In caso di licenziamento illegittimo del dirigente

Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sentenza 23 luglio 2018, n. 19520.

La massima estrapolata:

In caso di licenziamento illegittimo del dirigente, il risarcimento del danno deve essere commisurato non solo al trattamento economico fondamentale, ma anche alla retribuzione di posizione prevista per l’incarico ricoperto al momento del licenziamento. Nell’ipotesi di accertata illegittimità del licenziamento, tuttavia, il risarcimento può essere riconosciuto solo fino al momento della rinuncia alla tutela reale, rinuncia che coincide anche con il collocamento a riposo d’ufficio.

Sentenza 23 luglio 2018, n. 19520

Data udienza 9 maggio 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere

Dott. TRIA Lucia – Consigliere

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 5762-2017 proposto da:
(OMISSIS), domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
e contro
CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA REGGIO EMILIA;
– intimata –
Nonche’ da:
CAMERA COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA REGGIO EMILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
e contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 1060/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/11/2016, R. G. N. 96/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/2018 dal Consigliere Dott. ANNALISA DI PAOLANTONIO;
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito l’Avvocato (OMISSIS);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento di entrambi i ricorsi per quanto di ragione.

FATTI DI CAUSA

1. (OMISSIS) aveva adito il Tribunale di Reggio Emilia per ottenere l’annullamento o la dichiarazione di nullita’ del licenziamento intimatole dalla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Reggio Emilia in data 25/29 giugno 2004 e la conseguente condanna dell’ente convenuto a reintegrarla nel posto di lavoro in precedenza occupato ed a risarcirla dei danni tutti subiti in conseguenza dell’illegittimo recesso. Il Tribunale aveva ritenuto insussistenti gli eccepiti vizi formali e sostanziali della sanzione disciplinare e la pronuncia era stata confermata dalla Corte di Appello di Bologna che aveva accertato: la competenza della Giunta Camerale, l’irrilevanza della mancata acquisizione del parere del comitato dei garanti, la giusta causa di recesso.
2. Con sentenza n. 24731/2015 questa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso della (OMISSIS), assorbente rispetto alle altre censure, ed ha cassato con rinvio la sentenza di appello, rilevando che anche le Camere di Commercio sono tenute ad individuare l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 55 sicche’ devono ritenersi illegittimi i procedimenti avviati e nulle le sanzioni inflitte da soggetto diverso dall’UPD.
3. Il giudizio di rinvio e’ stato definito dalla Corte territoriale con la sentenza qui impugnata che, in parziale accoglimento dell’appello ed in riforma della pronuncia di prime cure, ha dichiarato la nullita’ del licenziamento ed ha condannato l’ente appellato al risarcimento del danno, quantificato in misura pari alle retribuzioni maturate dalla data del licenziamento sino al compimento del 650 anno di eta’.
4. La Corte bolognese, per quel che qui ancora rileva, ha evidenziato che:
a) la (OMISSIS) aveva rinunciato alla domanda di reintegrazione, in considerazione del tempo trascorso e della perdita dei requisiti anagrafici necessari per riprendere servizio;
b) l’originaria ricorrente, peraltro, non aveva rinunciato alla tutela risarcitoria prevista dalla L. n. 300 del 1970, articolo 18 che andava riconosciuta fino al raggiungimento dell’eta’ anagrafica per il collocamento a riposo, non essendosi la Camera di Commercio avvalsa della facolta’ concessa dal Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 72;
c) ai fini del calcolo della retribuzione globale di fatto doveva essere considerato il solo rapporto fondamentale sottostante all’incarico dirigenziale, sicche’ andava escluso il trattamento accessorio per il periodo successivo alla cessazione dell’incarico stesso;
d) la pensione di anzianita’ percepita dalla (OMISSIS) non poteva essere detratta dall’ammontare del risarcimento in quanto divenuta priva di titolo a seguito della declaratoria di illegittimita’ del licenziamento, con conseguente esposizione dell’interessata all’azione di ripetizione di indebito da parte dell’ente previdenziale;
e) non potevano essere riconosciuti danni ulteriori perche’ andava escluso il carattere ingiurioso o vessatorio del recesso ed inoltre per la carenza di allegazione e di prova sull’entita’ degli ulteriori pregiudizi asseritamente subiti e sull’imputabilita’ al datore di lavoro della diffusione della notizia del licenziamento;
f) non era necessario disporre consulenza tecnica d’ufficio in quanto la somma complessiva dovuta a titolo di risarcimento del danno poteva essere determinata con un mero calcolo aritmetico, sulla base dei criteri sopra indicati e tenendo conto degli aumenti medio tempore intervenuti per effetto dei rinnovi del CCNL per l’area della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie Locali.
5. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso (OMISSIS) sulla base di sei motivi, ai quali ha opposto difese la Camera di Commercio, che ha notificato ricorso incidentale affidato a cinque censure. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex articolo 378 c.p.c..
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1. Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia, ex articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 4, violazione degli articoli 112, 115, 393 e 394 c.p.c. e sostiene, in sintesi, che la Corte territoriale doveva limitarsi ad applicare il principio di diritto affermato dalla sentenza rescindente, senza ampliare in alcun modo il thema decidendum. Evidenzia, inoltre, che con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado era stata chiesta la condanna al pagamento delle retribuzioni dovute, assumendo a parametro l’importo complessivo corrisposto nel giugno 2004, e la resistente non aveva contestato la spettanza anche del trattamento accessorio, essendosi limitata ad eccepire l’aliunde perceptum e ad invocare il concorso di colpa ex articolo 1227 c.c., comma 2 in relazione al tempo intercorso fra il licenziamento e l’esercizio dell’azione. Anche in sede di riassunzione la Camera di Commercio, quanto alla permanenza dell’incarico dirigenziale, si era limitata ad un generico rinvio a documenti non idonei a dimostrare l’apposizione del termine e che, comunque, alla scadenza dello stesso non sarebbe stato assegnato alla (OMISSIS) un nuovo incarico. Il giudice del rinvio, pertanto, aveva pronunciato d’ufficio su eccezioni non proposte dalle parti, in violazione, oltre che degli articoli 393 e 394 c.p.c., dell’articolo 112 c.p.c..
1.2. La seconda censura del ricorso principale denuncia la violazione e falsa applicazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, comma 4, perche’ la Corte territoriale poteva escludere dal calcolo solo i compensi eventuali e quelli legati a particolari modalita’ di svolgimento della prestazione aventi carattere occasionale, non gia’ la retribuzione di posizione, che costituisce parte integrante del trattamento retributivo del dirigente e la cui spettanza non era stata oggetto di contestazione. Aggiunge la ricorrente principale che in base alla disciplina della dirigenza pubblica l’ente ha l’obbligo di affidare un incarico al dirigente, sicche’ il trattamento accessorio spetta, entro i limiti minimi e massimi fissati dalla contrattazione collettiva, anche nell’ipotesi in cui il dirigente venga lasciato privo di incarico.
1.3. Il terzo motivo, formulato ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, dal quale sarebbe derivata nullita’ della sentenza per mancanza di motivazione. La ricorrente principale evidenzia che la Corte bolognese, pur ritenendo non necessaria la consulenza tecnica d’ufficio e determinabile l’importo dovuto con un mero calcolo matematico, ha fornito criteri contraddittori, da un lato richiamando la somma lorda mensile di Euro 3.322,51, non comprensiva del trattamento accessorio, da computare a far tempo dalla data del licenziamento; dall’altro affermando che le indennita’ connesse alla posizione dirigenziale dovevano essere escluse solo a partire dall’imprecisata data di cessazione dell’incarico a termine. Aggiunge che seguendo il criterio indicato dal giudice del rinvio la ricorrente si vedrebbe costretta a restituire all’Inps pensioni di ammontare superiore all’intero risarcimento ed anche una quota sostanziosa del trattamento di fine servizio, calcolato includendo nella base di calcolo anche la retribuzione di posizione.
