Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|5 aprile 2023| n. 9388.

In caso di lavori straordinari dal condominio deve essere predisposto e allestito un fondo speciale con importo pari a quello dei lavori da svolgere

In caso di lavori straordinari dal condominio deve essere predisposto e allestito un fondo speciale con importo pari a quello dei lavori da svolgere, neppure una delibera assembleare a maggioranza può derogare a tale obbligo. Conseguentemente la delibera è nulla e le relativa pretese del condominio non sussistono nei confronti del condomino.

Ordinanza|5 aprile 2023| n. 9388. In caso di lavori straordinari dal condominio deve essere predisposto e allestito un fondo speciale con importo pari a quello dei lavori da svolgere

Data udienza 30 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Condominio negli edifici – Assemblea dei condomini – Deliberazioni assembleari – Impugnazione – Interventi di manutenzione straordinaria o di innovazioni – Delibera assembleare – Approvazione – Condizioni – Art. 1135, comma 1, n. 4), c.c. – Obbligatoria costituzione di un fondo speciale – Necessità – Inosservanza – Nullità della delibera – Sussistenza – Fondamento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente
Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. VARRONE Luca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9755-2022 R.G. proposto da:
CONDOMINIO DI (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
-controricorrente-
avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di MILANO n. 10293-2021 depositata il 13/12/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30/03/2023 dal Consigliere ANTONIO SCARPA.

In caso di lavori straordinari dal condominio deve essere predisposto e allestito un fondo speciale con importo pari a quello dei lavori da svolgere

