Corte di Cassazione, sezione sesta civile, ORDINANZA 3 settembre 2018, n.21559.
La massima estrapolata:
In caso di procura alle liti rilasciata all’estero senza autentificazione da parte di un pubblico ufficiale si determinata un vizio di nullità, ma non l’inesistenza. Di conseguenza, ai sensi dell’art. 182 c.p.c. , applicabile ratione temporis, è imposto al giudice il dovere di assegnare alle parti un termine per sanare il vizio.
Ragioni della decisione
Con sentenza impugnata, la Corte di Appello di Genova ha dichiarato inammissibile il reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento proposto da Studio ed applicazioni tecniche industriali in liquidazione (…) s.r.l. contro Equitalia Nord s.p.a. a causa della nullità della procura alle liti rilasciata all’estero e non autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale. Nello specifico, il difensore della reclamante aveva dichiarato di proporre querela di falso in relazione alla procura alle liti rilasciata dalla propria assistita nella parte in cui indicava in Nizza il luogo di sua sottoscrizione, essendo stata la stessa rilasciata in realtà nel territorio del comune di Sanremo.
La Corte di Appello ha dichiarato inammissibile la proposizione della querela di falso, sia perché incompatibile con la natura deformalizzata del giudizio di reclamo sia perché diretta verso un documento della stessa parte istante ma ha affermato la nullità della procura in quanto la stessa, essendo stata rilasciata all’estero, non avrebbe potuto essere autenticata dal difensore italiano della parte, giacché il potere di autenticazione non si estende oltre i limiti del territorio nazionale.
Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione K.E. in qualità di legale rappresentante della s.r.l (…) in liquidazione, affidandosi a due motivi di ricorso.
Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione o la falsa applicazione degli art. 115 c.p.c. a art. 24 Cost. nonché degli art. 221, 213, 224, 225, 226 in relazione all’art. 18 l.fall. In particolare si contesta la dedotta incompatibilità del giudizio di querela di falso con quello di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e la dichiarata intrinseca inammissibilità della querela perché diretta verso un documento della parte istante, essendo il mezzo finalizzato a contestare la veridicità di atti fidefacienti.
Con il secondo motivo, si lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 182, comma secondo, c.p.c., nonché dell’art. 83, comma terzo, c.p.c..
In merito all’art. 182, comma secondo, c.p.c. così come modificato dalla legge n. 69/2009, afferma il ricorrente che, in più circostanze, la giurisprudenza della Suprema Corte ha voluto privilegiare l’effettiva ratio della certificazione della procura quale strumento di garanzia dell’autografia del mandante, realizzando una giustizia sostanziale non legata a prescrizioni di mera forma. Alla luce di tale orientamento è stato introdotto un dovere in capo al giudice di ordinare il rinnovo della procura nulla. In merito alla violazione dell’art. 83, invece, si afferma che tale norma non prevede espressamente una sanzione per il vizio di autenticazione fatta all’estero da un difensore italiano.
Si ritiene di dover esaminare, per ragioni di priorità logica il secondo motivo. Esso è manifestamente fondato. Il vizio lamentato determina l’invalidità della procura rilasciata all’estero (Cass. 25434 del 2014) ma non l’inesistenza della stessa. Ne consegue la sanabilità del vizio alla luce dell’art. 182, secondo comma, cod. proc. civ. novellato, applicabile ratione temporis (la causa è stata istaurata in data successiva al 4/07/2009). La Corte di appello, dunque, è venuta meno al dovere imposto dalla norma di assegnare alle parti un termine per sanare il vizio della procura alle liti, in quanto qualificabile come produttivo della nullità della procura rilasciata (Cass. 8174 del 2018; 25434 del 2014) e non dell’inesistenza della stessa.
L’accoglimento del secondo motivo determina l’assorbimento del primo.
Il provvedimento impugnato in conclusione deve essere cassato con rinvio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione, perché provveda anche alle spese processuali del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il secondo motivo, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese processuali del presente giudizio alla Corte d’Appello di Genova in diversa composizione.
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