1.4. La quarta critica, dedotta in via subordinata ex articolo 360 c.p.c., n. 4, addebita alla sentenza impugnata il vizio di ultrapetizione e la violazione dell’articolo 101 c.p.c., perche’ sulla questione della spettanza della retribuzione di posizione non vi era contestazione e, comunque, non era stato provocato il contraddittorio.
1.5. Il vizio motivazionale ex articolo 360 c.p.c., n. 5 e’ denunciato anche con il quinto motivo, con il quale la ricorrente principale, nel dolersi del mancato ristoro del danno non patrimoniale, evidenzia che le notizie riportate dalla stampa locale riguardavano particolari che solo gli amministratori della Camera di Commercio potevano fornire. Aggiunge la (OMISSIS) che l’allontanamento improvviso dal posto di lavoro comporta in re ipsa un danno perche’ necessariamente dallo stesso derivano discredito, perdita di professionalita’ di stima e di fiducia nonche’ lesione dell’immagine.
1.6. Con la sesta censura la ricorrente principale si duole della violazione dell’articolo 92 c.p.c. e rileva che la compensazione puo’ essere disposta solo per assoluta novita’ della questione trattata o mutamento della giurisprudenza. La Corte territoriale, pertanto, avrebbe dovuto condannare la Camera di Commercio al pagamento delle spese di tutti i gradi di giudizio, tanto piu’ che la sentenza rescindente era fondata su principi ritenuti ormai consolidati.
2.1. Il primo motivo del ricorso incidentale denuncia, ex articolo 360 c.p.c., n. 4, “illegittimita’ della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’articolo 112 e dell’articolo 115 c.p.c.” perche’ la Corte territoriale avrebbe dovuto pronunciare sull’eccezione proposta dalla Camera di Commercio, fondata sull’oggettiva incompatibilita’ tra la domanda risarcitoria e la percezione della pensione di anzianita’ a far tempo dall’ottobre 2006.
2.2. La seconda censura, formulata in via subordinata, ravvisa nell’eventuale rigetto implicito dell’eccezione un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti. La ricorrente incidentale insiste nel sostenere che la scelta della (OMISSIS) di chiedere il collocamento in pensione a partire dall’anno 2006 integra un’ipotesi di impossibilita’ sopravvenuta della prestazione, anteriore al raggiungimento del 65 anno di eta’.
2.3. Con la terza critica la Camera di Commercio addebita alla sentenza impugnata la violazione della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18, in combinato disposto con l’articolo 1225 c.c., in quanto il risarcimento poteva essere riconosciuto solo fino al momento della rinuncia alla tutela reale, rinuncia che andava ravvisata nella presentazione all’Inps della domanda di pensionamento. Aggiunge la ricorrente incidentale che il risarcimento deve essere limitato al danno prevedibile e tale non poteva essere ritenuto quello asseritamente maturato dopo il collocamento in quiescenza.
2.4. Il quarto motivo del ricorso incidentale denuncia la violazione del Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 72, comma 11, del Decreto Legislativo n. 503 del 1992, articolo 1, della L. n. 724 del 1994, articolo 11, del Decreto Legge n. 201 del 2011, articolo 24, comma 6, convertito in L. n. 214 del 2011, dell’articolo 1225 c.c.. La Camera di Commercio evidenzia che non poteva la Corte territoriale riconoscere l’indennita’ risarcitoria sino al 18 aprile 2014, perche’ la (OMISSIS) nell’anno 2008 aveva maturato la cosiddetta quota 95, prevista come requisito per l’accesso pensionistico dalla L. n. 243 del 2004, articolo 1; nell’anno 2010 aveva raggiunto i 40 anni di contribuzione sufficienti per risolvere il rapporto ai sensi del Decreto Legge n. 112 del 2008, articolo 72; nell’aprile 2012 aveva maturato i requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia sulla base della normativa all’epoca vigente, richiamata nella rubrica.
