Suprema Corte di Cassazione
sezione III
sentenza 21 aprile 2016, n. 8037
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente
Dott. SPIRITO Angelo – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 18365-2013 proposto da:
(OMISSIS) S.C.P.A., (OMISSIS), non in proprio ma quale mandataria di (OMISSIS) S.P.A. in persona del Legale rappresentante in carica, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
nonche’ da:
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta procura speciale a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– ricorrenti incidentali –
contro
(OMISSIS) S.P.A. in persona del procuratore speciale Dr. (OMISSIS) Dirigente responsabile del servizio sinistri, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS) giusta procura speciale in calce al controricorso;
– controricorrente all’incidentale –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 6139/2012 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 05/12/2012, R.G.N. 4803/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2015 dal Consigliere Dott. MARCO ROSSETTI;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS) per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L’esposizione della vicenda processuale sara’ limitata ai soli fatti ancora rilevanti in questa sede.
2. Il (OMISSIS), a San Pancrazio Salentino (BR), si verifico’ un sinistro stradale in conseguenza del quale (OMISSIS) perse la vita, e (OMISSIS) rimase ferito.
Nel 2005 (OMISSIS); la madre delle due vittime (OMISSIS), il fratello di esse (OMISSIS), il convivente della madre delle vittime (OMISSIS) e lo zio delle vittime (OMISSIS) convennero dinanzi al Tribunale di Roma il responsabile del sinistro, (OMISSIS), e il suo assicuratore della r.c.a., ovvero la societa’ (OMISSIS) s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni rispettivamente patiti.
3. Con sentenza n. 8987 del 2010 il Tribunale accolse la domanda.
La sentenza venne appellata da tutte le parti.
Con sentenza 5.12.2012 n. 6139 la Corte d’appello di Roma ridusse l’importo del danno patrimoniale liquidato dal giudice di primo grado a (OMISSIS) e (OMISSIS).
4. La sentenza d’appello e’ stata impugnata per cassazione dalla (OMISSIS) s.p.a., per il tramite della propria mandataria (OMISSIS) soc. coop. p.a., con ricorso fondato su 3 motivi.
Hanno resistito con controricorso (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS); i primi due hanno altresi’ proposto ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Questioni preliminari.
L’istanza di rinvio a nuovo ruolo, formulata per iscritto dal difensore dei controricorrenti e pervenuta in cancelleria il giorno dell’udienza di discussione, va rigettata.
Le ragioni in essa addotte, infatti (essere, cioe’, il difensore dei controricorrenti rimasto bloccato all’estero, senza poter rientrare in tempo utile in Italia), oltre ad essere indimostrate, non sembrano comunque costituire un ostacolo insormontabile per la nomina di un sostituto per via telematica.
1. Il primo motivo del ricorso principale (OMISSIS).
1.1. Col primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. Lamenta, in particolare, la violazione dell’articolo 2059 c.c.. Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello – confermando sul punto la sentenza di primo grado – ha accordato il risarcimento del danno non patrimoniale da uccisione di un congiunto a (OMISSIS), che della vittima (OMISSIS) non era ne’ padre, ne’ convivente. (OMISSIS), prosegue la ricorrente, aveva allegato di essere compagno di fatto della madre della vittima, (OMISSIS). In tale veste, egli non aveva titolo per pretendere il risarcimento del danno non patrimoniale in conseguenza della morte della figlia della propria compagna. Accordandoglielo, dunque, la Corte d’appello aveva violato l’articolo 2059 c.c., il quale consente il risarcimento del danno non patrimoniale nei soli casi previsti dalla legge.
1.2. Il motivo e’ fondato.
Il “danno” in senso giuridico consiste nella perdita derivante dalla lesione d’una situazione giuridica soggettiva (diritto od interesse che sia) “presa in considerazione dall’ordinamento” (sono parole di Sez. 2, Sentenza n. 500 del 22/07/1999, Rv. 530553).
Situazione giuridica “presa in considerazione” dall’ordinamento e’ quella alla quale una o piu’ norme apprestino una qualsiasi forma di tutela.
