliere, alcuna rilevanza assumendo, al contrario, la diversa data di recepimento del provvedimento nel sistema informatico, siccome relativa ai soli provvedimenti redatti in formato digitale.

Sentenza|21 ottobre 2021| n. 29319

Data udienza 10 giugno 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Mandato – Avvocato – Competenze professionali – Ricorso per cassazione – Deposito telematico – Termine lungo – Decorrenza – Art. 327 c.p.c.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 13052/2016 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ stesso;
– ricorrente –
contro
CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 12/11/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO;
lette le conclusioni del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDECCHIA Giovanni Battista, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex articolo 702-bis c.p.c., l’avvocato (OMISSIS) chiedeva al Tribunale di Torre Annunziata la liquidazione delle proprie competenze professionali in relazione all’attivita’ difensiva prestata, in favore del Condominio (OMISSIS) (Condominio), in un procedimento cautelare svoltosi davanti all’ufficio giudiziario adito e nel conseguente giudizio di merito.
Instauratosi il contraddittorio, il giudice monocratico, rilevato che la domanda proposta dal ricorrente era soggetta al rito speciale ai sensi del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 14, rimetteva la causa dinanzi al collegio per la decisione.
Il collegio rilevava, in linea di principio, che la competenza collegiale sulla richiesta del difensore, di liquidazione degli onorari nei confronti del proprio cliente, era gia’ prevista in base al sistema previgente l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150 del 2011; e che la nuova disciplina nel prevedere, per tali procedimenti, l’applicazione del rito sommario, ha escluso la possibilita’ di disporre la conversione del rito da sommario in ordinario. Secondo il Tribunale, dalla impossibilita’ di disporre la conversione discendeva che, come avveniva nel sistema precedente, il ricorso del professionista doveva essere dichiarato inammissibile quando il cliente abbia sollevato contestazioni relative all’an debeatur. Cio’ era avvenuto nel caso di specie, perche’ il Condominio, costituendosi, aveva eccepito la prescrizione.
Il Tribunale rilevava che, nonostante la competenza collegiale fosse stata gia’ chiarita dal giudice monocratico, il professionista aveva insistito nella pretesa, rimanendo per cio’ giustificata l’imposizione a suo carico delle spese di lite.
Per la cassazione dell’ordinanza, l’avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a un unico motivo, con il quale denuncia violazione e falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articoli 3 e 14 e degli articoli 91, 702-bis e 702-ter c.p.c.. La decisione e’ oggetto di censura per avere il Tribunale riconosciuto, ai fini della regolamentazione delle spese, la soccombenza del professionista, che invece non sussisteva, per una molteplicita’ di ragioni: a) perche’ il procedimento del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, ex articolo 14, e’ applicabile anche nell’ipotesi in cui il cliente sollevi contestazioni attinenti all’an della pretesa; b) perche’ il difensore, come emergeva dalla domanda introduttiva, aveva inteso adire il tribunale in composizione monocratica; c) perche’ la suddivisione fra competenza collegiale e monocratica non attiene alla competenza in senso proprio, ma riguarda la distribuzione degli affari all’interno del medesimo ufficio giudiziario: pertanto, seppure una simile questione fosse configurabile nella specie, la soluzione, in un senso o nell’altro, non poteva dar luogo a soccombenza; d) perche’ il soccombente “non poteva che essere individuato nel resistente condominio per avere insistito piu’ volte per la dichiarazione di inammissibilita’ nonostante la stessa fosse espressamente esclusa da inequivoche disposizioni legislative”.
In via preliminare il ricorrente precisa di avere gia’ riproposto la domanda dinanzi al medesimo Tribunale per l’accertamento del saldo delle proprie competenze. Nondimeno egli sottolinea essere suo interesse proporre ricorso straordinario per cassazione contro il provvedimento in relazione alla condanna alle spese.
Il Condominio ha resistito con controricorso, con il quale ha eccepito l’inammissibilita’ del ricorso, notificato a mezzo pec il 17 maggio 2016, dopo il decorso di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento, avvenuta il 12 novembre 2015: il fatto che la comunicazione del provvedimento sia avvenuta il 19 novembre 2015 non sposta in avanti il dies a quo della decorrenza, che rimane fissata in base alla data di pubblicazione. Si sostiene ancora, da parte del controricorrente, che il ricorso e’ comunque inammissibile, perche’ proposto dopo il decorso del termine breve di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte della cancelleria. Si evidenzia infine una ulteriore ragione di inammissibilita’ del ricorso, derivante dalla avvenuta proposizione ex novo della domanda, che il controricorrente considera quale comportamento di tacita acquiescenza incompatibile con la volonta’ della parte di avvalersi della impugnazione.
La causa, in un primo tempo fissata per la trattazione camerale all’udienza del 7 maggio 2020, e’ stata poi chiamata all’udienza camerale del 24 novembre 2020.
In prossimita’ dell’udienza originaria entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il ricorrente ha depositato memoria integrativa in prossimita’ della nuova udienza del 24 novembre 2020, alla quale la causa e’ stata rimessa alla pubblica udienza e ulteriore memoria in vista della pubblica udienza.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il dibattito sulla tempestivita’ del ricorso e’ proseguito nelle rispettive memorie.
Dal canto suo il ricorrente ha evidenziato che, seppure il provvedimento recasse quale data del deposito il 12 novembre 2015, la registrazione nel fascicolo telematico era avvenuta il successivo giorno 19 novembre 2015, in concomitanza con la comunicazione al difensore a mezzo Pec. In data anteriore, il provvedimento, privo di numero cronologico, non era conoscibile, non potendo quindi decorrere il termine lungo da una data precedente al 19 maggio 2015.
Il Condominio sottolinea che, nella specie, non si e’ in presenza di un provvedimento in formato digitale, ma di provvedimento cartaceo, inserito nel fascicolo telematico in un secondo tempo. In questi casi la data di pubblicazione continua a coincidere con quella del deposito in cancelleria, secondo l’attestazione del cancelliere.
Il ricorso e’ inammissibile.
Salve specifiche previsioni di norme derogatorie e speciali, la decorrenza del termine breve va riconnessa a un atto di impulso di parte (Cass. n. 10540/2019). Pertanto, in assenza di disposizioni particolari che riguardino l’impugnazione delle pronunce all’esito di un procedimento sommario di cognizione (Cass. n. 14821/2020), il termine “lungo” di cui all’articolo 327 c.p.c., decorre dalla data della pubblicazione della stessa, la quale coincide con quella dell’udienza in cui viene pronunciata, ovvero con quella del deposito, ove venga emessa fuori dell’udienza (Cass. n. 16893/2018).

 

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