2.5. Infine la ricorrente incidentale, con il quinto motivo, denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c. e dell’articolo 111 Cost. perche’ il giudice del merito avrebbe dovuto verificare la legittimita’ sostanziale del licenziamento e tenerne conto ai fini della quantificazione del risarcimento del danno.
3. Il primo motivo del ricorso principale e’ infondato in tutte le sue articolazioni.
Nel giudizio di rinvio l’efficacia preclusiva della sentenza di cassazione si estende solo alle questioni che, seppure non esaminate specificamente, costituiscono il presupposto logico – giuridico della sentenza stessa, formando oggetto di giudicato implicito ed interno, poiche’ il loro riesame verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della decisione di annullamento.
Nessuna preclusione si pone, invece, in relazione alle questioni diverse e logicamente successive rispetto a quelle esaminate dalla sentenza rescindente, in ordine alle quali i limiti discendono solo dal carattere chiuso del giudizio di rinvio, che comporta il divieto per le parti di rassegnare conclusioni nuove e di richiedere nuovi mezzi istruttori, salva l’ipotesi in cui la stessa sentenza di cassazione renda necessaria un’ulteriore attivita’ probatoria.
La sentenza di questa Corte n. 24731/2015, nell’accogliere il primo motivo del ricorso proposto dalla (OMISSIS), ritenuto assorbente rispetto alle altre censure, ha premesso che “nel pubblico impiego privatizzato tutte le fasi del procedimento disciplinare devono essere svolte esclusivamente dall’ufficio competente per i procedimenti disciplinari, il quale e’ anche l’organo competente all’irrogazione delle sanzioni disciplinari, ad eccezione del rimprovero verbale e della censura, con la conseguenza che il procedimento instaurato da un soggetto diverso al predetto ufficio e’ illegittimo e la sanzione e’ affetta da nullita’, risolvendosi in una violazione di norme di legge inderogabili sulla competenza”. Ha escluso che alla Giunta Camerale, in quanto organo di indirizzo politico, potesse essere attribuita competenza nella materia disciplinare e ha rinviato alla Corte di Appello di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo esame, da condursi alla luce del principio di diritto sopra richiamato, e finalizzato “alla determinazione delle conseguenze risarcitorie della nullita’ del licenziamento in oggetto”.
Rispetto a queste ultime la sentenza rescindente non ha posto alcun limite alla cognizione del giudice del rinvio, sicche’ non si ravvisa la denunciata violazione dell’articolo 394 c.p.c. da parte della decisione qui impugnata, con la quale la Corte bolognese, dichiarata la nullita’ del licenziamento, ha provveduto a quantificare il risarcimento dovuto alla (OMISSIS).
3.1. A torto viene invocato il principio di non contestazione, per sostenere che non poteva la Corte territoriale assumere a base di calcolo una retribuzione globale di fatto inferiore, nell’ammontare, a quella pretesa dalla ricorrente.
La giurisprudenza di questa Corte, infatti, e’ consolidata nell’affermare che il richiamato principio riguarda solo i fatti costitutivi, modificativi od estintivi del diritto azionato e non si estende alle mere difese (cfr. fra le piu’ recenti Cass. n. 17966/2016) ne’ alla valutazione delle circostanze allegate dalle parti (Cass. n. 30744/2017), sicche’, ove il lavoratore provveda a quantificare le somme pretese, si deve distinguere la componente fattuale dei conteggi, che soggiace agli oneri di contestazione, da quella giuridica o normativa, esente dai suddetti oneri (Cass. n. 5526/2002; Cass. S.U. n. 761/2002; Cass. n. 28381/2005).
Non era, pertanto, impedito alla Corte bolognese di quantificare l’ammontare del risarcimento senza tener conto del trattamento accessorio, e cio’ anche nel silenzio della parte interessata, perche’ la quantificazione dell’entita’ globale del pregiudizio effettivamente patito dal danneggiato compete al giudice, il quale, per determinare l’esatta misura del danno risarcibile, puo’ fare riferimento, anche d’ufficio, a tutte le risultanze del giudizio (Cass. n. 20111/2014).