Se dunque una situazione o rapporto di fatto non e’ tutelato in alcun modo dall’ordinamento, la lesione di esso non costituisce un danno risarcibile. Questa e’ la ragione per la quale questa Corte ha negato, ad esempio, la risarcibilita’ del danno da lesione della “felicita’” (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605493) o da perdita del “tempo libero” (Sez. 3, Sentenza n. 21725 del 04/12/2012, Rv. 624249).
1.3. La regola appena ricordata vale per ogni tipo di danno: patrimoniale o non patrimoniale.
Il danno non patrimoniale consiste nella violazione di interessi della persona non suscettibili di valutazione economica (Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605489). Pertanto, in applicazione della regola ricordata al precedente, in tanto sara’ ipotizzabile un danno non patrimoniale non risarcibile, in quanto:
(a) sia stato leso un interesse non patrimoniale della persona;
(b) l’interesso leso sia “preso in considerazione” dall’ordinamento.
In aggiunta a queste due condizioni, la risarcibilita’ del danno non patrimoniale esige altresi’ che:
(c) ricorra una delle ipotesi in cui la legge consente il risarcimento del danno non patrimoniale (articolo 2059 c.c.);
(d) la lesione dell’interesse sia stata di entita’ tale da superare la “soglia minima” di tollerabilita’ (Sez. 3, Sentenza n. 16133 del 15/07/2014, Rv. 632536; Sez. 3, Sentenza n. 7256 del 11/05/2012, Rv. 622383; Sez. L, Sentenza n. 5237 del 04/03/2011, Rv. 616447; Sez. 3, Sentenza n. 2847 del 09/02/2010, Rv. 611428; Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, Rv. 605493).
1.4. Nel caso di specie, come accennato, la Corte d’appello ha ritenuto che la persona la quale conviva more uxorio con la madre di persona deceduta per colpa altrui abbia diritto, per cio’ solo, al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in conseguenza dell’uccisione.
Questa affermazione contrasta con i principi che regolano il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale di cui all’articolo 2059 c.c., ed in particolare contrasto col principio ricordato sub (b) nel precedente paragrafo. La Corte d’appello infatti ha ritenuto sufficiente, per accordare il risarcimento del danno non patrimoniale a (OMISSIS), l’esistenza di una relazione more uxorio tra questi la madre della vittima, relazione che invece e’ di per se’ irrilevante ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita della diversa relazione tra lo stesso (OMISSIS) e il figlio della compagna.
Infatti, sebbene possa in teoria ammettersi che tra il figlio d’una donna che abbia una relazione more uxorio e il compagno della madre possano crearsi vincoli affettivi anche profondi, nondimeno quel che rileva ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale da rottura d’un vincolo affettivo non e’ la mera esistenza di quest’ultimo, ma la sua rilevanza giuridica.
1.5. Il rapporto affettivo tra il figlio del partner e il compagno del suo genitore puo’ dirsi rilevante per il diritto quando si inserisca in quella rete di rapporti che sinteticamente viene qualificata come famiglia di fatto. Solo in questo caso, infatti, puo’ dirsi costituita una “formazione sociale” ai sensi dell’articolo 2 Cost., come tale meritevole di tutela anche sotto il profilo risarcitorio.
Una famiglia di fatto, ovviamente, non sussiste sol perche’ delle persone convivano. La sussistenza di essa puo’ desumersi solo da una serie cospicua di indici presuntivi: la risalenza della convivenza, la diuturnitas delle frequentazioni, il mutuum adiutorium, l’assunzione concreta, da parte del genitore de facto, di tutti gli oneri, i doveri e le potesta’ incombenti sul genitore de iure.