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Condominio di (OMISSIS), ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 10293-2021 del Tribunale di Milano, pubblicata il 13 dicembre 2021.
Ha notificato controricorso l’intimato (OMISSIS).
La trattazione del ricorso e’ stata fissata in camera di consiglio, a norma degli articoli 375, comma 2, 2-quater, e 380 bis.1, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis ex Decreto Legislativo n. 149 del 2022, articolo 35.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Il condomino (OMISSIS) propose opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dal Condominio di (OMISSIS) per il pagamento di spese condominiali dell’importo di Euro 2.605,60 relative alla “gestione straordinaria facciate e balconi”, approvate con deliberazione assembleare del 26 settembre 2017. Il Giudice di pace di Milano, con sentenza n. 4779-2020, accolse l’eccezione di incompetenza per valore e materia in favore del Tribunale di Milano. Il Condominio di (OMISSIS) propose appello, contestando il rilievo dell’incompetenza, e il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 10293-2021, ha respinto il gravame, recependo l’eccezione dell’appellato in punto di nullita’ della deliberazione assembleare del 26 settembre 2017. Tale delibera, ha evidenziato il Tribunale, concernendo l’approvazione di lavori di manutenzione straordinaria per complessivi Euro 487.000,00 (poi variati con un ulteriore intervento aggiungendo l’importo di Euro 19.420,00), non aveva provveduto alla costituzione del fondo speciale ex articolo 1135, comma 1, n. 4, c.c..
Il primo motivo di ricorso del Condominio di (OMISSIS), deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo in relazione alla mancata costituzione del fondo speciale. Si espone che con la deliberazione assembleare del 26 settembre 2017 erano stati affidati all’impresa (OMISSIS) i lavori di rifacimento delle facciate per la spesa complessiva di Euro 487.000,00 ed era stato dato incarico all’amministratore di chiedere un finanziamento bancario che avrebbe coperto circa la meta’ dell’importo delle opere, consentendosi ai condomini di aderire a tale finanziamento o di saldare i lavori in base agli stati di avanzamento. Inoltre, con la stessa deliberazione era stata frazionata la riscossione delle spese, con tre rate iniziali da Euro 18.000,00 ciascuna e successive 57 per Euro 7.600,00 ciascuna. Tale rateizzazione era stata confermata dalla delibera del 29 gennaio 2018, allorche’ fu comunicato all’assemblea che la richiesta di finanziamento non era stata esaudita dalla banca interpellata. L’impresa appaltatrice accetto’ il pagamento in sessanta rate stabilito dall’assemblea.
Il secondo motivo del ricorso del Condominio di (OMISSIS) denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1135, comma 1, n. 4, c.c., assumendo che fosse stata corretta la modalita’ di costituzione del fondo speciale, norma da non interpretare restrittivamente.
Non opera, nella specie, la previsione d’inammissibilita’ di cui all’articolo 348-ter, comma 5, c.p.c. (vigente ratione temporis), in quanto la sentenza di appello non risulta fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della sentenza di primo grado, che aveva, in realta’, accolto l’eccezione di incompetenza per valore e materia in favore del Tribunale di Milano. Avendo il giudice di pace con la sentenza n. 4779-2020 accolto l’eccezione di incompetenza per valore e materia in favore del Tribunale ed avendo il Condominio di (OMISSIS) proposto appello (agli effetti dell’articolo 46 c.p.c.), il medesimo Tribunale di Milano, in ragione dell’effetto devolutivo del gravame, ha quindi deciso sul merito quale giudice d’appello.
I motivi di ricorso, che possono esaminarsi congiuntamente, sono tuttavia infondati, giacche’ allegano l’omesso esame di fatti non decisivi, e comunque presi in considerazione nella sentenza impugnata, nonche’ la falsa applicazione di norma di diritto che e’ stata interpretata dal Tribunale di Milano in modo conforme alla giurisprudenza di questa Corte, e comunque contengono censure fondate su profili che risultano inidonei a determinare la cassazione della decisione gravata.
Occorre in premessa ribadire che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo concernente il pagamento di contributi per spese, il condominio soddisfa l’onere probatorio su esso gravante con la produzione del verbale dell’assemblea condominiale in cui sono state approvate le spese, nonche’ dei relativi documenti (Cass. Sez. 6 – 2, 23/07/2020, n. 15696; Cass. Sez. 2, 29 agosto 1994, n. 7569). Il giudice, pronunciando sul merito, emettera’ una sentenza favorevole o meno, a seconda che l’amministratore dimostri che la domanda sia fondata, e cioe’ che il credito preteso sussiste, e’ esigibile e che il condominio ne e’ titolare. La delibera condominiale di approvazione della spesa costituisce, cosi’, titolo sufficiente del credito del condominio e legittima non solo la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche la condanna del condomino a pagare le somme nel processo oppositorio a cognizione piena ed esauriente, il cui ambito e’ ristretto alla verifica della (perdurante) esistenza della deliberazione assembleare di approvazione della spesa e di ripartizione del relativo onere (Cass. Sez. U., 18 dicembre 2009, n. 26629; Cass. Sez. 2, 23/02/2017, n. 4672).
Alla stregua dei principi enunciati da Cass. Sez. Unite, 14/04/2021, n. 9839, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice puo’ sindacare sia la nullita’ dedotta dalla parte o rilevata d’ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell’ingiunzione, sia l’annullabilita’ di tale deliberazione, a condizione che quest’ultima sia dedotta mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell’atto di citazione, ai sensi dell’articolo 1137, comma 2, c.c. La nullita’ della delibera impugnata puo’ essere rilevata d’ufficio o esaminata su eccezione delle parti anche dal giudice di appello, come avvenuto nella specie (Cass. Sez. U, 12/12/2014, n. 26242 e 26243). Secondo quanto gia’ affermato da Cass. Sez. 6 – 2, 25/05/2022, n. 16953, l’articolo 1135, comma 1, n. 4, c.c., come modificato dapprima dalla L. n. 220 del 2012 e poi dal Decreto Legge n. 145 del 2013, convertito nella L. n. 9 del 2014, prescrive che la medesima delibera di approvazione di interventi di manutenzione straordinaria o di innovazioni provveda âââEurošÂ¬Ã‚¹Ã¢ââEurošÂ¬Ã‚¹obbligatoriamenteâââEurošÂ¬Ã‚ºÃ¢ââEurošÂ¬Ã‚º (e non piu’ âââEurošÂ¬Ã‚¹Ã¢ââEurošÂ¬Ã‚¹se occorreâââEurošÂ¬Ã‚ºÃ¢ââEurošÂ¬Ã‚º) a costituire un preventivo fondo speciale di importo pari all’ammontare predeterminato dei lavori, ovvero, se sia cosi’ previsto dal contratto, un fondo pari ai singoli pagamenti dovuti in funzione del progressivo stato di avanzamento delle opere. L’articolo 1135, comma 1, n. 4 c.c., imponendo l’allestimento anticipato del fondo speciale “di importo pari all’ammontare dei lavori”, ovvero la costituzione progressiva del medesimo fondo per i pagamenti man mano dovuti, “in base a un contratto”, correlati alla contabilizzazione dell’avanzamento dei lavori, configura, pertanto, una ulteriore condizione di validita’ della delibera di approvazione delle opere indicate, la cui sussistenza deve essere verificata dal giudice in sede di impugnazione ex articolo 1137 c.c. La norma in esame e’ quindi volta alla tutela dell’interesse collettivo al corretto funzionamento della gestione condominiale, nonche’ dell’interesse del singolo condomino a veder escluso il proprio rischio di dover garantire al terzo creditore il pagamento dovuto dai morosi, secondo quanto ora dal comma 2 dell’articolo 63 disp. att. c.c. Una deliberazione maggioritaria dell’assemblea non puo’, pertanto, avere un contenuto contrario all’articolo 1135, comma 1, n. 4, c.c., decidendo di soprassedere dall’allestimento del fondo stesso, o a modificarne le modalita’ di costituzione stabilite dalla legge, pur ove abbia ricevuto il consenso dell’appaltatore, in quanto potenzialmente pregiudizievole per ciascuno dei partecipanti, oltre che per le esigenze di gestione condominiale, e percio’ nulla.
Il ricorrente Condominio di (OMISSIS), allegando che la deliberazione del 26 settembre 2017 aveva approvato opere di manutenzione straordinaria dell’importo di Euro 487.000,00 e ripartito la spesa in base a tre rate iniziali da Euro 18.000,00 ciascuna e successive 57 rate per Euro 7.600,00 ciascuna, non specifica ne’ che era stato cosi’ costituito l’obbligatorio fondo speciale per l’intera somma, ne’ che il contratto con l’impresa appaltatrice prevedesse il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento e il fondo fosse stato percio’ costituito in relazione ai singoli pagamenti contabilizzati, e dunque le censure, non valendo a smentire l’invalidita’ della delibera, non risultano inidonee a determinare la cassazione della decisione gravata.
Il ricorso va percio’ rigettato, regolandosi secondo soccombenza in favore del controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell’ammontare liquidato in dispositivo.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, – da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 4.400,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

 

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