4. La pronuncia, peraltro, e’ errata, in quanto e’ fondato il secondo motivo del ricorso principale.
Il Collegio intende dare continuita’ all’orientamento gia’ espresso da questa Corte, e richiamato nella sentenza impugnata, secondo cui “l’illegittimita’ del recesso dal rapporto di lavoro di una Pubblica Amministrazione con un dirigente comporta l’applicazione al rapporto fondamentale sottostante della disciplina della L. 20 maggio 1970, n. 300, articolo 18 con conseguenze reintegratorie, a norma del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, articolo 51, comma 2, mentre all’incarico dirigenziale si applica la disciplina del rapporto a termine sua propria” (Cass. n. 1751/2017 e negli stessi termini Cass. n. 8077/2014; Cass. n. 18198/2013; Cass. nn. 9651 e 13710 del 2012; Cass. n. 2233/2007).
Da detto principio di diritto, peraltro, non discende, come affermato dalla Corte territoriale, che ai fini della quantificazione del danno, non possa essere apprezzato, per il periodo successivo alla scadenza dell’incarico dirigenziale, il trattamento accessorio che sarebbe spettato al dirigente in relazione alla posizione rivestita.
Premesso che nella fattispecie si discute unicamente della rilevanza, a fini risarcitori, della retribuzione di posizione, rileva il Collegio che il Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 24 in tutte le versioni succedutesi nel tempo, stabilisce che la retribuzione del personale con qualifica dirigenziale e’ determinata, anche in relazione al trattamento economico accessorio, dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, contratti in relazione ai quali le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto non applicabile l’articolo 369 c.p.c., “ancorche’ la decisione della controversia dipenda direttamente dall’esame e dall’interpretazione delle relative clausole, atteso che, in considerazione del peculiare procedimento formativo, del regime di pubblicita’, della sottoposizione a controllo contabile della compatibilita’ economica dei costi previsti, l’esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice e’ gia’ assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 47, comma 8” (Cass. S.U. n. 23329/2009 e Cass. S.U. 21558/2009).
Il giudice d’appello, pur richiamando a pag. 9 della motivazione “gli aumenti medio tempore intervenuti per effetto dei rinnovi dei vari CCNL per l’area della dirigenza del comparto Regioni Enti Locali”, pacificamente applicabili al rapporto dei dirigenti delle Camere di Commercio, non ha tenuto in alcun conto la disciplina contrattuale, che, da un lato, ferma la temporaneita’ degli incarichi, prevede che “gli enti attribuiscono ad ogni dirigente uno degli incarichi istituiti secondo la disciplina dell’ordinamento vigente”, dall’altro, fino all’entrata in vigore del Decreto Legge n. 78 del 2010, articolo 9, comma 32, stabiliva, in relazione all’affidamento di un nuovo incarico, misure di salvaguardia della retribuzione di posizione in precedenza goduta (articolo 42 CCNL 10.4.1996; articolo 31 del CCNL 23.12.1999; articolo 4 CCNL 12.2.2002).
Gli stessi CCNL, poi, hanno sempre incluso la retribuzione di posizione nella base di calcolo dell’indennita’ supplementare (articolo 30 CCNL 10.4.1996 e articolo 13 CCNL 12.2.2002) e con il CCNL 22.2.2010 (non applicabile alla fattispecie ratione temporis) le parti collettive, nel prendere sostanzialmente atto dell’orientamento espresso da questa Corte in merito all’applicabilita’ della tutela reale, hanno precisato che detta voce del trattamento accessorio va corrisposta in caso di reintegrazione (articolo 11) e concorre a formare la base di calcolo dell’indennita’ sostitutiva (articolo 12).
Dal complesso delle disposizioni contrattuali sopra richiamate si desume che il risarcimento del danno spettante al dirigente, in caso di accertata illegittimita’ del licenziamento, deve essere commisurato non al solo trattamento economico fondamentale, ma anche alla retribuzione di posizione prevista per l’incarico ricoperto al momento dell’illegittimo recesso dal rapporto.