Questi principi sono desumibili, oltre che dalla costante giurisprudenza di questa Corte, anche dalla giurisprudenza costituzionale e da quella della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Quest’ultima infatti, chiamata a stabilire come dovesse interpretarsi la nozione di diritto alla vita familiare di cui all’articolo 8 CEDU, da un lato ha chiarito che in tale nozione rientrano anche i rapporti di fatto tra un minore e il compagno del genitore di quegli (Corte EDU, 19.2.2013, n.n. c. Austria, 96), ma dall’altro lato ha soggiunto che “la nozione di “vita familiare” ai sensi dell’articolo 8 CEDU puo’ comprendere relazioni familiari de facto, purche’ ricorrano un certo numero di elementi, quali il tempo vissuto insieme, la qualita’ delle relazioni, nonche’ il ruolo assunto dall’adulto nei confronti del bambino” (Corte EDU CEDU 27.4.2010, Moretti e Benedetti c. Italia, 48).
La sentenza impugnata, tuttavia, non ha preso in esame alcuno di questi elementi, limitandosi a statuire che tra il convivente more uxorio del genitore della vittima e quest’ultima sussistesse una relazione familiare di per se’, in virtu’ dell’accertamento del solo rapporto di convivenza tra l’attore e la madre della vittima. Da cio’ e’ derivata la falsa applicazione dell’articolo 2059 c.c., consistita nell’avere liquidato un danno non patrimoniale senza previamente accertare se sussistessero tutte le condizioni richieste dalla legge.
1.6. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata sul punto, in applicazione del seguente principio di diritto:
La sofferenza provata dal convivente more uxorio, in conseguenza dell’uccisione del figlio unilaterale del partner, e’ un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se sia dedotto e dimostrato che tra la vittima e l’attore sussistesse un rapporto familiare di fatto, che non si esaurisce nella mera convivenza, ma consiste in una relazione affettiva stabile, duratura, risalente e sotto ogni aspetto coincidente con quella naturalmente scaturente dalla filiazione.
Il giudice del rinvio, nell’accertamento della indicata situazione di fatto, non potra’ limitarsi – come invece ha fatto la sentenza impugnata – a dedurne l’esistenza esclusivamente dal rapporto more uxorio tra la madre della vittima e il suo compagno di vita, ma dovra’ accertare in concreto, anche attraverso il ricorso alla prova presuntiva, se la persona che domanda il risarcimento abbia concretamente assunto il ruolo morale e materiale di genitore, ad esempio dimostrando di avere condiviso con la compagna le scelte educative nell’interesse della minore, ovvero di avere contribuito a fornirle i mezzi per il mantenimento della ragazza.
2. Il secondo motivo di ricorso.
2.1. Col secondo motivo (indicato a p. 17 del ricorso col n. “3.1”) di ricorso la ricorrente lamenta il vizio di nullita’ processuale, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4. Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe violato:
(a) l’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per avere adottato una motivazione solo apparente, la’ dove ha accordato a (OMISSIS) il risarcimento del danno per l’uccisione della figlia della di lui convivente;
(b) l’articolo 116 c.p.c., nella parte in cui ha ritenuto dimostrato un rapporto di convivenza more uxorio tra (OMISSIS) e la madre della vittima.
2.2. Ambedue i profili sono manifestamente inammissibili.
Quanto al primo profilo (violazione dell’articolo 132.p.c.), questa Corte ha gia’ ripetutamente affermato che affinche’ sia integrato il vizio di “mancanza della motivazione” agli effetti di cui all’articolo 132 c.p.c., n. 4, occorre che la motivazione manchi del tutto – nel senso che alla premessa dell’oggetto del decidere risultante dallo svolgimento del processo segue l’enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione – ovvero che essa formalmente esista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioe’ di riconoscerla come giustificazione del decisum. (Sez. 3, Sentenza n. 20112 del 18/09/2009, Rv. 609353). E nel caso di specie la motivazione nel provvedimento impugnato non manca, ne’ e’ intrinsecamente contraddittoria.
Quanto al secondo profilo (violazione dell’articolo 116 c.p.c.) una violazione dell’articolo 116 c.p.c. puo’ sussistere quando il giudice fondi la decisione sulla propria scienza privata, ma non quando valuti le prove a sua disposizione in modo difforme rispetto a quanto richiesto dalle parti.