La fondatezza della seconda critica mossa alla sentenza impugnata assorbe le censure formulate con il terzo ed il quarto motivo.
5. E’, invece, infondata la quinta censura perche’ correttamente la Corte territoriale ha escluso di potere riconoscere altre voci di danno (in particolare il danno esistenziale nonche’ quello all’immagine personale e professionale) in assenza di allegazione e di prova in merito ai pregiudizi subiti.
La sentenza impugnata e’ conforme al principio di diritto, ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui, nel regime di tutela reale assicurato dalla L. n. 300 del 1970, articolo 18 la predeterminazione legale del danno in favore del lavoratore non esclude che quest’ultimo possa chiedere il risarcimento degli ulteriori pregiudizi che siano derivati dal ritardo nella reintegra, ma e’ necessario, affinche’ il giudice possa ricorrere alla liquidazione equitativa, che il lavoratore assolva all’onere della prova sullo stesso gravante (Cass. n. 9073/2013 e Cass. n. 15915/2009).
Cio’ perche’ “il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza che deve essere allegato e provato.” (Cass. S.U. n. 26972/2008).
Il motivo, quindi, e’ infondato nella parte in cui assume che l’allontanamento improvviso dal posto di lavoro comporta, quanto al discredito ed alla perdita di professionalita’, un danno in re ipsa.
Per il resto la censura e’ inammissibile perche’, in relazione alla responsabilita’ della Camera di Commercio nella diffusione della notizia del licenziamento, sollecita una diversa valutazione delle risultanze processuali, e, quindi, un’indagine di merito non consentita in sede di legittimita’.
6. Parimenti infondati sono i primi due motivi del ricorso incidentale.
La Corte territoriale ha dato atto (pag. 10 e 11 della motivazione) della domanda di pensione di anzianita’ presentata dalla (OMISSIS) nell’anno 2006 e, nell’affermare che “la sopravvenuta declaratoria di illegittimita’ del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con efficacia ex tunc e sottopone l’interessato all’azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della pensione”, ha anche implicitamente escluso l’eccepita incompatibilita’ fra la domanda di risarcimento del danno, coltivata anche dopo la rinuncia alla reintegrazione, e la richiesta della prestazione pensionistica.
Non si ravvisa, pertanto, l’omessa pronuncia lamentata con il primo motivo, giacche’ il vizio denunciato e’ configurabile solo allorquando manchi completamente il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto, non gia’ qualora, pur in assenza di una specifica argomentazione, la questione risulti implicitamente assorbita in altre statuizioni della sentenza (cfr. fra le tante Cass. n. 1360/2016).
Parimenti non e’ ravvisabile alcun omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti, posto che, come gia’ detto, il giudice del rinvio ha dato atto del fatto storico rappresentato dall’avvenuto,pensionamento della (OMISSIS) in corso di causa, anche se dallo stesso non ha tratto, quanto al risarcimento del danno, le conseguenze pretese dalla difesa della Camera di Commercio.
7. E’, invece, fondato, nei limiti di seguito precisati, il terzo motivo del ricorso incidentale.
La giurisprudenza di questa Corte ha da tempo affermato che il conseguimento della pensione di anzianita’ non integra una causa di impossibilita’ della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell’incompatibilita’, totale o parziale, tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell’erogazione della prestazione pensionistica, ma non comporta l’invalidita’ del rapporto di lavoro (Cass. n. 6906/2009 e Cass. n. 16350/2017).
E’ stato anche evidenziato che, sia nell’ipotesi in cui il rapporto fra pensione e retribuzione si ponga in termini di alternativita’, sia a fronte di divieti piu’ o meno estesi di cumulo, e’ la fruizione del trattamento previdenziale a doversi considerare oggettivamente indebita ove ne vengano meno le condizioni per effetto della disposta reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato (Cass. S. U. n. 12194/2002). Detti principi sono stati ritenuti applicabili anche qualora, a seguito della sentenza di reintegrazione, sia stata esercitata l’opzione prevista dalla L. n. 300 del 1970, articolo 18, comma 5 (Cass. n. 1670/2008 e Cass. n. 2528/2003) perche’, si e’ osservato, cio’ che rileva e’ la continuita’ giuridica del rapporto di lavoro, che travolge il titolo giustificativo della prestazione pensionistica, rendendola indebita (Cass. n. 154/2012).
Correttamente, pertanto, la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno anche per il periodo successivo al pensionamento della (OMISSIS), dovendosi escludere, sulla base dei principi sopra richiamati, condivisi dal Collegio, che la sola presentazione della domanda di pensione possa equivalere a rinuncia delle pretese avanzate nei confronti del datore di lavoro, fondate sull’illegittimita’ del recesso.
7.1. Peraltro l’obbligo del datore di lavoro di risarcire il danno conseguente all’atto illecito costituito dal licenziamento, parametrandolo alla retribuzione non percepita, presuppone che la permanente estromissione del lavoratore dall’azienda o dall’ente sia conseguenza della volonta’ del datore, sicche’ lo stesso viene meno qualora il dipendente licenziato renda manifesta la sua volonta’ di non volere riprendere servizio.
Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, nello statuire sulle conseguenze che derivano dall’esercizio del diritto di opzione, hanno evidenziato che “se il rapporto deve intendersi come risolto per effetto della rinuncia del lavoratore alla reintegrazione, non c’e’ alcun obbligo retributivo ne’ risarcitorio che permanga e non e’ ipotizzabile un effetto dissuasivo dell’inadempimento – o del ritardo nell’adempimento – di un’obbligazione pecuniaria al di la’ dell’ordinaria disciplina della mora debendi.” (Cass. S.U. n. 18353/2014).
Nel caso di specie la Corte bolognese, pur dando atto dell’avvenuta rinuncia alla reintegrazione, ha riconosciuto il risarcimento del danno sino al 18 aprile 2014 (pag. 8), data del compimento del 65 anno di eta’, senza compiere alcun accertamento in merito alla anteriorita’ o meno della rinuncia stessa rispetto al dies ad quem individuato come limite alla pretesa risarcitoria.
In detti limiti, quindi, deve essere accolto il terzo motivo del ricorso incidentale e la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Corte territoriale indicata in dispositivo che procedera’ ad un nuovo esame attenendosi al principio di diritto di seguito enunciato: “nell’impiego pubblico contrattualizzato, nel regime anteriore alle modifiche apportate Al Decreto Legislativo n. 165 del 2001, articolo 63 dal Decreto Legislativo n. 75 del 2017, il risarcimento del danno spettante al dipendente illegittimamente licenziato va commisurato alle retribuzioni maturate nel periodo compreso fra la data del licenziamento e quella di estinzione automatica del rapporto, che si verifica al compimento dell’eta’ massima prevista per il collocamento a riposo d’ufficio, salvo che prima di detta data il dipendente abbia rinunciato alla reintegrazione e manifestato la volonta’ di non riprendere servizio”.
Restano, conseguentemente, assorbiti il quarto ed il quinto motivo del ricorso incidentale.
8. In via conclusiva devono essere rigettati il primo ed il quinto motivo del ricorso principale ed i primi due motivi del ricorso incidentale.
Vanno, invece, accolti il secondo motivo del ricorso principale e, nei limiti sopra indicati, il terzo motivo del ricorso incidentale, con assorbimento delle ulteriori censure.
La sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di Appello di Firenze che procedera’ ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati ai punti 4 e 7.1., e provvedendo anche al regolamento delle spese di lite.
Non sussistono le condizioni richieste dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater per il versamento da parte dei ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per l’incidentale.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso principale ed il terzo motivo del ricorso incidentale; rigetta il primo e il quinto motivo del ricorso principale e i primi due del ricorso incidentale, assorbite tutte le restanti censure di entrambi i ricorsi. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di Appello di Firenze, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimita’.

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