3. Il terzo motivo di ricorso.
3.1. Col terzo motivo di ricorso (indicato col n. “3.2” a p. 20 del ricorso) la (OMISSIS) lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3. Si lamenta, in particolare, la violazione dell’articolo 2729 c.c..
Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello, nel ritenere (OMISSIS) creditore del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la morte di (OMISSIS), avrebbe violato l’articolo 2729 c.c. (e dunque sarebbe incorsa nel vizio di violazione di legge, di cui all’articolo 360 c.p.c., n. 3).
Espone che (OMISSIS) aveva dedotto in giudizio di avere diritto al risarcimento quale convivente more uxorio di (OMISSIS), madre della vittima.
La Corte d’appello aveva accolto tale domanda, ritenendo provato il rapporto di convivenza more uxorio sulla base del fatto che la coppia (OMISSIS)- (OMISSIS), nel 2008, aveva generato un figlio.
Deduce la ricorrente che, cosi’ statuendo, la Corte d’appello ha compiuto una illazione, non una deduzione, ed ha dunque violato l’articolo 2729 c.c..
3.2. Il motivo resta assorbito dall’accoglimento del primo motivo di ricorso. Tuttavia, anche nell’interesse della legge, questa Corte ritiene opportuno evidenziare come esso sarebbe stato comunque fondato.
La Corte d’appello, infatti, ha ritenuto esistente un danno in capo a (OMISSIS) per la morte della figlia della compagna, sul presupposto che questi convivesse more uxorio con la madre della vittima; ed ha ritenuto sussistenza tale ultima circostanza perche’ (OMISSIS) ebbe un figlio da (OMISSIS).
Cosi’ decidendo, la Corte d’appello ha violato due volte l’articolo 2729 c.c..
La prima violazione e’ consistita nel porre a fondamento della pronuncia una inammissibile praesumptio de praesumpto: il giudice di merito, infatti, ha presunto che (OMISSIS) pati’ un danno non patrimoniale sulla base del rapporto di convivenza, ed ha presunto il rapporto di convivenza sulla base della circostanza che i due conviventi generarono un figlio (un anno dopo il sinistro che costo’ la vita a (OMISSIS)). In questo modo tuttavia la sentenza impugnata ha disatteso il tradizionale principio secondo cui e’ inammissibile utilizzare, ai fini del decidere, una praesumptio de praesumpto, non potendosi valorizzare una presunzione come fatto noto, per derivarne da essa un’altra presunzione (ex permultis, Sez. 1, Sentenza n. 5045 del 09/04/2002, Rv. 553601).
La seconda violazione dell’articolo 2729 c.c. e’ consistita nell’avere mascherato una illazione sotto le vesti d’una deduzione logica.
Per un verso, infatti, la nascita di un figlio non costituisce elemento di prova di per se’ sufficiente ed idoneo a dimostrare l’esistenza di una situazione di convivenza more uxorio tra il padre e la madre, come gia’ affermato da questa Corte (Sez. 1, Sentenza n. 2709 del 04/02/2009, Rv. 606547).
Per altro verso, la nascita di un figlio potrebbe al piu’ legittimare la conclusione che il padre e la madre fossero conviventi more uxorio, ma non certo la conclusione che il padre fosse legato da un vincolo affettivo simile a quello scaturente dalla filiazione rispetto ad altro figlio unilaterale della madre.
4. Il primo motivo del ricorso incidentale.
4.1. Col primo motivo del proprio ricorso incidentale, riferibile alla sola posizione di (OMISSIS), questi lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta sia da un vizio di violazione di legge, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 (si lamenta, in particolare, la violazione degli articoli 1223, 1226, 2043, 2056 c.c.); sia dal “vizio di motivazione”.
Deduce, al riguardo, che la Corte d’appello avrebbe errato nel ritenere la “incapacita’ lavorativa specifica della vittima rapportabile alla medesima percentuale di danno biologico”. Nella sostanza, il ricorrente lamenta che il giudice di merito avrebbe sottostimato la liquidazione del danno patrimoniale da perdita della capacita’ di lavoro e di guadagno.
4.2. Nella parte in cui lamenta la violazione di legge il motivo e’ infondato: stabilire infatti se esista ed a quanto ammonti il danno da lucro cessante causato da una lesione personale costituisce un accertamento in facto, non certo una valutazione in iure.
Nella parte in cui lamenta il “vizio di motivazione” il motivo e’ manifestamente inammissibile.
Il ricorrente infatti, lungi dall’illustrare quale sarebbe l’errore logico o la contraddizione in cui e’ incorsa la Corte d’appello, si dilunga a svolgere considerazioni squisitamente di merito circa le prove raccolte e le opinioni del c.t.u..
Tuttavia la sentenza d’appello impugnata in questa sede e’ stata depositata dopo l’11.9.2012. Al presente giudizio, di conseguenza, si applica il nuovo testo dell’articolo 360 c.p.c., n. 5.
Le Sezioni Unite di questa Corte, nel chiarire il senso della nuova norma, hanno stabilito che per effetto della riforma “e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014, Rv. 629830).
Nella motivazione della sentenza appena ricordata, inoltre, si precisa che “l’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra l’omesso esame circa un fatto decisivo previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti”.
Nel caso di specie, invece, il ricorrente si duole proprio della valutazione (che si assume erronea) degli elementi istruttori, sostenendo che una percentuale di incapacita’ di lavoro del 18% non esprimerebbe la reale entita’ del danno da lui patito: il che e’ non consentito, per quanto detto, dall’articolo 360 c.p.c., n. 5.
5. Il secondo motivo del ricorso incidentale.
5.1. Col secondo motivo di ricorso incidentale il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata sarebbe affetta dal vizio di omesso esame d’un fatto decisivo e controverso, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5, (nel testo modificato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 134).
Deduce, al riguardo, il medesimo vizio gia’ censurato col primo motivo di ricorso, tornando a sostenere che la Corte d’appello non avrebbe valutato la “reale incidenza del danno” biologico sulla capacita’ di lavoro della vittima.
5.2. Anche questo motivo e’ manifestamente inammissibile, per le medesime ragioni gia’ indicate al 4.2..
6. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale.
6.1. Il terzo ed il quarto motivo del ricorso incidentale possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono riferibili alla posizione della sola (OMISSIS).
Con tali motivi la ricorrente lamenta sia l’error in iudicando (ex articolo 360 c.p.c., n. 3), sia il vizio “di motivazione”(il ricorrente richiama al riguardo l’articolo 360 c.p.c., n. 5), nella parte in cui ha liquidato il danno alla capacita’ di lavoro da lei patito in conseguenza del danno psichico a sua volta derivato dalla morte della figlia.
Con argomenti e sintassi sovrapponibili ad litteram a quelli spesi per illustrare i primi due motivi di ricorso, la ricorrente lamenta nella sostanza che la Corte d’appello avrebbe sottostimato il grado di incapacita’ lavorativa specifica, erroneamente ritenendolo pari a quello dell’invalidita’ biologica.
6.2. Ambedue i motivi sono manifestamente inammissibili, per le medesime osservazioni gia’ svolte al 4.2..
7. La sentenza impugnata deve dunque essere cassata con rinvio, affinche’ il giudice del rinvio provveda alla corretta stima del danno secondo i criteri indicati in motivazione, e si pronunci, occorrendo, sulle eventuali restituzioni.
8. Le spese.
Le spese del presente grado di giudizio saranno liquidate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
la Corte di cassazione, visto l’articolo 380 c.p.c.:
(-) accoglie il ricorso principale per le Ragioni e nei limiti indicati in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione;
(-) rigetta il ricorso incidentale;
(-) rimette al giudice del rinvio la liquidazione delle spese del giudizio di legittimita’;
(-) da’ atto che sussistono i presupposti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, per il versamento da parte di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione incidentale.
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